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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13.3.2025
Causa n. 331 / 2024
/INPS Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Munari e per la parte convenuta l'Avv. De Pompeis
CP_ L'avv. De Pompeis dichiara che l non ha proceduto ancora al recupero dell'indebito oggetto di causa.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 13.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 331 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
15/02/2024
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. MUNARI ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_1 P.IVA_1
COSTANTINO
Motivi della decisione
CP_
ha convenuto in giudizio l esponendo di avere Parte_2
presentato tramite il patronato i Verona la domanda di pensione CP_2
di anzianità; che nell'allegato la domanda di pensione intitolato “notizie sull'eventuale attività lavorativa e sui redditi del richiedente la pensione” compilato telematicamente dall'operatore del sindacato era stato indicato che la ricorrente intendeva cessare la propria attività lavorativa subordinato
CP_ dal giorno successivo, 31/01/2017; che l con la comunicazione del
05/04/2017 aveva informato la ricorrente dell'accoglimento della domanda con decorrenza dal 30/01/2017 e quindi aveva liquidato in suo favore la pensione categoria VOS con decorrenza dal 01/02/2017 all'importo mensile
1 CP_ di € 381,91; di aver percepito le somme liquidate mese per mese dall'
dal febbraio 2000 17/11/2022; che con la comunicazione del 22/11/2022
CP_ l aveva informato alla ricorrente che a seguito di verifica era emersa l'indebita percezione da parte sua di somme non dovute sulla pensione in esame pari a € 29.734,70 per il periodo dal 02/07/2017 al 31/12/2022; che pertanto era stata richiesta la restituzione dell'intera somma;
di aver
CP_ presentato ricorso al comitato provinciale;
che il ricorso era stato
CP_ rigettato dall' evidenziando che la ricorrente nell'anno 2017 aveva avuto un rapporto di lavoro part-time da gennaio a dicembre durato sino al
31/07/2018 e che inoltre dal 01/05/2017 sino al 18/02/2023 aveva prestato attività lavorativa quale collaboratrice familiare;
la ricorrente inoltre aveva presentato domanda di anzianità dichiarando la cessazione dell'attività
lavorativa dipendente a far data dal 31/01/2017.
Ciò premesso la ricorrente deduceva la carenza di motivazione del provvedimento e l'insussistenza dei requisiti di legge per la ripetibilità dell'indebito pensionistico. In particolare, la ricorrente deduceva la mancanza di dolo, in quanto l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente era una circostanza perfettamente conosciuta
CP_ dell' o comunque agevolmente conoscibile da parte dell' , CP_3
mediante una verifica della situazione contributiva dell'assicurata. La ricorrente non ha mai occultato l'attività lavorativa di carattere subordinato,
per le quali era stata versata la contribuzione previdenziale. Pertanto
l'indebito non era da ascrivere a responsabilità della ricorrente ma
CP_ solamente alla negligenza dell' . Ciò premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della richiesta di pagamento a titolo di indebito della somma di € 29.734,70 e quindi dichiararsi l'irripetibilità della somma.
2 CP_ Si costituiva in giudizio l e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che per il conseguimento della pensione di anzianità richiesta dalla parte ricorrente era obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. L'incompatibilità della prestazione pensionistica con l'attività lavorativa era circostanza notoria, quale presupposto indefettibile di fruizione della pensione secondo tale regime agevolato sperimentale.
La causa non richiedeva attività istruttoria pertanto il giudice fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato.
1. Non è in discussione l'obbligo di cessazione dell'attività lavorativa quale presupposto per ottenere la liquidazione della pensione di anzianità erogata alla ricorrente.
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, nel modulo di presentazione dell'istanza telematica occorreva dichiarare espressamente la volontà di cessare la propria attività lavorativa subordinata dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. La parte ricorrente deduce l'illegittimità della richiesta di restituzione
CP_ dell'indebito in quanto la prima comunicazione inviata dall' non conterrebbe la motivazione di tale ripetizione.
L'argomentazione non è condivisibile. Nella presente causa non si discute della legittimità formale di un provvedimento amministrativo, ma viene svolta una domanda di accertamento negativo del diritto alla restituzione di somme percepite dall'assicurata. La tutela giurisdizionale del diritto della
3 CP_ ricorrente è garantita dalla esaustiva motivazione fornita dall' nel provvedimento di rigetto del ricorso al comitato provinciale.
3. Nel merito le domande di parte ricorrente non sono fondate
La Corte di Cassazione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha espresso il seguente condivisibile principio di diritto
(Sez. L., Sentenza n. 27096 del 25/10/2018): Nell'indebito previdenziale il
dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì
nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione
dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un
numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente
attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale
dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi.
Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l a CP_1
corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi,
avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde
ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la
circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un
positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece
sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle
disposizioni anticumulo.
La S.C. pertanto ha escluso che, in presenza di un obbligo dichiarativo a carico del richiedente, vi sia per l'ente previdenziale un onere ritenuto eccessivamente gravoso di verificare ciascuna posizione lavorativa sulla base degli elenchi degli estratti contributivi.
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della qualità delle parti e della natura della prestazione oggetto di causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Verona, 13.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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