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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 26.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 12.6.2024, 17.6.2024, 23.6.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 560/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla Logica dal 1.7.2021 al 3.5.2023 con orario dalle 8 alle 13 e dalle Controparte_2
1 14:30 alle 17:30; precisa di avere lavorato presso la di Ancona Controparte_1 svolgendo un orario di lavoro maggiore dalle 7 ezz'ora di pausa e il sabato dalle 7 alle 12:30. Afferma di non aver goduto di ferie o permessi. Lamenta la mancata corresponsione del compenso per lavoro straordinario e adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di Ancona, sicché agisce oltre che nei confronti del datore di CP_1
e nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro produce le buste paga sottoscritte dal ricorrente o inviategli tramite raccomandata;
evidenzia che non erano stati considerati i maggiori importi erogati a titolo di acconti per Euro 1.705,00, che non era stata considerata l'assenza di 8 giorni continuativi non giustificata e sanzionata dall'azienda, che non erano state detratte le somme già erogate a titolo di straordinario, che l'attività lavorativa in cantiere non era sempre stabile ma subiva fluttuazioni in base ai carichi di lavoro. Anche la si è costituita in giudizio, evidenziando che Controparte_1 non vi era pro rdinario prestato in favore della committente e che non era applicabile l'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Propone domanda di Controparte_1 Controparte_3 manleva nei confronti del datore di lavoro per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. Nel corso del giudizio la veniva cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese previa pro sicché su richiesta dei procuratori della parte il giudizio veniva interrotto con ordinanza del 21.3.2025, a seguito della quale il ricorrente riassumeva la causa nei confronti della sola Controparte_1
La uita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. A seguito della interruzione e riassunzione del giudizio per cancellazione dal registro delle imprese della esula dalla presente controversia la domanda di manleva Controparte_3 che non è stata riproposta dalla convenuta. Sotto altro profilo va rilevato che l'unica domanda avanzata attiene al pagamento delle ore di straordinario, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla circa la mancanza di legittimazione passiva Controparte_1 per le poste non retributive sono del tutto irrilevanti.
3. Presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore
2 la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
4. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che il lavoratore non avrebbe dato prova Controparte_1 dello s 'attività lavorativa in via esclusiva nell'ambito dell'appalto stipulato con Controparte_3
A tal proposito, l raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona, avendo riferito concordemente i testi che il Controparte_1 rato sempre ad Ancona presso la (testi CP_1 Tes_1
, IN ER) come peraltro risulta dal lu in A
[...] indicato nelle comunicazioni Unilav e nei contratti di lavoro CP_1
fascicolo ricorrente). Ne deriva che la dovrà ritenersi obbligata in solido per Controparte_1 le retribuzioni azionat
5. Quantificazione della pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. Al riguardo, va rilevato che il teste IN ER, dopo aver riferito in altra causa che l'orario di lavoro aveva inizio alle 7:30 fino alle 16:30 con 30 minuti di pausa e il sabato dalle 7:30 alle 12:30 per 5 ore, ha modificato la propria versione affermando che l'inizio del lavoro era alle 7:00. Nel verbale di udienza il Giudice ha dato “atto che il teste già sentito nella causa 578/24 una volta uscito dall'aula e poi rientrato per deporre nuovamente ha corretto la dichiarazione affermando che il lavoro iniziava alle 7:00”. Pertanto, benché l'altro testimone abbia riferito che l'inizio Tes_1 del lavoro era alle 7:00 si ritiene non vi iciente per affermare che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle 7:00 piuttosto che alle 7:30. Se ne desume che la prestazione lavorativa straordinaria allegata in ricorso andrà ridotta a 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana (5 il sabato e 30 minuti al giorno per 5 giorni settimanali). Inoltre, il teste ha riferito che nella settimana di Natale c'erano tre Tes_1 giorni di riposo, me teste IN ha riferito che il ricorrente se aveva un appuntamento si assentava per andare dalla questura o dal medico una volta ogni tanto. Le dichiarazioni trovano conferma nelle buste paga versate in atti da cui risultano 3 giorni di assenza in corrispondenza del e varie ore di Pt_2 permesso. Pur non essendo possibile quantificare nell ico le ore di permesso si ritiene in via equitativa di computare le assenze per tale ragione in misura pari ad una settimana per ciascuno dei due periodi di lavoro indicati nei conteggi, che si vanno ad aggiungere ai giorni di riposo previsti per le festività
3 natalizie. Si aggiunga che il ricorrente non allega di avere prestato attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come 1 gennaio, 6 gennaio, 1 novembre, 15 agosto e dalle buste paga risulta solo in alcuni casi remunerato il lavoro festivo, circostanza che vieppiù porta a ritenere corretto considerare che per lo meno per un periodo complessivo di due settimane per ciascuno dei due periodi di circa un anno ciascuno indicati nei conteggi, il ricorrente non abbia svolto lavoro straordinario. Non vi è al contrario prova di un'assenza continuativa dal 9 al 17 febbraio 2023, contestata come ingiustificata dal datore di lavoro ma invero non sanzionata: al riguardo entrambi i testimoni hanno riferito che il ricorrente non si è assentato dal lavoro in maniera continuativa, sicché non essendo state specificate le giustificazioni addotte dal lavoratore che avevano portato il datore di lavoro a non irrogare alcuna sanzione non può escludersi che in tale periodo la prestazione sia stata resa. Orbene, nel conteggio con riferimento al primo periodo (1.7.2021- 31.5.2022) il ricorrente considera 47 settimane arrotondando per difetto in quanto tra le due date intercorrono 47 settimane e 5 giorni, sicché si ritiene che al fine di tenere conto sia delle assenze nel periodo natalizio sia dei permessi per motivi personali si possano considerare nel periodo come lavorate con straordinario 46 settimane. Al contrario, con riferimento al secondo periodo in cui vengono considerate le 48 settimane esatte che intercorrono tra le due date (1.6.2022- 3.5.2023), si ritiene per le ragioni esposte di detrarre per le assenze nel periodo natalizio e per permessi vari un periodo di due settimane. Pertanto, per entrambi i due periodi indicati nei conteggi andranno tolte due settimane e considerato lo svolgimento di 7,5 ore di straordinario con la correzione del conteggio in tal modo: dal 1.7.2021 al 31.5.2022: 46 settimane, 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana, Euro 10,75 paga oraria del lavoro straordinario, totale spettante Euro 3.708,75; dal 1.6.2022 al 3.5.2023 46 settimane, 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana, Euro 10,9 paga oraria del lavoro straordinario, totale spettante Euro 3.760,50. A fronte di tale credito di Euro 7.469,25 vantato per lavoro straordinario occorre peraltro rilevare che nelle buste paga versate in atti risulta pagato il lavoro straordinario in diverse occasioni con erogazione di una somma lorda complessiva di Euro 909,61. Dovranno inoltre detrarsi le somme erogate a titolo di anticipo e che non sono mai state restituite o detratte nelle buste paga. Tale allegazione contenuta nella memoria di costituzione e risposta con specificazione sia delle date di erogazione e sia degli importi non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sicché dal credito come sopra calcolato andrà detratta la somma di Euro 1.705,00.
4 Ne deriva che l'importo lordo spettante al ricorrente ammonta a Euro 4.854,64. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va dunque parzialmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla minore somma riconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma lorda di E e Parte_1 rivalutazione mo si legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in e rimborso f CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, in data 1.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 26.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 12.6.2024, 17.6.2024, 23.6.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 560/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla Logica dal 1.7.2021 al 3.5.2023 con orario dalle 8 alle 13 e dalle Controparte_2
1 14:30 alle 17:30; precisa di avere lavorato presso la di Ancona Controparte_1 svolgendo un orario di lavoro maggiore dalle 7 ezz'ora di pausa e il sabato dalle 7 alle 12:30. Afferma di non aver goduto di ferie o permessi. Lamenta la mancata corresponsione del compenso per lavoro straordinario e adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di Ancona, sicché agisce oltre che nei confronti del datore di CP_1
e nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro produce le buste paga sottoscritte dal ricorrente o inviategli tramite raccomandata;
evidenzia che non erano stati considerati i maggiori importi erogati a titolo di acconti per Euro 1.705,00, che non era stata considerata l'assenza di 8 giorni continuativi non giustificata e sanzionata dall'azienda, che non erano state detratte le somme già erogate a titolo di straordinario, che l'attività lavorativa in cantiere non era sempre stabile ma subiva fluttuazioni in base ai carichi di lavoro. Anche la si è costituita in giudizio, evidenziando che Controparte_1 non vi era pro rdinario prestato in favore della committente e che non era applicabile l'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Propone domanda di Controparte_1 Controparte_3 manleva nei confronti del datore di lavoro per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. Nel corso del giudizio la veniva cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese previa pro sicché su richiesta dei procuratori della parte il giudizio veniva interrotto con ordinanza del 21.3.2025, a seguito della quale il ricorrente riassumeva la causa nei confronti della sola Controparte_1
La uita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. A seguito della interruzione e riassunzione del giudizio per cancellazione dal registro delle imprese della esula dalla presente controversia la domanda di manleva Controparte_3 che non è stata riproposta dalla convenuta. Sotto altro profilo va rilevato che l'unica domanda avanzata attiene al pagamento delle ore di straordinario, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla circa la mancanza di legittimazione passiva Controparte_1 per le poste non retributive sono del tutto irrilevanti.
3. Presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore
2 la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
4. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che il lavoratore non avrebbe dato prova Controparte_1 dello s 'attività lavorativa in via esclusiva nell'ambito dell'appalto stipulato con Controparte_3
A tal proposito, l raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona, avendo riferito concordemente i testi che il Controparte_1 rato sempre ad Ancona presso la (testi CP_1 Tes_1
, IN ER) come peraltro risulta dal lu in A
[...] indicato nelle comunicazioni Unilav e nei contratti di lavoro CP_1
fascicolo ricorrente). Ne deriva che la dovrà ritenersi obbligata in solido per Controparte_1 le retribuzioni azionat
5. Quantificazione della pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. Al riguardo, va rilevato che il teste IN ER, dopo aver riferito in altra causa che l'orario di lavoro aveva inizio alle 7:30 fino alle 16:30 con 30 minuti di pausa e il sabato dalle 7:30 alle 12:30 per 5 ore, ha modificato la propria versione affermando che l'inizio del lavoro era alle 7:00. Nel verbale di udienza il Giudice ha dato “atto che il teste già sentito nella causa 578/24 una volta uscito dall'aula e poi rientrato per deporre nuovamente ha corretto la dichiarazione affermando che il lavoro iniziava alle 7:00”. Pertanto, benché l'altro testimone abbia riferito che l'inizio Tes_1 del lavoro era alle 7:00 si ritiene non vi iciente per affermare che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle 7:00 piuttosto che alle 7:30. Se ne desume che la prestazione lavorativa straordinaria allegata in ricorso andrà ridotta a 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana (5 il sabato e 30 minuti al giorno per 5 giorni settimanali). Inoltre, il teste ha riferito che nella settimana di Natale c'erano tre Tes_1 giorni di riposo, me teste IN ha riferito che il ricorrente se aveva un appuntamento si assentava per andare dalla questura o dal medico una volta ogni tanto. Le dichiarazioni trovano conferma nelle buste paga versate in atti da cui risultano 3 giorni di assenza in corrispondenza del e varie ore di Pt_2 permesso. Pur non essendo possibile quantificare nell ico le ore di permesso si ritiene in via equitativa di computare le assenze per tale ragione in misura pari ad una settimana per ciascuno dei due periodi di lavoro indicati nei conteggi, che si vanno ad aggiungere ai giorni di riposo previsti per le festività
3 natalizie. Si aggiunga che il ricorrente non allega di avere prestato attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come 1 gennaio, 6 gennaio, 1 novembre, 15 agosto e dalle buste paga risulta solo in alcuni casi remunerato il lavoro festivo, circostanza che vieppiù porta a ritenere corretto considerare che per lo meno per un periodo complessivo di due settimane per ciascuno dei due periodi di circa un anno ciascuno indicati nei conteggi, il ricorrente non abbia svolto lavoro straordinario. Non vi è al contrario prova di un'assenza continuativa dal 9 al 17 febbraio 2023, contestata come ingiustificata dal datore di lavoro ma invero non sanzionata: al riguardo entrambi i testimoni hanno riferito che il ricorrente non si è assentato dal lavoro in maniera continuativa, sicché non essendo state specificate le giustificazioni addotte dal lavoratore che avevano portato il datore di lavoro a non irrogare alcuna sanzione non può escludersi che in tale periodo la prestazione sia stata resa. Orbene, nel conteggio con riferimento al primo periodo (1.7.2021- 31.5.2022) il ricorrente considera 47 settimane arrotondando per difetto in quanto tra le due date intercorrono 47 settimane e 5 giorni, sicché si ritiene che al fine di tenere conto sia delle assenze nel periodo natalizio sia dei permessi per motivi personali si possano considerare nel periodo come lavorate con straordinario 46 settimane. Al contrario, con riferimento al secondo periodo in cui vengono considerate le 48 settimane esatte che intercorrono tra le due date (1.6.2022- 3.5.2023), si ritiene per le ragioni esposte di detrarre per le assenze nel periodo natalizio e per permessi vari un periodo di due settimane. Pertanto, per entrambi i due periodi indicati nei conteggi andranno tolte due settimane e considerato lo svolgimento di 7,5 ore di straordinario con la correzione del conteggio in tal modo: dal 1.7.2021 al 31.5.2022: 46 settimane, 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana, Euro 10,75 paga oraria del lavoro straordinario, totale spettante Euro 3.708,75; dal 1.6.2022 al 3.5.2023 46 settimane, 7,5 ore di lavoro straordinario a settimana, Euro 10,9 paga oraria del lavoro straordinario, totale spettante Euro 3.760,50. A fronte di tale credito di Euro 7.469,25 vantato per lavoro straordinario occorre peraltro rilevare che nelle buste paga versate in atti risulta pagato il lavoro straordinario in diverse occasioni con erogazione di una somma lorda complessiva di Euro 909,61. Dovranno inoltre detrarsi le somme erogate a titolo di anticipo e che non sono mai state restituite o detratte nelle buste paga. Tale allegazione contenuta nella memoria di costituzione e risposta con specificazione sia delle date di erogazione e sia degli importi non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sicché dal credito come sopra calcolato andrà detratta la somma di Euro 1.705,00.
4 Ne deriva che l'importo lordo spettante al ricorrente ammonta a Euro 4.854,64. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va dunque parzialmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla minore somma riconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma lorda di E e Parte_1 rivalutazione mo si legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in e rimborso f CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, in data 1.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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