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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2603/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2603/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BETTELLA EUGENIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TISATO GIOVANNI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione la Pt_1 Parte_1
(d'ora in poi “ ”) conveniva in giudizio la
[...] Pt_1 (“ ) per ottenere la revoca Controparte_1 CP_1 del decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 20.02.2023 nel procedimento R.G. n. 716/2023, con il quale era stata condannata a pagare a favore della la somma di Euro 156.478,42 CP_1 (oltre a interessi e spese di lite), in base a quanto previsto da un Accordo Quadro stipulato dalla in Pt_1 data 06.02.18. L'opponente, in particolare, deduceva:
1 - di aver stipulato un Accordo Quadro in data 06.02.18 con il sig. e la società Eurotessile S.p.A. Persona_1 dal contenuto complesso, con cui le parti avevano previsto, in sintesi, la costituzione di una WC (nella fattispecie, la P.G. IM), nell'ambito della quale lo avrebbe svolto la propria attività creativa, Per_1 ideando nuovi tessuti, mentre le società ed Pt_1 Eurotessile S.p.A. avrebbero prodotto i tessuti ordinati dai clienti;
la e la Eurotessile S.p.A. avrebbero Pt_1 incassato il prezzo delle vendite, del quale avrebbero tuttavia trattenuto solo una quota (calcolata secondo i parametri previsti nell'Accordo), mentre avrebbero corrisposto la rimanente quota alla WC P.G. , a CP_1 titolo di provvigione per l'individuazione ad opera della medesima dei clienti finali;
la e la Eurotessile Pt_1 S.p.A. avrebbero altresì finanziato la WC tramite finanziamenti soci infruttiferi, alle condizioni previste dall'accordo (in particolare, era previsto il rimborso del finanziamento all'inizio dell'anno successivo o al ricorrere della liquidità necessaria);
- di aver, dunque, maturato contestualmente debiti e crediti nei confronti della WC P.G. IM: i debiti avrebbero ad oggetto la corresponsione a favore della WC delle citate provvigioni sulle vendite effettuate (e proprio tale rapporto sarebbe stato azionato in via monitoria dalla P.G. IM nel caso specie); i crediti avrebbero titolo nel rimborso dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni;
- che i suddetti debiti e crediti maturati nei confronti della sarebbero stati reciprocamente oggetto CP_1 di compensazione, di talché nulla sarebbe dovuto nei confronti della anche in considerazione CP_1 dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento agli obblighi – asseritamente rimasti inadempiuti – gravanti sullo in virtù dell'Accordo Quadro. Per_1 In punto di rito, la eccepiva poi l'incompetenza Pt_1 del presente Tribunale di Padova, in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 18 dello statuto di o, comunque, del disposto dell'art. 3 del CP_1 d.lgs. 168/03. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva dunque dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararsi che nulla era dovuto in favore di in subordine, chiedeva CP_1 accertarsi il proprio controcredito nei confronti della limitando la pretesa creditoria di CP_1 quest'ultima nei limiti della somma di euro 6.179,88 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia). 2. Si costituiva in giudizio la chiedendo CP_1 preliminarmente la concessione della provvisoria
2 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo emesso o, comunque, la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 156.478,42, oltre ad interessi moratori. La convenuta opposta affermava che la compensazione invocata dalla non poteva operare, in quanto il Pt_1 credito alla restituzione di finanziamenti soci dalla medesima vantato doveva ritenersi inesigibile, posto che, da un lato, non era opponibile alla P.G. il termine CP_1 di rimborso del finanziamento pattuito nell'Accordo Quadro - tra i cui firmatari non figurava la P.G. CP_1 medesima - e, dall'altro lato, il suddetto credito era comunque postergato ex art. 2467 c.c. 3. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta a seguito della prima udienza, con ordinanza in data 28.09.23 rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 648 c.c. e, a seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.c., disponeva lo svolgimento di C.T.U., come da quesito indicato con ordinanza del 13.2.24, poi integrato in data 24.09.24. A seguito dell'udienza cartolare del 16.01.25, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con previo deposito di brevi memorie conclusive, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
5. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di difetto di competenza del presente Tribunale sollevate da parte opponente. Quanto all'eccezione di incompetenza basata sull'asserita applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria contenuta nello statuto della WC P.G.
parte opponente fa leva su quanto previsto CP_1 dall'art. 18 del citato statuto, in base a quale è riservata alla cognizione degli arbitri “ai sensi del d. lgs. 28/2010 art. 5 comma 5, qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto
o comunque inerente i rapporti sociali dovesse sorgere fra i soci (o loro successori) o con gli organi sociali o la società (…)”. Nella ricostruzione di parte opponente, nella nozione di
“controversia inerente i rapporti sociali” di cui all'art. 18 dello statuto sociale rientrerebbe anche la presente causa, posto che la medesima troverebbe fonte nell'Accordo Quadro del 6.02.2018, che andrebbe senza dubbio qualificato quale patto parasociale.
3 Sul punto si osserva che, in primo luogo, la presente controversia non ha ad oggetto, a ben vedere, alcun diritto derivante dal rapporto societario relativo alla P.G. IM: essa riguarda infatti un credito di carattere meramente commerciale intercorrente tra le parti in causa, inerente l'attività imprenditoriale svolta dalla WC P.G. IM a favore della , e come tale Pt_1 estraneo all'ambito di applicabilità della citata clausola compromissoria, contenuta nello statuto della WC. Tanto basterebbe per il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente. In ogni caso, anche volendo qualificare il citato Accordo Quadro quale patto parasociale, si osserva come il medesimo non contenga alcuna clausola compromissoria, la quale viceversa è riscontrabile unicamente all'interno dello statuto della WC. È allora necessario chiedersi se la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società, relativa a tutte le liti che possano inerire i rapporti sociali, possa comprendere anche le controversie derivanti da un patto parasociale relativo sì alla suddetta società, ma sprovvisto di clausola compromissoria. Al quesito deve darsi risposta negativa, posto che le liti sorte per effetto dell'inadempimento ad un patto parasociale non concernono immediatamente il rapporto sociale, che viene coinvolto in via meramente indiretta, bensì il patto medesimo;
con la conseguenza che, se il patto parasociale non contiene una clausola compromissoria, non risulta ad esso estensibile quella contenuta nello statuto sociale, che costituisce atto distinto e autonomo, regolante rapporti di carattere prettamente societario. L'eccezione di incompetenza a favore degli arbitri deve dunque essere rigettata. Quanto all'eccezione di incompetenza del presente Tribunale a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 2 a) e c) d. lgs. 168/03, anche la medesima deve essere rigettata. Come anticipato, non si verte nel caso di specie in materia di diritti derivanti dal rapporto sociale, né viene in rilievo un patto parasociale in senso stretto – quantomeno con riferimento alla parte del medesimo riguardante la remunerazione a favore della WC, per cui è causa -, con la conseguenza che non trovano applicazione le previsioni del citato d. lgs. 168/03 invocate da parte opponente.
4 Va dunque affermata la competenza del presente Tribunale anche sotto tale profilo. 6. Venendo al merito della controversia, l'eccezione di compensazione formulata da parte opponente deve essere rigettata, posta l'inesigibilità del controcredito vantato dalla (avente ad oggetto la restituzione Pt_1 dei finanziamenti soci effettuati), con conseguente inoperatività del meccanismo compensativo. Per meglio inquadrare i fatti di causa e i rapporti giuridici coinvolti nella presente controversia, occorre ripercorrere specificamente le allegazioni di parte opponente, la quale ha dedotto:
- di aver stipulato un Accordo Quadro in data 06.02.18 con il sig. e la società Eurotessile S.p.A. Persona_1 dal contenuto complesso, con cui le parti avevano previsto, in sintesi:
- la costituzione di una s.r.l. partecipata dai tre sottoscrittori del citato accordo, volta a sviluppare le relazioni commerciali di cui disponeva lo Per_1 tramite l'utilizzo della capacità produttiva della e della Eurotessile S.p.A., società Pt_1 rispettivamente specializzate nella produzione di tessuti denim e non denim;
lo avrebbe svolto Per_1 la propria attività creativa in seno alla costituenda società, mentre le società ed Eurotessile Pt_1 S.p.A. avrebbero prodotto i tessuti ordinati dai clienti;
- che le società ed Eurotessile S.p.A., Pt_1 produttrici di tessuti, avrebbero incassato il prezzo della vendita dei tessuti nella misura del 50% della differenza tra il prezzo di vendita dei tessuti, applicato al cliente finale, e il costo della produzione dei prodotti sostenuto dalle suddette società (aumentato della provvigione riconosciuta agli agenti incaricati della vendita); il residuo 50% sarebbe stato incassato dalla costituenda società, a titolo di provvigioni per l'individuazione dei clienti finali;
- la corresponsione a favore dello Per_1 presidente del C.d.A., di un emolumento mensile lordo a carico della costituenda società;
- l'impegno della e della Eurotessile S.p.a. a Pt_1 sostenere finanziariamente la costituenda società mediante la corresponsione di “finanziamenti infruttiferi soci”. In particolare, al punto 1.3.5 dell'accordo era stabilito che “sino a quando le provvigioni riconosciute dalle aziende produttrici alla società o i margini derivanti dall'intermediazione di tessuti prodotti da soggetti terzi non consentiranno alla società di disporre
5 delle risorse per corrispondere al Sig. Persona_1 l'emolumento mensile lordo di euro 15.000,00, le aziende produttrici e Eurotessile, verseranno a Pt_1 titolo di finanziamento infruttifero soci, la somma massima mensile di euro 7.500,00 ciascuna, questo fino al 30.06.2019; i versamenti effettuati saranno restituiti all'inizio dell'anno immediatamente successivo o non appena la gestione societaria presenterà la liquidità necessaria” e, al punto 1.3.6, che “per la copertura delle rimanenti spese di gestione della società, per l'eventuale parte non coperta dal conferimento del capitale sociale e dai margini generati dall'attività commerciale della società, sempre data la precedenza alla corresponsione dell'emolumento amministrativo del Sig. , le aziende produttrici e Per_1 Pt_1 Eurotessile verseranno a titolo di finanziamento infruttifero soci, nella misura del cinquanta per cento ciascuna, le ulteriori somme necessarie;
i versamenti effettuati saranno restituiti all'inizio dell'anno immediatamente successivo o non appena la gestione societaria presenterà la liquidità necessaria”;
- che, in data 21.02.2018, era stata costituita, in adempimento al suddetto Accordo Quadro, la società CP_1
, il cui capitale era così composto:
[...] Persona_1 deteneva una partecipazione del capitale pari al 70%;
ed Eurotessile S.p.A. una quota pari al 15% Pt_1 ciascuna;
- che, nel corso degli anni, la aveva effettuato Pt_1 finanziamenti a favore della società per un totale di Euro 582.495,57, del cui rimborso andava creditrice nei confronti della e che, dall'altro lato aveva CP_1 maturato nei confronti della medesima debiti per il pagamento delle “provvigioni” di cui al punto 1.3. dell'Accordo Quadro a favore della medesima società;
- che si era dunque verificato il fenomeno di compensazione tra i propri crediti e i propri debiti nei confronti della (ossia tra le somme di cui la CP_1 medesima andava creditrice nei confronti della Pt_1 società per il rimborso dei finanziamenti prestati e quanto dovuto alla a titolo di CP_1 remunerazione/provvigione, secondo le previsioni dell'Accordo Quadro). Parte opposta, dal canto suo, non ha negato l'esecuzione ad opera della di finanziamenti soci e il Pt_1 correlativo credito alla restituzione, contestandone unicamente l'ammontare (pari ad euro 440.754,55 e non ad euro 582.495,57, secondo la P.G. . Ha tuttavia CP_1 dedotto l'inesigibilità del citato credito alla
6 restituzione vantato dalla , posto che non sarebbe Pt_1 stata convenuta tra le parti una data di restituzione del finanziamento e che, in ogni caso, il credito alla restituzione vantato dalla parte opponente risulterebbe postergato ex art. 2467 c.c.; ciò che ne impedirebbe la compensazione con il debito in capo alla azionato Pt_1 in sede monitoria, avente ad oggetto la corresponsione a favore della WC delle provvigioni sulle vendite effettuate. Ebbene, se la prima delle citate argomentazioni di parte opposta non risulta condivisibile – posto che la data di restituzione dei finanziamenti risulta effettivamente pattuita in sede di Accordo Quadro (cfr. punto 1.3.5.), anche se è dubbia l'opponibilità della medesima a favore della società, che non è stata parte del citato Accordo –
, la seconda, viceversa, coglie nel segno. Sul punto si osserva che parte opponente ha invocato nel caso di specie l'operatività di tutte le tipologie di compensazione previste dal nostro ordinamento, ossia quella legale, quella giudiziale e quella volontaria (cfr. pag. 23 atto di citazione). Ebbene, la compensazione volontaria senza dubbio non può ritenersi operante nel caso di specie, posto che non emerge – né, per vero, risulta nemmeno allegata da parte opponente – alcuna specifica pattuizione tra le parti, tesa a permettere l'operatività dell'istituto della compensazione in assenza delle condizioni richieste dalla legge per la compensazione legale o giudiziale. Potrebbero, viceversa, astrattamente sussistere le due diverse tipologie di compensazione, ossia quella legale e quella giudiziale, la cui operatività, tuttavia, richiede specifiche condizioni: che i debiti posti in compensazione abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
che i medesimi siano egualmente certi, liquidi (o di facile e pronta liquidazione, in caso di compensazione giudiziale) ed esigibili. Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte opposta, difetta proprio il requisito dell'esigibilità con riferimento al credito vantato dalla alla restituzione dei finanziamenti Pt_1 effettuati negli anni a favore della WC , in CP_1 applicazione del disposto dell'art. 2467 c.c. Quest'ultima disposizione normativa prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
7 attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. La norma appena menzionata prevede un'ipotesi di postergazione legale del credito dei soci alla restituzione dei finanziamenti versati a favore della società, ove i medesimi siano stati effettuati in un momento in cui si registrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto. Come confermato dalla giurisprudenza, la citata postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. non si limita ad operare solo nel conflitto tra creditori e soci - trovando applicazione unicamente ove venga specificamente prospettata l'esistenza di altri creditori esterni rispetto alla società - ma opera “già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali”, così integrando “una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria” (cfr. Cass. 15196/24, nonché Cass. 12994/19 e 21239/21). In altri termini, il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, il cui effetto è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti. La postergazione, dunque, non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento (con conseguente esclusione del diritto al rimborso), ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti e impone al giudice, richiesto del rimborso, unicamente di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2: ove tali requisiti ricorrano, il credito restitutorio, sebbene sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non risulta esigibile (cfr. Cass. 12994/19). Nel caso di specie, i finanziamenti soci effettuati dalla
, dalla medesima opposti in compensazione, risultano Pt_1 effettuati in un momento in cui si registrava in capo alla un eccessivo squilibrio CP_1 dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 2467 comma 2 c.c.
8 Tanto emerge dalle risultanze della C.T.U. svolta dal dott. , che si ritiene pienamente Per_2 condivisibile, in quanto analiticamente svolta ed esaustivamente motivata. L'elaborato peritale ricostruisce in modo dettagliato tutti i finanziamenti effettuati nel corso degli anni dalla a favore della giungendo a Pt_1 CP_1 quantificare i suddetti, effettuati tra il 2018 e il 2022, nella somma di euro 551.843,24. Alla luce dell'analisi della situazione finanziaria della società in ciascuno degli anni nell'arco temporale 2018- 2022 - condotta prendendo in esami diversi indici, quali l'indice di disponibilità, il margine di tesoreria, l'indice di autonomia finanziaria, l'indice di dipendenza finanziaria (cfr. elaborato peritale pagg. 31 ss.), tutti convergenti e dettagliatamente analizzati dal consulente tecnico - risulta che i finanziamenti siano stati effettuati in una situazione in cui si registrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto della medesima, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2467 c.c. summenzionato e con relativa inesigibilità del credito alla restituzione prevista da tale norma. Secondo la giurisprudenza, la citata situazione di inesigibilità del credito perdura sino a quando venga meno la situazione di eccessivo squilibrio di cui all'art. 2467 c.c.: in tale momento, la società diventa nuovamente immediatamente tenuta al pagamento al socio di quanto dovutogli in restituzione. Infatti, “la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. (…) perdura sino a quando non sia superata la situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione” (cfr. Cass. 12994/19). Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non siano stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali (cfr. ivi). Nel caso che ci occupa, la suddetta situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale, che sussisteva nel momento in cui i finanziamenti in questione sono stati effettuati (tra il 2018 e il 2022), risulta confermata sia alla data del 31.12.22 (cfr. elaborato peritale, pag. 39), che alla data del 31.12.23 (cfr. integrazione peritale, pag. 13). Né sono stati dedotti ulteriori elementi che portino a ritenere che la situazione sia mutata dalla data dell'integrazione peritale (fine gennaio 2025) ad oggi. Persistendo dunque la situazione di eccessivo squilibrio finanziario dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto della medesima, il credito della Pt_1
9 alla restituzione dei finanziamenti effettuati deve considerarsi, allo stato, inesigibile, con la conseguenza che il medesimo non può essere oggetto di compensazione con il credito della società alla percezione delle remunerazioni pattuite, azionato in sede monitoria. Peraltro, come osservato dal CTU, negli anni dal 2018 al 2022 erano effettivamente presenti ulteriori creditori della rispetto ai quali il credito per CP_1 rimborso dei finanziamenti soci vantato dalla odierna opponente doveva ritenersi postergato, come di seguito esposto:
Dell'inoperatività del meccanismo compensativo nel caso di specie pare risultare consapevole, del resto, la stessa opponente, la quale ha radicato un procedimento in sede arbitrale per la restituzione dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa): quest'ultima iniziativa giudiziale – sebbene non possa in alcun modo contenere in sé una confessione giudiziale, come viceversa vorrebbe sostenere parte opposta - non può che sottendere la consapevolezza della della perdurante sussistenza dei suddetti Pt_1 crediti, non estinti per compensazione con i debiti oggetto del presente giudizio. 7. Venendo all'eccezione di inadempimento, sollevata da parte opponente, anche la medesima deve essere rigettata. A prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni circa l'opponibilità alla dell'asserito CP_1 inadempimento di alle obbligazioni derivanti Persona_1 dall'Accordo Quadro, in virtù della qualificazione del medesimo quale contratto a favore di terzo, si rileva come il suddetto inadempimento non risulta in alcun modo provato, non essendo stata prodotta in giudizio documentazione sul punto, né articolate istanze di prova orale che risultino ammissibili. Né, sul punto, può ritenersi operante il principio di non contestazione, posto che l'opposta è soggetto
10 giuridicamente distinto da quello (il sig. Persona_1 cui il preteso inadempimento sarebbe imputabile. Irrilevanti ai fini del decidere risultano poi le deduzioni circa il preteso abuso del potere gestorio posto in essere dal sig. a danno dell'opponente, Per_1 considerando che, al più, le citate condotte potrebbero essere apprezzate sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, fattispecie che tuttavia non è in alcun modo oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione di parte opponente.
