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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 784 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
26, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), via De Lauzieres n. 28, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pagano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opponente)
contro
:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_1 in Iseo (BS), viale Repubblica n. 24, elettivamente domiciliata in Chiari (BS), via Vittorio Veneto n.
1, presso lo studio dell'avv. Giacomo Loschi Della Torre, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 96/2024 (emesso, dall'intestato Tribunale, in data 26/03/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 458/2024), con cui la parte, odierna opponente, è stata ingiunta a pagare, in favore della la somma pari ad € 49.068,77 (di cui € 20.385,87 a CP_2 titolo di sorte capitale ed € 28.682,90 a titolo di interessi), richiesta a titolo di corrispettivo per la concessione ed erogazione del prestito personale n. 3822671, richiesto, in data 19/10/2010, per un importo pari ad € 30.000,00.
Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
• l'improcedibilità della domanda, per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
• il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta (cessionaria da CP_3
a sua volta cessionaria da a sua volta cessionaria da CP_4 [...]
, originaria contraente), stante la mancata prova in ordine alla Controparte_5 titolarità dell'asserito credito azionato in sede monitoria;
• la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla essendo decorso il termine CP_2 decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
• la non autenticità e la non riconducibilità, in ogni caso, all'odierno opponente delle sottoscrizioni apposte, a suo nome, sul contratto di finanziamento e, a nome di
[...]
sull'accordo transattivo del 10/11/2015, che sono state, quindi, espressamente Pt_1 disconosciute dall'odierno opponente;
• la mancata erogazione delle somme asseritamente concesse dalla parte opposta;
• l'insussistenza della prova scritta (con particolare riguardo all'idoneità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. a costituire valida prova scritta), necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
• l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla CP_2
• il superamento, in ogni caso, per quanto riguarda la debenza degli interessi, del tasso-soglia di cui alla legge n. 108/1996 (con conseguente applicazione di tassi usurari), a causa, in particolare, della difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato. L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria o, comunque, il suo rigetto nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, deducendo:
• la procedibilità della domanda senza necessità del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia che, in quanto avente ad oggetto un contratto di credito al consumo, non rientra tra quelle soggette, quale condizione di procedibilità, alla mediazione obbligatoria;
• l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento da parte dell'odierno opponente, avendovi questi, ormai, dato esecuzione;
• la titolarità del credito in capo all'odierna opposta;
• il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione;
• la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, alla luce della documentazione complessivamente versata in atti;
• la non usurarietà degli interessi pattuiti.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e proponendo, in via istruttoria, apposita istanza di verificazione delle scritture disconosciute;
nel merito, la parte opposta ha, inoltre, richiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso il termine per l'attivazione del procedimento di mediazione, rigettata l'istanza di verificazione (stante l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.) e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sulla procedibilità della domanda.
Preliminarmente, appare opportuno premettere che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, i contratti di finanziamento rientranti nel più ampio genus dei contratti di credito al consumo (quale quello di specie, trattandosi di finanziamento concesso, come emerge dalla documentazione in atti per “arredamento completo casa”) non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei contratti bancari e finanziari, soggetti alla predetta condizione di procedibilità (cfr., ex multis: Trib. Firenze n. 2803/2024), con conseguente revoca dell'ordinanza del giudice precedentemente in ruolo che tale mediazione ha disposto.
Nel merito.
Venendo, invece, all'esame, nel merito, della presente controversia, si osserva quanto segue.
È, in primo luogo, opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi, in primo luogo, che la parte opposta abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo depositato:
• sia il contratto di finanziamento stipulato, in data 19/10/2010, tra l'odierno opponente e la contraente, prima cedente, PS CO.IT (n. di pratica riportato sul contratto: 3822671), avente ad oggetto la concessione, da parte dell'istituto di credito, della somma pari ad €
30.000,00 da restituire in n. 72 rate, ad uno con il deposito dell'estratto conto (e non solo del cd. “salda conto”) riproducente integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso;
• sia i contratti di cessione del credito stipulati: CP_
o tra PS e;
CP_
o tra e P&G; Contr
o tra e odierna opposta;
CP_2
• sia, ancora, la documentazione attestante la comunicazione, al debitore ceduto, odierno CP_ opponente, non solo dell'avvenuta cessione dall'originaria cedente a , ma anche di quella Contr da (con comunicazione nella quale si dà atto del fatto che P&G era, a sua volta, CP_ Contr cessionaria da ) all'odierna opposta, unitamente all'elenco dei crediti ceduti da a tra i quali figura quello relativo alla posizione dell'odierno opponente. CP_2
Devono, pertanto, ritenersi, in primo luogo, infondate le eccezioni dell'odierno opponente aventi ad oggetto:
- da un lato, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo all'odierna opponente, in quanto tale legittimazione e tale titolarità risultano, al contrario, per tabulas;
- dall'altro lato, l'inesistenza del diritto di credito o, comunque, la mancanza di idonea prova scritta ex art. 50 T.U.B., in quanto – come visto – l'esistenza del diritto di credito in capo all'odierna opposta risulta anch'essa provata, per tabulas, alla luce della documentazione contrattuale in atti, oltre che dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Deve, poi, del pari, ritenersi infondata l'eccezione di parte opponente avente ad oggetto la prescrizione del diritto di credito.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che, nel contratto di mutuo, la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista per la restituzione del capitale mutuato, atteso che il pagamento dei ratei di mutuo configura un'obbligazione unica e, pertanto, il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, “a meno che il creditore non comunichi formalmente al debitore insolvente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. Tale comunicazione equivale a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e di anticipare l'esigibilità del credito” (così: Cass. civ. n. 24720/2024).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato stipulato in data 19/10/2010 e prevedeva la restituzione del capitale mutuato in n. 72 rate mensili, sicché la prescrizione avrebbe dovuto cominciare a decorrere nel 2016.
Sennonché, prima della scadenza dell'ultima rata, il creditore – con comunicazione spedita all'odierno opponente in data 17/09/2014, la cui ricezione, da parte sua, si è perfezionata, per compiuta giacenza, il decimo giorno successivo – risulta aver indirizzato a quest'ultimo la comunicazione di cui all'art. 1186 c.c., con la conseguenza per cui l'ordinario termine decennale di prescrizione, iniziato a decorrere a far data dal 29/09/2014, non avrebbe potuto, in ogni caso, anche, cioè, in assenza del compimento di idonei atti interruttivi, considerarsi ancora decorso alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (19/03/2014).
Il termine di prescrizione rilevante nel caso di specie è, infatti, quello decennale e non quello breve quinquennale, previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. per le prestazioni continuative e periodiche, in quanto il pagamento delle rate di un mutuo non integra un'obbligazione periodica ma, semplicemente, il frazionamento di un'obbligazione unica, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Tale termine di prescrizione, peraltro, risulta essere stato più volte interrotto, in particolare, per effetto:
- della missiva del debitore opponente, datata 08/05/2015, e da lui sottoscritta (con sottoscrizione da questi non disconosciuta), con cui questi ha chiesto di poter estinguere “a saldo e stralcio” la propria esposizione debitori relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, versando la complessiva somma pari ad € 6.000,00, la quale ha – evidentemente – valenza di riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione della prescrizione non deve necessariamente coincidere con la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c., potendo il riconoscimento richiesto dall'art. 2944 c.c. risultare da un qualunque comportamento che implichi un'ammissione dell'esistenza del diritto, anche se tale comportamento sia posto in essere per una finalità diversa); CP_
- della diffida e messa in mora inviata da e datata 05/06/2018 (che l'odierno opponente non ha in alcun modo contestato, del resto, di aver ricevuto).
È, poi, del tutto inammissibile anche il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente e relativo alla sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in atti.
Dalla documentazione in atti, infatti, è del tutto evidente come il contratto di finanziamento abbia avuto esecuzione, mediante erogazione della somma mutuata e pagamento di parte delle rate pattuite per la restituzione della somma da parte del mutuatario, con conseguente applicabilità dell'orientamento della Suprema corte secondo cui “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (v. in tal senso, nella giurisprudenza di merito, di recente: Trib. Capua Vetere n. 3112/2023; nello stesso senso, v. anche:
Cass. civ. n. 25049/2004, n. 25047/2009 e n. 10949/2012).
