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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3185 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cassiano, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- appellante -
E
(C.F./P.I./R.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- appellata - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 391/2023 del 15.3.2023.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti con note depositate in data 31.12.2024 e all'udienza del 10.3.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1489/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza in data 27.12.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di Controparte_1
€ 2.155,28, quale credito fondato sulla fattura n. 78059008018288A.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: 1) l'inesistenza del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società opposta;
2) la carenza dei presupposti di legge ai fini pagina 1 di 8 dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo e l'insufficienza, ai fini probatori, della documentazione prodotta nella fase monitoria (costituita dalla fattura e dall'estratto autentico delle scritture contabili);
3) l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli, essendo state emesse due distinte fatture, una n. 2926586934 di € n. 2926586934, per un arco temporale inferiore (ossia Agosto 2015 – Febbraio 2018) e l'altra, oggetto del monitorio, n.
78059008018288A di € 2.155,28 per un arco di tempo superiore al primo (Novembre 2014 – Marzo
2018); 4) l'assenza di prova della qualità di debitore in capo al in quanto, al momento Pt_1
dell'accertamento, non vi era alcun contratto tra le parti.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda attorea, rilevando che la pretesa sottesa al provvedimento monitorio trovava il proprio fondamento nelle verifiche eseguite in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, associato alla fornitura di energia elettrica, che, al momento della verifica, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente da come attestato nel relativo verbale;
che dalla verifica in oggetto era risultato: Parte_1
“prelievo irregolare di energia realizzato mediante allaccio di n° 2 conduttori 2x6 mmq in rame che,
[.. collegati direttamente e abusivamente alla presa 4x25 mmq in rame del quadro centralizzato di
, andavano a confluire sull'impianto utilizzatore del cliente, andando così a realizzare Controparte_2
un bypass del contatore matricola 00332701 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente. al termine delle operazioni di verifica tutto ciò che costituiva l'allaccio abusivo sopra descritto è stato rimosso e repertato in apposita busta numerata r0209254”; che il aveva Pt_1
presenziato all'accertamento, senza nulla contestare e/o eccepire ai tecnici accertatori ed ai Carabinieri della Stazione di Mendicino, pur rifiutandosi, senza giustificato motivo, di sottoscrivere il relativo verbale;
che il Distributore rendeva noto che, all'epoca in cui aveva avuto inizio il prelievo irregolare
(26.11.2014), era il formale intestatario della fornitura, mentre, al momento della Parte_1
verifica, la fornitura risultava priva di regolare contratto di somministrazione, sebbene fosse, di fatto, utilizzata sempre dal che, pertanto, con la fattura sottesa al decreto ingiuntivo erano stati Pt_1
ricostruiti i consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra il 26.11.2014 ed il 31.07.2015, in cui era in vigore un regolare contratto di fornitura tra la società e l'opponente, mediante addebito dei Controparte_1
consumi ulteriori, pari a complessivi 4.766 kWh, non regolarmente registrati e, conseguentemente, non fatturati (corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e pagina 2 di 8 l'energia complessivamente misurata, pari a 1.486 kWh), nonché al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, con la conseguenza che tutta l'energia prelevata in frode dall'opponente non veniva regolarmente fatturata;
che la diversa fattura n.
2926586934 da € 5.210,24 era stata emessa da in relazione al differente lasso Controparte_3
temporale compreso tra l'01.08.2015 e il 28.05.2018, in cui era in vigore un parallelo rapporto di fornitura con la predetta società operante nel mercato libero;
che, pertanto, il credito azionato con il provvedimento monitorio trovava fondamento nelle verifiche espletate dagli accertatori e nella documentazione relativa alla ricostruzione dei consumi operata dal Distributore, mentre
[...]
non aveva dimostrato di avere regolarmente provveduto al pagamento delle bollette relative Pt_1
alla fornitura di energia elettrica.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 391/2023 del 15.3.2023, il Giudice di Pace di Cosenza rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo n. 1489/2019. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure e reiterando tutte le questioni proposte nel giudizio di primo grado.
In particolare, eccepiva: 1) l'errata valutazione del Giudice di prime cure, circa l'insufficienza ai fini probatori della documentazione allegata dalla società opposta, nel giudizio di opposizione;
2)
l'inesistenza del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'odierna appellata;
3) la carenza dei presupposti di legge ai fini dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo;
4) l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli, anche sulla scorta dei pagamenti medio tempore effettuati durante il periodo in contestazione, per i consumi di energia elettrica (ulteriori) di cui aveva fruito.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado avesse ravvisato la sussistenza del credito azionato in fase monitoria, in ossequio ai principi di ripartizione dell'onere probatorio ed attesa la mancanza di ogni dimostrazione dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
pagina 3 di 8 L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di
€ 2.155,28, avanzata dalla società nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
in forza della fattura n. 78059008018288A, avente ad oggetto la ricostruzione dei consumi effettuata a seguito del prelievo abusivo di energia elettrica accertato con verifica eseguita in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, associato alla fornitura utilizzata da . Parte_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, la ha posto a fondamento del decreto Controparte_1
ingiuntivo la fattura n. 78059008018288A, avente ad oggetto la ricostruzione dei consumi effettuata a seguito del prelievo abusivo di energia elettrica accertato con verifica eseguita in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431.
pagina 4 di 8 In particolare, essendo stato accertato un bypass del contatore matricola 00332701 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente, a partire dal 26.11.2014, il Distributore ha provveduto ad un ricalcolo dei consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra il 26.11.2014 ed il 31.07.2015, in cui era in vigore un regolare contratto di fornitura tra e , mediante Controparte_1 Parte_1
addebito dei consumi ulteriori e non fatturati, pari a complessivi 4.766 kWh, corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e l'energia complessivamente misurata e fatturata, pari a 1.486 kWh. Inoltre, sono stati calcolati i consumi, con il medesimo criterio, in riferimento al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, ma di fatto utilizzata da che ha assistito alle verifiche effettuate, Parte_1
senza contestare nulla.
Orbene, va evidenziato che, sebbene non sia stato accertato che la materiale manomissione del contatore sia imputabile alla persona di lo stesso è risultato, fino alla data del Parte_1
31.07.2015, l'intestatario del rapporto di fornitura in forza di contratto concluso con la
[...]
e, comunque, anche per il periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, Controparte_1
l'effettivo utilizzatore della stessa, sicchè risulta passivamente legittimato rispetto alla pretesa economica azionata dalla società creditrice.
Inoltre, anche le doglianze sollevate dal debitore e già disattese dal Giudice di prime cure in merito alla erroneità ed incertezza del credito ingiunto vanno disattese.
Dal verbale di verifica redatto, in data 27.03.2018, dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Mendicino è emerso che presso l'immobile sito in Mendicino (CS), identificato con il punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, fosse stato attuato un allaccio abusivo - di n° 2 conduttori 2x6 mmq in rame che, collegati direttamente e abusivamente alla presa 4x25 mmq in rame del quadro centralizzato di e-distribuzione spa, andavano
a confluire sull'impianto utilizzatore del cliente - che consentiva di bypassare il misuratore, potendo così prelevare energia e potenza in maniera non registrata né controllata (cfr. verbale di verifica n.
DQ1B149/2018, all. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
La società opposta ha, quindi, proceduto alla ricostruzione dei consumi, sulla base della tabella redatta dalla Società di Distribuzione territorialmente competente, ed alla relativa fatturazione, in ossequio alla normativa di settore ed ai dati trasmessi dalla società di distribuzione, assumendo, quale data di inizio, il 26.11.2014, e fino al 31.07.2015, periodo in cui l'intestatario della fornitura era proprio
[...]
. Pt_1
pagina 5 di 8 Dalla tabella di ricostruzione dei consumi risulta che la quantificazione complessiva dell'energia ricostruita sia pari a complessivi 4.766 kWh, corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e l'energia misurata e fatturata, pari a 1.486 kWh.
Inoltre, sono stati calcolati i consumi, con il medesimo criterio, in riferimento al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, ma di fatto utilizzata da . Parte_1
Secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del
19.7.2018).
In particolare, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione.
Al riguardo, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite, nonchè provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 397 del 9.1.2020; n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla pagina 6 di 8 fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr.
Cass. n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Orbene, la circostanza che vi sia stata manomissione del contatore, mediante by pass del misuratore, è stata pacificamente accertata dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di
Mendicino in occasione della verifica effettuata in data 27.3.2018 presso l'immobile sito in Mendicino
(CS), identificato con il punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, utilizzato da . Parte_1
L'odierno appellante, da parte sua, non ha dimostrato di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 13605 del 26.2.2019).
Consegue che, in difetto di tale prova, l'imputazione dei consumi derivanti dall'allaccio abusivo, conseguente alla manomissione del contatore collocato all'interno dell'immobile nella disponibilità di
, va fatta egualmente a tale soggetto, già intestatario dell'utenza in questione. Parte_1
In merito al “quantum” debeatur, la prova è stata data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, e specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei consumi da parte della Società di Distribuzione e la successiva emissione della fattura sono state compiute sulla base dei criteri previsti dalla normativa di settore, in applicazione del criterio della potenza “tecnicamente prelevabile”, laddove le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche in relazione all'inidoneità probatoria della documentazione prodotta.
Inoltre, non assume rilievo l'esistenza di altra fattura n. 2926586934, per l'importo di € 5.210,24, in quanto è stata emessa da distinta società ed in relazione al differente lasso Controparte_3
pagina 7 di 8 temporale compreso tra l'01.08.2015 e il 28.05.2018, durante il quale il risultava intestatario di Pt_1
un rapporto di fornitura con la predetta società operante nel mercato libero.
In conclusione, appare corretta la motivazione addotta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, in quanto fondata sui documenti ritualmente allegati dalle parti ai rispettivi fascicoli e conforme ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia.
Consegue che l'appello proposto da deve essere rigettato e che, per l'effetto, deve Parte_1
essere confermata la sentenza n. 391/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 391/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 391/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3185 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cassiano, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- appellante -
E
(C.F./P.I./R.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- appellata - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 391/2023 del 15.3.2023.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti con note depositate in data 31.12.2024 e all'udienza del 10.3.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1489/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza in data 27.12.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di Controparte_1
€ 2.155,28, quale credito fondato sulla fattura n. 78059008018288A.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: 1) l'inesistenza del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società opposta;
2) la carenza dei presupposti di legge ai fini pagina 1 di 8 dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo e l'insufficienza, ai fini probatori, della documentazione prodotta nella fase monitoria (costituita dalla fattura e dall'estratto autentico delle scritture contabili);
3) l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli, essendo state emesse due distinte fatture, una n. 2926586934 di € n. 2926586934, per un arco temporale inferiore (ossia Agosto 2015 – Febbraio 2018) e l'altra, oggetto del monitorio, n.
78059008018288A di € 2.155,28 per un arco di tempo superiore al primo (Novembre 2014 – Marzo
2018); 4) l'assenza di prova della qualità di debitore in capo al in quanto, al momento Pt_1
dell'accertamento, non vi era alcun contratto tra le parti.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda attorea, rilevando che la pretesa sottesa al provvedimento monitorio trovava il proprio fondamento nelle verifiche eseguite in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, associato alla fornitura di energia elettrica, che, al momento della verifica, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente da come attestato nel relativo verbale;
che dalla verifica in oggetto era risultato: Parte_1
“prelievo irregolare di energia realizzato mediante allaccio di n° 2 conduttori 2x6 mmq in rame che,
[.. collegati direttamente e abusivamente alla presa 4x25 mmq in rame del quadro centralizzato di
, andavano a confluire sull'impianto utilizzatore del cliente, andando così a realizzare Controparte_2
un bypass del contatore matricola 00332701 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente. al termine delle operazioni di verifica tutto ciò che costituiva l'allaccio abusivo sopra descritto è stato rimosso e repertato in apposita busta numerata r0209254”; che il aveva Pt_1
presenziato all'accertamento, senza nulla contestare e/o eccepire ai tecnici accertatori ed ai Carabinieri della Stazione di Mendicino, pur rifiutandosi, senza giustificato motivo, di sottoscrivere il relativo verbale;
che il Distributore rendeva noto che, all'epoca in cui aveva avuto inizio il prelievo irregolare
(26.11.2014), era il formale intestatario della fornitura, mentre, al momento della Parte_1
verifica, la fornitura risultava priva di regolare contratto di somministrazione, sebbene fosse, di fatto, utilizzata sempre dal che, pertanto, con la fattura sottesa al decreto ingiuntivo erano stati Pt_1
ricostruiti i consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra il 26.11.2014 ed il 31.07.2015, in cui era in vigore un regolare contratto di fornitura tra la società e l'opponente, mediante addebito dei Controparte_1
consumi ulteriori, pari a complessivi 4.766 kWh, non regolarmente registrati e, conseguentemente, non fatturati (corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e pagina 2 di 8 l'energia complessivamente misurata, pari a 1.486 kWh), nonché al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, con la conseguenza che tutta l'energia prelevata in frode dall'opponente non veniva regolarmente fatturata;
che la diversa fattura n.
2926586934 da € 5.210,24 era stata emessa da in relazione al differente lasso Controparte_3
temporale compreso tra l'01.08.2015 e il 28.05.2018, in cui era in vigore un parallelo rapporto di fornitura con la predetta società operante nel mercato libero;
che, pertanto, il credito azionato con il provvedimento monitorio trovava fondamento nelle verifiche espletate dagli accertatori e nella documentazione relativa alla ricostruzione dei consumi operata dal Distributore, mentre
[...]
non aveva dimostrato di avere regolarmente provveduto al pagamento delle bollette relative Pt_1
alla fornitura di energia elettrica.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 391/2023 del 15.3.2023, il Giudice di Pace di Cosenza rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo n. 1489/2019. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure e reiterando tutte le questioni proposte nel giudizio di primo grado.
In particolare, eccepiva: 1) l'errata valutazione del Giudice di prime cure, circa l'insufficienza ai fini probatori della documentazione allegata dalla società opposta, nel giudizio di opposizione;
2)
l'inesistenza del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'odierna appellata;
3) la carenza dei presupposti di legge ai fini dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo;
4) l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatigli, anche sulla scorta dei pagamenti medio tempore effettuati durante il periodo in contestazione, per i consumi di energia elettrica (ulteriori) di cui aveva fruito.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado avesse ravvisato la sussistenza del credito azionato in fase monitoria, in ossequio ai principi di ripartizione dell'onere probatorio ed attesa la mancanza di ogni dimostrazione dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
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pagina 3 di 8 L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di
€ 2.155,28, avanzata dalla società nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
in forza della fattura n. 78059008018288A, avente ad oggetto la ricostruzione dei consumi effettuata a seguito del prelievo abusivo di energia elettrica accertato con verifica eseguita in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, associato alla fornitura utilizzata da . Parte_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, la ha posto a fondamento del decreto Controparte_1
ingiuntivo la fattura n. 78059008018288A, avente ad oggetto la ricostruzione dei consumi effettuata a seguito del prelievo abusivo di energia elettrica accertato con verifica eseguita in data 27.03.2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di Mendicino, presso il punto di prelievo ubicato in Mendicino (CS), contraddistinto con il POD n. IT001E768264431.
pagina 4 di 8 In particolare, essendo stato accertato un bypass del contatore matricola 00332701 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente, a partire dal 26.11.2014, il Distributore ha provveduto ad un ricalcolo dei consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra il 26.11.2014 ed il 31.07.2015, in cui era in vigore un regolare contratto di fornitura tra e , mediante Controparte_1 Parte_1
addebito dei consumi ulteriori e non fatturati, pari a complessivi 4.766 kWh, corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e l'energia complessivamente misurata e fatturata, pari a 1.486 kWh. Inoltre, sono stati calcolati i consumi, con il medesimo criterio, in riferimento al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, ma di fatto utilizzata da che ha assistito alle verifiche effettuate, Parte_1
senza contestare nulla.
Orbene, va evidenziato che, sebbene non sia stato accertato che la materiale manomissione del contatore sia imputabile alla persona di lo stesso è risultato, fino alla data del Parte_1
31.07.2015, l'intestatario del rapporto di fornitura in forza di contratto concluso con la
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e, comunque, anche per il periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, Controparte_1
l'effettivo utilizzatore della stessa, sicchè risulta passivamente legittimato rispetto alla pretesa economica azionata dalla società creditrice.
Inoltre, anche le doglianze sollevate dal debitore e già disattese dal Giudice di prime cure in merito alla erroneità ed incertezza del credito ingiunto vanno disattese.
Dal verbale di verifica redatto, in data 27.03.2018, dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Mendicino è emerso che presso l'immobile sito in Mendicino (CS), identificato con il punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, fosse stato attuato un allaccio abusivo - di n° 2 conduttori 2x6 mmq in rame che, collegati direttamente e abusivamente alla presa 4x25 mmq in rame del quadro centralizzato di e-distribuzione spa, andavano
a confluire sull'impianto utilizzatore del cliente - che consentiva di bypassare il misuratore, potendo così prelevare energia e potenza in maniera non registrata né controllata (cfr. verbale di verifica n.
DQ1B149/2018, all. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
La società opposta ha, quindi, proceduto alla ricostruzione dei consumi, sulla base della tabella redatta dalla Società di Distribuzione territorialmente competente, ed alla relativa fatturazione, in ossequio alla normativa di settore ed ai dati trasmessi dalla società di distribuzione, assumendo, quale data di inizio, il 26.11.2014, e fino al 31.07.2015, periodo in cui l'intestatario della fornitura era proprio
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. Pt_1
pagina 5 di 8 Dalla tabella di ricostruzione dei consumi risulta che la quantificazione complessiva dell'energia ricostruita sia pari a complessivi 4.766 kWh, corrispondenti alla differenza tra l'energia complessivamente prelevata, pari a 6.252 kWh e l'energia misurata e fatturata, pari a 1.486 kWh.
Inoltre, sono stati calcolati i consumi, con il medesimo criterio, in riferimento al periodo compreso tra l'1.3.2018 ed il 26.3.2018, in cui la fornitura risultava priva di regolare contratto, ma di fatto utilizzata da . Parte_1
Secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del
19.7.2018).
In particolare, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione.
Al riguardo, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite, nonchè provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 397 del 9.1.2020; n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla pagina 6 di 8 fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr.
Cass. n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Orbene, la circostanza che vi sia stata manomissione del contatore, mediante by pass del misuratore, è stata pacificamente accertata dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai Carabinieri della Stazione di
Mendicino in occasione della verifica effettuata in data 27.3.2018 presso l'immobile sito in Mendicino
(CS), identificato con il punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E768264431, utilizzato da . Parte_1
L'odierno appellante, da parte sua, non ha dimostrato di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 13605 del 26.2.2019).
Consegue che, in difetto di tale prova, l'imputazione dei consumi derivanti dall'allaccio abusivo, conseguente alla manomissione del contatore collocato all'interno dell'immobile nella disponibilità di
, va fatta egualmente a tale soggetto, già intestatario dell'utenza in questione. Parte_1
In merito al “quantum” debeatur, la prova è stata data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, e specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei consumi da parte della Società di Distribuzione e la successiva emissione della fattura sono state compiute sulla base dei criteri previsti dalla normativa di settore, in applicazione del criterio della potenza “tecnicamente prelevabile”, laddove le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche in relazione all'inidoneità probatoria della documentazione prodotta.
Inoltre, non assume rilievo l'esistenza di altra fattura n. 2926586934, per l'importo di € 5.210,24, in quanto è stata emessa da distinta società ed in relazione al differente lasso Controparte_3
pagina 7 di 8 temporale compreso tra l'01.08.2015 e il 28.05.2018, durante il quale il risultava intestatario di Pt_1
un rapporto di fornitura con la predetta società operante nel mercato libero.
In conclusione, appare corretta la motivazione addotta dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, in quanto fondata sui documenti ritualmente allegati dalle parti ai rispettivi fascicoli e conforme ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia.
Consegue che l'appello proposto da deve essere rigettato e che, per l'effetto, deve Parte_1
essere confermata la sentenza n. 391/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 391/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 391/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 15.3.2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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