8. Il credito azionato da in sede monitoria CP_1 nei confronti della , dunque, deve ritenersi Pt_1 sussistente ed esigibile, non essendo estinto per compensazione con il controcredito spettante alla a Pt_1 titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni, né potendo operare nel caso di specie l'invocata eccezione di inadempimento.
9. Quanto alle censure sollevate da parte opponente circa il quantum della pretesa di con riferimento CP_1 al credito azionato in sede monitoria, anche le medesime sono infondate e devono essere rigettate. Secondo la prospettazione di parte opponente, il credito portato dalla fattura n. 2 del 15.12.22 emessa da CP_1 e azionato in via monitoria sarebbe indicato in
[...] maniera errata: l'imponibile non ammonterebbe infatti ad euro 128.261,00, come indicato in fattura, bensì ad euro 75.833,00. La fattura, infatti, sarebbe stata redatta in contrasto con le previsioni dell'Accordo Quadro: quest'ultimo prevede infatti che la P.G. IM abbia diritto ad una remunerazione “pari al cinquanta per cento del margine derivante dalla differenza tra prezzo di vendita (la netto di iva) al cliente individuato dalla società, da un lato, e costo sostenuto da , aumentato della Pt_1 provvigione da essa pagata all'agente incaricato della vendita dalla società” (cfr. Accordo Quadro, punto 1.3.2.b)). La fattura, di contro, si fonderebbe su dati contabili provvisori che, in ogni caso, non contemplerebbero i costi sostenuti dalla per la Pt_1 produzione dei tessuti, come viceversa previsto dell'Accordo Quadro. La censura è priva di pregio e deve essere rigettata. In primo luogo si osserva, come del resto ammesso anche dalla stessa opponente (cfr. citazione, pag. 23), che la citata fattura, azionata in sede monitoria dalla CP_1
, è stata redatta sulla base della documentazione
[...] contabile fornita dalla stessa (cfr. doc. 6 Pt_1 allegata al ricorso monitorio), e risulta sostanzialmente corrispondente a quella relativa agli anni precedenti (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa).
11 In secondo luogo, dall'analisi della fattura in questione, emerge come il valore “Margine” sia sensibilmente inferiore rispetto al valore “Vendite Totale” indicato in euro: ciò rende verosimile che da tale ultimo valore siano già stati scomputati, come richiesto dall'Accordo Quadro, i costi per la produzione sostenuti dalla e le provvigioni pagate agli Pt_1 agenti. Parte opponente, del resto, nulla ha dedotto sul punto, non fornendo alcuna spiegazione sulle modalità di calcolo utilizzate in fattura (che risultano a loro volta un mero recepimento delle indicazioni contabili trasmesse dalla stessa ); la medesima si è limitata ad asserire che Pt_1 la fattura non terrebbe in conto i costi della produzione sostenuti, i quali vengono peraltro indicati in maniera generica, senza alcun supporto probatorio circa la veridicità dei dati allegati e circa il relativo metodo di calcolo adoperato. Tale circostanza viene peraltro evidenziata anche dal C.T.U., il quale conclude di “non disporre di elementi necessari per calcolare i costi della produzione” (cfr. elaborato peritale, pag. 36). Le istanze istruttorie articolate da parte opponente sul punto risultano d'altronde inammissibili, come già evidenziato in sede di ordinanza del 13.02.24, posto che l'istanza di C.T.U. assume carattere esplorativo, mentre i capitoli di prova orale appaiono generici e valutativi. Il margine indicato in fattura, in altri termini, risulta correttamente calcolato, secondo le condizioni pattuite dalle parti in sede di Accordo Quadro, e il credito azionato in sede monitoria da deve essere CP_1 dunque confermato anche sotto il profilo del quantum.
10. L'opposizione proposta dalla deve essere dunque Pt_1 integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Le spese di lite così come le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'opponente, rimasta soccombente in giudizio, visto l'integrale rigetto delle domande dalla medesima proposte. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 2603/23 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 e, per l'effetto, conferma il decreto
[...]
12 ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 20.02.2023 a favore di;
Controparte_1
2) condanna alla Parte_1 rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) pone in via definitiva a carico di
[...]
le spese di C.T.U. Parte_1
Così deciso in Padova, in data 21/10/2025
Il Giudice Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2603/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BETTELLA EUGENIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TISATO GIOVANNI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione la Pt_1 Parte_1
(d'ora in poi “ ”) conveniva in giudizio la
[...] Pt_1 (“ ) per ottenere la revoca Controparte_1 CP_1 del decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 20.02.2023 nel procedimento R.G. n. 716/2023, con il quale era stata condannata a pagare a favore della la somma di Euro 156.478,42 CP_1 (oltre a interessi e spese di lite), in base a quanto previsto da un Accordo Quadro stipulato dalla in Pt_1 data 06.02.18. L'opponente, in particolare, deduceva:
1 - di aver stipulato un Accordo Quadro in data 06.02.18 con il sig. e la società Eurotessile S.p.A. Persona_1 dal contenuto complesso, con cui le parti avevano previsto, in sintesi, la costituzione di una WC (nella fattispecie, la P.G. IM), nell'ambito della quale lo avrebbe svolto la propria attività creativa, Per_1 ideando nuovi tessuti, mentre le società ed Pt_1 Eurotessile S.p.A. avrebbero prodotto i tessuti ordinati dai clienti;
la e la Eurotessile S.p.A. avrebbero Pt_1 incassato il prezzo delle vendite, del quale avrebbero tuttavia trattenuto solo una quota (calcolata secondo i parametri previsti nell'Accordo), mentre avrebbero corrisposto la rimanente quota alla WC P.G. , a CP_1 titolo di provvigione per l'individuazione ad opera della medesima dei clienti finali;
la e la Eurotessile Pt_1 S.p.A. avrebbero altresì finanziato la WC tramite finanziamenti soci infruttiferi, alle condizioni previste dall'accordo (in particolare, era previsto il rimborso del finanziamento all'inizio dell'anno successivo o al ricorrere della liquidità necessaria);
- di aver, dunque, maturato contestualmente debiti e crediti nei confronti della WC P.G. IM: i debiti avrebbero ad oggetto la corresponsione a favore della WC delle citate provvigioni sulle vendite effettuate (e proprio tale rapporto sarebbe stato azionato in via monitoria dalla P.G. IM nel caso specie); i crediti avrebbero titolo nel rimborso dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni;
- che i suddetti debiti e crediti maturati nei confronti della sarebbero stati reciprocamente oggetto CP_1 di compensazione, di talché nulla sarebbe dovuto nei confronti della anche in considerazione CP_1 dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento agli obblighi – asseritamente rimasti inadempiuti – gravanti sullo in virtù dell'Accordo Quadro. Per_1 In punto di rito, la eccepiva poi l'incompetenza Pt_1 del presente Tribunale di Padova, in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 18 dello statuto di o, comunque, del disposto dell'art. 3 del CP_1 d.lgs. 168/03. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva dunque dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararsi che nulla era dovuto in favore di in subordine, chiedeva CP_1 accertarsi il proprio controcredito nei confronti della limitando la pretesa creditoria di CP_1 quest'ultima nei limiti della somma di euro 6.179,88 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia). 2. Si costituiva in giudizio la chiedendo CP_1 preliminarmente la concessione della provvisoria
2 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo emesso o, comunque, la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 156.478,42, oltre ad interessi moratori. La convenuta opposta affermava che la compensazione invocata dalla non poteva operare, in quanto il Pt_1 credito alla restituzione di finanziamenti soci dalla medesima vantato doveva ritenersi inesigibile, posto che, da un lato, non era opponibile alla P.G. il termine CP_1 di rimborso del finanziamento pattuito nell'Accordo Quadro - tra i cui firmatari non figurava la P.G. CP_1 medesima - e, dall'altro lato, il suddetto credito era comunque postergato ex art. 2467 c.c. 3. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta a seguito della prima udienza, con ordinanza in data 28.09.23 rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 648 c.c. e, a seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.c., disponeva lo svolgimento di C.T.U., come da quesito indicato con ordinanza del 13.2.24, poi integrato in data 24.09.24. A seguito dell'udienza cartolare del 16.01.25, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con previo deposito di brevi memorie conclusive, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
5. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di difetto di competenza del presente Tribunale sollevate da parte opponente. Quanto all'eccezione di incompetenza basata sull'asserita applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria contenuta nello statuto della WC P.G.
parte opponente fa leva su quanto previsto CP_1 dall'art. 18 del citato statuto, in base a quale è riservata alla cognizione degli arbitri “ai sensi del d. lgs. 28/2010 art. 5 comma 5, qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto
o comunque inerente i rapporti sociali dovesse sorgere fra i soci (o loro successori) o con gli organi sociali o la società (…)”. Nella ricostruzione di parte opponente, nella nozione di
“controversia inerente i rapporti sociali” di cui all'art. 18 dello statuto sociale rientrerebbe anche la presente causa, posto che la medesima troverebbe fonte nell'Accordo Quadro del 6.02.2018, che andrebbe senza dubbio qualificato quale patto parasociale.
3 Sul punto si osserva che, in primo luogo, la presente controversia non ha ad oggetto, a ben vedere, alcun diritto derivante dal rapporto societario relativo alla P.G. IM: essa riguarda infatti un credito di carattere meramente commerciale intercorrente tra le parti in causa, inerente l'attività imprenditoriale svolta dalla WC P.G. IM a favore della , e come tale Pt_1 estraneo all'ambito di applicabilità della citata clausola compromissoria, contenuta nello statuto della WC. Tanto basterebbe per il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente. In ogni caso, anche volendo qualificare il citato Accordo Quadro quale patto parasociale, si osserva come il medesimo non contenga alcuna clausola compromissoria, la quale viceversa è riscontrabile unicamente all'interno dello statuto della WC. È allora necessario chiedersi se la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società, relativa a tutte le liti che possano inerire i rapporti sociali, possa comprendere anche le controversie derivanti da un patto parasociale relativo sì alla suddetta società, ma sprovvisto di clausola compromissoria. Al quesito deve darsi risposta negativa, posto che le liti sorte per effetto dell'inadempimento ad un patto parasociale non concernono immediatamente il rapporto sociale, che viene coinvolto in via meramente indiretta, bensì il patto medesimo;
con la conseguenza che, se il patto parasociale non contiene una clausola compromissoria, non risulta ad esso estensibile quella contenuta nello statuto sociale, che costituisce atto distinto e autonomo, regolante rapporti di carattere prettamente societario. L'eccezione di incompetenza a favore degli arbitri deve dunque essere rigettata. Quanto all'eccezione di incompetenza del presente Tribunale a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 2 a) e c) d. lgs. 168/03, anche la medesima deve essere rigettata. Come anticipato, non si verte nel caso di specie in materia di diritti derivanti dal rapporto sociale, né viene in rilievo un patto parasociale in senso stretto – quantomeno con riferimento alla parte del medesimo riguardante la remunerazione a favore della WC, per cui è causa -, con la conseguenza che non trovano applicazione le previsioni del citato d. lgs. 168/03 invocate da parte opponente.
4 Va dunque affermata la competenza del presente Tribunale anche sotto tale profilo. 6. Venendo al merito della controversia, l'eccezione di compensazione formulata da parte opponente deve essere rigettata, posta l'inesigibilità del controcredito vantato dalla (avente ad oggetto la restituzione Pt_1 dei finanziamenti soci effettuati), con conseguente inoperatività del meccanismo compensativo. Per meglio inquadrare i fatti di causa e i rapporti giuridici coinvolti nella presente controversia, occorre ripercorrere specificamente le allegazioni di parte opponente, la quale ha dedotto:
- di aver stipulato un Accordo Quadro in data 06.02.18 con il sig. e la società Eurotessile S.p.A. Persona_1 dal contenuto complesso, con cui le parti avevano previsto, in sintesi:
- la costituzione di una s.r.l. partecipata dai tre sottoscrittori del citato accordo, volta a sviluppare le relazioni commerciali di cui disponeva lo Per_1 tramite l'utilizzo della capacità produttiva della e della Eurotessile S.p.A., società Pt_1 rispettivamente specializzate nella produzione di tessuti denim e non denim;
lo avrebbe svolto Per_1 la propria attività creativa in seno alla costituenda società, mentre le società ed Eurotessile Pt_1 S.p.A. avrebbero prodotto i tessuti ordinati dai clienti;
- che le società ed Eurotessile S.p.A., Pt_1 produttrici di tessuti, avrebbero incassato il prezzo della vendita dei tessuti nella misura del 50% della differenza tra il prezzo di vendita dei tessuti, applicato al cliente finale, e il costo della produzione dei prodotti sostenuto dalle suddette società (aumentato della provvigione riconosciuta agli agenti incaricati della vendita); il residuo 50% sarebbe stato incassato dalla costituenda società, a titolo di provvigioni per l'individuazione dei clienti finali;
- la corresponsione a favore dello Per_1 presidente del C.d.A., di un emolumento mensile lordo a carico della costituenda società;
- l'impegno della e della Eurotessile S.p.a. a Pt_1 sostenere finanziariamente la costituenda società mediante la corresponsione di “finanziamenti infruttiferi soci”. In particolare, al punto 1.3.5 dell'accordo era stabilito che “sino a quando le provvigioni riconosciute dalle aziende produttrici alla società o i margini derivanti dall'intermediazione di tessuti prodotti da soggetti terzi non consentiranno alla società di disporre
5 delle risorse per corrispondere al Sig. Persona_1 l'emolumento mensile lordo di euro 15.000,00, le aziende produttrici e Eurotessile, verseranno a Pt_1 titolo di finanziamento infruttifero soci, la somma massima mensile di euro 7.500,00 ciascuna, questo fino al 30.06.2019; i versamenti effettuati saranno restituiti all'inizio dell'anno immediatamente successivo o non appena la gestione societaria presenterà la liquidità necessaria” e, al punto 1.3.6, che “per la copertura delle rimanenti spese di gestione della società, per l'eventuale parte non coperta dal conferimento del capitale sociale e dai margini generati dall'attività commerciale della società, sempre data la precedenza alla corresponsione dell'emolumento amministrativo del Sig. , le aziende produttrici e Per_1 Pt_1 Eurotessile verseranno a titolo di finanziamento infruttifero soci, nella misura del cinquanta per cento ciascuna, le ulteriori somme necessarie;
i versamenti effettuati saranno restituiti all'inizio dell'anno immediatamente successivo o non appena la gestione societaria presenterà la liquidità necessaria”;
- che, in data 21.02.2018, era stata costituita, in adempimento al suddetto Accordo Quadro, la società CP_1
, il cui capitale era così composto:
[...] Persona_1 deteneva una partecipazione del capitale pari al 70%;
ed Eurotessile S.p.A. una quota pari al 15% Pt_1 ciascuna;
- che, nel corso degli anni, la aveva effettuato Pt_1 finanziamenti a favore della società per un totale di Euro 582.495,57, del cui rimborso andava creditrice nei confronti della e che, dall'altro lato aveva CP_1 maturato nei confronti della medesima debiti per il pagamento delle “provvigioni” di cui al punto 1.3. dell'Accordo Quadro a favore della medesima società;
- che si era dunque verificato il fenomeno di compensazione tra i propri crediti e i propri debiti nei confronti della (ossia tra le somme di cui la CP_1 medesima andava creditrice nei confronti della Pt_1 società per il rimborso dei finanziamenti prestati e quanto dovuto alla a titolo di CP_1 remunerazione/provvigione, secondo le previsioni dell'Accordo Quadro). Parte opposta, dal canto suo, non ha negato l'esecuzione ad opera della di finanziamenti soci e il Pt_1 correlativo credito alla restituzione, contestandone unicamente l'ammontare (pari ad euro 440.754,55 e non ad euro 582.495,57, secondo la P.G. . Ha tuttavia CP_1 dedotto l'inesigibilità del citato credito alla
6 restituzione vantato dalla , posto che non sarebbe Pt_1 stata convenuta tra le parti una data di restituzione del finanziamento e che, in ogni caso, il credito alla restituzione vantato dalla parte opponente risulterebbe postergato ex art. 2467 c.c.; ciò che ne impedirebbe la compensazione con il debito in capo alla azionato Pt_1 in sede monitoria, avente ad oggetto la corresponsione a favore della WC delle provvigioni sulle vendite effettuate. Ebbene, se la prima delle citate argomentazioni di parte opposta non risulta condivisibile – posto che la data di restituzione dei finanziamenti risulta effettivamente pattuita in sede di Accordo Quadro (cfr. punto 1.3.5.), anche se è dubbia l'opponibilità della medesima a favore della società, che non è stata parte del citato Accordo –
, la seconda, viceversa, coglie nel segno. Sul punto si osserva che parte opponente ha invocato nel caso di specie l'operatività di tutte le tipologie di compensazione previste dal nostro ordinamento, ossia quella legale, quella giudiziale e quella volontaria (cfr. pag. 23 atto di citazione). Ebbene, la compensazione volontaria senza dubbio non può ritenersi operante nel caso di specie, posto che non emerge – né, per vero, risulta nemmeno allegata da parte opponente – alcuna specifica pattuizione tra le parti, tesa a permettere l'operatività dell'istituto della compensazione in assenza delle condizioni richieste dalla legge per la compensazione legale o giudiziale. Potrebbero, viceversa, astrattamente sussistere le due diverse tipologie di compensazione, ossia quella legale e quella giudiziale, la cui operatività, tuttavia, richiede specifiche condizioni: che i debiti posti in compensazione abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
che i medesimi siano egualmente certi, liquidi (o di facile e pronta liquidazione, in caso di compensazione giudiziale) ed esigibili. Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte opposta, difetta proprio il requisito dell'esigibilità con riferimento al credito vantato dalla alla restituzione dei finanziamenti Pt_1 effettuati negli anni a favore della WC , in CP_1 applicazione del disposto dell'art. 2467 c.c. Quest'ultima disposizione normativa prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
7 attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. La norma appena menzionata prevede un'ipotesi di postergazione legale del credito dei soci alla restituzione dei finanziamenti versati a favore della società, ove i medesimi siano stati effettuati in un momento in cui si registrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto. Come confermato dalla giurisprudenza, la citata postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. non si limita ad operare solo nel conflitto tra creditori e soci - trovando applicazione unicamente ove venga specificamente prospettata l'esistenza di altri creditori esterni rispetto alla società - ma opera “già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali”, così integrando “una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria” (cfr. Cass. 15196/24, nonché Cass. 12994/19 e 21239/21). In altri termini, il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, il cui effetto è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti. La postergazione, dunque, non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento (con conseguente esclusione del diritto al rimborso), ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti e impone al giudice, richiesto del rimborso, unicamente di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2: ove tali requisiti ricorrano, il credito restitutorio, sebbene sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non risulta esigibile (cfr. Cass. 12994/19). Nel caso di specie, i finanziamenti soci effettuati dalla
, dalla medesima opposti in compensazione, risultano Pt_1 effettuati in un momento in cui si registrava in capo alla un eccessivo squilibrio CP_1 dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 2467 comma 2 c.c.
8 Tanto emerge dalle risultanze della C.T.U. svolta dal dott. , che si ritiene pienamente Per_2 condivisibile, in quanto analiticamente svolta ed esaustivamente motivata. L'elaborato peritale ricostruisce in modo dettagliato tutti i finanziamenti effettuati nel corso degli anni dalla a favore della giungendo a Pt_1 CP_1 quantificare i suddetti, effettuati tra il 2018 e il 2022, nella somma di euro 551.843,24. Alla luce dell'analisi della situazione finanziaria della società in ciascuno degli anni nell'arco temporale 2018- 2022 - condotta prendendo in esami diversi indici, quali l'indice di disponibilità, il margine di tesoreria, l'indice di autonomia finanziaria, l'indice di dipendenza finanziaria (cfr. elaborato peritale pagg. 31 ss.), tutti convergenti e dettagliatamente analizzati dal consulente tecnico - risulta che i finanziamenti siano stati effettuati in una situazione in cui si registrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto della medesima, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2467 c.c. summenzionato e con relativa inesigibilità del credito alla restituzione prevista da tale norma. Secondo la giurisprudenza, la citata situazione di inesigibilità del credito perdura sino a quando venga meno la situazione di eccessivo squilibrio di cui all'art. 2467 c.c.: in tale momento, la società diventa nuovamente immediatamente tenuta al pagamento al socio di quanto dovutogli in restituzione. Infatti, “la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. (…) perdura sino a quando non sia superata la situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione” (cfr. Cass. 12994/19). Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non siano stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali (cfr. ivi). Nel caso che ci occupa, la suddetta situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale, che sussisteva nel momento in cui i finanziamenti in questione sono stati effettuati (tra il 2018 e il 2022), risulta confermata sia alla data del 31.12.22 (cfr. elaborato peritale, pag. 39), che alla data del 31.12.23 (cfr. integrazione peritale, pag. 13). Né sono stati dedotti ulteriori elementi che portino a ritenere che la situazione sia mutata dalla data dell'integrazione peritale (fine gennaio 2025) ad oggi. Persistendo dunque la situazione di eccessivo squilibrio finanziario dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto della medesima, il credito della Pt_1
9 alla restituzione dei finanziamenti effettuati deve considerarsi, allo stato, inesigibile, con la conseguenza che il medesimo non può essere oggetto di compensazione con il credito della società alla percezione delle remunerazioni pattuite, azionato in sede monitoria. Peraltro, come osservato dal CTU, negli anni dal 2018 al 2022 erano effettivamente presenti ulteriori creditori della rispetto ai quali il credito per CP_1 rimborso dei finanziamenti soci vantato dalla odierna opponente doveva ritenersi postergato, come di seguito esposto:
Dell'inoperatività del meccanismo compensativo nel caso di specie pare risultare consapevole, del resto, la stessa opponente, la quale ha radicato un procedimento in sede arbitrale per la restituzione dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa): quest'ultima iniziativa giudiziale – sebbene non possa in alcun modo contenere in sé una confessione giudiziale, come viceversa vorrebbe sostenere parte opposta - non può che sottendere la consapevolezza della della perdurante sussistenza dei suddetti Pt_1 crediti, non estinti per compensazione con i debiti oggetto del presente giudizio. 7. Venendo all'eccezione di inadempimento, sollevata da parte opponente, anche la medesima deve essere rigettata. A prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni circa l'opponibilità alla dell'asserito CP_1 inadempimento di alle obbligazioni derivanti Persona_1 dall'Accordo Quadro, in virtù della qualificazione del medesimo quale contratto a favore di terzo, si rileva come il suddetto inadempimento non risulta in alcun modo provato, non essendo stata prodotta in giudizio documentazione sul punto, né articolate istanze di prova orale che risultino ammissibili. Né, sul punto, può ritenersi operante il principio di non contestazione, posto che l'opposta è soggetto
10 giuridicamente distinto da quello (il sig. Persona_1 cui il preteso inadempimento sarebbe imputabile. Irrilevanti ai fini del decidere risultano poi le deduzioni circa il preteso abuso del potere gestorio posto in essere dal sig. a danno dell'opponente, Per_1 considerando che, al più, le citate condotte potrebbero essere apprezzate sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, fattispecie che tuttavia non è in alcun modo oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione di parte opponente.
8. Il credito azionato da in sede monitoria CP_1 nei confronti della , dunque, deve ritenersi Pt_1 sussistente ed esigibile, non essendo estinto per compensazione con il controcredito spettante alla a Pt_1 titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni, né potendo operare nel caso di specie l'invocata eccezione di inadempimento.
9. Quanto alle censure sollevate da parte opponente circa il quantum della pretesa di con riferimento CP_1 al credito azionato in sede monitoria, anche le medesime sono infondate e devono essere rigettate. Secondo la prospettazione di parte opponente, il credito portato dalla fattura n. 2 del 15.12.22 emessa da CP_1 e azionato in via monitoria sarebbe indicato in
[...] maniera errata: l'imponibile non ammonterebbe infatti ad euro 128.261,00, come indicato in fattura, bensì ad euro 75.833,00. La fattura, infatti, sarebbe stata redatta in contrasto con le previsioni dell'Accordo Quadro: quest'ultimo prevede infatti che la P.G. IM abbia diritto ad una remunerazione “pari al cinquanta per cento del margine derivante dalla differenza tra prezzo di vendita (la netto di iva) al cliente individuato dalla società, da un lato, e costo sostenuto da , aumentato della Pt_1 provvigione da essa pagata all'agente incaricato della vendita dalla società” (cfr. Accordo Quadro, punto 1.3.2.b)). La fattura, di contro, si fonderebbe su dati contabili provvisori che, in ogni caso, non contemplerebbero i costi sostenuti dalla per la Pt_1 produzione dei tessuti, come viceversa previsto dell'Accordo Quadro. La censura è priva di pregio e deve essere rigettata. In primo luogo si osserva, come del resto ammesso anche dalla stessa opponente (cfr. citazione, pag. 23), che la citata fattura, azionata in sede monitoria dalla CP_1
, è stata redatta sulla base della documentazione
[...] contabile fornita dalla stessa (cfr. doc. 6 Pt_1 allegata al ricorso monitorio), e risulta sostanzialmente corrispondente a quella relativa agli anni precedenti (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa).
11 In secondo luogo, dall'analisi della fattura in questione, emerge come il valore “Margine” sia sensibilmente inferiore rispetto al valore “Vendite Totale” indicato in euro: ciò rende verosimile che da tale ultimo valore siano già stati scomputati, come richiesto dall'Accordo Quadro, i costi per la produzione sostenuti dalla e le provvigioni pagate agli Pt_1 agenti. Parte opponente, del resto, nulla ha dedotto sul punto, non fornendo alcuna spiegazione sulle modalità di calcolo utilizzate in fattura (che risultano a loro volta un mero recepimento delle indicazioni contabili trasmesse dalla stessa ); la medesima si è limitata ad asserire che Pt_1 la fattura non terrebbe in conto i costi della produzione sostenuti, i quali vengono peraltro indicati in maniera generica, senza alcun supporto probatorio circa la veridicità dei dati allegati e circa il relativo metodo di calcolo adoperato. Tale circostanza viene peraltro evidenziata anche dal C.T.U., il quale conclude di “non disporre di elementi necessari per calcolare i costi della produzione” (cfr. elaborato peritale, pag. 36). Le istanze istruttorie articolate da parte opponente sul punto risultano d'altronde inammissibili, come già evidenziato in sede di ordinanza del 13.02.24, posto che l'istanza di C.T.U. assume carattere esplorativo, mentre i capitoli di prova orale appaiono generici e valutativi. Il margine indicato in fattura, in altri termini, risulta correttamente calcolato, secondo le condizioni pattuite dalle parti in sede di Accordo Quadro, e il credito azionato in sede monitoria da deve essere CP_1 dunque confermato anche sotto il profilo del quantum.
10. L'opposizione proposta dalla deve essere dunque Pt_1 integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Le spese di lite così come le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'opponente, rimasta soccombente in giudizio, visto l'integrale rigetto delle domande dalla medesima proposte. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 2603/23 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 e, per l'effetto, conferma il decreto
[...]
12 ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 20.02.2023 a favore di;
Controparte_1
2) condanna alla Parte_1 rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) pone in via definitiva a carico di
[...]
le spese di C.T.U. Parte_1
Così deciso in Padova, in data 21/10/2025
Il Giudice Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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