Art. 20. Progetti finalizzati occupazionali 1. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, predispongono progetti speciali occupazionali finalizzati agli obiettivi previsti dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 .
2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale, la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.
3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente art. 19, le indicazioni richieste dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.
4. Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
Note all'art. 20:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e' il seguente:
"Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento".
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente:
"Art. 2. (Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico). - 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.
2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 , garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilita' e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.
3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalita' di lavoro previsti dagli accordi, puo' individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.
4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.
5. Il Governo predisporra', secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualita' e ampliamento di attivita' e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attivita' istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.
7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sara' predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.
8. Le delegazioni di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno".
- Il testo dell' art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente.
"Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".
2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale, la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.
3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente art. 19, le indicazioni richieste dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.
4. Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
Note all'art. 20:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e' il seguente:
"Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento".
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente:
"Art. 2. (Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico). - 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.
2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 , garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilita' e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.
3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalita' di lavoro previsti dagli accordi, puo' individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.
4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.
5. Il Governo predisporra', secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualita' e ampliamento di attivita' e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attivita' istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.
7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sara' predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.
8. Le delegazioni di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno".
- Il testo dell' art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente.
"Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".