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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 783 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. TESORO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE, 100 presso lo studio dell'Avv. CP_1
CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Patti per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto
(TFR) a carico del FO di GA , a seguito della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro con la società Armenio Editore S.r.l., per un importo di €
3.545,36. La questione giuridica verte sulla legittimità del rigetto della domanda da parte dell' e sulla corretta interpretazione delle norme che regolano CP_1
l'intervento del FO di GA.
La sig.ra ha evidenziato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
della Armenio Editore S.r.l. dal 09.02.2009 al 28.02.2013, con la qualifica di Grafico Impaginatore. A seguito del licenziamento e della mancata corresponsione del TFR da parte della società, ha ottenuto un decreto ingiuntivo
(n. 186/2015) dal Tribunale di Patti. Nonostante i successivi tentativi di esecuzione forzata, rimasti privi di esito, la sua istanza al FO di GA
, presentata in data 18.06.2021, è stata rigettata per asserita insufficienza CP_1 documentale e mancata dimostrazione dello stato di insolvenza dell'azienda. Tale rigetto è stato contestato dalla ricorrente sulla base del principio di tutela del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro, sancito dal diritto interno ed europeo.
L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal CP_1 diritto di agire, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, per decorso del termine annuale dalla data della domanda amministrativa. Inoltre, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'intervento del FO di GA, evidenziando l'assenza di un provvedimento dichiarativo dell'insolvenza dell'azienda e la mancata produzione di documentazione contabile idonea a dimostrare l'incapienza del datore di lavoro. L'istituto ha altresì richiamato le circolari interne che disciplinano i criteri di ammissibilità per l'accesso al FO di
GA, sottolineando la necessità di documentazione dettagliata sulla reale incapienza patrimoniale del datore di lavoro.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' non può essere accolta. Secondo CP_1
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, n.
12056/2021), il termine annuale per l'azione giudiziaria decorre dalla conoscenza dell'atto di rigetto della domanda amministrativa, e non dalla sua presentazione.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto il ricorso giudiziale nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, si richiama il principio della necessaria proporzionalità tra termini di decadenza e tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della
Costituzione.
L'art. 2 della Legge 297/1982 disciplina l'intervento del FO di GA CP_1
in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche in assenza di una formale dichiarazione di fallimento, qualora siano state esperite esecuzioni forzate risultate infruttuose. La documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra il reiterato insuccesso delle azioni esecutive, elemento che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, integra il presupposto di insolvenza richiesto per l'intervento del FO. Si richiama altresì la normativa comunitaria che disciplina la protezione dei crediti da lavoro, in particolare la Direttiva 2008/94/CE, la quale impone agli Stati membri di garantire un adeguato sistema di protezione per i lavoratori in caso di insolvenza del datore.
La documentazione in atti attesta l'esistenza di un credito per TFR della ricorrente, accertato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
L'importo di € 3.545,36 rientra nei parametri di operatività del FO di GA
, il quale è tenuto alla liquidazione della prestazione richiesta, comprensiva CP_1
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In base all'orientamento giurisprudenziale in materia, l'assenza di beni aggredibili in sede esecutiva costituisce elemento sufficiente per ritenere integrato il requisito dell'insolvenza del datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente all'intervento del FO di GA
per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato e non CP_1
corrisposto;
2. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1 di € 3.545,36, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese legali che in considerazione CP_1
del valore della causa pari ad euro 3.545,36 e della materia AL , si determina in euro 225.00 per la fase di studio, euro 350.00 per la fase introduttiva, euro 375.00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e
CPA, con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo