TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 823/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio del 08.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
823/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con avv. FERRI MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
con avv. MANGIAPANE FILIPPO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento dell'assegno unico per la figlia , con Persona_1 decorrenza dal mese di novembre 2024 nella percentuale come richiesta, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1
arretrati relativi all'assegno unico, con decorrenza dal mese di novembre
2024, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e sfornito di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione prodotta dall'Ente che quanto richiesto in sede giudiziaria è già stato riconosciuto in via amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Cassino 08.07.2025 Il Giudice Onorario
AL AM
Pag. 2 di 2
Sezione Lavoro
N.R.G. 823/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio del 08.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
823/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con avv. FERRI MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
con avv. MANGIAPANE FILIPPO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento dell'assegno unico per la figlia , con Persona_1 decorrenza dal mese di novembre 2024 nella percentuale come richiesta, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1
arretrati relativi all'assegno unico, con decorrenza dal mese di novembre
2024, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e sfornito di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione prodotta dall'Ente che quanto richiesto in sede giudiziaria è già stato riconosciuto in via amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Cassino 08.07.2025 Il Giudice Onorario
AL AM
Pag. 2 di 2