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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 140/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in Caltanissetta, Viale Stefano Candura, 65/B, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della
Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo, e nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente a[...] C.F._2
Pira, 49/B, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via
Rosso di San Secondo, 28, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI di cui alle note depositate il 20.3.2025 per il ricorrente : “…. Parte_1 il Sig. ing. , rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, Pt_1 Parte_1 chiede che l'On.le Tribunale adito, previo accoglimento del ricorso per la revisione delle condizioni formulate dalle parti, e già attuate, trattenga la causa in decisione”.
1 CONCLUSIONI di cui alle note depositate il 20.3.2025 per la ricorrente “La signora Parte_2
confermando il contenuto tutto del ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di Pt_2 divorzio nelle cui conclusioni insiste, chiede porsi la causa in decisione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto rimettendosi alle decisioni del Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.1.2025 e chiedevano la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza di questo Tribunale pubblicata in data 3.1.2019 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, esponevano che dall'unione erano nati tre figli: il 30.7.2009, l'11.3.2011 e Per_1 Per_2
il 12.3.2013. Per_3
In accoglimento del ricorso congiunto avanzato da entrambi per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato stabilito l'affidamento condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre, venendo regolato il diritto di visita del padre nel seguente modo: “…. il padre potrà vedere
e tenere con sé i figli congiuntamente per due week end alternati al mese, dalle ore 13,30 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì. Nelle altre due settimane potrà tenere con se i figli per un giorno a settimana da concordare preventivamente con la
Sig.ra e precisamente dalle ore 13,30 fino alle ore 14.00 del giorno successivo. Inoltre, potrà vedere e tenere con se Pt_2
i figli un pomeriggio a settimana (dalle ore 13,30 fino alle ore 20,00) da concordare preventivamente con l'altro coniuge.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre oppure i giorni 30,31
(dicembre) e 1 gennaio, con diritto di visita di entrambi i coniugi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel mese di Agosto
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 giugno di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i giorni del compleanno dei minori verranno trascorsi insieme dai coniugi. In caso di malattia di un figlio ciascun coniuge avrà diritto di visita preso l'abitazione dell'altro coniuge, previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di riservatezza”.
L'immobile già adibito a domicilio coniugale restava assegnato al marito, comodatario, unitamente ai beni mobili ed essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti veniva determinato un assegno di complessivi € 600.00 a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra quale contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli, restando nella disponibilità della Sig.ra collocataria dei figli, l'importo Pt_2 dell'A.U. nella percentuale del 100%, mentre, in relazione alle spese straordinarie, veniva determinata al
50% la percentuale a carico di ciascun genitore.
Tuttavia, da ultimo i minori avevano espresso e manifestato la volontà di variare il loro collocamento e, sull'accordo dei genitori, i tre minori si erano trasferiti a far data dal luglio 2024 presso l'abitazione paterna.
2 Entrambi i genitori avevano continuato nella vicendevole collaborazione nella consapevolezza che il collocamento dei minori, in via generale, era orientato dal loro superiore interesse in base ad elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori svolgevano i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo e sereno rapporto, determinato anche dall'ambiente domestico, nonché della personalità di ciascun genitore, delle loro consuetudini di vita e dell'ambiente familiare che era in grado di offrire al minore.
Chiedevano, pertanto, trovandosi, come sopra detto, i tre minori collocati presso il padre a far data dal luglio 2024, che gli stessi restassero collocati, sempre nell'ambito dell'affidamento condiviso, presso l'abitazione paterna in questo Viale Stefano Candura, 65/B, in modo prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica.
Con riferimento al diritto di visita della madre ed economiche prevedevano che la madre avrebbe potuto stare con i figli così come poteva il padre quando i figli erano collocati in via prevalente presso la prima, mentre, per il mantenimento dei minori, prevedevano che la versasse mensilmente a favore del Pt_2 genitore collocatario, un assegno, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto ad aumento ISTAT, di complessivi € 300,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli in ragione di € 100.00 per ciascuno di essi, oltre alle spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, con riferimento al Protocollo in
Materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale, concordando i genitori che l'importo dell'Assegno
Unico sarebbe stato percepito da entrambi nella misura del 50%.
Ciò premesso, la modifica delle condizioni per l'affidamento e per il mantenimento dei tre figli minori
, come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso regolare Per_4 le condizioni concernenti l'affidamento del figli minori ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai loro interessi, avendo, tra l'altro, previsto e confermato l'affido condiviso tra i genitori dei predetti con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, con relativa possibilità per la madre di incontrare i figli come sopra indicato anche relativamente al periodo estivo e delle festività natalizie e pasquali, ed un assegno di mantenimento in favore dei figli, a carico della madre di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da versare ogni mese al padre, con percezione dell'Assegno Unico da entrambi nella misura del 50%, per il resto dovendosi ritenere confermate le ulteriori condizioni come stabilite con il precedente accordo di cui alla sentenza sopra citata, in quanto compatibili con quelle di cui sopra.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la modifica delle condizioni di affidamento dei minori ed economiche in loro favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, omologa la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento
3 dei minori e , così come indicate nel ricorso depositato il 22.1.2025, da considerarsi Per_1 Per_2 Per_3 come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 140/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in Caltanissetta, Viale Stefano Candura, 65/B, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della
Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo, e nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente a[...] C.F._2
Pira, 49/B, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via
Rosso di San Secondo, 28, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI di cui alle note depositate il 20.3.2025 per il ricorrente : “…. Parte_1 il Sig. ing. , rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, Pt_1 Parte_1 chiede che l'On.le Tribunale adito, previo accoglimento del ricorso per la revisione delle condizioni formulate dalle parti, e già attuate, trattenga la causa in decisione”.
