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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria IT – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 427, la seguente
SENTENZA
tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORIO ANGELO RAFFAELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO G. DI VITTORIO N. 40 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FLORIO ANGELO RAFFAELE APPELLANTE e
(C.F. , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 contumaci APPELLATI avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2223/2023 pubbl. il 21/09/2023 nel proc. RG n.
3799/2014;
**********
All'udienza collegiale cartolare del 21.10.2025, nessuna delle parti ha depositata note scritte e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 3039 cpc.
All'udienza collegiale del 4.11.2025, svolta in presenza, vista l'assenza delle parti, la causa è stata riservata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.04.2014, e Controparte_1 CP_2 premesso di aver cessato in data 31.10.2011 il loro rapporto sociale con la società cooperativa STARTRASPORTI a.r.l., hanno convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale quota da ciascuno versata a titolo di ingresso nella società, di € 350,00, quale somma da ciascuno versata per spese di gestione e della somma di €
4.400,00, quale importo IVA da loro versato per l'acquisto del camion marca Renault, modello
Magnum tg. CP458HZ e da loro conferito in società, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi, la cooperativa STARTRASPORTI a.r.l., preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_3 della domanda per litispendenza con altro giudizio e l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Rigettate le eccezioni proposte dalla convenuta, ascoltati i testi, ammesso l'interrogatorio formale al quale l'interrogando non compariva, la causa veniva decisa all'udienza del 19.9.2023, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale, in accoglimento della domanda degli attori, condannava
[...] al pagamento, in favore di e , Controparte_4 CP_2 Controparte_1 della somma di € 1.500,00 ciascuno, rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
A giudizio del Tribunale, infatti, gli attori avevano diritto al rimborso della somma di € 1.500,00, poiché, da un lato, la società aveva ammesso che tale somma era stata da loro versata in suo favore, ma dall'altro lato, non vi era prova che tale somma fosse stata versata dagli attori a titolo di sovrapprezzo, come invece eccepito dalla società convenuta.
Ai sensi dell'art. 6, infatti, il sovrapprezzo può essere eventualmente determinato dall'assembra su proposta degli amministratori, sicché per provare che il versamento della somma fosse avvenuto a titolo di sovrapprezzo (fatto impeditivo alla restituzione), la società avrebbe dovuto depositare in atti la delibera assembleare, mentre invece non era stata depositata nessuna delibera.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_2 notificato in data 20.04.2024, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
“A) In via principale e nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Foggia emessa il 19/09/2023 rigettare la domanda degli appellati relativamente alla restituzione della somma di E. 1500,00 proposta con atto di citazione del
26/04/2014 per le ragioni tutte contenute nell'atto di impugnazione;
B) Condannare gli appellati e al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
In via Istruttoria si allega:
1) copia della sentenza impugnata e fascicolo di primo grado;
2) copia della delibera dell'08/agosto/2011 adottata dalla in ordine alla Controparte_4 determinazione del sovrapprezzo”.; Ritualmente citati gli appellati non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 27.09.24 questa Corte ha rigettato l'istanza sospensiva.
All'udienza del 21.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le note scritte e l'udienza è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc.
All'odierna udienza svolta in presenza nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 221 comma 4 del decreto-legge n.34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77/2020, e dall' art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che “se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
– All'udienza del 4.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti è stata presente.
– Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
– Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
Per tali motivi va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla si dispone per spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Foggia n. 2223/2023 pubbl. il 21/09/2023 nel proc. RG n. 3799/2014, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria IT)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria IT – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 427, la seguente
SENTENZA
tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORIO ANGELO RAFFAELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO G. DI VITTORIO N. 40 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FLORIO ANGELO RAFFAELE APPELLANTE e
(C.F. , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 contumaci APPELLATI avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2223/2023 pubbl. il 21/09/2023 nel proc. RG n.
3799/2014;
**********
All'udienza collegiale cartolare del 21.10.2025, nessuna delle parti ha depositata note scritte e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 3039 cpc.
All'udienza collegiale del 4.11.2025, svolta in presenza, vista l'assenza delle parti, la causa è stata riservata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.04.2014, e Controparte_1 CP_2 premesso di aver cessato in data 31.10.2011 il loro rapporto sociale con la società cooperativa STARTRASPORTI a.r.l., hanno convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale quota da ciascuno versata a titolo di ingresso nella società, di € 350,00, quale somma da ciascuno versata per spese di gestione e della somma di €
4.400,00, quale importo IVA da loro versato per l'acquisto del camion marca Renault, modello
Magnum tg. CP458HZ e da loro conferito in società, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi, la cooperativa STARTRASPORTI a.r.l., preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_3 della domanda per litispendenza con altro giudizio e l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Rigettate le eccezioni proposte dalla convenuta, ascoltati i testi, ammesso l'interrogatorio formale al quale l'interrogando non compariva, la causa veniva decisa all'udienza del 19.9.2023, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale, in accoglimento della domanda degli attori, condannava
[...] al pagamento, in favore di e , Controparte_4 CP_2 Controparte_1 della somma di € 1.500,00 ciascuno, rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
A giudizio del Tribunale, infatti, gli attori avevano diritto al rimborso della somma di € 1.500,00, poiché, da un lato, la società aveva ammesso che tale somma era stata da loro versata in suo favore, ma dall'altro lato, non vi era prova che tale somma fosse stata versata dagli attori a titolo di sovrapprezzo, come invece eccepito dalla società convenuta.
Ai sensi dell'art. 6, infatti, il sovrapprezzo può essere eventualmente determinato dall'assembra su proposta degli amministratori, sicché per provare che il versamento della somma fosse avvenuto a titolo di sovrapprezzo (fatto impeditivo alla restituzione), la società avrebbe dovuto depositare in atti la delibera assembleare, mentre invece non era stata depositata nessuna delibera.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_2 notificato in data 20.04.2024, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
“A) In via principale e nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Foggia emessa il 19/09/2023 rigettare la domanda degli appellati relativamente alla restituzione della somma di E. 1500,00 proposta con atto di citazione del
26/04/2014 per le ragioni tutte contenute nell'atto di impugnazione;
B) Condannare gli appellati e al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
In via Istruttoria si allega:
1) copia della sentenza impugnata e fascicolo di primo grado;
2) copia della delibera dell'08/agosto/2011 adottata dalla in ordine alla Controparte_4 determinazione del sovrapprezzo”.; Ritualmente citati gli appellati non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 27.09.24 questa Corte ha rigettato l'istanza sospensiva.
All'udienza del 21.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le note scritte e l'udienza è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc.
All'odierna udienza svolta in presenza nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 221 comma 4 del decreto-legge n.34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77/2020, e dall' art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che “se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
– All'udienza del 4.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti è stata presente.
– Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
– Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
Per tali motivi va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla si dispone per spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Foggia n. 2223/2023 pubbl. il 21/09/2023 nel proc. RG n. 3799/2014, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria IT)