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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 310/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Santa Spina, letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione depositata;
rilevato che:
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
- il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
- dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- in particolare, il credito si fonda su clausole che non risultano abusive;
- sussistono, pertanto, all'esito delle ulteriori produzioni documentali effettuate in data 18.03.2025, le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c.;
- occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza Cassazione SS.UU. del 6.04.2023 n.9479; visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.
INGIUNGE
1. a , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 CP_1
(quaranta) giorni dalla notifica del presente decreto ingiuntivo: la somma di euro 74.447,58, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore
- che sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione. Pisa 24/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Santa Spina
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Santa Spina, letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione depositata;
rilevato che:
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
- il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
- dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- in particolare, il credito si fonda su clausole che non risultano abusive;
- sussistono, pertanto, all'esito delle ulteriori produzioni documentali effettuate in data 18.03.2025, le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c.;
- occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza Cassazione SS.UU. del 6.04.2023 n.9479; visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.
INGIUNGE
1. a , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 CP_1
(quaranta) giorni dalla notifica del presente decreto ingiuntivo: la somma di euro 74.447,58, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore
- che sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione. Pisa 24/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Santa Spina