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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 381/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROMANI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GRONCHI Controparte_1 C.F._2
TOMMASO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 18.07.2009 a Terricciola (Pisa), con rito concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terricciola al n.19 P.2
S. A anno 2009; dal matrimonio è nato a [...] il [...], . Pt_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in data 18.07.2009 a Terricciola (Pisa), con rito concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terricciola al n.19 P.2 S. A anno 2009;
2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza in Pt_2
Pontedera (PI), Via del Popolo n.3 e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra CP_1
. I coniugi si sono impegnati a mantenere e favorire sempre un dialogo tra loro, per
[...]
condividere il vissuto di , in modo da supportarlo nel superamento di eventuali bisogni Pt_2
e /o difficoltà. Le parti hanno concordato che tutte le scelte di indirizzo relative a Pt_2
vengano prese congiuntamente, tenendo in dovuta considerazione l'opinione del figlio stesso.
Le questioni di ordinaria amministrazione vengono invece prese disgiuntamente dai coniugi.
Le parti hanno concordato altresì che venga mantenuto un rapporto SInificativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii). Le parti hanno concordato il seguente calendario garantendo la continuità di rapporto con ciascun genitore, nonché tempo adeguato da trascorrere con . Il figlio sta con il padre nella settimana con il week-end di spettanza, Pt_2 il lunedì ed il martedì dall'uscita da scuola di con due pernotti inclusi e Pt_2
riaccompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina, oltre che nei giorni da venerdì dalle ore 18.00 al lunedì mattina essendo week - end di spettanza del padre;
invece nella settimana in cui sta nel week end con la madre, sta con il padre i giorni del Pt_2 Pt_2
martedì dalle ore 18.00 e del mercoledì dall'uscita di scuola con due pernotti e riaccompagnamento del figlio il giovedì mattina a scuola. Per quanto concerne le festività natalizie trascorre - ad anni alternati - dal 22 dicembre al 29 dicembre con un genitore Pt_2
e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Anche per le festività pasquali le parti applicano un criterio di alternanza annuale dal giovedì Santo al sabato con un genitore (mamma per il
2025) e Pasqua e Pasquetta fino al martedì, con l'altro genitore (padre per il 2025). Per quanto concerne le vacanze estive, dal 10 giugno di ogni anno al 15 settembre, i genitori trascorrono almeno due settimane consecutive con il figlio, tempi che andranno previamente concordati tra i genitori entro il 15 marzo di ogni anno. Per il periodo di sospensione scolastica, salvo il caso in cui uno dei due genitori personalmente o tramite persone di fiducia stabilite di comune accordo possano accudire , le parti hanno concordato di avvalersi di centri estivi diurni Pt_2
che verranno scelti di comune accordo al fine di poter svolgere le rispettive attività lavorative e la cui spesa verrà divisa tra le parti secondo gli accordi di cui al punto delle spese straordinarie. Nel periodo di sospensione attività scolastica valgono le regole di gestione e pernottamento di cui al punto relativo alle festività natalizie, pasquali, vacanze estive. In caso di interruzione dell'attività scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scioperi, malattie, festività ecc) è gestito dal genitore secondo gli accordi di cui al punto relativo Pt_2
al calendario suindicato;
pertanto, resta col genitore con cui ha pernottato fino al successivo e possibile scambio. Resta inteso che detti periodi potranno essere modificati previo accordo tra i genitori e/o particolari eSIenze che verranno rappresentate con congruo anticipo, cosicchè i genitori nel caso di impossibilità dell'uno o dell'altro a tenere nei giorni Pt_2
previsti e/o in caso di malattia del bambino verranno scelti di preferenza a soggetti terzi
(nonni, babysitter). I coniugi hanno dato il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio minore.
3. ASSEGNA la casa coniugale posta in Pontedera (PI), Via del Popolo n.3 alla SI.ra CP_1
; CP_1
4. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento mensile di la somma di € 500,00= (cinquecentoeuro//==) rivalutabile Pt_2 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla SInora con IBAN Controparte_1
[...]. In tale contributo è da intendersi compresa la spesa mensile di trasporto scolastico di (urbano ed extraurbano). Pt_2
5. DISPONE che le spese straordinarie per sono suddivise tra i coniugi come segue: il Pt_2
60% a carico del SI.re e il 40% la SInora . Da intendersi Parte_1 Controparte_1
quali spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. c) Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il genitore anticipatario avanzerà all'altro richiesta scritta a mezzo mail con in allegato la documentazione comprovante la spesa ed entro 10 giorni dalla richiesta va rimborsato dall'altro genitore. Solo in caso di spese sanitarie coperte da assicurazione i ricorrenti hanno convenuto che il pagamento del dovuto dall'uno all'altro genitore avvenga a liquidazione effettuata da parte dell'assicurazione. Le parti hanno dichiarato che l'assegno unico per il figlio è percepito interamente dalla SI.ra , dalla data Pt_2 Controparte_1 deposito ricorso, con rinuncia del SInor alla sua quota parte. Quanto al profilo Pt_1
fiscale, le spese per i figli sono portate di regola in detrazione al 50% ciascuno, salvo la possibilità per ciascuno dei coniugi di detrarre fino al 100% con riferimento all'anno di imposta nel quale l'altro coniuge non abbia maturato i requisiti per la detrazione.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- il SInor ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali, e Pt_1
trasferendosi in un immobile vicino, condotto in locazione;
- le parti hanno concordato che la rata mensile di mutuo - domiciliato sul conto cointestato tra le parti n. 90004 aperto presso - è pagata dagli stessi per la quota del 50% con accrediti Controparte_2
che dovranno pervenire sul detto conto entro e non oltre il 27 di ogni mese. Hanno concordato altresì che il conto predetto rimane acceso fino al totale azzeramento dell'esposizione debitoria;
solo dopo di ciò, il conto verrà chiuso con riconoscimento del 50% delle eventuali somme a credito a favore di ciascun intestatario e del pagamento da parte di entrambi nella misura del 50% delle eventuali somme a debito dovute all'istituto di credito. Hanno concordato, altresì, dalla data del deposito del ricorso di separazione, sono volturate tutte le utenze della casa familiare (luce, acqua già intestata alla
, ma da domiciliare sul proprio c/c, gas, tassa passo carrabile, telefono della casa familiare, CP_1
Consorzio Basso Valdarno) attualmente intestate e pagate dal SInor alla SInora Pt_1 CP_1
e ne verrà fornita idonea prova, in modo che la SInora possa direttamente Controparte_1
provvedere al pagamento delle stesse con addebito sul proprio conto corrente. A questo proposito hanno convenuto che tutti i conguagli (sia a debito che a credito) derivanti dalle suddette volture sono a carico/beneficio della SI. Controparte_1
- per quanto concerne i conti correnti, i depositi amministrati, i veicoli ed ogni altro bene mobile agli stessi intestati, le parti hanno dichiarato che ciascuno rimarrà esclusivo proprietario dell'intera quota di quanto ad oggi presente sul conto corrente/ deposito titoli, così dell'autovettura in uso e di ogni altro bene mobile in suo possesso e che non danno sfogo alla divisione del residuo della comunione dei beni che, in ogni caso, cessa con la sottoscrizione del ricorso;
- i genitori hanno concordato che i risparmi in contanti detenuti da saranno depositati presso Pt_2
un conto corrente che verrà aperto al figlio minore a firma congiunta tra i genitori per facilitare anche regali di nonni, ecc...;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di non aver nient'altro da dividere e che nessun mantenimento tra loro è dovuto. 6. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Terricciola (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 06/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 381/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROMANI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GRONCHI Controparte_1 C.F._2
TOMMASO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 18.07.2009 a Terricciola (Pisa), con rito concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terricciola al n.19 P.2
S. A anno 2009; dal matrimonio è nato a [...] il [...], . Pt_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in data 18.07.2009 a Terricciola (Pisa), con rito concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terricciola al n.19 P.2 S. A anno 2009;
2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza in Pt_2
Pontedera (PI), Via del Popolo n.3 e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra CP_1
. I coniugi si sono impegnati a mantenere e favorire sempre un dialogo tra loro, per
[...]
condividere il vissuto di , in modo da supportarlo nel superamento di eventuali bisogni Pt_2
e /o difficoltà. Le parti hanno concordato che tutte le scelte di indirizzo relative a Pt_2
vengano prese congiuntamente, tenendo in dovuta considerazione l'opinione del figlio stesso.
Le questioni di ordinaria amministrazione vengono invece prese disgiuntamente dai coniugi.
Le parti hanno concordato altresì che venga mantenuto un rapporto SInificativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii). Le parti hanno concordato il seguente calendario garantendo la continuità di rapporto con ciascun genitore, nonché tempo adeguato da trascorrere con . Il figlio sta con il padre nella settimana con il week-end di spettanza, Pt_2 il lunedì ed il martedì dall'uscita da scuola di con due pernotti inclusi e Pt_2
riaccompagnamento del bambino a scuola il mercoledì mattina, oltre che nei giorni da venerdì dalle ore 18.00 al lunedì mattina essendo week - end di spettanza del padre;
invece nella settimana in cui sta nel week end con la madre, sta con il padre i giorni del Pt_2 Pt_2
martedì dalle ore 18.00 e del mercoledì dall'uscita di scuola con due pernotti e riaccompagnamento del figlio il giovedì mattina a scuola. Per quanto concerne le festività natalizie trascorre - ad anni alternati - dal 22 dicembre al 29 dicembre con un genitore Pt_2
e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Anche per le festività pasquali le parti applicano un criterio di alternanza annuale dal giovedì Santo al sabato con un genitore (mamma per il
2025) e Pasqua e Pasquetta fino al martedì, con l'altro genitore (padre per il 2025). Per quanto concerne le vacanze estive, dal 10 giugno di ogni anno al 15 settembre, i genitori trascorrono almeno due settimane consecutive con il figlio, tempi che andranno previamente concordati tra i genitori entro il 15 marzo di ogni anno. Per il periodo di sospensione scolastica, salvo il caso in cui uno dei due genitori personalmente o tramite persone di fiducia stabilite di comune accordo possano accudire , le parti hanno concordato di avvalersi di centri estivi diurni Pt_2
che verranno scelti di comune accordo al fine di poter svolgere le rispettive attività lavorative e la cui spesa verrà divisa tra le parti secondo gli accordi di cui al punto delle spese straordinarie. Nel periodo di sospensione attività scolastica valgono le regole di gestione e pernottamento di cui al punto relativo alle festività natalizie, pasquali, vacanze estive. In caso di interruzione dell'attività scolastica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scioperi, malattie, festività ecc) è gestito dal genitore secondo gli accordi di cui al punto relativo Pt_2
al calendario suindicato;
pertanto, resta col genitore con cui ha pernottato fino al successivo e possibile scambio. Resta inteso che detti periodi potranno essere modificati previo accordo tra i genitori e/o particolari eSIenze che verranno rappresentate con congruo anticipo, cosicchè i genitori nel caso di impossibilità dell'uno o dell'altro a tenere nei giorni Pt_2
previsti e/o in caso di malattia del bambino verranno scelti di preferenza a soggetti terzi
(nonni, babysitter). I coniugi hanno dato il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio minore.
3. ASSEGNA la casa coniugale posta in Pontedera (PI), Via del Popolo n.3 alla SI.ra CP_1
; CP_1
4. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento mensile di la somma di € 500,00= (cinquecentoeuro//==) rivalutabile Pt_2 annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla SInora con IBAN Controparte_1
[...]. In tale contributo è da intendersi compresa la spesa mensile di trasporto scolastico di (urbano ed extraurbano). Pt_2
5. DISPONE che le spese straordinarie per sono suddivise tra i coniugi come segue: il Pt_2
60% a carico del SI.re e il 40% la SInora . Da intendersi Parte_1 Controparte_1
quali spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. c) Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il genitore anticipatario avanzerà all'altro richiesta scritta a mezzo mail con in allegato la documentazione comprovante la spesa ed entro 10 giorni dalla richiesta va rimborsato dall'altro genitore. Solo in caso di spese sanitarie coperte da assicurazione i ricorrenti hanno convenuto che il pagamento del dovuto dall'uno all'altro genitore avvenga a liquidazione effettuata da parte dell'assicurazione. Le parti hanno dichiarato che l'assegno unico per il figlio è percepito interamente dalla SI.ra , dalla data Pt_2 Controparte_1 deposito ricorso, con rinuncia del SInor alla sua quota parte. Quanto al profilo Pt_1
fiscale, le spese per i figli sono portate di regola in detrazione al 50% ciascuno, salvo la possibilità per ciascuno dei coniugi di detrarre fino al 100% con riferimento all'anno di imposta nel quale l'altro coniuge non abbia maturato i requisiti per la detrazione.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- il SInor ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali, e Pt_1
trasferendosi in un immobile vicino, condotto in locazione;
- le parti hanno concordato che la rata mensile di mutuo - domiciliato sul conto cointestato tra le parti n. 90004 aperto presso - è pagata dagli stessi per la quota del 50% con accrediti Controparte_2
che dovranno pervenire sul detto conto entro e non oltre il 27 di ogni mese. Hanno concordato altresì che il conto predetto rimane acceso fino al totale azzeramento dell'esposizione debitoria;
solo dopo di ciò, il conto verrà chiuso con riconoscimento del 50% delle eventuali somme a credito a favore di ciascun intestatario e del pagamento da parte di entrambi nella misura del 50% delle eventuali somme a debito dovute all'istituto di credito. Hanno concordato, altresì, dalla data del deposito del ricorso di separazione, sono volturate tutte le utenze della casa familiare (luce, acqua già intestata alla
, ma da domiciliare sul proprio c/c, gas, tassa passo carrabile, telefono della casa familiare, CP_1
Consorzio Basso Valdarno) attualmente intestate e pagate dal SInor alla SInora Pt_1 CP_1
e ne verrà fornita idonea prova, in modo che la SInora possa direttamente Controparte_1
provvedere al pagamento delle stesse con addebito sul proprio conto corrente. A questo proposito hanno convenuto che tutti i conguagli (sia a debito che a credito) derivanti dalle suddette volture sono a carico/beneficio della SI. Controparte_1
- per quanto concerne i conti correnti, i depositi amministrati, i veicoli ed ogni altro bene mobile agli stessi intestati, le parti hanno dichiarato che ciascuno rimarrà esclusivo proprietario dell'intera quota di quanto ad oggi presente sul conto corrente/ deposito titoli, così dell'autovettura in uso e di ogni altro bene mobile in suo possesso e che non danno sfogo alla divisione del residuo della comunione dei beni che, in ogni caso, cessa con la sottoscrizione del ricorso;
- i genitori hanno concordato che i risparmi in contanti detenuti da saranno depositati presso Pt_2
un conto corrente che verrà aperto al figlio minore a firma congiunta tra i genitori per facilitare anche regali di nonni, ecc...;
- i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di non aver nient'altro da dividere e che nessun mantenimento tra loro è dovuto. 6. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Terricciola (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 06/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori