TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 8787
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Illegittimità delle disposizioni del Piano (articoli 4 e 7.5) che consentono l’accorpamento di aree profittevoli e non profittevoli e la qualificazione come eccezionale dell’affidamento unitario dei servizi oil e non oil.

    Il motivo è improcedibile perché l'articolo 7.5 del Piano è stato annullato da precedente sentenza. L'articolo 4, comma 4, che rimanda al 7.5, è diventato norma incompleta e priva di operativa applicazione, venendo meno l'interesse a una decisione nel merito. Inoltre, la censura presenta profili di inammissibilità per difetto di immediata lesività, essendo la disposizione impugnata meramente programmatica.

  • Improcedibile
    Illegittimità della previsione di cui all’articolo 8.1, lett. a) del Piano, che collega la durata delle subconcessioni alla vita utile degli impianti e agli investimenti, senza stabilire una durata minima.

    Il motivo è improcedibile perché l'articolo 8.1, lett. a) del Piano è stato annullato da precedente sentenza.

  • Improcedibile
    Censura dell’articolo 8.1, lett. b) del Piano, contenente il criterio di valutazione dell’offerta tecnica che impone di tenere conto dei prezzi praticati all’utenza e dell’eventuale differenziale negativo rispetto ai prezzi medi regionali.

    Il motivo è improcedibile perché l'articolo 8.1, lett. b) del Piano è stato annullato da precedente sentenza.

  • Improcedibile
    Illegittimità delle previsioni di cui all’articolo 8.1, lett. g), h) e j), del Piano che attribuiscono al concessionario autostradale il potere di rimodulare orari e modalità di erogazione dei servizi, nonché di valutare il ricorso a forme di automazione, su richiesta del subconcessionario.

    Il motivo è improcedibile perché gli articoli 8.1, lett. g), h) e j) del Piano sono stati annullati da precedente sentenza.

  • Improcedibile
    Censura della previsione di cui all’articolo 11.1 del Piano che dispone l’automatico adeguamento della durata dei contratti di affidamento a terzi dei servizi oggetto di subconcessione alle eventuali proroghe delle convenzioni principali.

    Il motivo è improcedibile perché la disposizione censurata è già stata annullata da precedenti sentenze passate in giudicato. A fini di completezza, la censura è ritenuta fondata nel merito in quanto la previsione dell'automatismo è illegittima e contrasta con i limiti normativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 8787
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8787
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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