CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3743/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23105002358 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1241/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIMETTE ALLA DECISIONE DELLA CORTE.
Resistente/Appellato: IL DIFENSORE DEL CONTRIBUENTE INSISTE NELLA RICHIESTA DI RINVIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, propone appello nei confronti di
Resistente_1, per la riforma della sentenza n. 3637/06/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con condanna alle spese liquidate in euro 143,00.
Con tale avviso di liquidazione, emesso in applicazione dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463, l'Ufficio richiedeva l'integrazione dell'imposta versata in autoliquidazione dal pubblico ufficiale rogante al momento della registrazione telematica dell'atto registrato presso l'Ufficio territoriale di Locri in data 23/03/2023 al n. 794 .
In tale avviso, l'ufficio recuperava la maggiore imposta sui terreni agricoli non considerandoli quali beni pertinenziali ad altro immobile presente in atto, come dichiarato in sede di rogito.
• L'Ufficio ha emesso un avviso di liquidazione volto a correggere l'aliquota applicata in sede di autoliquidazione dell'imposta principale. Si tratta, quindi, di una correzione formale effettuata dall'Ufficio sull'aliquota applicata stante la natura dichiarata nel rogito stesso dai contraenti e non accertata dall'Ufficio. Considerata la natura principale e non complementare dell'imposta liquidata, l'Ufficio, nelle proprie difese, ribadiva quanto riportato dalla norma: “L'imposta richiesta dall'ufficio, in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, è principale” (articolo 42, comma 1, del Testo Unico dell'imposta di registro).
Con sentenza n. 1372/01/2024 emessa il 29/01/2024 e depositata il 26/02/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso considerando che l'imposta richiesta al notaio manteneva
(anche ai fini dell'art. 57 cit.) carattere non principale, ma complementare, derivando essa dal successivo accertamento da parte dell'ufficio dell'assenza del presupposto dell'agevolazione. La natura pertinenziale del terreno, dichiarata al notaio dalle parti (evidentemente e oggettivamente forzata considerata l'estensione di quasi tredici ettari del terreno agricolo) non sarebbe stata smentita pienamente dagli "elementi desumibili dall'atto" come previsto dalli art. 3 ter cit. per il controllo diretto nei sessanta giorni. Nella fattispecie, dunque, sarebbe stato necessario procedere nelle forme dell'avviso di accertamento della maggior imposta nei confronti delle sole parti contraenti.
Resiste in appello il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Come ricordato recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. V, nell'ordinanza n. 25620/2022, l'art. 42 del
DPR n. 131/1986, ai fini della qualificazione dell'imposta, distingue tra:
l'imposta principale, applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori e/o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
l'imposta suppletiva, applicata successivamente se diretta a correggere errori ed omissioni dell'ufficio;
l'imposta complementare applicata in ogni altro caso. Nel definire la portata applicativa di tale articolo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nozione di imposta principale ricomprende un duplice prelievo:
quello direttamente versato al momento della registrazione, quale imposta contestuale o autoliquidata;
quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori o omissioni incorsi nell'autoliquidazione medesima, cd. imposta principale postuma (Cass., ord. n. 10329/2021).
E' condivisibile il ragionamento proposto dalla resistente AdE laddove richiama la circolare 6/2003, che al paragrafo 3, ha così precisato “L'imposta richiesta dall'ufficio [entro 60 giorni dalla presentazione del modello informatico], in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, è principale (articolo 42, comma 1, del Testo Unico dell'imposta di registro)”. Sul punto, anche l'orientamento giurisprudenziale appare ormai consolidato: “Si è infatti in proposito stabilito (Cass.n. 15450/19, richiamata da Cass.n.15998/21 ed altre) che: "In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 de/ 1986 e 3- ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative" (Cassazione, Sentenza Sez. 5 Numero 6617/2022).
Presupposto imprescindibile della responsabilità in solido è che l'imposta sia fondata su elementi desumibili dall'atto senza la necessità di accertamenti fattuali ed extratestuali.
Nel caso in esame la maggiore imposta richiesta si fonda sul mancato riconoscimento del carattere pertinenziale del terreno agricolo rispetto all'immobile, entrambi oggetto dell'atto di compravendita oggetto di rogito notarile.
Orbene, ad avviso di questa Corte la lettura del rogito e segnatamente la descrizione del terreno agricolo, per altro di elevate dimensioni, in quanto di estensione di quasi tre ettari (a mq. 2.898), non consente i rinvenire alcun elemento di fatto univocamente deponente nella direzione di una destinazione di esso effettiva e concreta a “servio” ovvero “ad ornamento” del fabbricato destinato ad abitazione principale. Ed, anzi,
l'ubicazione dei terreni a distanza chilometrica rispetto all'abitazioene è un dato certamente immediatamente percepibile a smentirne la destinazione pertinenziale rispetto all'abitazione.
Né risulta allegato e/o specificato il vincolo pertinenziale oggettivo e fattuale che giustificherebbe l'estensione anche all'acquisto di questo terreno edificabile delle agevolazioni prima casa già attribuite per l'appartamento e la corte di pertinenza.
Nel caso specifico l'imposta richiesta non può che essere principale in quanto applicata al valore dichiarato in atto per il terreno.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso e conferma l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come sa motivazione. Reggio
Calabria, 22 settembre 2025 La Presidente Concettina Epifanio
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3743/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23105002358 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1241/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIMETTE ALLA DECISIONE DELLA CORTE.
Resistente/Appellato: IL DIFENSORE DEL CONTRIBUENTE INSISTE NELLA RICHIESTA DI RINVIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, propone appello nei confronti di
Resistente_1, per la riforma della sentenza n. 3637/06/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con condanna alle spese liquidate in euro 143,00.
Con tale avviso di liquidazione, emesso in applicazione dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463, l'Ufficio richiedeva l'integrazione dell'imposta versata in autoliquidazione dal pubblico ufficiale rogante al momento della registrazione telematica dell'atto registrato presso l'Ufficio territoriale di Locri in data 23/03/2023 al n. 794 .
In tale avviso, l'ufficio recuperava la maggiore imposta sui terreni agricoli non considerandoli quali beni pertinenziali ad altro immobile presente in atto, come dichiarato in sede di rogito.
• L'Ufficio ha emesso un avviso di liquidazione volto a correggere l'aliquota applicata in sede di autoliquidazione dell'imposta principale. Si tratta, quindi, di una correzione formale effettuata dall'Ufficio sull'aliquota applicata stante la natura dichiarata nel rogito stesso dai contraenti e non accertata dall'Ufficio. Considerata la natura principale e non complementare dell'imposta liquidata, l'Ufficio, nelle proprie difese, ribadiva quanto riportato dalla norma: “L'imposta richiesta dall'ufficio, in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, è principale” (articolo 42, comma 1, del Testo Unico dell'imposta di registro).
Con sentenza n. 1372/01/2024 emessa il 29/01/2024 e depositata il 26/02/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso considerando che l'imposta richiesta al notaio manteneva
(anche ai fini dell'art. 57 cit.) carattere non principale, ma complementare, derivando essa dal successivo accertamento da parte dell'ufficio dell'assenza del presupposto dell'agevolazione. La natura pertinenziale del terreno, dichiarata al notaio dalle parti (evidentemente e oggettivamente forzata considerata l'estensione di quasi tredici ettari del terreno agricolo) non sarebbe stata smentita pienamente dagli "elementi desumibili dall'atto" come previsto dalli art. 3 ter cit. per il controllo diretto nei sessanta giorni. Nella fattispecie, dunque, sarebbe stato necessario procedere nelle forme dell'avviso di accertamento della maggior imposta nei confronti delle sole parti contraenti.
Resiste in appello il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Come ricordato recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. V, nell'ordinanza n. 25620/2022, l'art. 42 del
DPR n. 131/1986, ai fini della qualificazione dell'imposta, distingue tra:
l'imposta principale, applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori e/o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
l'imposta suppletiva, applicata successivamente se diretta a correggere errori ed omissioni dell'ufficio;
l'imposta complementare applicata in ogni altro caso. Nel definire la portata applicativa di tale articolo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nozione di imposta principale ricomprende un duplice prelievo:
quello direttamente versato al momento della registrazione, quale imposta contestuale o autoliquidata;
quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori o omissioni incorsi nell'autoliquidazione medesima, cd. imposta principale postuma (Cass., ord. n. 10329/2021).
E' condivisibile il ragionamento proposto dalla resistente AdE laddove richiama la circolare 6/2003, che al paragrafo 3, ha così precisato “L'imposta richiesta dall'ufficio [entro 60 giorni dalla presentazione del modello informatico], in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, è principale (articolo 42, comma 1, del Testo Unico dell'imposta di registro)”. Sul punto, anche l'orientamento giurisprudenziale appare ormai consolidato: “Si è infatti in proposito stabilito (Cass.n. 15450/19, richiamata da Cass.n.15998/21 ed altre) che: "In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 de/ 1986 e 3- ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative" (Cassazione, Sentenza Sez. 5 Numero 6617/2022).
Presupposto imprescindibile della responsabilità in solido è che l'imposta sia fondata su elementi desumibili dall'atto senza la necessità di accertamenti fattuali ed extratestuali.
Nel caso in esame la maggiore imposta richiesta si fonda sul mancato riconoscimento del carattere pertinenziale del terreno agricolo rispetto all'immobile, entrambi oggetto dell'atto di compravendita oggetto di rogito notarile.
Orbene, ad avviso di questa Corte la lettura del rogito e segnatamente la descrizione del terreno agricolo, per altro di elevate dimensioni, in quanto di estensione di quasi tre ettari (a mq. 2.898), non consente i rinvenire alcun elemento di fatto univocamente deponente nella direzione di una destinazione di esso effettiva e concreta a “servio” ovvero “ad ornamento” del fabbricato destinato ad abitazione principale. Ed, anzi,
l'ubicazione dei terreni a distanza chilometrica rispetto all'abitazioene è un dato certamente immediatamente percepibile a smentirne la destinazione pertinenziale rispetto all'abitazione.
Né risulta allegato e/o specificato il vincolo pertinenziale oggettivo e fattuale che giustificherebbe l'estensione anche all'acquisto di questo terreno edificabile delle agevolazioni prima casa già attribuite per l'appartamento e la corte di pertinenza.
Nel caso specifico l'imposta richiesta non può che essere principale in quanto applicata al valore dichiarato in atto per il terreno.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso e conferma l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come sa motivazione. Reggio
Calabria, 22 settembre 2025 La Presidente Concettina Epifanio