Articolo 14 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 gennaio 1954
Art. 14.
In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954