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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4009/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4009/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Stoppato n. 39 int 10 C.F. 8C rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Bilotta (C.F. C.F._1
) presso il cui Studio Legale a Bologna in Via corazza n. 7/7 è elettivamente C.F._2 domiciliata e
, nato in [...] il [...] e residente a [...]in Alessandro Controparte_1
Stoppato n. 39 int 10 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Bilotta presso C.F._3 il cui Studio Legale a Bologna in Via Corazza n. 7/7 è elettivamente domiciliato
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del pagina 2 di 5 matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
17 luglio 1981 e , nato in [...] il [...] che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 18/02/2018 a Modena, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Modena al n.20, parte I, anno 2018;
2. omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via Stoppato n. 39 int 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. affida il figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. colloca il minore prevalentemente presso la dimora materna;
5. dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00: previsione di ulteriori frequentazioni durante la giornata di martedì dall'uscita di scuola fino alle 21;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 6. obbliga il sig. a versare a tramite accredito in Controparte_1 Parte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 150, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. dispone che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8. prende atto che il sig. si impegna ad assegnare e trasferire, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 1376 c.c. alla signora l'intera proprietà, 100% della Parte_1 vettura SKODA targata GC963/G che viene attribuita , per l'effetto, in proprietà esclusiva , alla signora , con l'obbligo di quest'ultima di procedere entro e non oltre 10 giorni dalla Pt_1 sentenza di omologa, a propria cura e spese, agli incombenti di trascrizione al PRA ed ogni connesso incombente, manlevando il signor da ogni pregiudizio, multa, sottrazione punti CP_1 patente, tassa - imposta onere e spesa relativa alla proprietà e al godimento del veicolo a decorrere dal mese di dicembre 2024 dandosi atto che la disponibilità della vettura è in capo esclusivo alla signora a far data dal mese di marzo 2021 con obbligo per la stessa, Pt_1 dalla precitata data, di tenere indenne il marito da ogni multa, sottrazione punti patente o altro pregiudizio derivante dal proprio godimento esclusivo;
9. prende atto che i coniugi dichiarano che il presente accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, come tale è esente da imposte e tasse, con applicazione, in loro favore ed in relazione al presente accordo, nonché agli atti che verranno stipulati in attuazione dello stesso dei benefici di cui all'art.19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 e Corte Costituzionale n.202/2003, risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019;
10. prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
3. Spese di lite al definitivo. pagina 4 di 5 4. Ordina al Comune di Modena di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
10.10.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4009/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Stoppato n. 39 int 10 C.F. 8C rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Bilotta (C.F. C.F._1
) presso il cui Studio Legale a Bologna in Via corazza n. 7/7 è elettivamente C.F._2 domiciliata e
, nato in [...] il [...] e residente a [...]in Alessandro Controparte_1
Stoppato n. 39 int 10 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Bilotta presso C.F._3 il cui Studio Legale a Bologna in Via Corazza n. 7/7 è elettivamente domiciliato
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del pagina 2 di 5 matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
17 luglio 1981 e , nato in [...] il [...] che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 18/02/2018 a Modena, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Modena al n.20, parte I, anno 2018;
2. omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via Stoppato n. 39 int 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. affida il figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. colloca il minore prevalentemente presso la dimora materna;
5. dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00: previsione di ulteriori frequentazioni durante la giornata di martedì dall'uscita di scuola fino alle 21;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 6. obbliga il sig. a versare a tramite accredito in Controparte_1 Parte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 150, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. dispone che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8. prende atto che il sig. si impegna ad assegnare e trasferire, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 1376 c.c. alla signora l'intera proprietà, 100% della Parte_1 vettura SKODA targata GC963/G che viene attribuita , per l'effetto, in proprietà esclusiva , alla signora , con l'obbligo di quest'ultima di procedere entro e non oltre 10 giorni dalla Pt_1 sentenza di omologa, a propria cura e spese, agli incombenti di trascrizione al PRA ed ogni connesso incombente, manlevando il signor da ogni pregiudizio, multa, sottrazione punti CP_1 patente, tassa - imposta onere e spesa relativa alla proprietà e al godimento del veicolo a decorrere dal mese di dicembre 2024 dandosi atto che la disponibilità della vettura è in capo esclusivo alla signora a far data dal mese di marzo 2021 con obbligo per la stessa, Pt_1 dalla precitata data, di tenere indenne il marito da ogni multa, sottrazione punti patente o altro pregiudizio derivante dal proprio godimento esclusivo;
9. prende atto che i coniugi dichiarano che il presente accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, come tale è esente da imposte e tasse, con applicazione, in loro favore ed in relazione al presente accordo, nonché agli atti che verranno stipulati in attuazione dello stesso dei benefici di cui all'art.19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 e Corte Costituzionale n.202/2003, risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019;
10. prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
3. Spese di lite al definitivo. pagina 4 di 5 4. Ordina al Comune di Modena di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
10.10.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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