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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa G. Claudia
Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 777 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Michele Figliomeni, giusta procura in atti attrice contro nata a [...], il [...], rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Maria Falci, giusta procura in atti e nei confronti di
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Assunta Roberta Russo, giusta procura in atti convenuti
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere erede, unitamente ai germani convenuti, di Per_1
[...] [...]
e , deceduti rispettivamente il 21 febbraio 2015 e il
[...] Persona_2
19 marzo 2015 senza lasciare testamento, ha convenuto in giudizio i fratelli,
e , al fine di ottenere lo scioglimento della CP_1 Controparte_2
comunione sul bene immobile, sito in Porto Empedocle, in via Napoli, 41
( identificato in catasto al foglio 22, part. 1526, sub. 10), nonché dei beni mobili e suppellettili ivi esistenti.
Inoltre, la medesima attrice, premettendo che l'immobile suddetto sarebbe occupato esclusivamente da , ha chiesto la condanna di Controparte_2
quest'ultimo a consegnare le chiavi.
Infine, l'attrice ha chiesto che venisse verificata l'esistenza di libretti di depositi, conti correnti o altri titoli dei de cuius.
Costituitasi con comparsa, depositata il 7 giugno 2018, non si CP_1
è opposta allo scioglimento della comunione, manifestando l'interesse a ottenere l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, previo conguaglio di € 20.000,00 a ciascun condividente, con condanna del convenuto CP_2
al rilascio dell'immobile.
[...]
Con comparsa, depositata il 7 giugno 2018, si è costituito , Controparte_2
il quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nel merito, non si è opposto allo scioglimento della comunione, rappresentando di non aver mai escluso la sorella dal possesso dell'immobile in questione e negando di essere a conoscenza dell'esistenza di titoli intestati ai de cuius.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una indennità di Controparte_2 occupazione.
La causa, è stata istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, mutato il giudicante all'udienza del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato che l' omissione del codice fiscale del convenuto non può configurare una nullità dell'atto di citazione, quando, a mente dell'art. 156 c.p.c., l'atto medesimo abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato. E cio è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'omissione non ha comportato incertezza di sorta in ordine all'individuazione della parte processuale, la quale si è costituita difendendosi nel merito e sanando la mera irregolarità.
Tanto chiarito e considerato che risulta esperito il tentative di mediazione, si può entrare nel merito della domanda.
Seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, va dichiarata aperta la successione legittima di , nato a [...], il 4 Persona_2
aprile 1929 e ivi deceduto il 19 marzo 2015 e di , nata a [...] Persona_1
Empedocle, il 14 marzo 1931, ivi deceduta il 21 febbraio 2015.
Dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione ereditaria tra le parti in causa è unicamente l'immobile sito in Porto Empedocle, via
Napoli 41, piano terzo, in catasto al foglio 22, particella 1526, sub. 10, che appartiene, in parti uguali, ai germani: , , Controparte_2 Parte_1
precisando che non è stata dimostrata l'esistenza di altri beni, CP_1
titoli o altro, nell'asse ereditario. Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dall'ing.
Per_
depositata il 21 ottobre 2024 – sufficientemente motivata e perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in tre parti
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 66.000, comprensiva dei beni mobili ivi collocati ( il cui valore è pari a € 2000,00) cui le parti non hanno mosso osservazioni.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione e considerato che la convenuta ha, nel corso del CP_1
giudizio, rinunciato all'istanza di assegnazione del bene, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c., alla vendita del bene immobile in questione comprensivo dei beni mobili con base d'asta pari al valore commerciale congruamente stimato dal c.t.u. in euro 66.000 con la precisazione che la predetta vendita va riservata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Venendo, adesso, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto a corrispondere una indennità di Controparte_2
occupazione si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va affermata l'ammissibilità della domanda, trattandosi di emendatio libelli, collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio
, che è configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma a essa si cumula.
Chiarito ciò, va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.).
Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano
(Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (Cass. n. 5504 del 2012).
Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato di aver richiesto al fratello Controparte_2
di fruire dell'immobile e che quest'ultimo lo abbia impedito.
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, e inoltre considerata la residualità delle restanti domande, vanno interamente compensate fra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede:
dichiara non comodamente divisibile la comunione della piena proprietà del bene immobile, sito in Porto Empedocle, in via Napoli, 41 ( identificato in catasto al foglio 22, part. 1526, sub. 10); dispone procedersi allo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita del bene indicato al punto che precede e del mobilio, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
Per_ fissa come prezzo base quello di stima individuato dal CTU ing. nell'elaborato del 21 ottobre 2024 pari a euro 66.000,00; compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti pro quota e per le parti ammesse a carico dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, in data 19 giugno 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa G. Claudia
Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 777 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Michele Figliomeni, giusta procura in atti attrice contro nata a [...], il [...], rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Maria Falci, giusta procura in atti e nei confronti di
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Assunta Roberta Russo, giusta procura in atti convenuti
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere erede, unitamente ai germani convenuti, di Per_1
[...] [...]
e , deceduti rispettivamente il 21 febbraio 2015 e il
[...] Persona_2
19 marzo 2015 senza lasciare testamento, ha convenuto in giudizio i fratelli,
e , al fine di ottenere lo scioglimento della CP_1 Controparte_2
comunione sul bene immobile, sito in Porto Empedocle, in via Napoli, 41
( identificato in catasto al foglio 22, part. 1526, sub. 10), nonché dei beni mobili e suppellettili ivi esistenti.
Inoltre, la medesima attrice, premettendo che l'immobile suddetto sarebbe occupato esclusivamente da , ha chiesto la condanna di Controparte_2
quest'ultimo a consegnare le chiavi.
Infine, l'attrice ha chiesto che venisse verificata l'esistenza di libretti di depositi, conti correnti o altri titoli dei de cuius.
Costituitasi con comparsa, depositata il 7 giugno 2018, non si CP_1
è opposta allo scioglimento della comunione, manifestando l'interesse a ottenere l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, previo conguaglio di € 20.000,00 a ciascun condividente, con condanna del convenuto CP_2
al rilascio dell'immobile.
[...]
Con comparsa, depositata il 7 giugno 2018, si è costituito , Controparte_2
il quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nel merito, non si è opposto allo scioglimento della comunione, rappresentando di non aver mai escluso la sorella dal possesso dell'immobile in questione e negando di essere a conoscenza dell'esistenza di titoli intestati ai de cuius.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una indennità di Controparte_2 occupazione.
La causa, è stata istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, mutato il giudicante all'udienza del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato che l' omissione del codice fiscale del convenuto non può configurare una nullità dell'atto di citazione, quando, a mente dell'art. 156 c.p.c., l'atto medesimo abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato. E cio è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'omissione non ha comportato incertezza di sorta in ordine all'individuazione della parte processuale, la quale si è costituita difendendosi nel merito e sanando la mera irregolarità.
Tanto chiarito e considerato che risulta esperito il tentative di mediazione, si può entrare nel merito della domanda.
Seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, va dichiarata aperta la successione legittima di , nato a [...], il 4 Persona_2
aprile 1929 e ivi deceduto il 19 marzo 2015 e di , nata a [...] Persona_1
Empedocle, il 14 marzo 1931, ivi deceduta il 21 febbraio 2015.
Dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione ereditaria tra le parti in causa è unicamente l'immobile sito in Porto Empedocle, via
Napoli 41, piano terzo, in catasto al foglio 22, particella 1526, sub. 10, che appartiene, in parti uguali, ai germani: , , Controparte_2 Parte_1
precisando che non è stata dimostrata l'esistenza di altri beni, CP_1
titoli o altro, nell'asse ereditario. Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dall'ing.
Per_
depositata il 21 ottobre 2024 – sufficientemente motivata e perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in tre parti
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 66.000, comprensiva dei beni mobili ivi collocati ( il cui valore è pari a € 2000,00) cui le parti non hanno mosso osservazioni.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione e considerato che la convenuta ha, nel corso del CP_1
giudizio, rinunciato all'istanza di assegnazione del bene, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c., alla vendita del bene immobile in questione comprensivo dei beni mobili con base d'asta pari al valore commerciale congruamente stimato dal c.t.u. in euro 66.000 con la precisazione che la predetta vendita va riservata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Venendo, adesso, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto a corrispondere una indennità di Controparte_2
occupazione si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va affermata l'ammissibilità della domanda, trattandosi di emendatio libelli, collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio
, che è configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma a essa si cumula.
Chiarito ciò, va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.).
Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano
(Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (Cass. n. 5504 del 2012).
Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato di aver richiesto al fratello Controparte_2
di fruire dell'immobile e che quest'ultimo lo abbia impedito.
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, e inoltre considerata la residualità delle restanti domande, vanno interamente compensate fra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede:
dichiara non comodamente divisibile la comunione della piena proprietà del bene immobile, sito in Porto Empedocle, in via Napoli, 41 ( identificato in catasto al foglio 22, part. 1526, sub. 10); dispone procedersi allo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita del bene indicato al punto che precede e del mobilio, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
Per_ fissa come prezzo base quello di stima individuato dal CTU ing. nell'elaborato del 21 ottobre 2024 pari a euro 66.000,00; compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti pro quota e per le parti ammesse a carico dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, in data 19 giugno 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44