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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12039/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
SPADARI STEFANO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. VITRANO Controparte_1
FILIPPO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta dell'udienza del
27/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
04/09/1985 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo, Atto
n.143, Parte 2, Serie A) ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , ordinando all'ufficiale di stato civile di Parte_1 Controparte_1 provvedere alle necessarie annotazioni (matrimonio in data 04.09.1985 nel Comune di
Palermo, Atto n.143, Parte 2, Serie A);
2)dare atto che ogni questione di natura economica è stata tra le parti risolta e definita;
3)spese rifuse in caso di opposizione.
Con comparsa di costituzione del 19/03/2025, nel costituirsi nel Controparte_1
presente giudizio, ha aderito alla richiesta formulata nel ricorso introduttivo di pronuncia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la ricorrente, richiedendo l'emissione dei conseguenti provvedimenti di legge e le dovute annotazioni.
Ciò detto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 09/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato di volere divorziare alle condizioni di cui al ricorso sopra indicate, chiedendo la pronuncia sullo status senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 04/09/1985, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato
[...] Controparte_1
a TARANTO (TA) il 13/07/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 1985, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12039/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
SPADARI STEFANO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. VITRANO Controparte_1
FILIPPO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta dell'udienza del
27/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 parte ricorrente, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
04/09/1985 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo, Atto
n.143, Parte 2, Serie A) ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , ordinando all'ufficiale di stato civile di Parte_1 Controparte_1 provvedere alle necessarie annotazioni (matrimonio in data 04.09.1985 nel Comune di
Palermo, Atto n.143, Parte 2, Serie A);
2)dare atto che ogni questione di natura economica è stata tra le parti risolta e definita;
3)spese rifuse in caso di opposizione.
Con comparsa di costituzione del 19/03/2025, nel costituirsi nel Controparte_1
presente giudizio, ha aderito alla richiesta formulata nel ricorso introduttivo di pronuncia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la ricorrente, richiedendo l'emissione dei conseguenti provvedimenti di legge e le dovute annotazioni.
Ciò detto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 09/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato di volere divorziare alle condizioni di cui al ricorso sopra indicate, chiedendo la pronuncia sullo status senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 04/09/1985, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato
[...] Controparte_1
a TARANTO (TA) il 13/07/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 1985, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.