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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1488/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1488/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Giovanni Domenico Parte_1 C.F._1
Cicala
appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 42/2019
Conclusioni di parte appellante:
1. Accogliere il proposto appello e per lo effetto in riforma della sentenza n. 42/19, emessa il 13.02.2019 dal Giudice di Pace di Patti:
a) ritenere e dichiarare la illegittimità del limite di velocità collocato sulla strada a scorrimento veloce Patti - San Piero Patti, in località Patti, direzione
Mare - Monte, al km. 1 + 100 nel territorio del Comune di Patti.
b) Ritenere e dichiarare che, in mancanza di un provvedimento da parte dell'ente proprietario della strada, il limite di velocità per le strade a scorrimento veloce di categoria F è di 70 Kmh.
c) Ritenere e dichiarare non sussistente l'illecito contestato e conseguentemente dichiarare nullo e/o privo di ogni efficacia il vernale di contestazione n.
1 V/23377 Reg. Cron. 7529/2017, notificato per le vie postali, a mezzo raccomandata a.g. n. 78762032979-1, l'8.03.2018.
2. Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che, ex art. 93 c.p.c, ha già dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato dinanzi al giudice di pace di Patti il verbale n° Parte_1
V/23377 Reg. Cron. 7529/2017, con il quale la , ritenendo Controparte_2 vigente il limite di velocità di 40 km/h indicato da apposita segnaletica, aveva contestato la violazione di cui all'art. 142 comma 9 c.d.s. da parte dell'autoveicolo targato
BX168RZ, rilevata a Patti in data 22/12/2017, alle ore 11.12, sulla strada a scorrimento veloce Patti - San Piero Patti, direzione mare – monte, al km. 1 + 100, mediante autovelox mobile, ed avendo accertato una velocità di 94 km/h (ridotta ad 89 km/h per la tolleranza di cui all'art. 345 comma 2 reg. esec. C.d.s.), aveva irrogato la sanzione di € 532,00.
La si era costituita in primo grado contestando tutte Controparte_2 le doglianze avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe meglio emarginata, il giudice di pace di Patti aveva rigettato il ricorso.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha impugnato la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Con l'unico motivo d'appello, egli ha contestato la parte della sentenza nella quale si è ritenuto insussistente il lamentato eccesso di potere in ordine all'effettivo limite di velocità vigente, avendo il primo giudice rilevato che “nel caso di specie, deve premettersi ancora che la strada in questione rientra tra quelle di categoria F, vedasi certificazione, ovvero strada locale, di proprietà della provincia, col limite massimo di
50 Km, intesa quale strada a scorrimento veloce, per il fatto che costituisce nel complesso urbano un tracciato fuori dal centro abitato di scorrimento del traffico ma non idoneo ad una differente velocità stante la segnaletica ivi esistente”.
Dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, nelle strade a scorrimento veloce di categoria F il limite di velocità è di 70 km/h, l'appellante si è doluto del fatto che il giudice, pur avendo utilizzato la nota prot. n. 2926/3 del 25/10/2018 della
, non abbia preso in considerazione la parte in cui si afferma che il Controparte_2 limite era stato stabilito, durante la costruzione della strada, dal responsabile dell'esecuzione dei lavori e dal Dirigente della viabilità, senza alcun atto formale;
i lavori, peraltro, erano già finiti da tempo.
2 Deduceva l'appellante che l'art. 142 c.d.s., dopo aver fissato al primo comma i limiti di velocità per ciascuna tipologia di strada, prevede al secondo comma la possibilità, per gli enti proprietari delle strade, di stabilire limiti più stringenti, secondo le direttive del
Ministero dei Trasporti. Quest'ultimo ha dettato le indicazioni di dettaglio con la direttiva del 27/04/2006, che richiede l'esistenza di effettive e reali necessità.
In specie, l'Ente non ha mai previsto un limite di velocità più basso rispetto a quello di legge, né vi sarebbe stata ragione alcuna per il suo mantenimento anche dopo la conclusione dei lavori. In ogni caso, sarebbe stato necessario segnalare l'esistenza di un limite di velocità localizzato.
L'appellata, ritualmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Il primo comma dell'art. 142 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992) prevede, in via generale, che
“la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.
Il secondo comma prevede la possibilità di limiti di velocità localizzati, derogatori rispetto a quelli generali previsti dal comma 1.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3, inoltre “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”; la giurisprudenza di legittimità ha dunque più volte affermato che “La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità, impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge;
tale provvedimento, peraltro, non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, in quanto
l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della
3 sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto” (Cass.
36412/2021).
Deve pertanto sussistere il duplice requisito di un provvedimento formale (legittimo, anche con riferimento alla direttiva ministeriale del 27/04/2006) e di una regolare segnalazione.
L'art. 41 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) consente di imporre limitazioni di velocità temporanee non previamente deliberate, in prossimità di lavori o cantieri stradali, soltanto in caso d'urgenza. La norma prevede inoltre che “Il LIMITE DI VELOCITÀ deve essere posto in opera di seguito al segnale
LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto”.
In specie, la nota della 2926/3 del 25/10/2018 ha espressamente Controparte_2 confermato l'assenza di “alcun atto formale”.
Poiché non viene dato atto di specifiche ragioni d'urgenza (né si afferma peraltro che il cantiere fosse ancora in opera, risultando anzi che si tratti di “lavori completati negli anni ottanta”), difettavano evidentemente i presupposti richiesti dalla normativa per poter apporre un segnale di limite di velocità localizzato inferiore a quello previsto in via generale, che doveva perciò ritenersi vigente, a dispetto della diversa indicazione arbitrariamente apposta o mantenuta.
Occorre a questo punto verificare quale fosse il limite di velocità applicabile.
Il verbale in questione non indica se la strada, definita semplicemente
“SCORRIMENTO VELOCE PATTI – SAN PIERO PATTI”, fosse urbana o extraurbana.
Tale distinzione è di notevole rilievo, in quanto il primo comma dell'art. 142 c.d.s. prevede nel primo caso un limite di velocità di 50 km/h (elevabile a 70 km/h se le caratteristiche costruttive o funzionali lo consentono), nel secondo di 90 km/h.
La nota della 2926/3 del 25/10/2018 ha dato atto che la strada Controparte_2 in questione è classificata nella cat. F (strada locale), facendo evidentemente riferimento alla classificazione di cui all'art. 2 comma 2 c.d.s., ma anche tale indicazione non è sufficiente ad individuare il limite di velocità, dal momento che il predetto comma definisce la strada locale come “Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione, non facente parte degli altri tipi di strade”, e non dirime quindi la questione se si tratti di strada urbana o extraurbana.
Invero, non esiste un limite di velocità specifico per la “strada locale”, in quanto esso dipende, ai sensi del primo comma dell'art. 142 c.d.s., dalla sua natura di strada urbana o extraurbana.
4 In conclusione, il verbale impugnato risulta quindi errato laddove contesta la violazione del comma 9 dell'art. 142 c.d.s. (superamento del limite di velocità di oltre
40 km/h ma di non oltre 60 km/h), facendo riferimento al limite illegittimamente segnalato di 40 km/h. Esclusa la validità di tale limitazione, se il tratto in questione si trovava in centro abitato, con limite di 50 km/h, avrebbe dovuto essere contestata la meno grave violazione di cui al comma 8 (superamento del limite di velocità di non oltre 40 km/h), per essere tale limite stato superato di 39 km/h, ottenuti dalla differenza fra 89 rilevati e 50 vigenti;
se invece si trattava di strada extraurbana, nessuna violazione sarebbe stata commessa.
