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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5806/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. CHIABÀ MILENA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. POZZO CLAUDIO, entrambi Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. parziale n.
1
1314/2019, definita nel merito con sent. n. 636/2021, confermata dalla sent. n.
11/2022 della Corte d'appello di Trieste);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 31/10/2011) e accertato Per_1
che le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MORUZZO (UD) il 13/09/2008 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 07/12/1973, e , nato a [...] il Parte_2
19/10/1975, alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, i Per_1
quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2. Dispone che la figlia minore avrà collocamento prevalente con la madre Per_1
sig.ra presso la quale manterrà la residenza. Parte_1
3. Dispone che la casa di di Prato (UD), via Alpi 15 rimanga assegnata alla Per_2
sig.ra che ne è già esclusiva proprietaria così come di tutti i Parte_1
mobili e gli arredi ivi presenti.
2
4. Dà atto che le parti hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia . Per_1
5. Prende atto che i genitori, consapevoli dell'importanza per la figlia minore, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
6. Dispone che il padre terrà con sé la figlia minore , a settimane alternate, Per_1
dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, nonché, nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre, per due pomeriggi consecutivi con il pernotto presso di sé curando l'accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna la mattina successiva, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore, nonché delle sue esigenze di riposo e di svago.
7. Dispone che il padre inoltre terrà con sé la figlia per una settimana nel corso delle vacanze natalizie e per metà delle vacanze pasquali, nel rispetto comunque del criterio dell'alternanza con la madre di anno in anno tra il giorno di Natale e quello di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
8. Dispone che la figlia trascorrerà le vacanze di Carnevale e le ulteriori festività di precetto ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, sempre nel rispetto dei suoi desideri, nonché dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché delle sue esigenze di studio, riposo e svago.
9. Dispone che durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il Per_1
padre quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordare previamente con la madre.
3
10. Dispone che il padre sig. a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla Per_1
madre sig.ra un assegno mensile di euro 500,00 entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025, assegno da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e con prima rivalutazione a giugno
2026.
11. Dispone che le spese straordinarie in favore della figlia come da Per_1
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine (prot. n.
1505/2015 del 28/08/15), che le parti hanno dato atto di conoscere, verranno ripartite al 50% tra i genitori e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025, in concomitanza con la decorrenza dell'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
12. Dà atto che i genitori concordano che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla figlia, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Dote
Scuola e Carta Famiglia, saranno richiesti e andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra invece la detrazione delle spese straordinarie ai Parte_1
fini IRPEF sarà operata e andrà a beneficio di entrambi i genitori in base alla rispettiva quota di contribuzione.
13. Dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito in via esclusiva ed integrale dalla madre sig.ra Parte_1
14. Prende atto che a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi dell'art. 5 L. n.
898/1970, il sig. riconosce in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
che a tale titolo accetta, la somma di euro 15.000,00 (diconsi euro
[...]
quindicimila//00); il pagamento di tale somma verrà effettuato dal sig. in Pt_2
forma rateale a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
4
alle coordinate già note e alle seguenti inderogabili scadenze: Parte_1
versamento di euro 3.000,00 entro e non oltre il 31.05.2025; euro 4.000,00 entro e non oltre il 15.01.2026; euro 4.000,00 entro e non oltre il 15.09.2026 ed euro
4.000,00 entro e non oltre il 15.01.2027. Per effetto di detto accordo sul versamento della liquidazione una tantum a decorrere dal mese di giugno 2025 cesserà per il sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_2 Parte_1
l'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
15. Prende atto che le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto nel ricorso le stesse hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e pregressa e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
16. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5806/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. CHIABÀ MILENA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. POZZO CLAUDIO, entrambi Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. parziale n.
1
1314/2019, definita nel merito con sent. n. 636/2021, confermata dalla sent. n.
11/2022 della Corte d'appello di Trieste);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 31/10/2011) e accertato Per_1
che le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MORUZZO (UD) il 13/09/2008 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 07/12/1973, e , nato a [...] il Parte_2
19/10/1975, alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, i Per_1
quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2. Dispone che la figlia minore avrà collocamento prevalente con la madre Per_1
sig.ra presso la quale manterrà la residenza. Parte_1
3. Dispone che la casa di di Prato (UD), via Alpi 15 rimanga assegnata alla Per_2
sig.ra che ne è già esclusiva proprietaria così come di tutti i Parte_1
mobili e gli arredi ivi presenti.
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4. Dà atto che le parti hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia . Per_1
5. Prende atto che i genitori, consapevoli dell'importanza per la figlia minore, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
6. Dispone che il padre terrà con sé la figlia minore , a settimane alternate, Per_1
dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, nonché, nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre, per due pomeriggi consecutivi con il pernotto presso di sé curando l'accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna la mattina successiva, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore, nonché delle sue esigenze di riposo e di svago.
7. Dispone che il padre inoltre terrà con sé la figlia per una settimana nel corso delle vacanze natalizie e per metà delle vacanze pasquali, nel rispetto comunque del criterio dell'alternanza con la madre di anno in anno tra il giorno di Natale e quello di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
8. Dispone che la figlia trascorrerà le vacanze di Carnevale e le ulteriori festività di precetto ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, sempre nel rispetto dei suoi desideri, nonché dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché delle sue esigenze di studio, riposo e svago.
9. Dispone che durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il Per_1
padre quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordare previamente con la madre.
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10. Dispone che il padre sig. a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della figlia corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla Per_1
madre sig.ra un assegno mensile di euro 500,00 entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025, assegno da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e con prima rivalutazione a giugno
2026.
11. Dispone che le spese straordinarie in favore della figlia come da Per_1
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine (prot. n.
1505/2015 del 28/08/15), che le parti hanno dato atto di conoscere, verranno ripartite al 50% tra i genitori e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025, in concomitanza con la decorrenza dell'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
12. Dà atto che i genitori concordano che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla figlia, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Dote
Scuola e Carta Famiglia, saranno richiesti e andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra invece la detrazione delle spese straordinarie ai Parte_1
fini IRPEF sarà operata e andrà a beneficio di entrambi i genitori in base alla rispettiva quota di contribuzione.
13. Dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito in via esclusiva ed integrale dalla madre sig.ra Parte_1
14. Prende atto che a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi dell'art. 5 L. n.
898/1970, il sig. riconosce in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
che a tale titolo accetta, la somma di euro 15.000,00 (diconsi euro
[...]
quindicimila//00); il pagamento di tale somma verrà effettuato dal sig. in Pt_2
forma rateale a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
4
alle coordinate già note e alle seguenti inderogabili scadenze: Parte_1
versamento di euro 3.000,00 entro e non oltre il 31.05.2025; euro 4.000,00 entro e non oltre il 15.01.2026; euro 4.000,00 entro e non oltre il 15.09.2026 ed euro
4.000,00 entro e non oltre il 15.01.2027. Per effetto di detto accordo sul versamento della liquidazione una tantum a decorrere dal mese di giugno 2025 cesserà per il sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_2 Parte_1
l'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
15. Prende atto che le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto nel ricorso le stesse hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e pregressa e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
16. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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