Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8101/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Andrea Lodigiani e Martina
Mascella,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Pierluigi Levrero,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
22.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 19.10.2024.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 5.8.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di cui alla sentenza n. 1090/2016 del 23.3.2016 (come già parzialmente modificate con decreto del 29.7.2022), con cui questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1
segnatamente, il ricorrente ha domandato la revoca dell'obbligo, posto a suo carico in forza della predetta sentenza, di contribuzione al mantenimento del figlio (nato Per_1
dall'unione coniugale il 9.12.2004), deducendo che questi avesse ormai raggiunto una condizione di autosufficienza economica;
ha altresì richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della sig.ra CP_1
con comparsa di risposta del 23.12.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, instando per il rigetto della domanda spiegata da controparte in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
all'udienza del 22.4.2025 le parti, personalmente comparse, hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 1090/2016 del 23.3.2016 (come già parzialmente modificate con decreto del predetto Tribunale del 29.7.2022),
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- preso atto del percorso lavorativo intrapreso e portato avanti da Per_1
- previa revoca della disposta assegnazione della casa coniugale sita in Genova, via Jori
41/14, la sig.ra si impegna a rilasciare al più tardi entro il 1.10.2025 il predetto CP_1
immobile, che, dal rilascio, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. ; Parte_1
- la sig.ra corrisponderà le somme dovute a titolo di amministrazione ordinaria CP_1
per l'immobile sopra indicato (attualmente pari per il pregresso a circa 1.600,00 euro) oltre a quelle maturande fino alla data del rilascio;
- nulla i genitori verseranno per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
- la sig.ra verserà al sig. la somma di euro 300,00 quale CP_1 Parte_1
concorso alle spese legali del presente procedimento;
- spese legali per il resto compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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