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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2024, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 921/2023 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente –
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello con oggetto: Adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c. proposta da:
, nato ad [...] il [...] ed Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difese dall'Avv. Marco Bosio del foro di Imperia, con studio in Ventimiglia, Via
Mazzini n. 9, presso cui sono elettivamente domiciliati in forza di procura a margine del ricorso
- Appellanti -
avverso la sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Imperia del 20.9.2023, pubblicata il 22.9.2023
e con l'intervento
Avv. Lorena Moraldo del foro di Imperia, nominata curatrice speciale della minore Per_1
, nata il [...], con decreto del 31.05.2024, con studio professionale in Sanremo (IM), Via
[...]
Roma n. 20
- Interveniente - con l'intervento del PG.
Conclusioni per gli appellanti: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello, esperita l'istruttoria necessaria, anche con l'eventuale nomina di curatore speciale della minore, , ai fini della Persona_1
formulazione del complesso giudizio di convenienza, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, disporre l'adozione ai sensi degli articoli 291 dell'adottanda signorina , Parte_2
avendo la stessa ed il sig. , già prestato il consenso e la madre, sig.ra , Parte_1 Parte_3
l'assenso”. In subordine: qualora dovesse essere negato il consenso da parte del sig. Controparte_1 si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, valutato l'interesse dell'adottando, Voglia, provvedere con sentenza alla richiesta di adozione. Con riserva di meglio specificare tale ipotesi”.
Conclusioni per il curatore speciale: “Insta affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia accogliere le conclusioni formulate dai signori e formulate in ricorso del Parte_1 Parte_2
23.10.2023, quivi da intendersi interamente richiamate”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 291 c.c. del 20.12.2022 il signor adiva il Tribunale di Imperia Parte_1 per chiedere di far luogo all'adozione della giovane deducendo: che dopo una convivenza Parte_2
more uxorio instaurata sin dal 2001, egli si era unito in matrimonio con in data 27.9.2008; Parte_3
che dalla loro relazione affettiva era nata in data [...] che la propria moglie aveva Persona_1 anche un'altra figlia, ormai maggiorenne, di nome nata in data [...] da una di lei Parte_2 precedete relazione sentimentale con tale;
che tuttavia la ragazza, sin dall'infanzia, Controparte_1
aveva sempre vissuto insieme alla madre e al ricorrente costituendo da subito un comune nucleo familiare.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di far luogo all'adozione di figlia maggiorenne Pt_2
della moglie, nei cui confronti aveva sempre assunto una cosciente e voluta responsabilità genitoriale, provvedendo alla sua educazione, istruzione, al suo mantenimento e amandola come figlia propria.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, anche con il padre naturale, rimasto contumace, sentite le parti (adottante, adottanda e madre dell'adottanda), le quali tutte manifestavano il proprio consenso all'adozione de qua,con il parere favorevole, altresì, del PM, ad esito dell'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che stante la presenza nel nucleo familiare in esame della figlia minorenne Per_1
“la scelta migliore per tutelarla fosse quella di attendere che sia in grado di intendere e comprendere tutte le conseguenze derivanti dall'istituto in esame, ossia quando raggiungerà la maggiore età (peraltro prossima)”.
Avverso la predetta sentenza in data 23.10.2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 appello innanzi a questa Corte evidenziando, da un lato, l'erronea ritenuta insussistenza delle condizioni previste dalla legge e la mancata nomina del curatore speciale in favore della minore Persona_1 nonché la mancata audizione della stessa, e, dall'altro lato, l'omessa valutazione delle circostanze di fatto e delle premesse sottese alla richiesta di adozione.
Non essendo andata a buon fine la prima notifica ad (padre naturale di , su Controparte_1 Pt_2
richiesta di parte appellante la Corte con decreto reso in data 16.2.2024 concedeva nuovo termine per svolgere altra notifica, che aveva esito positivo, senza tuttavia che si costituisse, neppure in questo grado,
il quale pertanto veniva dichiarato contumace con ordinanza del 29.5.2024 con la quale Controparte_1
veniva altresì nominato un curatore speciale in favore della minore e fissata udienza per Persona_1
il di lei ascolto. All'udienza del 26.9.2024 veniva quindi reso l'ascolto di ed al suo esito veniva Persona_1
fissata udienza per la discussione finale.
Le parti precisavano le loro conclusioni per l'udienza del 27.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio collegiale
***
L'appello è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
In effetti, come peraltro ricordato anche dal Giudice di primo grado, proprio con riguardo alla fattispecie oggi in esame, è intervenuta da tempo la Corte di Cassazione con la nota sentenza del 3.2.2006,
n. 2426 che ha affermato il seguente principio:
“In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni
- nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
Orbene, nel caso in esame, questa Corte ha esercitato il suddetto potere-dovere, provvedendo, come già ricordato, a nominare in favore di un curatore speciale e a disporne l'ascolto, Persona_1
Appare a questo punto opportuno riportare i passaggi più salienti dell'ascolto della minore
“ (…) In famiglia siamo quattro con due cani. Siamo io e mia sorella Io Persona_1 Parte_2
considero mia sorella, Usciamo spesso insieme, anche con le sue amiche benchè più grandi di me, Pt_2
(…9 Sta con noi da sempre, ossia da quando aveva un anno. I miei genitori andavano a scuola insieme, si conoscono da sempre. Sono d'accordo con l'adozione di perché per me è come una sorella;
per me Pt_2
è normale la sua presenza: Lei non ha avuto contatti col padre naturale, quindi per lei e per me il padre
è solo mio padre. Sono favorevole all'adozione”.
Alla medesima udienza ha peraltro preso la parola anche il di lei curatore speciale che ha affermato “di essersi relazionata con la minore e avendo contatto col contesto familiare ho verificato un sistema familiare coeso e forte. Vi è la necessità di avere un riconoscimento formale della realtà quotidiana che la famiglia vive. Si vuole dare una veste formale alla situazione in atto”. In questa situazione, non vi è motivo per non ritenere che l'appellante signor nutra Parte_1
un sincero e profondo affetto verso la giovane che, a sua volta, lo ricambia e che tra i due si Parte_2
sia effettivamente venuto ad instaurare, progressivamente e nel tempo, un rapporto del tutto simile a quello tra padre e figlia che pertanto merita di essere riconosciuto, anche formalmente, con l'adozione richiesta, che nulla toglie ma anzi dona al nucleo familiare in oggetto.
Da qui l'accoglimento dell'appello, come da dispositivo.
Nulla sulle spese stante la carenza di parti contrapposte costituite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto da ed e per l'effetto, in riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Imperia del 20.9.2023, pubblicata il 22.9.2023
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE
farsi luogo all'adozione di nata il [...] in [...] Parte_2
da parte di
, nato a nato ad [...] il [...]. Parte_1
L'adottata assumerà il cognome dell'adottante , anteponendolo al proprio cognome di origine ai Pt_1
sensi di legge.
-Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Così deciso in Genova il 28.11.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente –
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello con oggetto: Adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c. proposta da:
, nato ad [...] il [...] ed Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difese dall'Avv. Marco Bosio del foro di Imperia, con studio in Ventimiglia, Via
Mazzini n. 9, presso cui sono elettivamente domiciliati in forza di procura a margine del ricorso
- Appellanti -
avverso la sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Imperia del 20.9.2023, pubblicata il 22.9.2023
e con l'intervento
Avv. Lorena Moraldo del foro di Imperia, nominata curatrice speciale della minore Per_1
, nata il [...], con decreto del 31.05.2024, con studio professionale in Sanremo (IM), Via
[...]
Roma n. 20
- Interveniente - con l'intervento del PG.
Conclusioni per gli appellanti: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello, esperita l'istruttoria necessaria, anche con l'eventuale nomina di curatore speciale della minore, , ai fini della Persona_1
formulazione del complesso giudizio di convenienza, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, disporre l'adozione ai sensi degli articoli 291 dell'adottanda signorina , Parte_2
avendo la stessa ed il sig. , già prestato il consenso e la madre, sig.ra , Parte_1 Parte_3
l'assenso”. In subordine: qualora dovesse essere negato il consenso da parte del sig. Controparte_1 si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, valutato l'interesse dell'adottando, Voglia, provvedere con sentenza alla richiesta di adozione. Con riserva di meglio specificare tale ipotesi”.
Conclusioni per il curatore speciale: “Insta affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia accogliere le conclusioni formulate dai signori e formulate in ricorso del Parte_1 Parte_2
23.10.2023, quivi da intendersi interamente richiamate”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 291 c.c. del 20.12.2022 il signor adiva il Tribunale di Imperia Parte_1 per chiedere di far luogo all'adozione della giovane deducendo: che dopo una convivenza Parte_2
more uxorio instaurata sin dal 2001, egli si era unito in matrimonio con in data 27.9.2008; Parte_3
che dalla loro relazione affettiva era nata in data [...] che la propria moglie aveva Persona_1 anche un'altra figlia, ormai maggiorenne, di nome nata in data [...] da una di lei Parte_2 precedete relazione sentimentale con tale;
che tuttavia la ragazza, sin dall'infanzia, Controparte_1
aveva sempre vissuto insieme alla madre e al ricorrente costituendo da subito un comune nucleo familiare.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di far luogo all'adozione di figlia maggiorenne Pt_2
della moglie, nei cui confronti aveva sempre assunto una cosciente e voluta responsabilità genitoriale, provvedendo alla sua educazione, istruzione, al suo mantenimento e amandola come figlia propria.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, anche con il padre naturale, rimasto contumace, sentite le parti (adottante, adottanda e madre dell'adottanda), le quali tutte manifestavano il proprio consenso all'adozione de qua,con il parere favorevole, altresì, del PM, ad esito dell'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che stante la presenza nel nucleo familiare in esame della figlia minorenne Per_1
“la scelta migliore per tutelarla fosse quella di attendere che sia in grado di intendere e comprendere tutte le conseguenze derivanti dall'istituto in esame, ossia quando raggiungerà la maggiore età (peraltro prossima)”.
Avverso la predetta sentenza in data 23.10.2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 appello innanzi a questa Corte evidenziando, da un lato, l'erronea ritenuta insussistenza delle condizioni previste dalla legge e la mancata nomina del curatore speciale in favore della minore Persona_1 nonché la mancata audizione della stessa, e, dall'altro lato, l'omessa valutazione delle circostanze di fatto e delle premesse sottese alla richiesta di adozione.
Non essendo andata a buon fine la prima notifica ad (padre naturale di , su Controparte_1 Pt_2
richiesta di parte appellante la Corte con decreto reso in data 16.2.2024 concedeva nuovo termine per svolgere altra notifica, che aveva esito positivo, senza tuttavia che si costituisse, neppure in questo grado,
il quale pertanto veniva dichiarato contumace con ordinanza del 29.5.2024 con la quale Controparte_1
veniva altresì nominato un curatore speciale in favore della minore e fissata udienza per Persona_1
il di lei ascolto. All'udienza del 26.9.2024 veniva quindi reso l'ascolto di ed al suo esito veniva Persona_1
fissata udienza per la discussione finale.
Le parti precisavano le loro conclusioni per l'udienza del 27.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio collegiale
***
L'appello è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
In effetti, come peraltro ricordato anche dal Giudice di primo grado, proprio con riguardo alla fattispecie oggi in esame, è intervenuta da tempo la Corte di Cassazione con la nota sentenza del 3.2.2006,
n. 2426 che ha affermato il seguente principio:
“In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni
- nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
Orbene, nel caso in esame, questa Corte ha esercitato il suddetto potere-dovere, provvedendo, come già ricordato, a nominare in favore di un curatore speciale e a disporne l'ascolto, Persona_1
Appare a questo punto opportuno riportare i passaggi più salienti dell'ascolto della minore
“ (…) In famiglia siamo quattro con due cani. Siamo io e mia sorella Io Persona_1 Parte_2
considero mia sorella, Usciamo spesso insieme, anche con le sue amiche benchè più grandi di me, Pt_2
(…9 Sta con noi da sempre, ossia da quando aveva un anno. I miei genitori andavano a scuola insieme, si conoscono da sempre. Sono d'accordo con l'adozione di perché per me è come una sorella;
per me Pt_2
è normale la sua presenza: Lei non ha avuto contatti col padre naturale, quindi per lei e per me il padre
è solo mio padre. Sono favorevole all'adozione”.
Alla medesima udienza ha peraltro preso la parola anche il di lei curatore speciale che ha affermato “di essersi relazionata con la minore e avendo contatto col contesto familiare ho verificato un sistema familiare coeso e forte. Vi è la necessità di avere un riconoscimento formale della realtà quotidiana che la famiglia vive. Si vuole dare una veste formale alla situazione in atto”. In questa situazione, non vi è motivo per non ritenere che l'appellante signor nutra Parte_1
un sincero e profondo affetto verso la giovane che, a sua volta, lo ricambia e che tra i due si Parte_2
sia effettivamente venuto ad instaurare, progressivamente e nel tempo, un rapporto del tutto simile a quello tra padre e figlia che pertanto merita di essere riconosciuto, anche formalmente, con l'adozione richiesta, che nulla toglie ma anzi dona al nucleo familiare in oggetto.
Da qui l'accoglimento dell'appello, come da dispositivo.
Nulla sulle spese stante la carenza di parti contrapposte costituite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto da ed e per l'effetto, in riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Imperia del 20.9.2023, pubblicata il 22.9.2023
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE
farsi luogo all'adozione di nata il [...] in [...] Parte_2
da parte di
, nato a nato ad [...] il [...]. Parte_1
L'adottata assumerà il cognome dell'adottante , anteponendolo al proprio cognome di origine ai Pt_1
sensi di legge.
-Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Così deciso in Genova il 28.11.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni