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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 8679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/12/2024, assunto in decisione in data 16/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TSEMBERTZIS SPIRIDON e GALLI ANGELA MANUELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
1. dare atto che la SIa dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla Parte_2 corresponsione a proprio favore, da parte del SI , dell'assegno divorzile, determinato in Parte_1 sede di divorzio nell'importo di Euro 300,00 mensili, ed attualmente pari ad Euro 358,45 in virtù della rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 30.04.2025. Ne consegue che a far tempo dal mese di maggio del pagina 1 di 3 2025 verrà meno, del tutto automaticamente e senza necessità di ulteriore formalità alcuna, l'obbligo posto in capo al SI di versare a favore della SIa l'importo di cui sopra e/o Parte_1 Parte_2 comunque ogni e qualsiasi ulteriore importo o somma, a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo o ragione di sorta.
2. a parziale integrazione/modifica di quanto previsto sul punto in sede di sentenza di divorzio (sentenza n.
2110/2015 del Tribunale di Monza) e fermo restando l'importo del contributo al mantenimento per le figlie a carico del SI , pari, ad oggi, per effetto della rivalutazione ISTAT, ad Euro 1.549,71 (in Parte_1 ragione di Euro 774,85 per ciascuna figlia) il SI si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1 direttamente a favore di ciascuna delle due figlie, ed (attualmente maggiorenni ma Persona_1 Per_2 non ancora economicamente autosufficienti), entro il giorno 5 di ogni mese, il minor importo di Euro 250,00 per ciascuna, mediante accredito di tale somma su c/c intestato alle figlie i cui estremi sono allo stesso già noti, continuando a corrispondere, per la differenza, il restante importo (pari – ad oggi – a complessivi Euro
1.049,71 mensili) alla madre, SIa , sempre a titolo di concorso per il mantenimento Parte_2 delle figlie collocate presso l'abitazione materna;
3. confermare, per il resto le previsioni di cui alla sentenza di divorzio (sentenza n. 2110/2015 del 20.08.2015)
a suo tempo emessa dal Tribunale di Monza, laddove le stesse siano ancora applicabili.
In ogni caso le spese legali del presente procedimento si devono intendere come integralmente compensate tra le parti, nel senso che ognuna delle stesse provvederà al pagamento delle competenze dei rispettivi legali, con rinuncia da parte di questi ultimi alla solidarietà.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art 473 bis 51, co 2° c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e pertanto dichiarano di rinunciare espressamente all'udienza ed anche all'impugnazione della emananda sentenza.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Correzzana (MB) in data Parte_1 Parte_2
18.10.1997;
- dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 20.02.2004 ed in Persona_1 Persona_3 data 13.05.2006;
- è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili con sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 09.07.2015 (sent. n. 2110/15 – pubbl. in data 20.08.2015).
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/12/2024, assunto in decisione in data 16/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TSEMBERTZIS SPIRIDON e GALLI ANGELA MANUELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
1. dare atto che la SIa dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla Parte_2 corresponsione a proprio favore, da parte del SI , dell'assegno divorzile, determinato in Parte_1 sede di divorzio nell'importo di Euro 300,00 mensili, ed attualmente pari ad Euro 358,45 in virtù della rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 30.04.2025. Ne consegue che a far tempo dal mese di maggio del pagina 1 di 3 2025 verrà meno, del tutto automaticamente e senza necessità di ulteriore formalità alcuna, l'obbligo posto in capo al SI di versare a favore della SIa l'importo di cui sopra e/o Parte_1 Parte_2 comunque ogni e qualsiasi ulteriore importo o somma, a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo o ragione di sorta.
2. a parziale integrazione/modifica di quanto previsto sul punto in sede di sentenza di divorzio (sentenza n.
2110/2015 del Tribunale di Monza) e fermo restando l'importo del contributo al mantenimento per le figlie a carico del SI , pari, ad oggi, per effetto della rivalutazione ISTAT, ad Euro 1.549,71 (in Parte_1 ragione di Euro 774,85 per ciascuna figlia) il SI si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1 direttamente a favore di ciascuna delle due figlie, ed (attualmente maggiorenni ma Persona_1 Per_2 non ancora economicamente autosufficienti), entro il giorno 5 di ogni mese, il minor importo di Euro 250,00 per ciascuna, mediante accredito di tale somma su c/c intestato alle figlie i cui estremi sono allo stesso già noti, continuando a corrispondere, per la differenza, il restante importo (pari – ad oggi – a complessivi Euro
1.049,71 mensili) alla madre, SIa , sempre a titolo di concorso per il mantenimento Parte_2 delle figlie collocate presso l'abitazione materna;
3. confermare, per il resto le previsioni di cui alla sentenza di divorzio (sentenza n. 2110/2015 del 20.08.2015)
a suo tempo emessa dal Tribunale di Monza, laddove le stesse siano ancora applicabili.
In ogni caso le spese legali del presente procedimento si devono intendere come integralmente compensate tra le parti, nel senso che ognuna delle stesse provvederà al pagamento delle competenze dei rispettivi legali, con rinuncia da parte di questi ultimi alla solidarietà.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art 473 bis 51, co 2° c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e pertanto dichiarano di rinunciare espressamente all'udienza ed anche all'impugnazione della emananda sentenza.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Correzzana (MB) in data Parte_1 Parte_2
18.10.1997;
- dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 20.02.2004 ed in Persona_1 Persona_3 data 13.05.2006;
- è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili con sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 09.07.2015 (sent. n. 2110/15 – pubbl. in data 20.08.2015).
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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