1 CONCLUSIONI di cui alle note depositate il 20.3.2025 per la ricorrente “La signora Parte_2
confermando il contenuto tutto del ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di Pt_2 divorzio nelle cui conclusioni insiste, chiede porsi la causa in decisione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto rimettendosi alle decisioni del Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.1.2025 e chiedevano la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza di questo Tribunale pubblicata in data 3.1.2019 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, esponevano che dall'unione erano nati tre figli: il 30.7.2009, l'11.3.2011 e Per_1 Per_2
il 12.3.2013. Per_3
In accoglimento del ricorso congiunto avanzato da entrambi per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato stabilito l'affidamento condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre, venendo regolato il diritto di visita del padre nel seguente modo: “…. il padre potrà vedere
e tenere con sé i figli congiuntamente per due week end alternati al mese, dalle ore 13,30 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì. Nelle altre due settimane potrà tenere con se i figli per un giorno a settimana da concordare preventivamente con la
Sig.ra e precisamente dalle ore 13,30 fino alle ore 14.00 del giorno successivo. Inoltre, potrà vedere e tenere con se Pt_2
i figli un pomeriggio a settimana (dalle ore 13,30 fino alle ore 20,00) da concordare preventivamente con l'altro coniuge.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre oppure i giorni 30,31
(dicembre) e 1 gennaio, con diritto di visita di entrambi i coniugi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel mese di Agosto
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 giugno di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i giorni del compleanno dei minori verranno trascorsi insieme dai coniugi. In caso di malattia di un figlio ciascun coniuge avrà diritto di visita preso l'abitazione dell'altro coniuge, previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di riservatezza”.
L'immobile già adibito a domicilio coniugale restava assegnato al marito, comodatario, unitamente ai beni mobili ed essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti veniva determinato un assegno di complessivi € 600.00 a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra quale contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli, restando nella disponibilità della Sig.ra collocataria dei figli, l'importo Pt_2 dell'A.U. nella percentuale del 100%, mentre, in relazione alle spese straordinarie, veniva determinata al
50% la percentuale a carico di ciascun genitore.
Tuttavia, da ultimo i minori avevano espresso e manifestato la volontà di variare il loro collocamento e, sull'accordo dei genitori, i tre minori si erano trasferiti a far data dal luglio 2024 presso l'abitazione paterna.
2 Entrambi i genitori avevano continuato nella vicendevole collaborazione nella consapevolezza che il collocamento dei minori, in via generale, era orientato dal loro superiore interesse in base ad elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori svolgevano i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo e sereno rapporto, determinato anche dall'ambiente domestico, nonché della personalità di ciascun genitore, delle loro consuetudini di vita e dell'ambiente familiare che era in grado di offrire al minore.
Chiedevano, pertanto, trovandosi, come sopra detto, i tre minori collocati presso il padre a far data dal luglio 2024, che gli stessi restassero collocati, sempre nell'ambito dell'affidamento condiviso, presso l'abitazione paterna in questo Viale Stefano Candura, 65/B, in modo prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica.
Con riferimento al diritto di visita della madre ed economiche prevedevano che la madre avrebbe potuto stare con i figli così come poteva il padre quando i figli erano collocati in via prevalente presso la prima, mentre, per il mantenimento dei minori, prevedevano che la versasse mensilmente a favore del Pt_2 genitore collocatario, un assegno, entro il giorno 20 di ogni mese, soggetto ad aumento ISTAT, di complessivi € 300,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli in ragione di € 100.00 per ciascuno di essi, oltre alle spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, con riferimento al Protocollo in
Materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale, concordando i genitori che l'importo dell'Assegno
Unico sarebbe stato percepito da entrambi nella misura del 50%.
Ciò premesso, la modifica delle condizioni per l'affidamento e per il mantenimento dei tre figli minori
, come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso regolare Per_4 le condizioni concernenti l'affidamento del figli minori ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai loro interessi, avendo, tra l'altro, previsto e confermato l'affido condiviso tra i genitori dei predetti con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, con relativa possibilità per la madre di incontrare i figli come sopra indicato anche relativamente al periodo estivo e delle festività natalizie e pasquali, ed un assegno di mantenimento in favore dei figli, a carico della madre di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da versare ogni mese al padre, con percezione dell'Assegno Unico da entrambi nella misura del 50%, per il resto dovendosi ritenere confermate le ulteriori condizioni come stabilite con il precedente accordo di cui alla sentenza sopra citata, in quanto compatibili con quelle di cui sopra.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la modifica delle condizioni di affidamento dei minori ed economiche in loro favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, omologa la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento
3 dei minori e , così come indicate nel ricorso depositato il 22.1.2025, da considerarsi Per_1 Per_2 Per_3 come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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