Che il contratto abbia avuto esecuzione, del resto, emerge pacificamente non solo dall'estratto conto depositato dalla parte opposta, ma anche:
- dal versamento effettuato tramite bonifico bancario (per l'importo pari ad € 100,00) in data CP_ 15/09/2017, dall'odierno opponente in favore di , con espresso riferimento alla pratica di finanziamento oggetto di causa recante, appunto, la causale “ISCO 3822671” (cfr. doc. n. 2, allegato alla comparsa di risposta); - dalla già menzionata proposta (depositata dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta) sottoscritta dall'odierno opponente, con cui egli, con riferimento alla pratica n. 3822671 relativa al contratto di finanziamento oggetto di causa, chiedeva “di poter estinguere la mia posizione in saldo e stralcio in € 6.000,00”.
Tale ultimo documento, infatti, dimostra inequivocabilmente non solo come il contratto di finanziamento abbia avuto esecuzione – con conseguente inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente –, ma anche come vi sia stata, in concreto, l'erogazione della somma mutuata, con conseguente infondatezza delle relative doglianze.
È, da ultimo, infondata anche l'ultima doglianza, relativa all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti in contratto, in ragione del TAEG concretamente applicato, asseritamente pari al 12,631%, in luogo del tasso pari al 12,57% indicato in contratto, atteso che, in ogni caso, anche il tasso asseritamente applicato sarebbe di gran lunga inferiore al tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento (pari al
16,89%).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, è evidente l'infondatezza dell'opposizione proposta, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve, quindi, essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto – previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, avuto riguardo allo scaglione entro cui è ricompreso il valore della presente causa (individuato, secondo le regole generali, avuto riguardo all'importo oggetto del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto), con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, della fase istruttoria e/o di trattazione nonché della fase decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata dalla parte risultata vittoriosa, ciò anche tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è, sostanzialmente, esaurito nell'ambito di due sole udienze, di cui una sola in presenza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, così provvede: • Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per CP_1 CP_2
l'effetto:
• Cnferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite CP_1 CP_2 dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 784 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
26, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), via De Lauzieres n. 28, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pagano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opponente)
contro
:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_1 in Iseo (BS), viale Repubblica n. 24, elettivamente domiciliata in Chiari (BS), via Vittorio Veneto n.
1, presso lo studio dell'avv. Giacomo Loschi Della Torre, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 96/2024 (emesso, dall'intestato Tribunale, in data 26/03/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 458/2024), con cui la parte, odierna opponente, è stata ingiunta a pagare, in favore della la somma pari ad € 49.068,77 (di cui € 20.385,87 a CP_2 titolo di sorte capitale ed € 28.682,90 a titolo di interessi), richiesta a titolo di corrispettivo per la concessione ed erogazione del prestito personale n. 3822671, richiesto, in data 19/10/2010, per un importo pari ad € 30.000,00.
Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
• l'improcedibilità della domanda, per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
• il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta (cessionaria da CP_3
a sua volta cessionaria da a sua volta cessionaria da CP_4 [...]
, originaria contraente), stante la mancata prova in ordine alla Controparte_5 titolarità dell'asserito credito azionato in sede monitoria;
• la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla essendo decorso il termine CP_2 decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
• la non autenticità e la non riconducibilità, in ogni caso, all'odierno opponente delle sottoscrizioni apposte, a suo nome, sul contratto di finanziamento e, a nome di
[...]
sull'accordo transattivo del 10/11/2015, che sono state, quindi, espressamente Pt_1 disconosciute dall'odierno opponente;
• la mancata erogazione delle somme asseritamente concesse dalla parte opposta;
• l'insussistenza della prova scritta (con particolare riguardo all'idoneità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. a costituire valida prova scritta), necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
• l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla CP_2
• il superamento, in ogni caso, per quanto riguarda la debenza degli interessi, del tasso-soglia di cui alla legge n. 108/1996 (con conseguente applicazione di tassi usurari), a causa, in particolare, della difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato. L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria o, comunque, il suo rigetto nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, deducendo:
• la procedibilità della domanda senza necessità del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia che, in quanto avente ad oggetto un contratto di credito al consumo, non rientra tra quelle soggette, quale condizione di procedibilità, alla mediazione obbligatoria;
• l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento da parte dell'odierno opponente, avendovi questi, ormai, dato esecuzione;
• la titolarità del credito in capo all'odierna opposta;
• il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione;
• la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, alla luce della documentazione complessivamente versata in atti;
• la non usurarietà degli interessi pattuiti.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e proponendo, in via istruttoria, apposita istanza di verificazione delle scritture disconosciute;
nel merito, la parte opposta ha, inoltre, richiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso il termine per l'attivazione del procedimento di mediazione, rigettata l'istanza di verificazione (stante l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.) e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sulla procedibilità della domanda.
Preliminarmente, appare opportuno premettere che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, i contratti di finanziamento rientranti nel più ampio genus dei contratti di credito al consumo (quale quello di specie, trattandosi di finanziamento concesso, come emerge dalla documentazione in atti per “arredamento completo casa”) non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei contratti bancari e finanziari, soggetti alla predetta condizione di procedibilità (cfr., ex multis: Trib. Firenze n. 2803/2024), con conseguente revoca dell'ordinanza del giudice precedentemente in ruolo che tale mediazione ha disposto.
Nel merito.
Venendo, invece, all'esame, nel merito, della presente controversia, si osserva quanto segue.
È, in primo luogo, opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi, in primo luogo, che la parte opposta abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo depositato:
• sia il contratto di finanziamento stipulato, in data 19/10/2010, tra l'odierno opponente e la contraente, prima cedente, PS CO.IT (n. di pratica riportato sul contratto: 3822671), avente ad oggetto la concessione, da parte dell'istituto di credito, della somma pari ad €
30.000,00 da restituire in n. 72 rate, ad uno con il deposito dell'estratto conto (e non solo del cd. “salda conto”) riproducente integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso;
• sia i contratti di cessione del credito stipulati: CP_
o tra PS e;
CP_
o tra e P&G; Contr
o tra e odierna opposta;
CP_2
• sia, ancora, la documentazione attestante la comunicazione, al debitore ceduto, odierno CP_ opponente, non solo dell'avvenuta cessione dall'originaria cedente a , ma anche di quella Contr da (con comunicazione nella quale si dà atto del fatto che P&G era, a sua volta, CP_ Contr cessionaria da ) all'odierna opposta, unitamente all'elenco dei crediti ceduti da a tra i quali figura quello relativo alla posizione dell'odierno opponente. CP_2
Devono, pertanto, ritenersi, in primo luogo, infondate le eccezioni dell'odierno opponente aventi ad oggetto:
- da un lato, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo all'odierna opponente, in quanto tale legittimazione e tale titolarità risultano, al contrario, per tabulas;
- dall'altro lato, l'inesistenza del diritto di credito o, comunque, la mancanza di idonea prova scritta ex art. 50 T.U.B., in quanto – come visto – l'esistenza del diritto di credito in capo all'odierna opposta risulta anch'essa provata, per tabulas, alla luce della documentazione contrattuale in atti, oltre che dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Deve, poi, del pari, ritenersi infondata l'eccezione di parte opponente avente ad oggetto la prescrizione del diritto di credito.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che, nel contratto di mutuo, la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista per la restituzione del capitale mutuato, atteso che il pagamento dei ratei di mutuo configura un'obbligazione unica e, pertanto, il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, “a meno che il creditore non comunichi formalmente al debitore insolvente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. Tale comunicazione equivale a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e di anticipare l'esigibilità del credito” (così: Cass. civ. n. 24720/2024).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato stipulato in data 19/10/2010 e prevedeva la restituzione del capitale mutuato in n. 72 rate mensili, sicché la prescrizione avrebbe dovuto cominciare a decorrere nel 2016.
Sennonché, prima della scadenza dell'ultima rata, il creditore – con comunicazione spedita all'odierno opponente in data 17/09/2014, la cui ricezione, da parte sua, si è perfezionata, per compiuta giacenza, il decimo giorno successivo – risulta aver indirizzato a quest'ultimo la comunicazione di cui all'art. 1186 c.c., con la conseguenza per cui l'ordinario termine decennale di prescrizione, iniziato a decorrere a far data dal 29/09/2014, non avrebbe potuto, in ogni caso, anche, cioè, in assenza del compimento di idonei atti interruttivi, considerarsi ancora decorso alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (19/03/2014).