Il vizio lamentato risulta quindi sussistente, con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellante ed a carico dell'appellata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, e con distrazione in favore del procuratore antistatario:
- per il giudizio di primo grado, in € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione ed € 142,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 346,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 43,00;
- per il giudizio di secondo grado, in € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 562,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 64,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1488/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 42/2019, annulla il verbale di contestazione della Controparte_2
n. V/23377 Reg. Cron. 7529/2017;
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
a. per il giudizio di primo grado, in complessivi € 346,00 per compensi ed €
43,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5 b. per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 562,00 per compensi ed
€ 64,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 15/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1488/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Giovanni Domenico Parte_1 C.F._1
Cicala
appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 42/2019
Conclusioni di parte appellante:
1. Accogliere il proposto appello e per lo effetto in riforma della sentenza n. 42/19, emessa il 13.02.2019 dal Giudice di Pace di Patti:
a) ritenere e dichiarare la illegittimità del limite di velocità collocato sulla strada a scorrimento veloce Patti - San Piero Patti, in località Patti, direzione
Mare - Monte, al km. 1 + 100 nel territorio del Comune di Patti.
b) Ritenere e dichiarare che, in mancanza di un provvedimento da parte dell'ente proprietario della strada, il limite di velocità per le strade a scorrimento veloce di categoria F è di 70 Kmh.
c) Ritenere e dichiarare non sussistente l'illecito contestato e conseguentemente dichiarare nullo e/o privo di ogni efficacia il vernale di contestazione n.
1 V/23377 Reg. Cron. 7529/2017, notificato per le vie postali, a mezzo raccomandata a.g. n. 78762032979-1, l'8.03.2018.
2. Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che, ex art. 93 c.p.c, ha già dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato dinanzi al giudice di pace di Patti il verbale n° Parte_1
V/23377 Reg. Cron. 7529/2017, con il quale la , ritenendo Controparte_2 vigente il limite di velocità di 40 km/h indicato da apposita segnaletica, aveva contestato la violazione di cui all'art. 142 comma 9 c.d.s. da parte dell'autoveicolo targato
BX168RZ, rilevata a Patti in data 22/12/2017, alle ore 11.12, sulla strada a scorrimento veloce Patti - San Piero Patti, direzione mare – monte, al km. 1 + 100, mediante autovelox mobile, ed avendo accertato una velocità di 94 km/h (ridotta ad 89 km/h per la tolleranza di cui all'art. 345 comma 2 reg. esec. C.d.s.), aveva irrogato la sanzione di € 532,00.
La si era costituita in primo grado contestando tutte Controparte_2 le doglianze avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe meglio emarginata, il giudice di pace di Patti aveva rigettato il ricorso.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha impugnato la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Con l'unico motivo d'appello, egli ha contestato la parte della sentenza nella quale si è ritenuto insussistente il lamentato eccesso di potere in ordine all'effettivo limite di velocità vigente, avendo il primo giudice rilevato che “nel caso di specie, deve premettersi ancora che la strada in questione rientra tra quelle di categoria F, vedasi certificazione, ovvero strada locale, di proprietà della provincia, col limite massimo di
50 Km, intesa quale strada a scorrimento veloce, per il fatto che costituisce nel complesso urbano un tracciato fuori dal centro abitato di scorrimento del traffico ma non idoneo ad una differente velocità stante la segnaletica ivi esistente”.
Dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, nelle strade a scorrimento veloce di categoria F il limite di velocità è di 70 km/h, l'appellante si è doluto del fatto che il giudice, pur avendo utilizzato la nota prot. n. 2926/3 del 25/10/2018 della
, non abbia preso in considerazione la parte in cui si afferma che il Controparte_2 limite era stato stabilito, durante la costruzione della strada, dal responsabile dell'esecuzione dei lavori e dal Dirigente della viabilità, senza alcun atto formale;
i lavori, peraltro, erano già finiti da tempo.
2 Deduceva l'appellante che l'art. 142 c.d.s., dopo aver fissato al primo comma i limiti di velocità per ciascuna tipologia di strada, prevede al secondo comma la possibilità, per gli enti proprietari delle strade, di stabilire limiti più stringenti, secondo le direttive del
Ministero dei Trasporti. Quest'ultimo ha dettato le indicazioni di dettaglio con la direttiva del 27/04/2006, che richiede l'esistenza di effettive e reali necessità.
In specie, l'Ente non ha mai previsto un limite di velocità più basso rispetto a quello di legge, né vi sarebbe stata ragione alcuna per il suo mantenimento anche dopo la conclusione dei lavori. In ogni caso, sarebbe stato necessario segnalare l'esistenza di un limite di velocità localizzato.
