Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Culasso, Alfredo Lanfredi, Giulio Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edoardo Culasso in Torino, corso Moncalieri 72;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
- accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente a percepire dall'INPS, a titolo di saldo per il trattamento di fine servizio dovutole, l'importo di Euro 32.582,23 lordi;
- conseguentemente, condannare l'INPS a pagare immediatamente nei confronti di essa ricorrente, a titolo di saldo per il trattamento di fine servizio dovutole, l'importo di Euro 32.582,23 lordi;
- con vittoria di compensi professionali e spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Vista la memoria del 12.1.2024 con la quale parte ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che, come rappresentato dalla ricorrente con nota depositata in data 12.1.2024, l’INPS ha medio tempore provveduto a pagare alla ricorrente il saldo del trattamento di fine
Servizio per cui è controversia e, per l’effetto, risulta cessata la materia del contendere;
RITENUTO che l’avvenuta eliminazione dell’oggetto del contendere, operata dall’Amministrazione intimata, è idonea a elidere completamente l’oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere,
- che, pertanto, il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.