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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/12/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4503/2025 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE IO Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da (c.f. ), nata Parte_1 C.F._1
a Biella (BI) il 21.03.1989, residente in [...]43, rappresentata e difesa dall'avv. Eden Veronese e (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Zumaglini n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carlo Rizzi
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 9.12.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 06.10.2018 in
BE (BI).
L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel
Registro degli atti di matrimonio del comune di BE - Anno 2018, Parte I, Numero 4.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 17.02.2015 e Persona_1 Persona_2
in data 08.08.2016.
[...]
Con ricorso dep. telem. in data 13.11.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo una delle parti ricorrente residente in comune del circondario di questo
Tribunale, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, le parti hanno concordemente allegato di essere divenuta intollerabile la convivenza a causa di incomprensioni.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti. 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli, in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo:
- pronuncia la separazione personale delle parti ricorrenti;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del
Comune di BE (atto n. 4, parte I, anno 2018);
- prende atto/omologa gli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto dispone che:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. prende atto che il signor ha lasciato la casa coniugale consensualmente Parte_2
fissando la propria residenza in Verrone (BI) alla via Zumaglini 8 comunicandola alla sig.ra
Parte_1
3. prende atto che la signora ha venduto la propria abitazione Parte_1
principale fissando la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in BE (BI) alla via Re Umberto 41/43 rendendone edotto il sig. Parte_2
4. dispone che i figli minori, e , saranno affidati ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza abituale presso il domicilio della madre attualmente in BE (BI), via Re Umberto n. 41/43;
5. prende atto che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei figli minori nella crisi della relazione coniugale impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore, a cooperare al fine di costruire ad essi un'atmosfera serena, a ispirare le scelte di vita che li riguardano al loro preminente interesse e a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali. I genitori si impegnano a mantenere, di fronte ai figli minori, un atteggiamento di reciproco rispetto, civile e collaborativo;
6. prende atto che, salvo diverso accordo direttamente intercorso i genitori, tenendo conto delle esigenze di studio e di svago dei figli, convengono che gli stessi saranno collocati presso ciascuno di loro secondo il seguente protocollo ciclico bisettimanale: dalla fine dell'orario scolastico di lunedì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico di mercoledì (ovvero sino alle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso la madre. Dal termine dell'orario scolastico di mercoledì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del venerdì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso il padre. Dal termine dell'orario scolastico del venerdì
(ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del giovedì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso la madre. Dal termine dell'orario scolastico del giovedì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso il padre. Tale protocollo da valersi ciclicamente su base settimanale. In caso di assenza o vacanza scolastica il prelievo / riconsegna dei figli avverrà presso il domicilio del genitore che sarà stato o sarà collocatario della prole;
7. Entrambi i genitori avranno la facoltà di avere con loro i figli durante le vacanze estive (da intendersi dal 10 giugno al 10 settembre) per un periodo anche consecutivo ed ininterrotto con pernottamento di 15 giorni (che sospenderà l'usuale protocollo di permanenze di cui al punto che precede). Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato trai i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'estate 2026 la priorità di scelta sarà del padre e poi ad alternanza;
8. Nel corso delle vacanze natalizie ciascun genitore avrà la facoltà di avere con sé i figli per un periodo continuativo ed ininterrotto, anche con pernottamento, di 7 giorni (che sospenderà
l'usuale protocollo di permanenze di cui al punto 6 che precede) alternando di anno in anno il periodo di Natale (dal 24.12 al 30.12) a quello di Capodanno (dal 31.12 al 07.01). Per le vacanze natalizie 2025 la scelta del periodo spetterà al padre e poi ad alternanza significando espressamente che il pranzo di Natale avverrà con il Padre mentre la cena della vigilia o la cena del giorno di Natale con la madre;
9. Per le altre festività giornaliere ed i relativi “ponti” i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, suddividendo equamente il restante periodi di vacanze scolastiche;
10. prende atto che le parti concordano che è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro l'eventuale località di soggiorno durante i periodi di vacanza nonché un recapito telefonico da utilizzare in caso di emergenze;
11. prende atto che le parti concordano che i genitori, in caso di oggettiva impossibilità a recarsi a prelevare / consegnare i figli nei periodi di loro competenza, dovranno comunicare tale impedimento all'altro genitore con almeno 48 ore di preavviso;
12. dispone che, stante la similare capacità reddituale dei genitori, alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario della prole (vitto, costi di alloggio, spese ridondanti e correnti) durante il periodo nel quale la stessa permarrà presso di lui/lei. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese afferenti i figli di natura straordinaria, facendo a ciò riferimento il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di
Biella che le parti dichiarano di aver letto e compreso. I genitori concorreranno altresì in misura paritaria ai costi relativi all'eventuale pre e doposcuola, alla mensa scolastica e all'eventuale centro estivo frequentato dai figli. Al fine di dimostrare il preventivo accordo
(per quelle spese che lo richiedono) il genitore anticipatario dell'esborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, messaggio whatsApp, e-mail e/o ogni altro mezzo idoneo a costituire prova scritta, che rechi l'indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. I conteggi di dare/avere, con riferimento a tutte le spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. In ogni caso, il genitore anticipatario delle spese è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi giustificativi entro il 10 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta;
13. prende atto che, stante il lieve collocamento prevalente della prole con la madre, i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale per il nucleo familiare sarà interamente percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per le spese Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli minorenni saranno usufruite nella misura del 50% da ciascun genitore;
a tal fine i genitori concordano nel mettere a disposizione reciproca i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
14. prende atto che il sig. provvederà a versare con cadenza mensile una Parte_2 somma di denaro non inferiore ad € 250,00= all'interno di un piano di accumulo sottoscritto e cointestato ad entrambi i genitori che preveda firma congiunta degli stessi per il recesso, ovvero, per il totale o parziale prelievo delle somme versate ed eventuale firma disgiunta dei coniugi intestatari per il versamento di somme. Nel suddetto piano di accumulo, che sarà sottoscritto entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del ricorso congiunto presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dalle parti, saranno versate le somme attualmente presenti sul rapporto finanziario n. 03035005000 intestato al sig. Parte_2 presso BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (saldo alla data del 25.9.2025 pari ad € 7.855,32=) nonché quelle attualmente presenti sul rapporto finanziario n. 03035004700 intestato alla sig.ra presso BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (saldo alla data Parte_1 del 25.9.2025 pari ad € 7.855,32=);
15. prende atto che le somme che così confluiranno nel piano di accumulo saranno utilizzate dai coniugi esclusivamente nell'interesse dei figli ed al fine di garantire loro le risorse necessarie per le finalità di studio e di vita futura;
16. prende atto che le parti concordano che tale versamento debba essere eseguito dal signor mensilmente e qualora il versamento non dovesse essere eseguito, ovvero Parte_2 eseguito in misura inferiore ad € 250,00= mensili, la signora avrà Parte_1
diritto ad un importo, di misura equivalente a quanto non versato dal sig. a Parte_2
titolo di concorso paterno nel mantenimento ordinario dei figli che dovrà esserle corrisposto entro il 20esimo giorno del mese successivo all'interruzione del versamento e così per i mesi successivi;
17. prende atto che le parti concordano che entrambi i genitori collaboreranno affinché i figli mantengano con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
18. prende atto che i signori e si concedono Parte_1 Parte_2
espressamente sin da ora reciproco consenso e autorizzano il rilascio / rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto dei figli minori;
19. prende atto che le parti dichiarano, sottoscrivendo il presente ricorso congiunto, di aver regolato ogni loro pendenza suscettibile di valenza economica oggi retro traente origine dal rapporto matrimoniale e pre-matrimoniale e/o nascente dalla pendente separazione coniugale e di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, dicendosi tacitati di ogni pretesa di natura economica e patrimoniale;
20. prende atto che i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedere vicendevolmente somme o beni a titolo di concorso nel proprio mantenimento. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
UE IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE IO Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da (c.f. ), nata Parte_1 C.F._1
a Biella (BI) il 21.03.1989, residente in [...]43, rappresentata e difesa dall'avv. Eden Veronese e (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Zumaglini n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carlo Rizzi
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 9.12.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 06.10.2018 in
BE (BI).
L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel
Registro degli atti di matrimonio del comune di BE - Anno 2018, Parte I, Numero 4.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 17.02.2015 e Persona_1 Persona_2
in data 08.08.2016.
[...]
Con ricorso dep. telem. in data 13.11.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo una delle parti ricorrente residente in comune del circondario di questo
Tribunale, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, le parti hanno concordemente allegato di essere divenuta intollerabile la convivenza a causa di incomprensioni.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti. 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli, in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo:
- pronuncia la separazione personale delle parti ricorrenti;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del
Comune di BE (atto n. 4, parte I, anno 2018);
- prende atto/omologa gli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto dispone che:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. prende atto che il signor ha lasciato la casa coniugale consensualmente Parte_2
fissando la propria residenza in Verrone (BI) alla via Zumaglini 8 comunicandola alla sig.ra
Parte_1
3. prende atto che la signora ha venduto la propria abitazione Parte_1
principale fissando la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in BE (BI) alla via Re Umberto 41/43 rendendone edotto il sig. Parte_2
4. dispone che i figli minori, e , saranno affidati ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza abituale presso il domicilio della madre attualmente in BE (BI), via Re Umberto n. 41/43;
5. prende atto che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei figli minori nella crisi della relazione coniugale impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore, a cooperare al fine di costruire ad essi un'atmosfera serena, a ispirare le scelte di vita che li riguardano al loro preminente interesse e a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali. I genitori si impegnano a mantenere, di fronte ai figli minori, un atteggiamento di reciproco rispetto, civile e collaborativo;
6. prende atto che, salvo diverso accordo direttamente intercorso i genitori, tenendo conto delle esigenze di studio e di svago dei figli, convengono che gli stessi saranno collocati presso ciascuno di loro secondo il seguente protocollo ciclico bisettimanale: dalla fine dell'orario scolastico di lunedì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico di mercoledì (ovvero sino alle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso la madre. Dal termine dell'orario scolastico di mercoledì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del venerdì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso il padre. Dal termine dell'orario scolastico del venerdì
(ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del giovedì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso la madre. Dal termine dell'orario scolastico del giovedì (ovvero dalle ore 17:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì (ovvero sino alle ore 07:30 in caso di assenza o vacanza scolastica) saranno collocati presso il padre. Tale protocollo da valersi ciclicamente su base settimanale. In caso di assenza o vacanza scolastica il prelievo / riconsegna dei figli avverrà presso il domicilio del genitore che sarà stato o sarà collocatario della prole;
7. Entrambi i genitori avranno la facoltà di avere con loro i figli durante le vacanze estive (da intendersi dal 10 giugno al 10 settembre) per un periodo anche consecutivo ed ininterrotto con pernottamento di 15 giorni (che sospenderà l'usuale protocollo di permanenze di cui al punto che precede). Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato trai i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'estate 2026 la priorità di scelta sarà del padre e poi ad alternanza;
8. Nel corso delle vacanze natalizie ciascun genitore avrà la facoltà di avere con sé i figli per un periodo continuativo ed ininterrotto, anche con pernottamento, di 7 giorni (che sospenderà
l'usuale protocollo di permanenze di cui al punto 6 che precede) alternando di anno in anno il periodo di Natale (dal 24.12 al 30.12) a quello di Capodanno (dal 31.12 al 07.01). Per le vacanze natalizie 2025 la scelta del periodo spetterà al padre e poi ad alternanza significando espressamente che il pranzo di Natale avverrà con il Padre mentre la cena della vigilia o la cena del giorno di Natale con la madre;
9. Per le altre festività giornaliere ed i relativi “ponti” i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, suddividendo equamente il restante periodi di vacanze scolastiche;
10. prende atto che le parti concordano che è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro l'eventuale località di soggiorno durante i periodi di vacanza nonché un recapito telefonico da utilizzare in caso di emergenze;
11. prende atto che le parti concordano che i genitori, in caso di oggettiva impossibilità a recarsi a prelevare / consegnare i figli nei periodi di loro competenza, dovranno comunicare tale impedimento all'altro genitore con almeno 48 ore di preavviso;
12. dispone che, stante la similare capacità reddituale dei genitori, alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario della prole (vitto, costi di alloggio, spese ridondanti e correnti) durante il periodo nel quale la stessa permarrà presso di lui/lei. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese afferenti i figli di natura straordinaria, facendo a ciò riferimento il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di
Biella che le parti dichiarano di aver letto e compreso. I genitori concorreranno altresì in misura paritaria ai costi relativi all'eventuale pre e doposcuola, alla mensa scolastica e all'eventuale centro estivo frequentato dai figli. Al fine di dimostrare il preventivo accordo
(per quelle spese che lo richiedono) il genitore anticipatario dell'esborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, messaggio whatsApp, e-mail e/o ogni altro mezzo idoneo a costituire prova scritta, che rechi l'indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. I conteggi di dare/avere, con riferimento a tutte le spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. In ogni caso, il genitore anticipatario delle spese è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi giustificativi entro il 10 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta;
13. prende atto che, stante il lieve collocamento prevalente della prole con la madre, i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale per il nucleo familiare sarà interamente percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per le spese Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli minorenni saranno usufruite nella misura del 50% da ciascun genitore;
a tal fine i genitori concordano nel mettere a disposizione reciproca i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
14. prende atto che il sig. provvederà a versare con cadenza mensile una Parte_2 somma di denaro non inferiore ad € 250,00= all'interno di un piano di accumulo sottoscritto e cointestato ad entrambi i genitori che preveda firma congiunta degli stessi per il recesso, ovvero, per il totale o parziale prelievo delle somme versate ed eventuale firma disgiunta dei coniugi intestatari per il versamento di somme. Nel suddetto piano di accumulo, che sarà sottoscritto entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del ricorso congiunto presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dalle parti, saranno versate le somme attualmente presenti sul rapporto finanziario n. 03035005000 intestato al sig. Parte_2 presso BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (saldo alla data del 25.9.2025 pari ad € 7.855,32=) nonché quelle attualmente presenti sul rapporto finanziario n. 03035004700 intestato alla sig.ra presso BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (saldo alla data Parte_1 del 25.9.2025 pari ad € 7.855,32=);
15. prende atto che le somme che così confluiranno nel piano di accumulo saranno utilizzate dai coniugi esclusivamente nell'interesse dei figli ed al fine di garantire loro le risorse necessarie per le finalità di studio e di vita futura;
16. prende atto che le parti concordano che tale versamento debba essere eseguito dal signor mensilmente e qualora il versamento non dovesse essere eseguito, ovvero Parte_2 eseguito in misura inferiore ad € 250,00= mensili, la signora avrà Parte_1
diritto ad un importo, di misura equivalente a quanto non versato dal sig. a Parte_2
titolo di concorso paterno nel mantenimento ordinario dei figli che dovrà esserle corrisposto entro il 20esimo giorno del mese successivo all'interruzione del versamento e così per i mesi successivi;
17. prende atto che le parti concordano che entrambi i genitori collaboreranno affinché i figli mantengano con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
18. prende atto che i signori e si concedono Parte_1 Parte_2
espressamente sin da ora reciproco consenso e autorizzano il rilascio / rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto dei figli minori;
19. prende atto che le parti dichiarano, sottoscrivendo il presente ricorso congiunto, di aver regolato ogni loro pendenza suscettibile di valenza economica oggi retro traente origine dal rapporto matrimoniale e pre-matrimoniale e/o nascente dalla pendente separazione coniugale e di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, dicendosi tacitati di ogni pretesa di natura economica e patrimoniale;
20. prende atto che i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedere vicendevolmente somme o beni a titolo di concorso nel proprio mantenimento. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
UE IO