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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 20.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., all'esito della camera di consiglio, assente la parte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2533/2024, con motivazione contestuale
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Valentina Ponte
ricorrente
E
titolare della ditta individuale AD MAJORA CP_1
CAFFÈ di ES YU - contumace convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, debitamente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP_1
titolare della ditta individuale Ad Majora Caffè di ES YU, per ivi sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive per complessivi € 2.854,06 di cui € 287,36 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, avendo sempre svolto mansioni di cuoco inquadrato al livello IV CCNL Pubblici Esercizi ma retribuito come un V livello nonostante quanto pattuito con il contratto di assunzione.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data dal 09.01.2023 fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 07.05.2024
(per cessazione attività) e di aver sempre svolto mansioni di cuoco
IV livello CCNL di settore come evincibile dal contratto di lavoro
(doc. 1). Rassegnava le sopra riportate conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, la quale, appurata la regolarità del procedimento di notifica degli atti di causa, veniva dichiarata contumace. il Giudice ritenuta la causa di natura documentale e superflua ulteriore attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio, definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 2), dalle quali risulta il compenso parametro al V livello CCNL di settore e della lettera di assunzione e (doc. 1), da cui risulta l'inquadramento come cuoco al livello IV.
Con la sua contumacia, parte convenuta non ha offerto alcun elemento per contestare la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente, che – ad ogni modo – risulta per tabulas.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento della somma di € 2.854,06 di cui € 287,36 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da conteggi di cui al doc. 5 redatti sulla base del CCNL depositato e le relative tabelle retributive
(docc. 8-9 ).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna titolare CP_1
della ditta individuale Ad Majora Caffè di ES YU al pagamento, in favore di , della somma di € 2.854,06 di Parte_1 cui € 287,36 a titolo di TFR a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna titolare della ditta individuale Ad Majora CP_1
Caffè di ES YU al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 1.500,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta