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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.2303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]12 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Parodi (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
(C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
06/12/1973, residente in [...]14, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Parodi (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con ricoro e decreto notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] Persona_1 il 25/02/2010, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
Pt_3
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato congiuntamente in modo paritario tra gli stessi;
2. La residenza anagrafica del minore resterà collocata presso la madre in
Genova via G. Alessi 6/1;
3. sarà collocato in modo condiviso presso i due genitori stando Per_1 alternativamente con gli stessi dal lunedì fino al venerdì all'ingresso a scuola e con l'altro dall'ingresso da scuola del venerdì fino al venerdì dopo, e cosi alternando le settimane. In questo modo anche i fine settimana risulteranno alternati;
4. il sig. si obbliga a versare in favore del minore, l' importo Parte_1 di € 120,00= mensili, da versarsi sul conto corrente della sig.ra entro il 5 Pt_2 di ogni mese e fino alla maggiore età del minore ovvero fino alla sua indipendenza economica;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 5. Le spese straordinarie afferenti al minore, individuate e regolamentate sulla base delle indicazioni fornite dalla IV sezione del Tribunale di Genova nella riunione del 15.09.2016 che le parti dichiarano espressamente di conoscere, verranno sostenute da ambo i genitori al 50%;
6. I genitori si impegnano a non ostacolare i reciproci rapporti con il minore e ad agevolare i contatti e le telefonate con lo stesso anche nel periodo in cui questi si trova collocato presso di loro;
7. Il minore passerà durante il periodo estivo 2 settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
8. È fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo in cui verrà condotto il minore durante le ferie;
9. Per le altre feste verrà utilizzato il sistema dell'alternanza. Lo stesso metodo verrà utilizzato per i compleanni del minore;
10. Le parti, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento;
11. I ricorrenti si impegnano sin da ora a concedersi reciproca autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio;
12. I ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento collaborante, a non sminuire o svilire la figura genitoriale dell'altro di fronte al minore;
13. Le parti concordano che il figlio è a carico di entrambi al 50% dal punto di vista fiscale con conseguente scarico fiscale delle spese nel rispetto di detto accordo;
14. L'assegno unico verrà percepito unicamente ed interamente dalla madre.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 19/12/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]12 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Parodi (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
(C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
06/12/1973, residente in [...]14, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Parodi (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con ricoro e decreto notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] Persona_1 il 25/02/2010, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
Pt_3
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato congiuntamente in modo paritario tra gli stessi;
2. La residenza anagrafica del minore resterà collocata presso la madre in
Genova via G. Alessi 6/1;
3. sarà collocato in modo condiviso presso i due genitori stando Per_1 alternativamente con gli stessi dal lunedì fino al venerdì all'ingresso a scuola e con l'altro dall'ingresso da scuola del venerdì fino al venerdì dopo, e cosi alternando le settimane. In questo modo anche i fine settimana risulteranno alternati;
4. il sig. si obbliga a versare in favore del minore, l' importo Parte_1 di € 120,00= mensili, da versarsi sul conto corrente della sig.ra entro il 5 Pt_2 di ogni mese e fino alla maggiore età del minore ovvero fino alla sua indipendenza economica;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 5. Le spese straordinarie afferenti al minore, individuate e regolamentate sulla base delle indicazioni fornite dalla IV sezione del Tribunale di Genova nella riunione del 15.09.2016 che le parti dichiarano espressamente di conoscere, verranno sostenute da ambo i genitori al 50%;
6. I genitori si impegnano a non ostacolare i reciproci rapporti con il minore e ad agevolare i contatti e le telefonate con lo stesso anche nel periodo in cui questi si trova collocato presso di loro;
7. Il minore passerà durante il periodo estivo 2 settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
8. È fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo in cui verrà condotto il minore durante le ferie;
9. Per le altre feste verrà utilizzato il sistema dell'alternanza. Lo stesso metodo verrà utilizzato per i compleanni del minore;
10. Le parti, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento;
11. I ricorrenti si impegnano sin da ora a concedersi reciproca autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio;
12. I ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento collaborante, a non sminuire o svilire la figura genitoriale dell'altro di fronte al minore;
13. Le parti concordano che il figlio è a carico di entrambi al 50% dal punto di vista fiscale con conseguente scarico fiscale delle spese nel rispetto di detto accordo;
14. L'assegno unico verrà percepito unicamente ed interamente dalla madre.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 19/12/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA
Pagina 4