CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2039/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16162/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di ST
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 620010 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 620010 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2178/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA ALLE MEMORIE DEPOSITATE E INSISTE SULLA
SOCCOMBENZA VIRTUALE ALLE SPESE DI LITE IN QUANTO LA RINUNCIA ALL'EREDITA' E' STATA
COMUNICATA IN DATA 13/5/2024
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA SALVATORE NATO A Vico Equense il 27.7.1972 C.F. CF_Ricorrente_1 residente in [...]di ST alla Indirizzo_1
Eremitaggio n.3 A, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Difensore_1 e dall' avv. Nominativo_2 svolgeva ricorso
contro
SO SP e Comune di Castellammare di ST avente per oggetto l'annullamento di FERMO AMMINISTRATIVO su veicolo tg Targa_1 atto n. 2025/00000620010 del 30-08-2025 notificato il 8.09.2025 , per l' importo di euro 3.377,38, ed ogni atto presupposto connesso e/o, precisamente : 1)Ingiunzione n. 90026 del 10-4-2024 con ente impositore il Comune di Castellammare di
ST asserita notificata il 19.4.2024 per “imu 2014” oltre relativi interessi e sanzioni relative all' anno 2014 ed ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale;
2) Ingiunzione n. 90027 del 10-4-2024 con ente impositore il Comune di Castellammare di ST asserita come notificata il 19.4.2024 per “tari 2014” oltre relativi interessi e sanzioni relative all' anno 2014 ed ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale
I motivi della impugnativa erano i seguenti: i debiti tributari de quibus erano riferiti al padre del ricorrente deceduto , IN , la cui eredità è stata rinunciata dalla ricorrente giusto atto del 3.3.2022 comunicato a mezzo PEC alla SO in data 13.5.2024.
Si costituiva la SO SP che chiedeva la cessazione della materia del contendere
Con successive memorie ed in verbale di udienz aparte ricorrente insisteva per richiesta di condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che la SO SP costituendosi ha verificato il dedotto di parte ricorrente sia con riscontro interno che con verifica degli atti prodotti.
Pertanto la società concessionaria ritenute fondate le doglianze di parte ricorrente ha provveduto ad eliminare la coobbligazione in solido rispetto alle pratiche comprese nell'iscrizione di fermo impugnata, e a cancellare il fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico, come documentato in atti dalla visura del PRA
Ciò posto risulta evidente che viene meno l'interesse all'aizone ex art. 100 cpc da parte del ricorrente e va dichiarata cessata la materia del contendere
La Corte ritiene che sussistono i presupposti di legge per la soccombenza virtuale : invero parte ricorrente non ha documentato e comprovatoagli atti del presente giudizio quando ha ritualmente comunicato alla
SO ovvero all'Ente Impositore l'atto di rinuncia alla eredità del de cuius titolare della posizione debitoria per cui è causa. La SO pertanto formalmente all'atto della notifica del ricorso nella presente proc.ra in data 19.9.2025 ha riscontrato la rinuncia alla eredità quindi con successivamente in data 20.11.2025 ha provveduto alla cancellazione del fermo sull'auto dell'odierno ricorrente
Le spese di lite dunque ai sensi dell'art 95 dlgs 175/2024 ( ex art. 47 dlgs 546/1992) sono compensate
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE . SPESE
COMPENSATE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16162/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di ST
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 620010 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 620010 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2178/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA ALLE MEMORIE DEPOSITATE E INSISTE SULLA
SOCCOMBENZA VIRTUALE ALLE SPESE DI LITE IN QUANTO LA RINUNCIA ALL'EREDITA' E' STATA
COMUNICATA IN DATA 13/5/2024
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA SALVATORE NATO A Vico Equense il 27.7.1972 C.F. CF_Ricorrente_1 residente in [...]di ST alla Indirizzo_1
Eremitaggio n.3 A, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Difensore_1 e dall' avv. Nominativo_2 svolgeva ricorso
contro
SO SP e Comune di Castellammare di ST avente per oggetto l'annullamento di FERMO AMMINISTRATIVO su veicolo tg Targa_1 atto n. 2025/00000620010 del 30-08-2025 notificato il 8.09.2025 , per l' importo di euro 3.377,38, ed ogni atto presupposto connesso e/o, precisamente : 1)Ingiunzione n. 90026 del 10-4-2024 con ente impositore il Comune di Castellammare di
ST asserita notificata il 19.4.2024 per “imu 2014” oltre relativi interessi e sanzioni relative all' anno 2014 ed ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale;
2) Ingiunzione n. 90027 del 10-4-2024 con ente impositore il Comune di Castellammare di ST asserita come notificata il 19.4.2024 per “tari 2014” oltre relativi interessi e sanzioni relative all' anno 2014 ed ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale
I motivi della impugnativa erano i seguenti: i debiti tributari de quibus erano riferiti al padre del ricorrente deceduto , IN , la cui eredità è stata rinunciata dalla ricorrente giusto atto del 3.3.2022 comunicato a mezzo PEC alla SO in data 13.5.2024.
Si costituiva la SO SP che chiedeva la cessazione della materia del contendere
Con successive memorie ed in verbale di udienz aparte ricorrente insisteva per richiesta di condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che la SO SP costituendosi ha verificato il dedotto di parte ricorrente sia con riscontro interno che con verifica degli atti prodotti.
Pertanto la società concessionaria ritenute fondate le doglianze di parte ricorrente ha provveduto ad eliminare la coobbligazione in solido rispetto alle pratiche comprese nell'iscrizione di fermo impugnata, e a cancellare il fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico, come documentato in atti dalla visura del PRA
Ciò posto risulta evidente che viene meno l'interesse all'aizone ex art. 100 cpc da parte del ricorrente e va dichiarata cessata la materia del contendere
La Corte ritiene che sussistono i presupposti di legge per la soccombenza virtuale : invero parte ricorrente non ha documentato e comprovatoagli atti del presente giudizio quando ha ritualmente comunicato alla
SO ovvero all'Ente Impositore l'atto di rinuncia alla eredità del de cuius titolare della posizione debitoria per cui è causa. La SO pertanto formalmente all'atto della notifica del ricorso nella presente proc.ra in data 19.9.2025 ha riscontrato la rinuncia alla eredità quindi con successivamente in data 20.11.2025 ha provveduto alla cancellazione del fermo sull'auto dell'odierno ricorrente
Le spese di lite dunque ai sensi dell'art 95 dlgs 175/2024 ( ex art. 47 dlgs 546/1992) sono compensate
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE . SPESE
COMPENSATE