Art. 8.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi.
Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi.
Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.