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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8342/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, pronuncia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8342/17 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito della memoria conclusionale e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, in Parte_2 C.F._2 virtù di procura in calce dell'atto di appello, dall' Avv. Domenico De
Laurentiis, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Acerra, al Viale
Aldo Moro;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: - p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex art. 286
D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Vincenzo Maria, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 154;
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n.
187/2017 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 28 aprile 2017.
CONCLUSIONI: come da memorie scritte depositate in atti.
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Parte_2
nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_2
Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 27.06.2012, alle ore 23.00, in
Acerra, all'incrocio tra la via Madonnelle ed il Corso Vittorio Emanuele II, in relazione al quale mentre si trovavano a bordo del ciclomotore Piaggio
Beverly, gli stessi venivano scaraventati al suolo dal conducente di un veicolo scuro. In particolare, quest'ultimo, proveniente da via Madonnelle e giunto alla intersezione con il Crso Vittorio Emanuele, senza concedere la dovuta precedenza si immetteva sulla predetta strada urtando il ciclomotore su cui viaggiavano gli istanti alla parte posteriore, i quali a seguito dell'urto cadevano al suolo.
1.1 Resistette alla domanda Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 187/17 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda nei confronti delle non ritenendo integrato il presupposto Controparte_1 della mancata identificazione del veicolo, in particolare, affermava che alla luce della espletata istruttoria, non era stata provata la dinamica prospettata in citazione per inattendibilità del teste.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Parte_1
e di , censurando la pronuncia di prime cure per la
[...] Parte_2 errata interpretazione delle risultanze istruttorie con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto nei confronti della Ha, quindi, CP_1 insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna
- 2 -
dell'appallata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituita in giudizio nella spiegata qualità, la Controparte_1 quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4.Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, per esigenze di ruolo, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica
Motivi della decisione
1. Non ricorre, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello
2. Nel merito l'appello è fondato.
2.1 L'appellante contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, da un lato, deduce che l'omessa denuncia in sede penale non è sufficiente a escludere la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dall'altro, di aver fornito prova del sinistro attraverso la prova testimoniale.
Va innanzitutto osservato che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati non esime il danneggiato che agisca in giudizio dal dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che
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quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n.
1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005
- Rv. 582435).
La giurisprudenza, ha precisato che tale prova, a carico del danneggiato, debba riguardare sia la presenza del veicolo non identificato e sia la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni.
Nel caso di specie, gli appellanti fornivano, in sede istruttoria, mediante prova testimoniale, la dimostrazione della mancata identificazione del veicolo.
In particolare, il teste escusso dichiarava: “ Subito dopo l'impatto l'auto non si fermava a prestare soccorso e fuggiva via velocemente in direzione Cancello.
Ricordo di non essere riuscito a prendere il numero di targa né a riconoscere il tipo di auto in quanto la strada era poco illuminata e perché l'auto fuggiva via in modo repentino. Inoltre, dopo l'incidente mi preoccupai subito di prestare soccorso alle due persone rimaste a terra doloranti….Ricordo che anche i ragazzi non riuscivano a prendere il numero di targa dell'auto investitrice in quanto erano a terra doloranti”.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte precisato che: “nella particolare fattispecie costituita da un sinistro provocato da veicolo rimasto ignoto la legge non richiede che il danneggiato debba dare la prova che l'impossibilità della identificazione del responsabile non derivi da una sua negligenza ma soltanto che vi siano elementi per ritenere che il sinistro sia effettivamente avvenuto per responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, che esorbitino dal dovere di diligenza;
…. questa Corte, in analoga fattispecie, ha escluso perfino che la denuncia-querela possa costituire una condizione dell'azione ed ha affermato che il giudice debba svolgere una valutazione complessiva degli elementi raccolti e non possa non dare conto di quanto
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affermato dai testi (Cass., n. 23434 del 2014; Cass., n. 23710 del 2016; Cass.
n. 27541 del 2016; n. 9873 del 2021; da ultimo Cass. Civ. 6445/23 sez. III)”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svoltasi in primo grado, in base alla dichiarazione resa dal teste e della cui deposizione non vi è ragione di dubitare, è emersa sia la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, sia la circostanza dell'impossibilità della sua identificazione.
In particolare il teste, , ha riferito che l'autovettura Testimone_1 investitrice si allontanava repentinamente, senza lasciare traccia;
se il teste oculare, non pregiudicato dall'evento, pur tentando di rilevare il numero di targa, non riuscì nell'intento anche per la scarsa illuminazione, a maggior ragione non poteva esigersi una diversa condotta in capo agli appellanti che, a differenza del teste, dovevano essere in qualche modo pregiudicati dalle lesioni riportate.
Inoltre, il teste, con dichiarazioni precise e concordanti, ha affermato che il ciclomotore piaggio liberty, con a bordo i due ragazzi, veniva investito da un auto proveniente a forte velocità da via Madonnelle, la quale non rispettando la dovuta precedenza, nello svoltare a sinistra per immettersi su Corso Vittorio
Emanuele, urtava con la sua parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del ciclomotore (altezza ruota), facendolo cadere a terra unitamente alle due persone. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa si sia verificato come conseguenza della condotta illecita del conducente del veicolo non identificato.
2.2 Tanto debitamente precisato in punto di an, e volgendo alla determinazione del quantum, va considerato che, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, affidata alle cure del dott. di cui va ribadito l'espresso giudizio di Persona_1 condivisibilità delle relative conclusioni, in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate, è rimasto accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, il riportò: “ trauma contusivo del gomito Parte_2
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e ginocchio destro” e il “ trauma contusivo spalla, gomito e Parte_1 ginocchio destro”.
Per l'effetto, secondo quanto riscontrato dall'ausiliario, il subì un Parte_2 danno biologico permanente nella misura del 3% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 3 giorni di invalidità temporanea totale e
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 15 di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%; il subì un Parte_1 danno biologico permanente nella misura del 4% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 3 giorni di invalidità temporanea totale e
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 30 di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle
Sezioni Unite ( Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
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Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816;
Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513; Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339).
2.3. Quindi, alla luce dell'età degli infortunati al momento del sinistro
(rispettivamente il 22 e 19), della entità e natura Parte_1 Parte_2
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delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate doveva liquidarsi, sulla scorta delle tabelle.
Per risulta, pertanto, un danno equivalente all'importo Parte_1 di euro 994,32 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equivalente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 4.630,40 per un importo complessivo di 5.624,72, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
Per risulta, invece, un danno equivalente all'importo di Parte_2 euro 787,17 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equivalente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 3.256,82 per un importo complessivo di 4.043,99, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
2.4 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento,
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in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (27.06.2012) sugli importi di € 5.624,72 e
4.043,99, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 27.06.2012- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(27.06.2013) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
3.L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per il procedimento innanzi al Tribunale.
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Vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
Domenico De Laurentiis, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari
3.1Per quanto attiene alle spese di CTU, che devono essere autonomamente regolate e perciò non sono state incluse nel calcolo appena innanzi riportato, le stesse seguono ugualmente il principio della soccombenza e devono essere poste così come liquidate in corso di istruttoria a carico della convenuta con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, nella causazione del sinistro verificatosi in data 27.06.2012;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nella qualità spiegata, al pagamento del risarcimento danni della somma di €
5.624,72, in favore di e della somma di € 4.043,99 in Parte_1 favore di , oltre agli interessi legali al tasso previsto dal Parte_2 codice civile, dalla data dell'evento dannoso (27.06.2012) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 27.06.2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (27.06.2013) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli
INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
c) condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., nella Controparte_1 qualità spiegata, a rifondere in favore dell'Avv. Domenico De Laurentiis, le
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spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 233,00 per esborsi e in euro 1.990,00 (di cui euro 405,00 per la fase di studio, euro 335,00 per la fase introduttiva, euro 540,00 per la fase istruttoria ed euro 710,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 382,50 per esborsi ed euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
e) pone a definitivo carico della convenuta nella qualità Controparte_1 spiegata, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CTU come liquidate in corso di istruttoria, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già eventualmente versato.
Nola, 17/7/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, pronuncia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8342/17 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito della memoria conclusionale e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, in Parte_2 C.F._2 virtù di procura in calce dell'atto di appello, dall' Avv. Domenico De
Laurentiis, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Acerra, al Viale
Aldo Moro;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: - p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex art. 286
D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Vincenzo Maria, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 154;
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n.
187/2017 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 28 aprile 2017.
CONCLUSIONI: come da memorie scritte depositate in atti.
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Parte_2
nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_2
Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 27.06.2012, alle ore 23.00, in
Acerra, all'incrocio tra la via Madonnelle ed il Corso Vittorio Emanuele II, in relazione al quale mentre si trovavano a bordo del ciclomotore Piaggio
Beverly, gli stessi venivano scaraventati al suolo dal conducente di un veicolo scuro. In particolare, quest'ultimo, proveniente da via Madonnelle e giunto alla intersezione con il Crso Vittorio Emanuele, senza concedere la dovuta precedenza si immetteva sulla predetta strada urtando il ciclomotore su cui viaggiavano gli istanti alla parte posteriore, i quali a seguito dell'urto cadevano al suolo.
1.1 Resistette alla domanda Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 187/17 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda nei confronti delle non ritenendo integrato il presupposto Controparte_1 della mancata identificazione del veicolo, in particolare, affermava che alla luce della espletata istruttoria, non era stata provata la dinamica prospettata in citazione per inattendibilità del teste.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Parte_1
e di , censurando la pronuncia di prime cure per la
[...] Parte_2 errata interpretazione delle risultanze istruttorie con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto nei confronti della Ha, quindi, CP_1 insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna
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dell'appallata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituita in giudizio nella spiegata qualità, la Controparte_1 quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4.Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, per esigenze di ruolo, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica
Motivi della decisione
1. Non ricorre, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello
2. Nel merito l'appello è fondato.
2.1 L'appellante contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, da un lato, deduce che l'omessa denuncia in sede penale non è sufficiente a escludere la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dall'altro, di aver fornito prova del sinistro attraverso la prova testimoniale.
Va innanzitutto osservato che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati non esime il danneggiato che agisca in giudizio dal dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che
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quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n.
1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005
- Rv. 582435).
La giurisprudenza, ha precisato che tale prova, a carico del danneggiato, debba riguardare sia la presenza del veicolo non identificato e sia la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni.
Nel caso di specie, gli appellanti fornivano, in sede istruttoria, mediante prova testimoniale, la dimostrazione della mancata identificazione del veicolo.
In particolare, il teste escusso dichiarava: “ Subito dopo l'impatto l'auto non si fermava a prestare soccorso e fuggiva via velocemente in direzione Cancello.
Ricordo di non essere riuscito a prendere il numero di targa né a riconoscere il tipo di auto in quanto la strada era poco illuminata e perché l'auto fuggiva via in modo repentino. Inoltre, dopo l'incidente mi preoccupai subito di prestare soccorso alle due persone rimaste a terra doloranti….Ricordo che anche i ragazzi non riuscivano a prendere il numero di targa dell'auto investitrice in quanto erano a terra doloranti”.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte precisato che: “nella particolare fattispecie costituita da un sinistro provocato da veicolo rimasto ignoto la legge non richiede che il danneggiato debba dare la prova che l'impossibilità della identificazione del responsabile non derivi da una sua negligenza ma soltanto che vi siano elementi per ritenere che il sinistro sia effettivamente avvenuto per responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, che esorbitino dal dovere di diligenza;
…. questa Corte, in analoga fattispecie, ha escluso perfino che la denuncia-querela possa costituire una condizione dell'azione ed ha affermato che il giudice debba svolgere una valutazione complessiva degli elementi raccolti e non possa non dare conto di quanto
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affermato dai testi (Cass., n. 23434 del 2014; Cass., n. 23710 del 2016; Cass.
n. 27541 del 2016; n. 9873 del 2021; da ultimo Cass. Civ. 6445/23 sez. III)”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svoltasi in primo grado, in base alla dichiarazione resa dal teste e della cui deposizione non vi è ragione di dubitare, è emersa sia la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, sia la circostanza dell'impossibilità della sua identificazione.
In particolare il teste, , ha riferito che l'autovettura Testimone_1 investitrice si allontanava repentinamente, senza lasciare traccia;
se il teste oculare, non pregiudicato dall'evento, pur tentando di rilevare il numero di targa, non riuscì nell'intento anche per la scarsa illuminazione, a maggior ragione non poteva esigersi una diversa condotta in capo agli appellanti che, a differenza del teste, dovevano essere in qualche modo pregiudicati dalle lesioni riportate.
Inoltre, il teste, con dichiarazioni precise e concordanti, ha affermato che il ciclomotore piaggio liberty, con a bordo i due ragazzi, veniva investito da un auto proveniente a forte velocità da via Madonnelle, la quale non rispettando la dovuta precedenza, nello svoltare a sinistra per immettersi su Corso Vittorio
Emanuele, urtava con la sua parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del ciclomotore (altezza ruota), facendolo cadere a terra unitamente alle due persone. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa si sia verificato come conseguenza della condotta illecita del conducente del veicolo non identificato.
2.2 Tanto debitamente precisato in punto di an, e volgendo alla determinazione del quantum, va considerato che, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, affidata alle cure del dott. di cui va ribadito l'espresso giudizio di Persona_1 condivisibilità delle relative conclusioni, in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate, è rimasto accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, il riportò: “ trauma contusivo del gomito Parte_2
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e ginocchio destro” e il “ trauma contusivo spalla, gomito e Parte_1 ginocchio destro”.
Per l'effetto, secondo quanto riscontrato dall'ausiliario, il subì un Parte_2 danno biologico permanente nella misura del 3% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 3 giorni di invalidità temporanea totale e
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 15 di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%; il subì un Parte_1 danno biologico permanente nella misura del 4% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 3 giorni di invalidità temporanea totale e
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 30 di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle
Sezioni Unite ( Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
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Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816;
Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513; Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339).
2.3. Quindi, alla luce dell'età degli infortunati al momento del sinistro
(rispettivamente il 22 e 19), della entità e natura Parte_1 Parte_2
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delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate doveva liquidarsi, sulla scorta delle tabelle.
Per risulta, pertanto, un danno equivalente all'importo Parte_1 di euro 994,32 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equivalente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 4.630,40 per un importo complessivo di 5.624,72, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
Per risulta, invece, un danno equivalente all'importo di Parte_2 euro 787,17 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equivalente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 3.256,82 per un importo complessivo di 4.043,99, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
2.4 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento,
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in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (27.06.2012) sugli importi di € 5.624,72 e
4.043,99, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 27.06.2012- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(27.06.2013) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
3.L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per il procedimento innanzi al Tribunale.
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Vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
Domenico De Laurentiis, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari
3.1Per quanto attiene alle spese di CTU, che devono essere autonomamente regolate e perciò non sono state incluse nel calcolo appena innanzi riportato, le stesse seguono ugualmente il principio della soccombenza e devono essere poste così come liquidate in corso di istruttoria a carico della convenuta con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, nella causazione del sinistro verificatosi in data 27.06.2012;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nella qualità spiegata, al pagamento del risarcimento danni della somma di €
5.624,72, in favore di e della somma di € 4.043,99 in Parte_1 favore di , oltre agli interessi legali al tasso previsto dal Parte_2 codice civile, dalla data dell'evento dannoso (27.06.2012) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 27.06.2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (27.06.2013) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli
INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
c) condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., nella Controparte_1 qualità spiegata, a rifondere in favore dell'Avv. Domenico De Laurentiis, le
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spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 233,00 per esborsi e in euro 1.990,00 (di cui euro 405,00 per la fase di studio, euro 335,00 per la fase introduttiva, euro 540,00 per la fase istruttoria ed euro 710,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 382,50 per esborsi ed euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
e) pone a definitivo carico della convenuta nella qualità Controparte_1 spiegata, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CTU come liquidate in corso di istruttoria, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo già eventualmente versato.
Nola, 17/7/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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