CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 375/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI
DANILO e dall'avv. BASILE GIUSEPPE, giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA Parte_1 P.IVA_1
140 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dagli avv.ti COSTA CONCETTO, SANFILIPPO
PIERPAOLO e FINOCCHIARO ARMANDO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E CON L'INTERVENTO DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA (C.F. ). P.IVA_3
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.7.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata assunta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 89/2020, depositata in data 16.07.2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di , previa revoca della procedura di concordato preventivo con riserva che Parte_1
era stata incoata dalla medesima società.
Con ricorso ex art. 18 legge fallimentare, iscritto al n. 1151/2020 R.G, in persona dei CP_1
Commissari Giudiziali, società partecipata da e ammessa, con decreto del Parte_1
Tribunale di Catania del 22.05.2020, alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n.
270/1999, proponeva reclamo davanti a questa Corte d'appello avverso la sentenza di fallimento di pagina 2 di 17 , così concludendo: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza reclamata, accertare il possesso da parte del (“ ”), codice fiscale , con sede Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
legale in Catania Strada Provinciale 69/II, in persona del legale rappresentante pro tempore, e comunque da parte della , in persona del l.r.p.t., dei requisiti previsti Parte_1
dall'art. 80 e dall'art. 81 della Legge Prodi bis, affinché possa essere disposta l'attrazione alla
Procedura Madre, attraverso la conversione del Parte_2
( ”), codice fiscale , con sede legale in Catania
[...] Pt_1 P.IVA_1
Strada Provinciale 69/II, in persona del legale rappresentante pro tempore. In ogni caso adottare ogni altra conseguenziale statuizione e provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con distinto ricorso ex art. 18 legge fallimentare, iscritto al n.1160/20 R.G., anche Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza di fallimento, chiedendo “all'Ill.ma Corte di
[...]
Appello adita di revocare ed in ogni caso annullare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 89/2020
emessa dal Tribunale di Catania, G.D. Dott.ssa Alessandra Bellia, in data 16 luglio 2020, mediante la quale è stato dichiarato il fallimento della , partita iva e codice fiscale Parte_1
, Curatori Avv. Alessandra Leggio, Dott. Niccolò Notarbartolo, per i motivi esposti in P.IVA_1
narrativa, e altresì riformare e/o comunque revocare il contestuale provvedimento con il quale è stata revocata la procedura di concordato preventivo presentata da . Per l'effetto Parte_1
rimettere gli atti della procedura di concordato preventivo al Tribunale di Catania per la prosecuzione della stessa e la remissione in termini per la presentazione della proposta e del piano, e comunque pagina 3 di 17 adottando ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura. Con vittoria di spese e compensi.”.
La curatela del si costituiva sia nel procedimento di reclamo Parte_1
incoato da amministrazione e iscritto al n. 1151/2020 R.G., così Controparte_1 Parte_2
concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa,
Dichiarare inammissibile/improcedibile e/o l'incompetenza, o comunque rigettare il reclamo,
confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, onorari e diritti”; sia nel procedimento di reclamo incoato da e iscritto n. 1160/2020 R.G., così concludendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque in subordine rigettare il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, onorari e diritti”.
si costituiva nel procedimento n. 1151/2020 R.G. e con memoria Parte_1
depositata in data 12.11.2020 in a.s. si costituiva, ex art. 302 c.p.c., nel procedimento iscritto CP_1
al n. 1160/2020 R.G..
Con sentenza n. 2301/2020 questa Corte di Appello, previa riunione dei due reclami, così testualmente statuiva “revoca il fallimento di dichiarato dal Tribunale di Catania con Parte_1
sentenza n. 89/2020 del 16.7.2020 e rimette gli atti al Tribunale predetto per l'ulteriore corso della procedura di concordato preventivo. Dichiara assorbito il reclamo di Accerta che non vi CP_2
sono i presupposti per onerare i creditori o il debitore degli oneri di cui all'art. 147 del dpr. n. 115/2002
come modificato dall'art. 366 del d.lvo. n. 14 del 2019. Compensa le spese di entrambi i reclami”.
Il fallimento impugnava avanti alla Corte di Cassazione la predetta Parte_1
sentenza della Corte di Appello n. 2301/2020, chiedendone la cassazione sulla base di nove motivi.
pagina 4 di 17 si costituiva con controricorso, chiedendo la dichiarazione di Parte_1
inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso della curatela.
Con ordinanza n. 34385/2024, pubblicata il 24.12.2024, la Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto i restanti otto motivi del ricorso proposto dalla Parte_3
e, per l'effetto, dopo avere fissato i principi cui deve attenersi il nuovo esame, ha
[...]
cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2301/2020, così, testualmente,
statuendo: “La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie i restanti complessivamente
considerati, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di
Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione”.
La curatela del fallimento ha depositato tempestivo e rituale ricorso in Parte_1
riassunzione ex art.392 cpc rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catania, disattesa ogni difesa, eccezione e istanza avversaria,
- rigettare integralmente il reclamo ex art. 18 legge fallimentare proposto da Parte_1
e iscritto al n. 1160/2020 R.G. confermando la sentenza del Tribunale di Catania
[...]
n.89/2020, depositata in data 16.07.2020, per quanto già dedotto nella memoria di costituzione del depositata in data 5.11.2021, nei verbali di causa, nella Parte_1
memoria difensiva deposita in data 1.12.2020, in conformità ai principi fissati dall'Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 34385/2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti;
- rigettare inoltre il reclamo ex art. 18 legge fallimentare proposto da Parte_4
e iscritto al n. 1151/2020 R.G. confermando la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
89/2020, depositata in data 16.07.2020, per quanto già dedotto nella memoria di costituzione del pagina 5 di 17 depositata in data 5.11.2021, nei verbali di causa e nella Parte_1
memoria deposita in data 1.12.2020.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti”.
Si è costituita per contestare la fondatezza del ricorso e per chiedere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, a seguito del riesame nell'odierno giudizio di rinvio, rigettare il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla e, di conseguenza, revocare ed in ogni caso annullare la Parte_3
sentenza dichiarativa di fallimento n. 89/2020 emessa dal Tribunale di Catania, G.D. dott.ssa
Alessandra Bellia, in data 16 luglio 2020, mediante la quale è stato dichiarato il fallimento della
, partita iva e codice fiscale Curatori avv. Alessandra Parte_1 P.IVA_1
Leggio, dott. Niccolò Notarbartolo, per i motivi esposti in narrativa, e altresì riformare e/o comunque revocare il contestuale provvedimento con il quale è stata revocata la procedura di concordato preventivo presentata da . Per l'effetto, rimettere gli atti della Parte_1
procedura di concordato preventivo al Tribunale di Catania per la prosecuzione della stessa e la remissione in termini per la presentazione della proposta e del piano, e comunque adottando ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura”.
Si è costituita anche la Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania per chiedere il rigetto dei reclami riuniti e la conferma della sentenza n.89/20 emessa dal Tribunale di Catania.
Concessi alle parti termini per lo scambio di note difensive, all'udienza del 2.7.2025 il ricorso è stato introitato in decisione.
Il reclamo proposto ex art.18 L.F. da avverso la sentenza n.89/20 del Parte_1
Tribunale di Catania è infondato e merita di essere rigettato.
pagina 6 di 17 Osserva, innanzitutto, questa Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, con l'ordinanza n.34385/24 la Suprema Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.2301/20
esclusivamente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, per la violazione o falsa applicazione degli artt. 161 e 173 l. fall.) e non anche per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Vertendosi, quindi, nell'ipotesi di cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., questa Corte, adita in riassunzione, è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art.384 cpc, ai principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte (v., tra le tante, Cass.20981/15).
Svolta la superiore premessa, ovvia, ma doverosa, può procedersi all'esame del reclamo proposto dalla avverso la sentenza n.89/20 emessa dal Tribunale di Catania. Parte_1
Per come emerge dagli atti di causa e, peraltro, non contestato tra le parti, Parte_1
aveva depositato, all'inizio del 2020, dinanzi al Tribunale di Catania una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva, pendente la quale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale
l'autorizzazione, ex art.163 bis L.F., alla vendita delle azioni detenute nel capitale sociale di Calcio
Catania spa. Solo dopo la pubblicazione del bando gli organi della procedura appresero informalmente della pendenza, in grado di legittimità, di un giudizio che aveva ad oggetto, fra l'altro, la titolarità,
rivendicata da un terzo, di parte delle suddette azioni. La pendenza di tale giudizio, che non era stata in alcun modo rappresentata agli organi della procedura, indusse il Tribunale a dichiarare improcedibile il concordato preventivo ed a dichiarare il fallimento della . Gli organi del Parte_1
fallimento riemisero il bando di vendita, dando espressamente notizia della pendenza della lite e provvedendo poi anche ad aggiudicare ed a trasferire l'asset.
pagina 7 di 17 Mentre secondo il Tribunale l'omessa informazione in merito al contenzioso pendente in cassazione ed avente ad oggetto parte delle azioni del Calcio Catania spa detenute da liquidazione Parte_1
giustificava la declaratoria di improcedibilità della procedura concorsuale minore e l'immediata apertura del fallimento in ragione della violazione degli obblighi informativi imposti dall'art.161 L.F.,
questa Corte d'appello, con la sentenza successivamente cassata, è pervenuta ad opposte conclusioni.
La Corte d'appello ha fondato l'accoglimento del reclamo ex art.18 L.F. proposto da Parte_1
sui seguenti motivi:
[...]
- l'incompatibilità logica rispetto al concordato con riserva, nel quale la mancata presentazione della proposta e del piano non poteva determinare l'esistenza di “quegli atti essenziali dai quali i creditori devono poter trarre le complete e veritiere informazioni necessarie per aderire o meno, con contezza,
alla soluzione concordataria della crisi”;
- perché l'omessa informazione si era comunque inserita “in maniera del tutto preminente e specific(a)
nell'ambito delle informazioni pertinenti alla chiesta autorizzazione alla vendita immediata di un asset patrimoniale, (..)” riguardante “eminentemente l'urgenza, l'indispensabilità, la legittimità e la convenienza di effettuare l'alienazione (..) ad un nuovo azionista in grado di intervenire con adeguati mezzi finanziari”; esigenze poi condivise dal medesimo tribunale, che, difatti, subito dopo il fallimento
(il giorno dopo), aveva autorizzato un nuovo bando di vendita, stavolta in sede fallimentare, alle stesse condizioni;
- perché non era stato neppure dedotto che l'informazione omessa, nelle condizioni date, avrebbe potuto determinare conseguenze patrimoniali negative rispetto agli obblighi concordatari;
- perché la valutazione come “atto di frode” avrebbe dovuto presupporre l'idoneità del fatto “a realizzare (..) uno degli atti pregiudizievoli (..) che ex se comportano un depauperamento fraudolento pagina 8 di 17 delle risorse disponibili per la garanzia patrimoniale generica”, ovvero a “preordinare l'apparenza di una situazione patrimoniale non corrispondente al vero quanto alle esposizioni debitorie” così da alterare “la valutazione dei creditori di convenienza della soluzione concordataria”, o infine ad “alterare la corretta percezione dei creditori circa la convenienza e la fattibilità della soluzione concordataria”;
cosa sulla quale invece il tribunale non aveva fondato la pronuncia, visto che appena dopo il fallimento la vendita dell'asset era stata confermata previa autorizzazione al curatore alle medesime condizioni.
Le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello di Catania sono state censurate dalla Corte di cassazione che, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso dal n.2 al n.9 articolati dalla curatela fallimentare, si è così espressa: “L'impugnata sentenza ha dato per acquisito il fatto della mancata
informazione censurata dal tribunale. Ha però obiettato che tale mancata informazione non sarebbe
stata determinativa della violazione dell'art. 161, ottavo comma, legge fall. perché si era trattato di
una domanda di concordato con riserva, nel quale per definizione manca la proposta concordataria.
Ha aggiunto che l'omessa informazione del contenzioso pendente si era inserita in maniera del tutto
preminente nell'ambito di quanto necessario ad autorizzare la vendita immediata dell'asset
patrimoniale, e che la stessa era stata innocua al punto che lo stesso tribunale, dopo la dichiarazione
di fallimento, aveva provveduto a dare tale autorizzazione alle medesime condizioni. Ha infine
rimarcato che l'atto non poteva configurarsi tra quelli cd. in frode ai creditori (art. 173 legge fall.),
per difetto di idoneità decettiva e per difetto dell'elemento soggettivo.
IV. - La motivazione non può essere condivisa sotto nessuno dei citati profili.
V. - Innanzi tutto, la sentenza contiene un evidente errore giuridico a proposito dell'art. 161 legge fall..
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato (unitamente ai bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
pagina 9 di 17 crediti), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e
terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice.
Tuttavia, è quella stessa domanda che deve contenere lo stato analitico ed estimativo delle attività; e
sempre la domanda (a prescindere cioè dalla proposta e dal piano) deve contenere l'indicazione del
valore dei beni.
In sostanza, resta in tal guisa riservato solo il piano contenente la descrizione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta, oltre naturalmente alla proposta indicante l'utilità
specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a
ciascun creditore.
VI. - Nel concreto si discuteva della omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura
destinato a incidere sul valore dell'attivo.
Non può sostenersi – come predicato dalla corte d'appello – che il fatto sarebbe stato rilevante solo ai
fini dell'autorizzazione alla vendita immediata dell'asset patrimoniale.
Invero l'informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter
incidere sull'entità stessa dell'attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con
compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano.
Le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato sono funzionali a
consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, e riguardano necessariamente tutti i
fatti, sia quelli risultanti al momento del deposito della domanda stessa, sia quelli anteriori che,
causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal
debitore, possano incidere sulla consistenza patrimoniale della proposta concordataria (cfr. Cass. Sez.
pagina 10 di 17 In altre parole, la finalizzazione implica una corretta rappresentazione fin dall'inizio, perché i
creditori debbono poter sapere subito di quali entità si discute. Sicché il principio vale anche laddove
la domanda sia predisposta con riserva della proposta e del piano.
VII. – Dopodiché il provvedimento impugnato è giuridicamente errato anche a proposito dell'art. 173
legge fall.
Invero, nel ricostruire in termini effettuali il concetto di atto di frode di cui all'art. 173 legge fall. è in
contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Gli atti di frode vanno intesi sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto
idonee ad influire sul giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva. Ciò per l'idoneità
a pregiudicare il consenso informato degli stessi creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in
caso di liquidazione.
Le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori
e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale
rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano dunque l'atto di frode
purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza
necessità di una dolosa preordinazione (Sez. 1 n. 15013-18, Sez. 1 n. 17191-14).
Tanto si suole esprimere dicendo che gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato
rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio
del debitore tale da alterare la percezione dei creditori, per effetto di una divergenza tra la situazione
patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata
dal commissario giudiziale;
e il carattere doloso, nel senso anzidetto, di detta divergenza può
pagina 11 di 17 consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la
volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo (Sez. 1 n. 30537-18).
VIII. - Ebbene, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 legge fall. tutti i
fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro
materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei
suoi allegati (Cass. Sez. 1 n. 12115-22), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso
informato sulle reali prospettive di soddisfacimento.
Ne consegue che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di
rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l'arresto del procedimento concordatario
anche prima che la proposta sia formulata.
VIII. – L'impugnata sentenza non è conformata ai citati insegnamenti.
Come tale va cassata con rinvio alla medesima corte d'appello che, in diversa composizione, rinnoverà
l'esame facendo applicazione dei principi sopra citati”.
Incontestato che ha omesso di indicare nella domanda di concordato Parte_1
preventivo con riserva la pendenza del contenzioso avente ad oggetto parte delle azioni del Calcio
Catania spa dalla stessa detenute e che di tale circostanza il Tribunale è venuto successivamente ed informalmente a conoscenza, ricorrono, in aderenza al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione e sopra trascritto, i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del concordato preventivo e per l'apertura del fallimento, atteso l'obbligo di completa informazione che deve essere rispettato sin dalla domanda di concordato, anche quando sono riservati il deposito della proposta e del piano.
pagina 12 di 17 Si è, inoltre, in presenza di un atto in frode ex art.173 L.F., per la cui verifica, siccome evidenziato dal
Supremo Collegio, occorre procedere ad un riscontro meramente oggettivo (“Gli atti di frode vanno
intesi sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul
giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva. Ciò per l'idoneità a pregiudicare il
consenso informato degli stessi creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di
liquidazione”), caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla mera consapevole volontarietà della condotta,
senza necessità di una dolosa preordinazione.
Del tutto irrilevante, in tale contesto, la circostanza che il contenzioso avente ad oggetto le azioni del
Calcio Catania spa si sia nelle more definito in senso favorevole a , Parte_1
risultando evidente che il giudizio di rilevanza di un'omissione informativa in seno a una procedura concordataria deve essere svolto ex ante e non ex post e, pertanto, prescinde da ogni evento verificatosi successivamente.
L'omissione informativa sin qui esaminata, concretizzando la violazione degli artt.161 e 173 L.F.,
risulta, per un verso, assolutamente sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo ex art.18 L.F.
proposto da avverso la sentenza n.89/20 del Tribunale di Catania e, per altro Parte_1
verso, rende superfluo l'esame delle “ulteriori reticenze” elencate dalla curatela fallimentare
(fideiussioni rilasciate nell'interesse di Calcio Catania s.p.a. e in favore dell'Istituto per il Credito
Sportivo per l'importo complessivo di euro 9.200.000,00; pendenza di un procedimento per sequestro conservativo incoato da nei confronti di e della sua governance). Controparte_1 Pt_1
Passando all'esame dei presupposti della dichiarazione di fallimento, giusta istanza avanzata dalla
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, questa Corte richiama quanto già evidenziato dal
Tribunale di Catania secondo cui “a)…; b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti
pagina 13 di 17 concorsuali ai sensi dell'art. 1 L.Fall., poiché si tratta di società che ha esercitato attività commerciale
avente, per come emerge dalla documentazione in atti dalle parti (segnatamente dai bilanci relativi
agli esercizi 2016-2018 e situazione patrimoniale aggiornata al 2019), caratteristiche tali da superare
le soglie minime individuate alternativamente ex lege;
c) la resistente è stata posta in condizione di
esercitare il proprio diritto di difesa;
d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art.
5 L.Fall., come risulta dalla stessa prospettazione della proponente, per la quale in assenza di apporto
di finanza esterna non sarebbe nemmeno immaginabile una soluzione concordata della crisi, nonché in
ragione della circostanza che l'ammontare della esposizione debitoria e assolutamente inferiore
rispetto all'attivo in testa alla società trattandosi tra l'altro di società in liquidazione”.
Le contrarie deduzioni articolate sul punto dalla resistente non appaiono, per vero, condivisibili.
Nella comparsa di costituzione ha contestato lo stato di insolvenza ex art.5 Parte_1
L.F. deducendo che “la precisazione che allo stato il , per come risultante Parte_2
dalla relazione ex art. 33, ultimo comma, depositata in data 10/05/ 2024 (doc. 10 veda un attivo pari
ad € 8.577.405,63 e un passivo pari ad e 7.859.488,79 ; peraltro , al tempo della dichiarazione di
fallimento, versava in stato di liquidazione volontaria, sicché non vi sarebbe nemmeno uno Pt_1
dei presupposti per declaratoria di fallimento ossia l'insolvenza in quanto acclarato dalla stessa
Curatela che l'attivo è superiore al passivo”.
Al riguardo è agevole replicare che, per come evidenziato dalla curatela nelle note autorizzate depositate il 17.6.2025 e non contestato da , “con decreto del 5/09/2024 (all. Parte_1
3 produzione odierna), il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento di un'opposizione allo stato
passivo proposta da ha ammesso quest'ultimo al passivo per € 21.032.285,90, per Controparte_1
pagina 14 di 17 cui l'importo dei crediti concorsuali ammessi al passivo ammonta a € 30.347.412,41 (all. 4 produzione
odierna) e non a € 7.859,488,79, per come sostenuto ex adverso”.
Peraltro, è pacifico che lo stato insolvenza vada accertato al momento della dichiarazione di fallimento e non successivamente. All'epoca, dalla situazione patrimoniale al 31.12.2019, emergeva un valore pesantemente negativo del patrimonio netto di di - € 11.842.478,76. Parte_1
La diversa ricostruzione fornita dalla resistente secondo cui al 31.12.2019 il patrimonio netto aveva un valore positivo si basa, per come evidenziato dalla curatela fallimentare, sulle seguenti circostanze: “(i)
mentre nella situazione patrimoniale prodotta dalla Curatela la perdita di esercizio del 2018 di €
34.755.333,12 si trova correttamente appostata nell'ambito del patrimonio netto della società, nella
situazione patrimoniale prodotta ex adverso è rimasta, invece, appostata altrove (i.e. sotto la voce
“perdita di esercizio”: v. doc. 31 cit., pag. 6 sub conto 25.03.03); ma ciò, evidentemente, pur rendendo
più complicata la lettura del documento, non incide minimamente sul valore (negativo) del patrimonio
netto che, come detto, in entrambe le situazioni patrimoniali è pari a - € 11.842.478,76; (ii) il bilancio
di al 31.12.2019 non è stato approvato, per cui entrambe le situazioni patrimoniali non hanno Pt_1
valore definitivo;
in particolare, esse non tengono conto delle scritture di chiusura, che, se redatte,
avrebbe comportato ulteriori svalutazioni e accantonamenti;
basti pensare, alla svalutazione della
partecipazione in Calcio Catania s.p.a., il cui valore contabile di € 18.826.053,00 andrebbe svalutato
di € 17.847.053,00, stante che l'intero pacchetto azionario è stato ceduto a per € 979.000,00 (v. CP_3
CP_ doc. 16, nostra produzione in atti); e ancora all'azione risarcitoria proposta dall' per 41 Parte_5
milioni di euro, che in sede cautelare è stata dichiarata improcedibile nei confronti di solo per Pt_1
la pendenza del concordato (ex art. 168 L.Fall.), ma che ha trovato integrale accoglimento nei
confronti dei coobbligati sia in prime cure sia in sede di reclamo, e che avrebbe comportato
pagina 15 di 17 l'appostazione al passivo di un corrispondente fondo rischi;
senza poi dire delle pesanti svalutazioni
che dovrebbero subire altre poste dell'attivo, quali ad esempio, crediti erariali inesistenti per €
2.689.422,71 (differenza tra l'iva a credito esposta in contabilità per € 3.175.174,71 e quanto
dichiarato nel modello IVA 2020 relativo al 2019 (doc. 40 nostra produzione in atti); crediti
integralmente inesigibili per diversi milioni di euro (tra gli altri crediti appostati come “anticipi a
fornitori” e “diversi verso terzi”)”.
Ricorrono, in definitiva, i presupposti per ritenere accertato lo stato di insolvenza di Parte_1
al momento del deposito dell'istanza di fallimento.
[...]
Per quanto riguarda, infine, il reclamo proposto da avverso la sentenza n.89/20 del Controparte_1
Tribunale di Catania è opinione di questa Corte che lo stesso, non esaminato in sede di reclamo perché
ritenuto assorbito, vada dichiarato inammissibile, stante l'omessa proposizione di un autonomo ricorso in cassazione e lo svolgimento di difese in sede di legittimità.
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione con ordinanza n.34385/24, il ricorso ex art.18 L.F. proposto da avverso la sentenza n.89/20 Parte_1
del Tribunale di Catania deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono e di quello in cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, rigetta il reclamo proposto ai sensi dell'art.18 L.F. da avverso la sentenza n.89/20 del Parte_1
Tribunale di Catania.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto da in a.s.. CP_1
pagina 16 di 17 Condanna al pagamento in favore della curatela del fallimento in Parte_1 Parte_1
liquidazione delle spese del giudizio in cassazione e del presente giudizio di rinvio liquidate, per ciascuno di essi, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione a carico di Parte_1
dell'art.13, c.I quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
7.7.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 n. 15230-23).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 375/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI
DANILO e dall'avv. BASILE GIUSEPPE, giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA Parte_1 P.IVA_1
140 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dagli avv.ti COSTA CONCETTO, SANFILIPPO
PIERPAOLO e FINOCCHIARO ARMANDO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E CON L'INTERVENTO DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA (C.F. ). P.IVA_3
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.7.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata assunta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 89/2020, depositata in data 16.07.2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di , previa revoca della procedura di concordato preventivo con riserva che Parte_1
era stata incoata dalla medesima società.
Con ricorso ex art. 18 legge fallimentare, iscritto al n. 1151/2020 R.G, in persona dei CP_1
Commissari Giudiziali, società partecipata da e ammessa, con decreto del Parte_1
Tribunale di Catania del 22.05.2020, alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n.
270/1999, proponeva reclamo davanti a questa Corte d'appello avverso la sentenza di fallimento di pagina 2 di 17 , così concludendo: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza reclamata, accertare il possesso da parte del (“ ”), codice fiscale , con sede Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
legale in Catania Strada Provinciale 69/II, in persona del legale rappresentante pro tempore, e comunque da parte della , in persona del l.r.p.t., dei requisiti previsti Parte_1
dall'art. 80 e dall'art. 81 della Legge Prodi bis, affinché possa essere disposta l'attrazione alla
Procedura Madre, attraverso la conversione del Parte_2
( ”), codice fiscale , con sede legale in Catania
[...] Pt_1 P.IVA_1
Strada Provinciale 69/II, in persona del legale rappresentante pro tempore. In ogni caso adottare ogni altra conseguenziale statuizione e provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con distinto ricorso ex art. 18 legge fallimentare, iscritto al n.1160/20 R.G., anche Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza di fallimento, chiedendo “all'Ill.ma Corte di
[...]
Appello adita di revocare ed in ogni caso annullare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 89/2020
emessa dal Tribunale di Catania, G.D. Dott.ssa Alessandra Bellia, in data 16 luglio 2020, mediante la quale è stato dichiarato il fallimento della , partita iva e codice fiscale Parte_1
, Curatori Avv. Alessandra Leggio, Dott. Niccolò Notarbartolo, per i motivi esposti in P.IVA_1
narrativa, e altresì riformare e/o comunque revocare il contestuale provvedimento con il quale è stata revocata la procedura di concordato preventivo presentata da . Per l'effetto Parte_1
rimettere gli atti della procedura di concordato preventivo al Tribunale di Catania per la prosecuzione della stessa e la remissione in termini per la presentazione della proposta e del piano, e comunque pagina 3 di 17 adottando ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura. Con vittoria di spese e compensi.”.
La curatela del si costituiva sia nel procedimento di reclamo Parte_1
incoato da amministrazione e iscritto al n. 1151/2020 R.G., così Controparte_1 Parte_2
concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa,
Dichiarare inammissibile/improcedibile e/o l'incompetenza, o comunque rigettare il reclamo,
confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, onorari e diritti”; sia nel procedimento di reclamo incoato da e iscritto n. 1160/2020 R.G., così concludendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque in subordine rigettare il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, onorari e diritti”.
si costituiva nel procedimento n. 1151/2020 R.G. e con memoria Parte_1
depositata in data 12.11.2020 in a.s. si costituiva, ex art. 302 c.p.c., nel procedimento iscritto CP_1
al n. 1160/2020 R.G..
Con sentenza n. 2301/2020 questa Corte di Appello, previa riunione dei due reclami, così testualmente statuiva “revoca il fallimento di dichiarato dal Tribunale di Catania con Parte_1
sentenza n. 89/2020 del 16.7.2020 e rimette gli atti al Tribunale predetto per l'ulteriore corso della procedura di concordato preventivo. Dichiara assorbito il reclamo di Accerta che non vi CP_2
sono i presupposti per onerare i creditori o il debitore degli oneri di cui all'art. 147 del dpr. n. 115/2002
come modificato dall'art. 366 del d.lvo. n. 14 del 2019. Compensa le spese di entrambi i reclami”.
Il fallimento impugnava avanti alla Corte di Cassazione la predetta Parte_1
sentenza della Corte di Appello n. 2301/2020, chiedendone la cassazione sulla base di nove motivi.
pagina 4 di 17 si costituiva con controricorso, chiedendo la dichiarazione di Parte_1
inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso della curatela.
Con ordinanza n. 34385/2024, pubblicata il 24.12.2024, la Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto i restanti otto motivi del ricorso proposto dalla Parte_3
e, per l'effetto, dopo avere fissato i principi cui deve attenersi il nuovo esame, ha
[...]
cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2301/2020, così, testualmente,
statuendo: “La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie i restanti complessivamente
considerati, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di
Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione”.
La curatela del fallimento ha depositato tempestivo e rituale ricorso in Parte_1
riassunzione ex art.392 cpc rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catania, disattesa ogni difesa, eccezione e istanza avversaria,
- rigettare integralmente il reclamo ex art. 18 legge fallimentare proposto da Parte_1
e iscritto al n. 1160/2020 R.G. confermando la sentenza del Tribunale di Catania
[...]
n.89/2020, depositata in data 16.07.2020, per quanto già dedotto nella memoria di costituzione del depositata in data 5.11.2021, nei verbali di causa, nella Parte_1
memoria difensiva deposita in data 1.12.2020, in conformità ai principi fissati dall'Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 34385/2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti;
- rigettare inoltre il reclamo ex art. 18 legge fallimentare proposto da Parte_4
e iscritto al n. 1151/2020 R.G. confermando la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
89/2020, depositata in data 16.07.2020, per quanto già dedotto nella memoria di costituzione del pagina 5 di 17 depositata in data 5.11.2021, nei verbali di causa e nella Parte_1
memoria deposita in data 1.12.2020.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti”.
Si è costituita per contestare la fondatezza del ricorso e per chiedere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, a seguito del riesame nell'odierno giudizio di rinvio, rigettare il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla e, di conseguenza, revocare ed in ogni caso annullare la Parte_3
sentenza dichiarativa di fallimento n. 89/2020 emessa dal Tribunale di Catania, G.D. dott.ssa
Alessandra Bellia, in data 16 luglio 2020, mediante la quale è stato dichiarato il fallimento della
, partita iva e codice fiscale Curatori avv. Alessandra Parte_1 P.IVA_1
Leggio, dott. Niccolò Notarbartolo, per i motivi esposti in narrativa, e altresì riformare e/o comunque revocare il contestuale provvedimento con il quale è stata revocata la procedura di concordato preventivo presentata da . Per l'effetto, rimettere gli atti della Parte_1
procedura di concordato preventivo al Tribunale di Catania per la prosecuzione della stessa e la remissione in termini per la presentazione della proposta e del piano, e comunque adottando ogni provvedimento più opportuno per la prosecuzione della procedura”.
Si è costituita anche la Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania per chiedere il rigetto dei reclami riuniti e la conferma della sentenza n.89/20 emessa dal Tribunale di Catania.
Concessi alle parti termini per lo scambio di note difensive, all'udienza del 2.7.2025 il ricorso è stato introitato in decisione.
Il reclamo proposto ex art.18 L.F. da avverso la sentenza n.89/20 del Parte_1
Tribunale di Catania è infondato e merita di essere rigettato.
pagina 6 di 17 Osserva, innanzitutto, questa Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, con l'ordinanza n.34385/24 la Suprema Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.2301/20
esclusivamente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, per la violazione o falsa applicazione degli artt. 161 e 173 l. fall.) e non anche per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Vertendosi, quindi, nell'ipotesi di cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., questa Corte, adita in riassunzione, è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art.384 cpc, ai principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte (v., tra le tante, Cass.20981/15).
Svolta la superiore premessa, ovvia, ma doverosa, può procedersi all'esame del reclamo proposto dalla avverso la sentenza n.89/20 emessa dal Tribunale di Catania. Parte_1
Per come emerge dagli atti di causa e, peraltro, non contestato tra le parti, Parte_1
aveva depositato, all'inizio del 2020, dinanzi al Tribunale di Catania una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva, pendente la quale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale
l'autorizzazione, ex art.163 bis L.F., alla vendita delle azioni detenute nel capitale sociale di Calcio
Catania spa. Solo dopo la pubblicazione del bando gli organi della procedura appresero informalmente della pendenza, in grado di legittimità, di un giudizio che aveva ad oggetto, fra l'altro, la titolarità,
rivendicata da un terzo, di parte delle suddette azioni. La pendenza di tale giudizio, che non era stata in alcun modo rappresentata agli organi della procedura, indusse il Tribunale a dichiarare improcedibile il concordato preventivo ed a dichiarare il fallimento della . Gli organi del Parte_1
fallimento riemisero il bando di vendita, dando espressamente notizia della pendenza della lite e provvedendo poi anche ad aggiudicare ed a trasferire l'asset.
pagina 7 di 17 Mentre secondo il Tribunale l'omessa informazione in merito al contenzioso pendente in cassazione ed avente ad oggetto parte delle azioni del Calcio Catania spa detenute da liquidazione Parte_1
giustificava la declaratoria di improcedibilità della procedura concorsuale minore e l'immediata apertura del fallimento in ragione della violazione degli obblighi informativi imposti dall'art.161 L.F.,
questa Corte d'appello, con la sentenza successivamente cassata, è pervenuta ad opposte conclusioni.
La Corte d'appello ha fondato l'accoglimento del reclamo ex art.18 L.F. proposto da Parte_1
sui seguenti motivi:
[...]
- l'incompatibilità logica rispetto al concordato con riserva, nel quale la mancata presentazione della proposta e del piano non poteva determinare l'esistenza di “quegli atti essenziali dai quali i creditori devono poter trarre le complete e veritiere informazioni necessarie per aderire o meno, con contezza,
alla soluzione concordataria della crisi”;
- perché l'omessa informazione si era comunque inserita “in maniera del tutto preminente e specific(a)
nell'ambito delle informazioni pertinenti alla chiesta autorizzazione alla vendita immediata di un asset patrimoniale, (..)” riguardante “eminentemente l'urgenza, l'indispensabilità, la legittimità e la convenienza di effettuare l'alienazione (..) ad un nuovo azionista in grado di intervenire con adeguati mezzi finanziari”; esigenze poi condivise dal medesimo tribunale, che, difatti, subito dopo il fallimento
(il giorno dopo), aveva autorizzato un nuovo bando di vendita, stavolta in sede fallimentare, alle stesse condizioni;
- perché non era stato neppure dedotto che l'informazione omessa, nelle condizioni date, avrebbe potuto determinare conseguenze patrimoniali negative rispetto agli obblighi concordatari;
- perché la valutazione come “atto di frode” avrebbe dovuto presupporre l'idoneità del fatto “a realizzare (..) uno degli atti pregiudizievoli (..) che ex se comportano un depauperamento fraudolento pagina 8 di 17 delle risorse disponibili per la garanzia patrimoniale generica”, ovvero a “preordinare l'apparenza di una situazione patrimoniale non corrispondente al vero quanto alle esposizioni debitorie” così da alterare “la valutazione dei creditori di convenienza della soluzione concordataria”, o infine ad “alterare la corretta percezione dei creditori circa la convenienza e la fattibilità della soluzione concordataria”;
cosa sulla quale invece il tribunale non aveva fondato la pronuncia, visto che appena dopo il fallimento la vendita dell'asset era stata confermata previa autorizzazione al curatore alle medesime condizioni.
Le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello di Catania sono state censurate dalla Corte di cassazione che, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso dal n.2 al n.9 articolati dalla curatela fallimentare, si è così espressa: “L'impugnata sentenza ha dato per acquisito il fatto della mancata
informazione censurata dal tribunale. Ha però obiettato che tale mancata informazione non sarebbe
stata determinativa della violazione dell'art. 161, ottavo comma, legge fall. perché si era trattato di
una domanda di concordato con riserva, nel quale per definizione manca la proposta concordataria.
Ha aggiunto che l'omessa informazione del contenzioso pendente si era inserita in maniera del tutto
preminente nell'ambito di quanto necessario ad autorizzare la vendita immediata dell'asset
patrimoniale, e che la stessa era stata innocua al punto che lo stesso tribunale, dopo la dichiarazione
di fallimento, aveva provveduto a dare tale autorizzazione alle medesime condizioni. Ha infine
rimarcato che l'atto non poteva configurarsi tra quelli cd. in frode ai creditori (art. 173 legge fall.),
per difetto di idoneità decettiva e per difetto dell'elemento soggettivo.
IV. - La motivazione non può essere condivisa sotto nessuno dei citati profili.
V. - Innanzi tutto, la sentenza contiene un evidente errore giuridico a proposito dell'art. 161 legge fall..
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato (unitamente ai bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
pagina 9 di 17 crediti), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e
terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice.
Tuttavia, è quella stessa domanda che deve contenere lo stato analitico ed estimativo delle attività; e
sempre la domanda (a prescindere cioè dalla proposta e dal piano) deve contenere l'indicazione del
valore dei beni.
In sostanza, resta in tal guisa riservato solo il piano contenente la descrizione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta, oltre naturalmente alla proposta indicante l'utilità
specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a
ciascun creditore.
VI. - Nel concreto si discuteva della omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura
destinato a incidere sul valore dell'attivo.
Non può sostenersi – come predicato dalla corte d'appello – che il fatto sarebbe stato rilevante solo ai
fini dell'autorizzazione alla vendita immediata dell'asset patrimoniale.
Invero l'informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter
incidere sull'entità stessa dell'attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con
compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano.
Le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato sono funzionali a
consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, e riguardano necessariamente tutti i
fatti, sia quelli risultanti al momento del deposito della domanda stessa, sia quelli anteriori che,
causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal
debitore, possano incidere sulla consistenza patrimoniale della proposta concordataria (cfr. Cass. Sez.
pagina 10 di 17 In altre parole, la finalizzazione implica una corretta rappresentazione fin dall'inizio, perché i
creditori debbono poter sapere subito di quali entità si discute. Sicché il principio vale anche laddove
la domanda sia predisposta con riserva della proposta e del piano.
VII. – Dopodiché il provvedimento impugnato è giuridicamente errato anche a proposito dell'art. 173
legge fall.
Invero, nel ricostruire in termini effettuali il concetto di atto di frode di cui all'art. 173 legge fall. è in
contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Gli atti di frode vanno intesi sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto
idonee ad influire sul giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva. Ciò per l'idoneità
a pregiudicare il consenso informato degli stessi creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in
caso di liquidazione.
Le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori
e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale
rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano dunque l'atto di frode
purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza
necessità di una dolosa preordinazione (Sez. 1 n. 15013-18, Sez. 1 n. 17191-14).
Tanto si suole esprimere dicendo che gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato
rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio
del debitore tale da alterare la percezione dei creditori, per effetto di una divergenza tra la situazione
patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata
dal commissario giudiziale;
e il carattere doloso, nel senso anzidetto, di detta divergenza può
pagina 11 di 17 consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la
volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo (Sez. 1 n. 30537-18).
VIII. - Ebbene, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 legge fall. tutti i
fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro
materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei
suoi allegati (Cass. Sez. 1 n. 12115-22), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso
informato sulle reali prospettive di soddisfacimento.
Ne consegue che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di
rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l'arresto del procedimento concordatario
anche prima che la proposta sia formulata.
VIII. – L'impugnata sentenza non è conformata ai citati insegnamenti.
Come tale va cassata con rinvio alla medesima corte d'appello che, in diversa composizione, rinnoverà
l'esame facendo applicazione dei principi sopra citati”.
Incontestato che ha omesso di indicare nella domanda di concordato Parte_1
preventivo con riserva la pendenza del contenzioso avente ad oggetto parte delle azioni del Calcio
Catania spa dalla stessa detenute e che di tale circostanza il Tribunale è venuto successivamente ed informalmente a conoscenza, ricorrono, in aderenza al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione e sopra trascritto, i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del concordato preventivo e per l'apertura del fallimento, atteso l'obbligo di completa informazione che deve essere rispettato sin dalla domanda di concordato, anche quando sono riservati il deposito della proposta e del piano.
pagina 12 di 17 Si è, inoltre, in presenza di un atto in frode ex art.173 L.F., per la cui verifica, siccome evidenziato dal
Supremo Collegio, occorre procedere ad un riscontro meramente oggettivo (“Gli atti di frode vanno
intesi sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul
giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva. Ciò per l'idoneità a pregiudicare il
consenso informato degli stessi creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di
liquidazione”), caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla mera consapevole volontarietà della condotta,
senza necessità di una dolosa preordinazione.
Del tutto irrilevante, in tale contesto, la circostanza che il contenzioso avente ad oggetto le azioni del
Calcio Catania spa si sia nelle more definito in senso favorevole a , Parte_1
risultando evidente che il giudizio di rilevanza di un'omissione informativa in seno a una procedura concordataria deve essere svolto ex ante e non ex post e, pertanto, prescinde da ogni evento verificatosi successivamente.
L'omissione informativa sin qui esaminata, concretizzando la violazione degli artt.161 e 173 L.F.,
risulta, per un verso, assolutamente sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo ex art.18 L.F.
proposto da avverso la sentenza n.89/20 del Tribunale di Catania e, per altro Parte_1
verso, rende superfluo l'esame delle “ulteriori reticenze” elencate dalla curatela fallimentare
(fideiussioni rilasciate nell'interesse di Calcio Catania s.p.a. e in favore dell'Istituto per il Credito
Sportivo per l'importo complessivo di euro 9.200.000,00; pendenza di un procedimento per sequestro conservativo incoato da nei confronti di e della sua governance). Controparte_1 Pt_1
Passando all'esame dei presupposti della dichiarazione di fallimento, giusta istanza avanzata dalla
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, questa Corte richiama quanto già evidenziato dal
Tribunale di Catania secondo cui “a)…; b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti
pagina 13 di 17 concorsuali ai sensi dell'art. 1 L.Fall., poiché si tratta di società che ha esercitato attività commerciale
avente, per come emerge dalla documentazione in atti dalle parti (segnatamente dai bilanci relativi
agli esercizi 2016-2018 e situazione patrimoniale aggiornata al 2019), caratteristiche tali da superare
le soglie minime individuate alternativamente ex lege;
c) la resistente è stata posta in condizione di
esercitare il proprio diritto di difesa;
d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art.
5 L.Fall., come risulta dalla stessa prospettazione della proponente, per la quale in assenza di apporto
di finanza esterna non sarebbe nemmeno immaginabile una soluzione concordata della crisi, nonché in
ragione della circostanza che l'ammontare della esposizione debitoria e assolutamente inferiore
rispetto all'attivo in testa alla società trattandosi tra l'altro di società in liquidazione”.
Le contrarie deduzioni articolate sul punto dalla resistente non appaiono, per vero, condivisibili.
Nella comparsa di costituzione ha contestato lo stato di insolvenza ex art.5 Parte_1
L.F. deducendo che “la precisazione che allo stato il , per come risultante Parte_2
dalla relazione ex art. 33, ultimo comma, depositata in data 10/05/ 2024 (doc. 10 veda un attivo pari
ad € 8.577.405,63 e un passivo pari ad e 7.859.488,79 ; peraltro , al tempo della dichiarazione di
fallimento, versava in stato di liquidazione volontaria, sicché non vi sarebbe nemmeno uno Pt_1
dei presupposti per declaratoria di fallimento ossia l'insolvenza in quanto acclarato dalla stessa
Curatela che l'attivo è superiore al passivo”.
Al riguardo è agevole replicare che, per come evidenziato dalla curatela nelle note autorizzate depositate il 17.6.2025 e non contestato da , “con decreto del 5/09/2024 (all. Parte_1
3 produzione odierna), il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento di un'opposizione allo stato
passivo proposta da ha ammesso quest'ultimo al passivo per € 21.032.285,90, per Controparte_1
pagina 14 di 17 cui l'importo dei crediti concorsuali ammessi al passivo ammonta a € 30.347.412,41 (all. 4 produzione
odierna) e non a € 7.859,488,79, per come sostenuto ex adverso”.
Peraltro, è pacifico che lo stato insolvenza vada accertato al momento della dichiarazione di fallimento e non successivamente. All'epoca, dalla situazione patrimoniale al 31.12.2019, emergeva un valore pesantemente negativo del patrimonio netto di di - € 11.842.478,76. Parte_1
La diversa ricostruzione fornita dalla resistente secondo cui al 31.12.2019 il patrimonio netto aveva un valore positivo si basa, per come evidenziato dalla curatela fallimentare, sulle seguenti circostanze: “(i)
mentre nella situazione patrimoniale prodotta dalla Curatela la perdita di esercizio del 2018 di €
34.755.333,12 si trova correttamente appostata nell'ambito del patrimonio netto della società, nella
situazione patrimoniale prodotta ex adverso è rimasta, invece, appostata altrove (i.e. sotto la voce
“perdita di esercizio”: v. doc. 31 cit., pag. 6 sub conto 25.03.03); ma ciò, evidentemente, pur rendendo
più complicata la lettura del documento, non incide minimamente sul valore (negativo) del patrimonio
netto che, come detto, in entrambe le situazioni patrimoniali è pari a - € 11.842.478,76; (ii) il bilancio
di al 31.12.2019 non è stato approvato, per cui entrambe le situazioni patrimoniali non hanno Pt_1
valore definitivo;
in particolare, esse non tengono conto delle scritture di chiusura, che, se redatte,
avrebbe comportato ulteriori svalutazioni e accantonamenti;
basti pensare, alla svalutazione della
partecipazione in Calcio Catania s.p.a., il cui valore contabile di € 18.826.053,00 andrebbe svalutato
di € 17.847.053,00, stante che l'intero pacchetto azionario è stato ceduto a per € 979.000,00 (v. CP_3
CP_ doc. 16, nostra produzione in atti); e ancora all'azione risarcitoria proposta dall' per 41 Parte_5
milioni di euro, che in sede cautelare è stata dichiarata improcedibile nei confronti di solo per Pt_1
la pendenza del concordato (ex art. 168 L.Fall.), ma che ha trovato integrale accoglimento nei
confronti dei coobbligati sia in prime cure sia in sede di reclamo, e che avrebbe comportato
pagina 15 di 17 l'appostazione al passivo di un corrispondente fondo rischi;
senza poi dire delle pesanti svalutazioni
che dovrebbero subire altre poste dell'attivo, quali ad esempio, crediti erariali inesistenti per €
2.689.422,71 (differenza tra l'iva a credito esposta in contabilità per € 3.175.174,71 e quanto
dichiarato nel modello IVA 2020 relativo al 2019 (doc. 40 nostra produzione in atti); crediti
integralmente inesigibili per diversi milioni di euro (tra gli altri crediti appostati come “anticipi a
fornitori” e “diversi verso terzi”)”.
Ricorrono, in definitiva, i presupposti per ritenere accertato lo stato di insolvenza di Parte_1
al momento del deposito dell'istanza di fallimento.
[...]
Per quanto riguarda, infine, il reclamo proposto da avverso la sentenza n.89/20 del Controparte_1
Tribunale di Catania è opinione di questa Corte che lo stesso, non esaminato in sede di reclamo perché
ritenuto assorbito, vada dichiarato inammissibile, stante l'omessa proposizione di un autonomo ricorso in cassazione e lo svolgimento di difese in sede di legittimità.
In conclusione, in aderenza ai principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione con ordinanza n.34385/24, il ricorso ex art.18 L.F. proposto da avverso la sentenza n.89/20 Parte_1
del Tribunale di Catania deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono e di quello in cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, rigetta il reclamo proposto ai sensi dell'art.18 L.F. da avverso la sentenza n.89/20 del Parte_1
Tribunale di Catania.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto da in a.s.. CP_1
pagina 16 di 17 Condanna al pagamento in favore della curatela del fallimento in Parte_1 Parte_1
liquidazione delle spese del giudizio in cassazione e del presente giudizio di rinvio liquidate, per ciascuno di essi, in €.8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione a carico di Parte_1
dell'art.13, c.I quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
7.7.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 n. 15230-23).