Il termine di prescrizione rilevante nel caso di specie è, infatti, quello decennale e non quello breve quinquennale, previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. per le prestazioni continuative e periodiche, in quanto il pagamento delle rate di un mutuo non integra un'obbligazione periodica ma, semplicemente, il frazionamento di un'obbligazione unica, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Tale termine di prescrizione, peraltro, risulta essere stato più volte interrotto, in particolare, per effetto:
- della missiva del debitore opponente, datata 08/05/2015, e da lui sottoscritta (con sottoscrizione da questi non disconosciuta), con cui questi ha chiesto di poter estinguere “a saldo e stralcio” la propria esposizione debitori relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, versando la complessiva somma pari ad € 6.000,00, la quale ha – evidentemente – valenza di riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione della prescrizione non deve necessariamente coincidere con la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c., potendo il riconoscimento richiesto dall'art. 2944 c.c. risultare da un qualunque comportamento che implichi un'ammissione dell'esistenza del diritto, anche se tale comportamento sia posto in essere per una finalità diversa); CP_
- della diffida e messa in mora inviata da e datata 05/06/2018 (che l'odierno opponente non ha in alcun modo contestato, del resto, di aver ricevuto).
È, poi, del tutto inammissibile anche il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente e relativo alla sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in atti.
Dalla documentazione in atti, infatti, è del tutto evidente come il contratto di finanziamento abbia avuto esecuzione, mediante erogazione della somma mutuata e pagamento di parte delle rate pattuite per la restituzione della somma da parte del mutuatario, con conseguente applicabilità dell'orientamento della Suprema corte secondo cui “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (v. in tal senso, nella giurisprudenza di merito, di recente: Trib. Capua Vetere n. 3112/2023; nello stesso senso, v. anche:
Cass. civ. n. 25049/2004, n. 25047/2009 e n. 10949/2012).
Che il contratto abbia avuto esecuzione, del resto, emerge pacificamente non solo dall'estratto conto depositato dalla parte opposta, ma anche:
- dal versamento effettuato tramite bonifico bancario (per l'importo pari ad € 100,00) in data CP_ 15/09/2017, dall'odierno opponente in favore di , con espresso riferimento alla pratica di finanziamento oggetto di causa recante, appunto, la causale “ISCO 3822671” (cfr. doc. n. 2, allegato alla comparsa di risposta); - dalla già menzionata proposta (depositata dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta) sottoscritta dall'odierno opponente, con cui egli, con riferimento alla pratica n. 3822671 relativa al contratto di finanziamento oggetto di causa, chiedeva “di poter estinguere la mia posizione in saldo e stralcio in € 6.000,00”.
Tale ultimo documento, infatti, dimostra inequivocabilmente non solo come il contratto di finanziamento abbia avuto esecuzione – con conseguente inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente –, ma anche come vi sia stata, in concreto, l'erogazione della somma mutuata, con conseguente infondatezza delle relative doglianze.
È, da ultimo, infondata anche l'ultima doglianza, relativa all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti in contratto, in ragione del TAEG concretamente applicato, asseritamente pari al 12,631%, in luogo del tasso pari al 12,57% indicato in contratto, atteso che, in ogni caso, anche il tasso asseritamente applicato sarebbe di gran lunga inferiore al tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento (pari al
16,89%).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, è evidente l'infondatezza dell'opposizione proposta, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve, quindi, essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto – previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, avuto riguardo allo scaglione entro cui è ricompreso il valore della presente causa (individuato, secondo le regole generali, avuto riguardo all'importo oggetto del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto), con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, della fase istruttoria e/o di trattazione nonché della fase decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata dalla parte risultata vittoriosa, ciò anche tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è, sostanzialmente, esaurito nell'ambito di due sole udienze, di cui una sola in presenza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, così provvede: • Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per CP_1 CP_2
l'effetto:
• Cnferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite CP_1 CP_2 dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo