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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 72/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. DI NATALE ANTONINO per Parte_1 L'avv. ANNA MARIA MICALIZI in sostituzione dell'Avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA per
[...]
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo via E. Notarbartolo n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonino Di
Natale che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore/opponente contro
(c.f. ) con sede legale in Milano, via Privata Chieti n.3, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di (p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli via Riviera di Chiaia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Gianluca de
Lima Souza che la rappresenta e difende per mandato in atti convenuta/opposta
OGGETTO: contratti bancari - opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2671/2020
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 02.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'11.01.2021, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2020, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 14.11.2020, con cui gli era stato ingiunto di pagare nei confronti di CP_3
e per essa, quale mandataria, la , la complessiva somma di €. 5.391,23 oltre
[...] CP_2
interessi sino al soddisfo, spese e compensi della procedura. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di rito dichiarare, l'inesistenza, la nullità, e/o annullabilità, inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n° 1517/2020 – R.G. n°2671/2020 e del precedente contratto di finanziamento
n°4134280033585901 per i motivi su esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Nei fatti l'attore disconosceva l'autenticità di tutte le sottoscrizioni a suo nome apposte al contratto di finanziamento e deduceva di non avere mai sottoscritto il contratto relativo alla carta Revolving n°
4134280033585901 e di non avere, dunque, alcun rapporto contrattuale con l'odierna opposta né con le società cedenti. Deduceva, altresì, l'omessa comunicazione ad esso opponente delle cessioni del credito susseguitesi nel tempo e, quindi, l'inefficacia delle stesse. Eccepiva, infine, la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori ex art. 1815, comma II c.c.
Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021 si costituiva in giudizio l'opposta CP_2
quale mandataria di la quale, in via preliminare, chiedeva concedersi la
[...] Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opposta contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Deduceva, in particolare, che mai l'opponente aveva disconosciuto il contratto di finanziamento de quo, depositando il contratto con relativa attestazione di conformità all'originale e proponendo formale istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., al fine di avvalersi delle scritture disconosciute. L'opposta contestava, inoltre, le argomentazioni di parte attrice ricostruendo le vicende cessionarie succedutesi nel tempo, allegando la relativa documentazione.
Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con provvedimento del 05.05.2021, reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari data, il
G.I., allora assegnatario del fascicolo, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
Con provvedimento del 23.11.2021 reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari data, il
G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
pagina 3 di 6 La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU grafologica.
Con note in sostituzione di udienza, depositate in data 18.12.2023, l'opposta formulava una proposta transattiva cui parte opponente non aderiva.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., terminata l'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza indicata in epigrafe per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997), si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va, anzitutto, accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie, quale mandataria di ha ottenuto il decreto CP_2 Controparte_3
ingiuntivo n. 1157/2020 per la somma di euro 5.391,23 in relazione al contratto di finanziamento relativo alla carta Revolving n° 4134280033585901, asseritamente concessa al Sig. Parte_1
.
[...]
L'opponente ha, in primo luogo, contestato l'autenticità delle firme apposte sul contratto azionato dalla controparte nei suoi confronti. A fronte di tale disconoscimento, la società opposta, dichiarando di volersi avvalere del documento contestato, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato, dunque, conferito ad un consulente grafologico l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sui predetti documenti e, in definitiva, la loro riconducibilità all'odierno opponente.
pagina 4 di 6 La consulenza grafologica espletata in sede di procedimento, per la verificazione della scrittura privata, ha appurato l'apocrifia delle firme, apparentemente riconducibili al Sig. , apposte al contratto di Pt_1
finanziamento. Il ctu ha rilevato, innanzitutto, che le due firme in verifica, osservate a stretta vicinanza, sono state eseguite da un medesimo soggetto, sono cioè riconducibili ad un'unica mano, motivo per il quale sono state trattate insieme. Analizzando, poi, i documenti autografi usati come scritture di comparazione è stato evidenziato come “Le comparative si distinguono per buon controllo del gesto grafico, dato da un ritmo di esecuzione sostenuto e che forma lettere sufficientemente chiare e leggibili. Le dimensioni delle lettere tendono ad essere grandi, superiori ai 3 mm. Il gesto è continuo.
Con rari stacchi fra lettere, a volte si ha continuità di tratto fra i nominativi e ”; ed Parte_1 Pt_1 ancora il Ctu ha evidenziato che “L'inclinazione è perpendicolare o lievemente verso destra, le oscillazioni degli assi delle lettere sono lievi, e generanno punti di incontro fra gli assi di lettere contigue, distanti dalla zona centrale di scrittura. I collegamenti fra lettere sono caratterizzati dalla formazione di convolvoli, piccoli occhielli in ingresso o uscita rispetto al corpo della lettera, così come le arcate della lettera minuscola n sono caratterizzate dalla formazione di occhielli”.
Dall'esame comparato dei suddetti documenti, il consulente tecnico dell'ufficio ha, conclusivamente, rilevato che “Le analisi fin qui svolte hanno mostrato che fra le firme in verifica e le firme autografe esistono diverse e importanti differenze esecutive… A questo insieme di pattern grafo motori che identificano le firme in verifica V1 e V2, si contrappone un diverso set di pattern che caratterizzano
l'esecuzione delle firme autografe in comparazione… Alla scarsa cura formale e ridotta fluidità delle verificande si contrappone un'attenzione all'esecuzione delle lettere e ritmo scorrevole delle comparative… Pertanto, gli elementi raccolti e il loro confronto delinea una diversità di mano fra le firme in verifica e le firme comparative. No sono stati ritrovarti indizi significativi a sostegno dell'ipotesi dell'identità di mano.”
All'esito di tale analisi il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso “in termini di certezza” che “Le firme apparentemente riconducibili a e apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento non sono autografe, pertanto, non sono attribuii a ”. Parte_1
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio appaiono sostenute da un iter argomentativo intrinsecamente coerente, supportato dalle illustrazioni grafiche contenute nella relazione di consulenza tecnica, che non risulta smentito da alcun elemento probatorio di segno contrario, anche in assenza di osservazione delle parti;
tali conclusioni, fondate su una motivazione logica e persuasiva, possono, quindi, essere integralmente recepite.
La falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, azionato dalla convenuta, comporta il venir meno del titolo sul quale parte opposta ha fondato la richiesta monitoria nei confronti pagina 5 di 6 dell'odierno opponente. Ne consegue che l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto.
***
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza;
tuttavia, poiché, come già evidenziato con ordinanza del 17.5.2024, parte opponente ha rifiutato la proposta transattiva formulata da parte opposta, da ultimo, con note scritte depositate il 14.5.2024 (“rinuncia al decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, con la corresponsione dell'importo di euro
2.500,00, a titolo di compensi legali”), considerata la congruità di tale proposta, nella quantificazione delle spese, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00- importi minimi) e dell'attività defensionale effettuata, va esclusa, ex art. 91, comma 1, cpc, la fase conclusionale, svoltasi dopo tale rifiuto.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1157/2020 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 14.11.2020 nei confronti del sig. ; Parte_1
-Condanna quale mandataria di in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese il 02.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 72/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. DI NATALE ANTONINO per Parte_1 L'avv. ANNA MARIA MICALIZI in sostituzione dell'Avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA per
[...]
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo via E. Notarbartolo n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonino Di
Natale che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore/opponente contro
(c.f. ) con sede legale in Milano, via Privata Chieti n.3, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di (p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli via Riviera di Chiaia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Gianluca de
Lima Souza che la rappresenta e difende per mandato in atti convenuta/opposta
OGGETTO: contratti bancari - opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2671/2020
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 02.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'11.01.2021, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2020, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 14.11.2020, con cui gli era stato ingiunto di pagare nei confronti di CP_3
e per essa, quale mandataria, la , la complessiva somma di €. 5.391,23 oltre
[...] CP_2
interessi sino al soddisfo, spese e compensi della procedura. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di rito dichiarare, l'inesistenza, la nullità, e/o annullabilità, inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n° 1517/2020 – R.G. n°2671/2020 e del precedente contratto di finanziamento
n°4134280033585901 per i motivi su esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Nei fatti l'attore disconosceva l'autenticità di tutte le sottoscrizioni a suo nome apposte al contratto di finanziamento e deduceva di non avere mai sottoscritto il contratto relativo alla carta Revolving n°
4134280033585901 e di non avere, dunque, alcun rapporto contrattuale con l'odierna opposta né con le società cedenti. Deduceva, altresì, l'omessa comunicazione ad esso opponente delle cessioni del credito susseguitesi nel tempo e, quindi, l'inefficacia delle stesse. Eccepiva, infine, la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori ex art. 1815, comma II c.c.
Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021 si costituiva in giudizio l'opposta CP_2
quale mandataria di la quale, in via preliminare, chiedeva concedersi la
[...] Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opposta contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Deduceva, in particolare, che mai l'opponente aveva disconosciuto il contratto di finanziamento de quo, depositando il contratto con relativa attestazione di conformità all'originale e proponendo formale istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., al fine di avvalersi delle scritture disconosciute. L'opposta contestava, inoltre, le argomentazioni di parte attrice ricostruendo le vicende cessionarie succedutesi nel tempo, allegando la relativa documentazione.
Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con provvedimento del 05.05.2021, reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari data, il
G.I., allora assegnatario del fascicolo, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
Con provvedimento del 23.11.2021 reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari data, il
G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
pagina 3 di 6 La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU grafologica.
Con note in sostituzione di udienza, depositate in data 18.12.2023, l'opposta formulava una proposta transattiva cui parte opponente non aderiva.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., terminata l'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza indicata in epigrafe per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997), si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va, anzitutto, accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie, quale mandataria di ha ottenuto il decreto CP_2 Controparte_3
ingiuntivo n. 1157/2020 per la somma di euro 5.391,23 in relazione al contratto di finanziamento relativo alla carta Revolving n° 4134280033585901, asseritamente concessa al Sig. Parte_1
.
[...]
L'opponente ha, in primo luogo, contestato l'autenticità delle firme apposte sul contratto azionato dalla controparte nei suoi confronti. A fronte di tale disconoscimento, la società opposta, dichiarando di volersi avvalere del documento contestato, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato, dunque, conferito ad un consulente grafologico l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sui predetti documenti e, in definitiva, la loro riconducibilità all'odierno opponente.
pagina 4 di 6 La consulenza grafologica espletata in sede di procedimento, per la verificazione della scrittura privata, ha appurato l'apocrifia delle firme, apparentemente riconducibili al Sig. , apposte al contratto di Pt_1
finanziamento. Il ctu ha rilevato, innanzitutto, che le due firme in verifica, osservate a stretta vicinanza, sono state eseguite da un medesimo soggetto, sono cioè riconducibili ad un'unica mano, motivo per il quale sono state trattate insieme. Analizzando, poi, i documenti autografi usati come scritture di comparazione è stato evidenziato come “Le comparative si distinguono per buon controllo del gesto grafico, dato da un ritmo di esecuzione sostenuto e che forma lettere sufficientemente chiare e leggibili. Le dimensioni delle lettere tendono ad essere grandi, superiori ai 3 mm. Il gesto è continuo.
Con rari stacchi fra lettere, a volte si ha continuità di tratto fra i nominativi e ”; ed Parte_1 Pt_1 ancora il Ctu ha evidenziato che “L'inclinazione è perpendicolare o lievemente verso destra, le oscillazioni degli assi delle lettere sono lievi, e generanno punti di incontro fra gli assi di lettere contigue, distanti dalla zona centrale di scrittura. I collegamenti fra lettere sono caratterizzati dalla formazione di convolvoli, piccoli occhielli in ingresso o uscita rispetto al corpo della lettera, così come le arcate della lettera minuscola n sono caratterizzate dalla formazione di occhielli”.
Dall'esame comparato dei suddetti documenti, il consulente tecnico dell'ufficio ha, conclusivamente, rilevato che “Le analisi fin qui svolte hanno mostrato che fra le firme in verifica e le firme autografe esistono diverse e importanti differenze esecutive… A questo insieme di pattern grafo motori che identificano le firme in verifica V1 e V2, si contrappone un diverso set di pattern che caratterizzano
l'esecuzione delle firme autografe in comparazione… Alla scarsa cura formale e ridotta fluidità delle verificande si contrappone un'attenzione all'esecuzione delle lettere e ritmo scorrevole delle comparative… Pertanto, gli elementi raccolti e il loro confronto delinea una diversità di mano fra le firme in verifica e le firme comparative. No sono stati ritrovarti indizi significativi a sostegno dell'ipotesi dell'identità di mano.”
All'esito di tale analisi il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso “in termini di certezza” che “Le firme apparentemente riconducibili a e apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento non sono autografe, pertanto, non sono attribuii a ”. Parte_1
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio appaiono sostenute da un iter argomentativo intrinsecamente coerente, supportato dalle illustrazioni grafiche contenute nella relazione di consulenza tecnica, che non risulta smentito da alcun elemento probatorio di segno contrario, anche in assenza di osservazione delle parti;
tali conclusioni, fondate su una motivazione logica e persuasiva, possono, quindi, essere integralmente recepite.
La falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, azionato dalla convenuta, comporta il venir meno del titolo sul quale parte opposta ha fondato la richiesta monitoria nei confronti pagina 5 di 6 dell'odierno opponente. Ne consegue che l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto.
***
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza;
tuttavia, poiché, come già evidenziato con ordinanza del 17.5.2024, parte opponente ha rifiutato la proposta transattiva formulata da parte opposta, da ultimo, con note scritte depositate il 14.5.2024 (“rinuncia al decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, con la corresponsione dell'importo di euro
2.500,00, a titolo di compensi legali”), considerata la congruità di tale proposta, nella quantificazione delle spese, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00- importi minimi) e dell'attività defensionale effettuata, va esclusa, ex art. 91, comma 1, cpc, la fase conclusionale, svoltasi dopo tale rifiuto.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1157/2020 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 14.11.2020 nei confronti del sig. ; Parte_1
-Condanna quale mandataria di in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese il 02.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 pagina 6 di 6