L'appellata, ritualmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Il primo comma dell'art. 142 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992) prevede, in via generale, che
“la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.
Il secondo comma prevede la possibilità di limiti di velocità localizzati, derogatori rispetto a quelli generali previsti dal comma 1.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3, inoltre “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”; la giurisprudenza di legittimità ha dunque più volte affermato che “La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità, impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge;
tale provvedimento, peraltro, non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, in quanto
l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della
3 sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto” (Cass.
36412/2021).
Deve pertanto sussistere il duplice requisito di un provvedimento formale (legittimo, anche con riferimento alla direttiva ministeriale del 27/04/2006) e di una regolare segnalazione.
L'art. 41 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) consente di imporre limitazioni di velocità temporanee non previamente deliberate, in prossimità di lavori o cantieri stradali, soltanto in caso d'urgenza. La norma prevede inoltre che “Il LIMITE DI VELOCITÀ deve essere posto in opera di seguito al segnale
LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto”.
In specie, la nota della 2926/3 del 25/10/2018 ha espressamente Controparte_2 confermato l'assenza di “alcun atto formale”.
Poiché non viene dato atto di specifiche ragioni d'urgenza (né si afferma peraltro che il cantiere fosse ancora in opera, risultando anzi che si tratti di “lavori completati negli anni ottanta”), difettavano evidentemente i presupposti richiesti dalla normativa per poter apporre un segnale di limite di velocità localizzato inferiore a quello previsto in via generale, che doveva perciò ritenersi vigente, a dispetto della diversa indicazione arbitrariamente apposta o mantenuta.
Occorre a questo punto verificare quale fosse il limite di velocità applicabile.
Il verbale in questione non indica se la strada, definita semplicemente
“SCORRIMENTO VELOCE PATTI – SAN PIERO PATTI”, fosse urbana o extraurbana.
Tale distinzione è di notevole rilievo, in quanto il primo comma dell'art. 142 c.d.s. prevede nel primo caso un limite di velocità di 50 km/h (elevabile a 70 km/h se le caratteristiche costruttive o funzionali lo consentono), nel secondo di 90 km/h.
La nota della 2926/3 del 25/10/2018 ha dato atto che la strada Controparte_2 in questione è classificata nella cat. F (strada locale), facendo evidentemente riferimento alla classificazione di cui all'art. 2 comma 2 c.d.s., ma anche tale indicazione non è sufficiente ad individuare il limite di velocità, dal momento che il predetto comma definisce la strada locale come “Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione, non facente parte degli altri tipi di strade”, e non dirime quindi la questione se si tratti di strada urbana o extraurbana.
Invero, non esiste un limite di velocità specifico per la “strada locale”, in quanto esso dipende, ai sensi del primo comma dell'art. 142 c.d.s., dalla sua natura di strada urbana o extraurbana.
4 In conclusione, il verbale impugnato risulta quindi errato laddove contesta la violazione del comma 9 dell'art. 142 c.d.s. (superamento del limite di velocità di oltre
40 km/h ma di non oltre 60 km/h), facendo riferimento al limite illegittimamente segnalato di 40 km/h. Esclusa la validità di tale limitazione, se il tratto in questione si trovava in centro abitato, con limite di 50 km/h, avrebbe dovuto essere contestata la meno grave violazione di cui al comma 8 (superamento del limite di velocità di non oltre 40 km/h), per essere tale limite stato superato di 39 km/h, ottenuti dalla differenza fra 89 rilevati e 50 vigenti;
se invece si trattava di strada extraurbana, nessuna violazione sarebbe stata commessa.
Il vizio lamentato risulta quindi sussistente, con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellante ed a carico dell'appellata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, e con distrazione in favore del procuratore antistatario:
- per il giudizio di primo grado, in € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione ed € 142,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 346,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 43,00;
- per il giudizio di secondo grado, in € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 562,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 64,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1488/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 42/2019, annulla il verbale di contestazione della Controparte_2
n. V/23377 Reg. Cron. 7529/2017;
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
a. per il giudizio di primo grado, in complessivi € 346,00 per compensi ed €
43,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5 b. per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 562,00 per compensi ed
€ 64,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 15/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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