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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da con sede in Agliana (PT), Via T. Campanella n Parte_1
15-15A (P.I./ C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Breschi per l'apertura della P.IVA_1
liquidazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 3.3.2025 il debitore P.I./ C.F. ) ha chiesto Parte_1 P.IVA_1
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale allegando la documentazione di cui all'art.39 CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli esercizi 2021-2022 e 2023 ed una bozza di bilancio 2024, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Il debitore ha, altresì, depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni ha dedotto, a supporto dell'istanza, di possedere i requisiti dimensionali per accedere alla Parte_1
procedura di liquidazione giudiziale e di trovarsi in stato di insolvenza, essendo incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
1 In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale in ragione della sede legale, posta in Comune ricadente nel circondario del Tribunale adito, non trasferita nell'ultimo anno.
Quanto al profilo soggettivo, la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese ed esercente l'attività di produzione di articoli a maglia, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, il bilancio di esercizio al 31.12.2023 riporta un attivo pari a 1,8 milioni di euro, debiti per 1,6 milioni di euro e ricavi per 2,1 milioni di euro.
Ricorre, altresì, il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'elenco dei creditori allegato al ricorso, supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
Lo stato d'insolvenza del debitore, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle stesse ammissioni della debitrice, secondo cui è venuta meno la continuità aziendale in ragione della flessione del fatturato nell'anno 2024, dalla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata da cui risulta che nell'ultimo esercizio, a causa di una contrazione dei ricavi, la società ha maturato perdite per oltre 800.000,00 euro con totale azzeramento del capitale.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto nell'albo ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. Parte_1
) con sede in Via T. Campanella n 15-15A (P.I./ C.F. ), P.IVA_1 P.IVA_1
2 Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
3.6.2025, alle ore 11,40.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 05/03/2025.
Il Presidente
3 Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
Dott.ssa Nicoletta Curci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da con sede in Agliana (PT), Via T. Campanella n Parte_1
15-15A (P.I./ C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Breschi per l'apertura della P.IVA_1
liquidazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 3.3.2025 il debitore P.I./ C.F. ) ha chiesto Parte_1 P.IVA_1
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale allegando la documentazione di cui all'art.39 CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli esercizi 2021-2022 e 2023 ed una bozza di bilancio 2024, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Il debitore ha, altresì, depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni ha dedotto, a supporto dell'istanza, di possedere i requisiti dimensionali per accedere alla Parte_1
procedura di liquidazione giudiziale e di trovarsi in stato di insolvenza, essendo incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
1 In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale in ragione della sede legale, posta in Comune ricadente nel circondario del Tribunale adito, non trasferita nell'ultimo anno.
Quanto al profilo soggettivo, la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese ed esercente l'attività di produzione di articoli a maglia, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, il bilancio di esercizio al 31.12.2023 riporta un attivo pari a 1,8 milioni di euro, debiti per 1,6 milioni di euro e ricavi per 2,1 milioni di euro.
Ricorre, altresì, il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'elenco dei creditori allegato al ricorso, supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
Lo stato d'insolvenza del debitore, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle stesse ammissioni della debitrice, secondo cui è venuta meno la continuità aziendale in ragione della flessione del fatturato nell'anno 2024, dalla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata da cui risulta che nell'ultimo esercizio, a causa di una contrazione dei ricavi, la società ha maturato perdite per oltre 800.000,00 euro con totale azzeramento del capitale.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto nell'albo ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. Parte_1
) con sede in Via T. Campanella n 15-15A (P.I./ C.F. ), P.IVA_1 P.IVA_1
2 Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
3.6.2025, alle ore 11,40.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 05/03/2025.
Il Presidente
3 Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
Dott.ssa Nicoletta Curci
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