Articolo 43 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 42Articolo 44
Versione
17 febbraio 1970
Art. 43.
All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 23, 27, 33, 38 e 39 e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 32, 40, 41 e 42 della presente legge, si provvede con le disponibilita' risultanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dalla applicazione dei precedenti articoli 34 e 35.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970