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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3305/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3305 R.G. dell'anno 2021 tra
(cf:. ) rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce al ricorso introduttivo dall'Avv Alessandro Massai presso il cui studio in Torrita di Siena, località Foenna n10, è elettivamente domiciliato .
Attore
( , rappresentata e difesa per Parte_2 CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Simona
Frenguelli presso il cui studio in Perugia, Piazza Filippo turati 36, è elettivamente domiciliata
Resistente
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.4.2025, per , l'Avv. Alessandro Massai sostituito dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Amato “si riporta integralmente alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi”. per l'Avv. Simona Frenguelli “ si riporta a tutte le Parte_2 eccezioni formulate negli atti difensivi e in udienza da intendersi quivi riproposte e N. 3305/2021 R.G. 2 / 15
si riporta alla conclusioni formulate come in comparsa e chiede la concessione dei termini ex art. 190”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28/06/2021 Parte_1 adiva il Tribunale di Perugia affinché venisse accertata l'illegittimità della detenzione dell'immobile ubicato in Magione (PG), frazione Agello, via Trieste
n. 1, da parte della sig.ra , con conseguente condanna alla Parte_2 restituzione del bene e al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dello stesso. A fondamento della propria domanda, il ricorrente esponeva di aver acquistato l'immobile in data 11 ottobre 2017, per il tramite della sig.ra sua procuratrice speciale. e di aver appreso, solo in Persona_1 prossimità del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, che l'immobile fosse occupato sine título dalla resistente. Dopo aver formalmente chiesto la liberazione dell'immobile in data 24 aprile 2021 senza alcun esito il ricorrente lamentava di aver subito un danno derivante dall'illegittima occupazione del proprio immobile a far data da Gennaio 2018 quantificato nella misura di euro
13.680,00 a titolo di mancato guadagno.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:. In Via principale nel merito: Accertare l'inesistenza di un titolo di proprietà possesso e/o detenzione legittimamente la proprietà e la disponibilità del bene immobile in modo esclusivo e incontestato in oggetto posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , c. f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(CH); Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
; Conseguentemente condannare la signora Parte_1 Parte_2
, c.f. nata a Città di Castello (PG) in [...]
[...] C.F._3
14.05.1947 e residente in [...], o qualsiasi altro occupante o N. 3305/2021 R.G. 3 / 15
detentore dell'immobile a riconsegnare libero da cose e persone l'immobile posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1 a favore del ricorrente
e legittimo proprietario sig. ; Condannare altresì la Parte_1 signora , c.f. nata a [...]_2 C.F._3
Castello (PG) in data 14.05.1947 e residente in [...] al risarcimento del danno per mancato guadagno subito dal signor stante Parte_1
l'illegittima occupazione del menzionato immobile per il summenzionato periodo, che si quantifica in € 13.680,00 oltre interessi decorrenti dalla data dell'illegittima detenzione iniziata almeno il 01.01.2018 fino all'effettiva liberazione dell'immobile, o comunque quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge delle quali somme il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”
1.2 A seguito del decreto di fissazione di udienza del 30 luglio 2021 Parte_2 si costituiva in giudizio in data 27/10/2021 rilevando l'insufficienza
[...] del termine a comparire assegnatole da parte attrice, avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in data 22/09/2021. Chiedeva, pertanto, il rinnovo della notifica con fissazione di nuova udienza di comparizione.
All'udienza a trattazione scritta del 28/10/2021 il giudice rinviava la causa all' udienza del 25/11/2021 per consentire la costituzione di parte resistente nel rispetto dei termini previsti dall'art 702 bis cpc .
1.3 La resistente si costituiva, pertanto, in data 15/11/2021, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'inammissibilità del rito sommario prescelto. Nel merito contestava integralmente le domande del ricorrente sostenendo che l'immobile fosse stato acquistato dal marito, sig. , in data 28 Persona_2 agosto 1968, e adibito sin da allora a residenza familiare. La resistente riferiva, inoltre, di aver abitato continuativamente l'immobile dal 1972, anno del trasferimento della propria residenza, ritenendo legittimo il proprio godimento dell'immobile in forza del vincolo coniugale e della detenzione in buona fede e N. 3305/2021 R.G. 4 / 15
ininterrotta protrattasi per oltre 50 anni. La resistente esponeva, inoltre, che il marito si era occupato in via esclusiva della gestione del patrimonio e delle finanze familiari e che solo dopo la morte dello stesso avvenuta il 30 ottobre
2020 era venuta a conoscenza della esistenza di una rilevante esposizione debitoria lasciatale dal de cuius. Mentre cercava di ricostruire l'effettiva consistenza delle passività gravanti sulla massa ereditaria aveva inaspettatamente ricevuto la notifica del ricorso per cui è causa. In particolare la resistente contestava che il avesse mai posseduto l'immobile di Parte_1 che trattasi, in quanto era stato sempre stato abitato dalla famiglia della e pertanto non si trattava di occupazione abusiva. Contestava, Parte_2 inoltre, la sussistenza del pregiudizio per il quale il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno rilevando che le richieste economiche erano pervenute a distanza di quattro anni dall'avvenuta compravendita da parte del ricorrente .
La signora esponeva ancora di aver accertato che il proprio marito Parte_2 nell'anno 2014 aveva alienato l' immobile in questione in favore di Pt_3
che, a propria volta, nel 2015, lo aveva rivenduto a
[...] CP_1
che, nel 2017, lo aveva trasferito all'attuale ricorrente, evidenziando
[...] come il prezzo pattuito nel primo atto di compravendita fosse pari a 220 mila euro mentre nel secondo trasferimento era indicato un prezzo di euro
171,814,00 e uro e l'ultimo atto di compravendita recava un prezzo di euro
295.00,00 euro. La resistente deduceva come tutti i soggetti intervenuti nelle compravendite fossero tra loro strettamente collegati in ragione del loro rapporto familiare e che operante nel settore della Persona_1 intermediazione finanziaria, era stata sottoposta ad indagini per i reati di usura, riciclaggio, esercizio abusivo dell' attività di intermediario finanziario in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. La avendo Parte_2 documentalmente accertato che il marito aveva avuto rapporti finanziari con la deduceva la nullità, annullabilità o l'inesistenza degli atti di Per_1 compravendita in quanto avvenuti in frode alla legge nonchè in violazione del divieto di patto commissorio.
Per questi motivi
la resistente chiedeva N. 3305/2021 R.G. 5 / 15
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Perugia, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni dedotte, che devono essere considerate qui tutte richiamate e trascritte, In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in ogni caso, disporre il mutamento del rito e fissare udienza ex art.
183 cpc.Nel merito: previe le opportune e necessarie declaratorie, dichiarare le domande avversarie inammissibili e/o nulle, in ogni caso rigettare le domande avanzate da parte ricorrente, poichè inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti. - Condannare il ricorrente ex art. 96 cpc per lite temeraria. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatari”
1.4 A seguito dell'udienza tenutasi il 14 gennaio 2022, con ordinanza riservata del
6 marzo 2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a rito ordinario.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7 luglio 2022 il giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda attorea, assegnava al il termine di 15 giorni per Parte_1
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 17/2/2023, il giudice preso, atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti i termini perentori previsti dall'art.183 c.6 del cpc . La causa veniva, pertanto, istruita documentalmente, ammettendosi la produzione da parte della convenuta della documentazione, sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, concernente l'esecuzione immobiliare n
4/2022 R.G.E mentre venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti con successiva ordinanza riservata del 29.02.2024. All'udienza del 18.04.2025 i procuratori delle parti, precisavano le conclusioni come nell'epigrafe indicate e il giudice tratteneva la causa indecisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
*********
La domanda proposta dall'attore è un'azione di restituzione dell'immobile ubicato in Magione (PG), frazione Agello, via Trieste n. 1 di cui lo stesso ha allegato di esser proprietario in forza di atto di compravendita del 11.10.2017, lamentandone l'occupazione da parte della convenuta senza alcun titolo e Parte_2 N. 3305/2021 R.G. 6 / 15
contro la propria volontà.
In proposito è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa (cfr. sul punto Cass. civ. 9652/03).
A tale riguardo l'attore nel proprio atto introduttivo ha richiesto “ In Via principale nel merito: Accertare l'inesistenza di un titolo di proprietà possesso e/o detenzione legittimamente la proprietà e la disponibilità del bene immobile in modo esclusivo
e incontestato in oggetto posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , Parte_1
c. f. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(CH); Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
”. Con la prima memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. il Parte_1
ha così precisato le proprie conclusioni “ In Via principale nel merito: Parte_1
Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di proprietà del bene immobile posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , c. f. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] e, al contempo,
l'inesistenza di un titolo di proprietà, possesso e/o detenzione della signora
Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi Parte_2 titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
”. Parte_1
Orbene si deve osservare che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo N. 3305/2021 R.G. 7 / 15
riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. L'azione personale di restituzione è, infatti, finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporterebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Cass. civ. Sez. 7305/2014).
Dall'esame degli atti processuali, ritiene, quindi, questo giudice che la domanda attorea vada propriamente qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., atteso che l'attore ha sostenuto di essere proprietario dell'immobile per cui è causa allegando il proprio titolo di acquisto e quello di alcuni precedenti danti causa ( doc.ti 1-2-3 fascicolo dell'attore).
Ed infatti non può considerarsi mera azione di restituzione bensì di rivendicazione quella con cui l'attore chieda sostanzialmente di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con N. 3305/2021 R.G. 8 / 15
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto
(Corte Appello Bari sentenza n. 1919 del 5 novembre 2020; Trib Salerno
4159/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono circa la esatta qualificazione della domanda attorea trova conferma, pertanto, la fondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda originariamente formulata dalla convenuta assumendo per l'appunto che la domanda di parte attrice dovesse essere qualificata quale azione di rivendica e che quindi fosse soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co 1 bis D. Lgs 28/2010. Risulta invece, infondata la successiva eccezione di parte convenuta circa l'improcedibilità del giudizio in ragione del ritardo in cui l'attore era incorso nella introduzione della procedura di mediazione rispetto al termine di 15 giorni assegnatogli dal Giudice all'udienza del 7.7.2022 avendo lo stesso provveduto solamente il 29.7.2022 ( doc. allegata alle note di trattazione scritta di parte resistente depositate il 16.2.2023). La Corte di Cassazione, invero, con la pronuncia n. 40035 del 14/12/2021 ha negato la natura perentoria del termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi fosse stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte sul rilievo che il tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 - "quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"; indica che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione ( Cass. 4133/2024).
Nel caso de quo il procedimento di mediazione, pur introdotto dall'attore in ritardo N. 3305/2021 R.G. 9 / 15
rispetto al termine assegnato dal Giudice, si è comunque concluso in data
26.9.2022, prima dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice in data 8.12.2022.
Venendo al merito, nel corso del processo la convenuta ha dedotto ed allegato che l'immobile oggetto di causa era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare con procedimento n. 4/2022 R.G.E. A tale riguardo è risultato che in data 3.1.2022 era stato notificato all'attore atto di pignoramento immobiliare da parte di
[...] in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 311/2021 CP_2 notificato il 12.7.2021 ( doc.ti 19-20-21 fascicolo della convenuta). Il 22.5.2022 il
G.E. aveva nominato custode dell'immobile pignorato l'IVG di Perugia ed in data
17.2.2023 era stato disposto l'ordine di liberazione dell'immobile attuato senza contestazioni o intralci da parte della convenuta ( doc. 22 fascicolo della convenuta)
Successivamente in data 13.09.2023 il G.E emetteva decreto di trasferimento n.
508 del 15.09.2023 rep. n. 1153/2023 e il custode giudiziario in data 25.9.2023 procedeva alla consegna dell'immobile in favore dell'aggiudicatario ( doc.ti allegati con nota di deposito autorizzata del 11.1.2024).
Alla luce dei fatti occorsi durante lo svolgimento del processo come debitamente documentati deve, innanzi tutto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda restitutoria formulata da parte attrice in quanto, in ragione della conclusione del procedimento esecutivo immobiliare n. 4/2022,
l'attore non è più proprietario dell'immobile per cui è causa e la convenuta non ne ha più la materiale disponibilità. Ed invero premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione, la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alle parti, le quali non hanno più la possibilità di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile allo stato degli atti. Deve allora ritenersi sussistere una situazione dalla N. 3305/2021 R.G. 10 / 15
quale risulta concretamente venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007 e n.
2567/20007) : “La cessazione della materia del contendere- che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile , una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass n. 4034/2007; n. 6909/2009 e
n. 10533/2009):.
Ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “ …..la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la N. 3305/2021 R.G. 11 / 15
compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009)” ( Cass.
30251/2023).
Per quanto concerne la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancato guadagno conseguente alla illegittima occupazione a far data dal 1.1.2018, quantificato nella memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. in euro 23.940,00 oltre interessi, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008. Dunque il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo
“status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071). La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova N. 3305/2021 R.G. 12 / 15
completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche
l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021).
Detto orientamento giurisprudenziale risulta sostanzialmente confermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza . 33645/22 che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che “ la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato
(Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito……. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale
e non quella risarcitoria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi
l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e N. 3305/2021 R.G. 13 / 15
quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno…….. che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione
l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere rigettata.
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno
“presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame l'attore si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio al valore locativo del bene tratto dalle tabelle OMI della Agenzia delle Entrate ( doc. 6 fascicolo dell'attore), adducendo di aver subito un pregiudizio da mancato guadagno per il solo fatto della violazione del diritto di proprietà senza nessuna ulteriore allegazione. In definitiva, l'attore ha inteso far discendere il danno dalla sola natura N. 3305/2021 R.G. 14 / 15
fruttifera del bene, la cui disponibilità è andata perduta, senza nulla neanche allegare circa l'intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo.
Infondata è parimenti l'estensione della richiesta risarcitoria effettuata con la prima memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. al danno per la perdita dell'immobile che, secondo l'attore, sarebbe riferibile al protrarsi dell'indebita occupazione dell'immobile senza possibilità di ottenere risorse da destinare al pagamento del mutuo fondiario da esso sottoscritto. In realtà dalla documentazione versata in atti risulta che l'attore già alla data del 30.06.2018 fosse debitore di euro 202.060,70 e che proseguendo il proprio inadempimento nei confronti della Banca mutuante in data 20.2.2020 era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ( doc. 19 fascicolo di parte convenuta.). La prima richiesta di pagamento della indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa è stata formulata dall'attore con il ricorso introduttivo notificato alla convenuta in data 28.9.2021, di poco preceduta dalla richiesta di liberazione, nonostante l'attore fosse divenuto proprietario dell'immobile in data 11.10.2017 ( doc. 1 fascicolo dell'attore). Si deve, infine osservare, che la rata mensile del mutuo fondiario contratto dall'attore era di euro
1.385,00 ( doc. 9 fascicolo della convenuta) mentre il canone locatizio figurativo ipotizzato dall'attore era di 380 euro mensili ( doc. 6 fascicolo dell'attore) rimanendo, comunque, l'attore incapiente rispetto ai propri obblighi restitutori.
In assenza di specifica allegazione e dimostrazione del danno subito la domanda risarcitoria di parte attrice non può quindi trovare accoglimento.
Parimenti deve essere rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta difettando l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte non potendo il Giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, quando dagli atti non risultino elementi atti a identificare concretamente l'esistenza ( Cass.
13355/2004).
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza, anche virtuale, dell'attore, il quale era onerato di fornire la piena prova della proprietà N. 3305/2021 R.G. 15 / 15
dell'immobile oggetto di azione di rivendica che, in caso di acquisto a titolo derivativo, avrebbe comportato la ricostruzione probatoria dei precedenti danti causa a partire dal proprio acquisto inter vivos fino a giungere ad un acquisto a titolo originario ( Cass. 28865/2021). L'attore si è invece limitato ad allegare i titoli dei due precedenti danti causa arrivando fino al 4.2.2014 ( doc.ti 2 e 3 fascicolo dell'attore).
Dette spese vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'esito della stessa e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 e successive modifiche .
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale ex art 948 c.c. proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
- condanna a rimborsare all'Avv. Frenguelli Simona, Parte_1 procuratore antistatario di , le spese di lite, che liquida in € Parte_2
6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Perugia, 4 agosto 2025
Il Giudice Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3305 R.G. dell'anno 2021 tra
(cf:. ) rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura alle liti in calce al ricorso introduttivo dall'Avv Alessandro Massai presso il cui studio in Torrita di Siena, località Foenna n10, è elettivamente domiciliato .
Attore
( , rappresentata e difesa per Parte_2 CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Simona
Frenguelli presso il cui studio in Perugia, Piazza Filippo turati 36, è elettivamente domiciliata
Resistente
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.4.2025, per , l'Avv. Alessandro Massai sostituito dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Amato “si riporta integralmente alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi”. per l'Avv. Simona Frenguelli “ si riporta a tutte le Parte_2 eccezioni formulate negli atti difensivi e in udienza da intendersi quivi riproposte e N. 3305/2021 R.G. 2 / 15
si riporta alla conclusioni formulate come in comparsa e chiede la concessione dei termini ex art. 190”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28/06/2021 Parte_1 adiva il Tribunale di Perugia affinché venisse accertata l'illegittimità della detenzione dell'immobile ubicato in Magione (PG), frazione Agello, via Trieste
n. 1, da parte della sig.ra , con conseguente condanna alla Parte_2 restituzione del bene e al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dello stesso. A fondamento della propria domanda, il ricorrente esponeva di aver acquistato l'immobile in data 11 ottobre 2017, per il tramite della sig.ra sua procuratrice speciale. e di aver appreso, solo in Persona_1 prossimità del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, che l'immobile fosse occupato sine título dalla resistente. Dopo aver formalmente chiesto la liberazione dell'immobile in data 24 aprile 2021 senza alcun esito il ricorrente lamentava di aver subito un danno derivante dall'illegittima occupazione del proprio immobile a far data da Gennaio 2018 quantificato nella misura di euro
13.680,00 a titolo di mancato guadagno.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:. In Via principale nel merito: Accertare l'inesistenza di un titolo di proprietà possesso e/o detenzione legittimamente la proprietà e la disponibilità del bene immobile in modo esclusivo e incontestato in oggetto posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , c. f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(CH); Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
; Conseguentemente condannare la signora Parte_1 Parte_2
, c.f. nata a Città di Castello (PG) in [...]
[...] C.F._3
14.05.1947 e residente in [...], o qualsiasi altro occupante o N. 3305/2021 R.G. 3 / 15
detentore dell'immobile a riconsegnare libero da cose e persone l'immobile posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1 a favore del ricorrente
e legittimo proprietario sig. ; Condannare altresì la Parte_1 signora , c.f. nata a [...]_2 C.F._3
Castello (PG) in data 14.05.1947 e residente in [...] al risarcimento del danno per mancato guadagno subito dal signor stante Parte_1
l'illegittima occupazione del menzionato immobile per il summenzionato periodo, che si quantifica in € 13.680,00 oltre interessi decorrenti dalla data dell'illegittima detenzione iniziata almeno il 01.01.2018 fino all'effettiva liberazione dell'immobile, o comunque quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge delle quali somme il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”
1.2 A seguito del decreto di fissazione di udienza del 30 luglio 2021 Parte_2 si costituiva in giudizio in data 27/10/2021 rilevando l'insufficienza
[...] del termine a comparire assegnatole da parte attrice, avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in data 22/09/2021. Chiedeva, pertanto, il rinnovo della notifica con fissazione di nuova udienza di comparizione.
All'udienza a trattazione scritta del 28/10/2021 il giudice rinviava la causa all' udienza del 25/11/2021 per consentire la costituzione di parte resistente nel rispetto dei termini previsti dall'art 702 bis cpc .
1.3 La resistente si costituiva, pertanto, in data 15/11/2021, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'inammissibilità del rito sommario prescelto. Nel merito contestava integralmente le domande del ricorrente sostenendo che l'immobile fosse stato acquistato dal marito, sig. , in data 28 Persona_2 agosto 1968, e adibito sin da allora a residenza familiare. La resistente riferiva, inoltre, di aver abitato continuativamente l'immobile dal 1972, anno del trasferimento della propria residenza, ritenendo legittimo il proprio godimento dell'immobile in forza del vincolo coniugale e della detenzione in buona fede e N. 3305/2021 R.G. 4 / 15
ininterrotta protrattasi per oltre 50 anni. La resistente esponeva, inoltre, che il marito si era occupato in via esclusiva della gestione del patrimonio e delle finanze familiari e che solo dopo la morte dello stesso avvenuta il 30 ottobre
2020 era venuta a conoscenza della esistenza di una rilevante esposizione debitoria lasciatale dal de cuius. Mentre cercava di ricostruire l'effettiva consistenza delle passività gravanti sulla massa ereditaria aveva inaspettatamente ricevuto la notifica del ricorso per cui è causa. In particolare la resistente contestava che il avesse mai posseduto l'immobile di Parte_1 che trattasi, in quanto era stato sempre stato abitato dalla famiglia della e pertanto non si trattava di occupazione abusiva. Contestava, Parte_2 inoltre, la sussistenza del pregiudizio per il quale il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno rilevando che le richieste economiche erano pervenute a distanza di quattro anni dall'avvenuta compravendita da parte del ricorrente .
La signora esponeva ancora di aver accertato che il proprio marito Parte_2 nell'anno 2014 aveva alienato l' immobile in questione in favore di Pt_3
che, a propria volta, nel 2015, lo aveva rivenduto a
[...] CP_1
che, nel 2017, lo aveva trasferito all'attuale ricorrente, evidenziando
[...] come il prezzo pattuito nel primo atto di compravendita fosse pari a 220 mila euro mentre nel secondo trasferimento era indicato un prezzo di euro
171,814,00 e uro e l'ultimo atto di compravendita recava un prezzo di euro
295.00,00 euro. La resistente deduceva come tutti i soggetti intervenuti nelle compravendite fossero tra loro strettamente collegati in ragione del loro rapporto familiare e che operante nel settore della Persona_1 intermediazione finanziaria, era stata sottoposta ad indagini per i reati di usura, riciclaggio, esercizio abusivo dell' attività di intermediario finanziario in danno di soggetti che si trovavano in stato di bisogno. La avendo Parte_2 documentalmente accertato che il marito aveva avuto rapporti finanziari con la deduceva la nullità, annullabilità o l'inesistenza degli atti di Per_1 compravendita in quanto avvenuti in frode alla legge nonchè in violazione del divieto di patto commissorio.
Per questi motivi
la resistente chiedeva N. 3305/2021 R.G. 5 / 15
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Perugia, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni dedotte, che devono essere considerate qui tutte richiamate e trascritte, In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in ogni caso, disporre il mutamento del rito e fissare udienza ex art.
183 cpc.Nel merito: previe le opportune e necessarie declaratorie, dichiarare le domande avversarie inammissibili e/o nulle, in ogni caso rigettare le domande avanzate da parte ricorrente, poichè inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti. - Condannare il ricorrente ex art. 96 cpc per lite temeraria. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatari”
1.4 A seguito dell'udienza tenutasi il 14 gennaio 2022, con ordinanza riservata del
6 marzo 2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a rito ordinario.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7 luglio 2022 il giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda attorea, assegnava al il termine di 15 giorni per Parte_1
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 17/2/2023, il giudice preso, atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti i termini perentori previsti dall'art.183 c.6 del cpc . La causa veniva, pertanto, istruita documentalmente, ammettendosi la produzione da parte della convenuta della documentazione, sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, concernente l'esecuzione immobiliare n
4/2022 R.G.E mentre venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti con successiva ordinanza riservata del 29.02.2024. All'udienza del 18.04.2025 i procuratori delle parti, precisavano le conclusioni come nell'epigrafe indicate e il giudice tratteneva la causa indecisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
*********
La domanda proposta dall'attore è un'azione di restituzione dell'immobile ubicato in Magione (PG), frazione Agello, via Trieste n. 1 di cui lo stesso ha allegato di esser proprietario in forza di atto di compravendita del 11.10.2017, lamentandone l'occupazione da parte della convenuta senza alcun titolo e Parte_2 N. 3305/2021 R.G. 6 / 15
contro la propria volontà.
In proposito è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa (cfr. sul punto Cass. civ. 9652/03).
A tale riguardo l'attore nel proprio atto introduttivo ha richiesto “ In Via principale nel merito: Accertare l'inesistenza di un titolo di proprietà possesso e/o detenzione legittimamente la proprietà e la disponibilità del bene immobile in modo esclusivo
e incontestato in oggetto posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , Parte_1
c. f. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(CH); Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
”. Con la prima memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. il Parte_1
ha così precisato le proprie conclusioni “ In Via principale nel merito: Parte_1
Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di proprietà del bene immobile posto in Magione (PG), Frazione Agello, via Trieste n.1, come sopra rappresentato, a favore del solo e esclusivo signor , c. f. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] e, al contempo,
l'inesistenza di un titolo di proprietà, possesso e/o detenzione della signora
Accertare e dichiarare l'inesistenza e l'assenza di qualsiasi Parte_2 titolo legittimante la signora o qualsiasi altro soggetto alla Parte_2 detenzione e/o possesso del bene immobile di proprietà esclusiva del signor
”. Parte_1
Orbene si deve osservare che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo N. 3305/2021 R.G. 7 / 15
riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. L'azione personale di restituzione è, infatti, finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporterebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Cass. civ. Sez. 7305/2014).
Dall'esame degli atti processuali, ritiene, quindi, questo giudice che la domanda attorea vada propriamente qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., atteso che l'attore ha sostenuto di essere proprietario dell'immobile per cui è causa allegando il proprio titolo di acquisto e quello di alcuni precedenti danti causa ( doc.ti 1-2-3 fascicolo dell'attore).
Ed infatti non può considerarsi mera azione di restituzione bensì di rivendicazione quella con cui l'attore chieda sostanzialmente di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con N. 3305/2021 R.G. 8 / 15
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto
(Corte Appello Bari sentenza n. 1919 del 5 novembre 2020; Trib Salerno
4159/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono circa la esatta qualificazione della domanda attorea trova conferma, pertanto, la fondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda originariamente formulata dalla convenuta assumendo per l'appunto che la domanda di parte attrice dovesse essere qualificata quale azione di rivendica e che quindi fosse soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co 1 bis D. Lgs 28/2010. Risulta invece, infondata la successiva eccezione di parte convenuta circa l'improcedibilità del giudizio in ragione del ritardo in cui l'attore era incorso nella introduzione della procedura di mediazione rispetto al termine di 15 giorni assegnatogli dal Giudice all'udienza del 7.7.2022 avendo lo stesso provveduto solamente il 29.7.2022 ( doc. allegata alle note di trattazione scritta di parte resistente depositate il 16.2.2023). La Corte di Cassazione, invero, con la pronuncia n. 40035 del 14/12/2021 ha negato la natura perentoria del termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi fosse stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte sul rilievo che il tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 - "quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"; indica che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione ( Cass. 4133/2024).
Nel caso de quo il procedimento di mediazione, pur introdotto dall'attore in ritardo N. 3305/2021 R.G. 9 / 15
rispetto al termine assegnato dal Giudice, si è comunque concluso in data
26.9.2022, prima dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice in data 8.12.2022.
Venendo al merito, nel corso del processo la convenuta ha dedotto ed allegato che l'immobile oggetto di causa era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare con procedimento n. 4/2022 R.G.E. A tale riguardo è risultato che in data 3.1.2022 era stato notificato all'attore atto di pignoramento immobiliare da parte di
[...] in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 311/2021 CP_2 notificato il 12.7.2021 ( doc.ti 19-20-21 fascicolo della convenuta). Il 22.5.2022 il
G.E. aveva nominato custode dell'immobile pignorato l'IVG di Perugia ed in data
17.2.2023 era stato disposto l'ordine di liberazione dell'immobile attuato senza contestazioni o intralci da parte della convenuta ( doc. 22 fascicolo della convenuta)
Successivamente in data 13.09.2023 il G.E emetteva decreto di trasferimento n.
508 del 15.09.2023 rep. n. 1153/2023 e il custode giudiziario in data 25.9.2023 procedeva alla consegna dell'immobile in favore dell'aggiudicatario ( doc.ti allegati con nota di deposito autorizzata del 11.1.2024).
Alla luce dei fatti occorsi durante lo svolgimento del processo come debitamente documentati deve, innanzi tutto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda restitutoria formulata da parte attrice in quanto, in ragione della conclusione del procedimento esecutivo immobiliare n. 4/2022,
l'attore non è più proprietario dell'immobile per cui è causa e la convenuta non ne ha più la materiale disponibilità. Ed invero premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione, la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alle parti, le quali non hanno più la possibilità di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile allo stato degli atti. Deve allora ritenersi sussistere una situazione dalla N. 3305/2021 R.G. 10 / 15
quale risulta concretamente venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007 e n.
2567/20007) : “La cessazione della materia del contendere- che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile , una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass n. 4034/2007; n. 6909/2009 e
n. 10533/2009):.
Ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “ …..la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la N. 3305/2021 R.G. 11 / 15
compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009)” ( Cass.
30251/2023).
Per quanto concerne la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancato guadagno conseguente alla illegittima occupazione a far data dal 1.1.2018, quantificato nella memoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. in euro 23.940,00 oltre interessi, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008. Dunque il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo
“status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071). La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova N. 3305/2021 R.G. 12 / 15
completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche
l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021).
Detto orientamento giurisprudenziale risulta sostanzialmente confermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza . 33645/22 che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che “ la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato
(Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito……. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale
e non quella risarcitoria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi
l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e N. 3305/2021 R.G. 13 / 15
quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno…….. che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione
l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere rigettata.
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno
“presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame l'attore si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio al valore locativo del bene tratto dalle tabelle OMI della Agenzia delle Entrate ( doc. 6 fascicolo dell'attore), adducendo di aver subito un pregiudizio da mancato guadagno per il solo fatto della violazione del diritto di proprietà senza nessuna ulteriore allegazione. In definitiva, l'attore ha inteso far discendere il danno dalla sola natura N. 3305/2021 R.G. 14 / 15
fruttifera del bene, la cui disponibilità è andata perduta, senza nulla neanche allegare circa l'intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo.
Infondata è parimenti l'estensione della richiesta risarcitoria effettuata con la prima memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. al danno per la perdita dell'immobile che, secondo l'attore, sarebbe riferibile al protrarsi dell'indebita occupazione dell'immobile senza possibilità di ottenere risorse da destinare al pagamento del mutuo fondiario da esso sottoscritto. In realtà dalla documentazione versata in atti risulta che l'attore già alla data del 30.06.2018 fosse debitore di euro 202.060,70 e che proseguendo il proprio inadempimento nei confronti della Banca mutuante in data 20.2.2020 era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ( doc. 19 fascicolo di parte convenuta.). La prima richiesta di pagamento della indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa è stata formulata dall'attore con il ricorso introduttivo notificato alla convenuta in data 28.9.2021, di poco preceduta dalla richiesta di liberazione, nonostante l'attore fosse divenuto proprietario dell'immobile in data 11.10.2017 ( doc. 1 fascicolo dell'attore). Si deve, infine osservare, che la rata mensile del mutuo fondiario contratto dall'attore era di euro
1.385,00 ( doc. 9 fascicolo della convenuta) mentre il canone locatizio figurativo ipotizzato dall'attore era di 380 euro mensili ( doc. 6 fascicolo dell'attore) rimanendo, comunque, l'attore incapiente rispetto ai propri obblighi restitutori.
In assenza di specifica allegazione e dimostrazione del danno subito la domanda risarcitoria di parte attrice non può quindi trovare accoglimento.
Parimenti deve essere rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta difettando l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte non potendo il Giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, quando dagli atti non risultino elementi atti a identificare concretamente l'esistenza ( Cass.
13355/2004).
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza, anche virtuale, dell'attore, il quale era onerato di fornire la piena prova della proprietà N. 3305/2021 R.G. 15 / 15
dell'immobile oggetto di azione di rivendica che, in caso di acquisto a titolo derivativo, avrebbe comportato la ricostruzione probatoria dei precedenti danti causa a partire dal proprio acquisto inter vivos fino a giungere ad un acquisto a titolo originario ( Cass. 28865/2021). L'attore si è invece limitato ad allegare i titoli dei due precedenti danti causa arrivando fino al 4.2.2014 ( doc.ti 2 e 3 fascicolo dell'attore).
Dette spese vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'esito della stessa e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 e successive modifiche .
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale ex art 948 c.c. proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
- condanna a rimborsare all'Avv. Frenguelli Simona, Parte_1 procuratore antistatario di , le spese di lite, che liquida in € Parte_2
6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali CPA e IVA come per legge.
Perugia, 4 agosto 2025
Il Giudice Dott. Federico Fiore