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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5162 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C . ( C C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Cionfoli ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati presso il suo studio in Ceprano, Via del Campidoglio n° 16 giusta procura in atti;
Appellanti, appellati incidentali
E
, (C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Ivan Controparte_1 C.F._5
Santopietro C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Pontecorvo - Via A. Masella n. 27, giusta procura in atti;
Appellata, appellante incidentale
, (C.F. ), e , (C.F. CP_2 CodiceFiscale_7 Controparte_1 [...]
) quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._8 Persona_1
Santopietro (C.F. ), ed elettivamente domiciliati nel suo studio in CodiceFiscale_9
Pontecorvo, Via Aloisi Masella n.27 giusta procura in atti;
Appellati
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 524/2018 pronunciata dal Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 01.06.2018 e notificata il 14.06.2018.
Conclusioni
Per gli appellanti, appellati in via incidentale “ Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento dell'atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°524/2018 del Tribunale civile di
Frosinone, ordinare agli odierni appellati l'immediata cessazione della turbativa al godimento dei legittimi proprietari del pozzo ubicato sulla particella in catasto F.11 n° 456 del Comune di Ceprano ordinare, altresì, agli stessi di rimuovere la pompa di sollevamento dell'acqua, i fili elettrici e quant'altro abusivamente installato in detto pozzo;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata, appellante incidentale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - In via principale ed incidentale: Rigettare l'appello proposto per i motivi tutti dedotti in narrativa e, in parziale riforma della sentenza n. 524/2018 del Tribunale di Frosinone nel procedimento di cui al R.G. 2149/2012 pubblicata in data 01.06.2018, o mediante semplice correzione di errore materiale, confermare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e comunque infondatezza della domanda degli appellanti disponendo la loro condanna alle spese di lite, come già quantificate nella sentenza di I grado, anche nei confronti della Sig.ra in proprio Controparte_1
e non solo quale erede del Sig. unitamente al fratello Sig. . Persona_1 CP_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge anche per il presente giudizio.
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Preliminarmente: dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello proposto ex art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti con l'atto introduttivo perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa, nella sentenza di primo grado ed in tutti gli altri atti di causa;
condannare gli appellanti, oltre al pagamento delle spese processuali, a risarcimento danni ex art. 96, c.p.c. 3° comma, da liquidarsi in via equitativa parametrando il tutto alla posta in gioco e alle incomprensibili posizioni assunte al di fuori di ogni schema procedurale.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c., e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiesto al Tribunale di Frosinone di essere reintegrati nel possesso di un pozzo che si trova sul terreno agricolo di loro proprietà sito in Ceprano, via Olivella n.60, distinto in catasto al foglio 11, mappale
456, ordinando a (in proprio e quale erede di di rimuovere la Controparte_1 Persona_1
pompa di sollevamento dell'acqua, i fili elettrici e ogni altra cosa abusivamente istallata.
2 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e Controparte_1
in quanto i ricorrenti erano decaduti dall'azione per l'intervenuto termine annuale;
non erano mai stati in possesso e nella detenzione del pozzo e comunque ella non era mai stata a conoscenza del possesso del fondo in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza dell'11 maggio 2013 il giudice - qualificando l'azione promossa dai ricorrenti come azione di manutenzione- ha respinto il ricorso perché proposto a distanza di oltre un anno dalla turbativa, con conseguente decadenza dall'esercizio dell'azione.
Con ordinanza del 20 Settembre 2013 il Tribunale di Frosinone ha rigettato il reclamo degli odierni appellanti avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2013.
Istaurato il giudizio sul merito possessorio nei confronti di e degli eredi di Controparte_1 Per_1
, deceduto nelle more, i ricorrenti, odierni appellanti in via principale, hanno precisato la
[...]
domanda chiedendo al tribunale di ordinare ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa nell'esercizio del possesso del pozzo in capo ai ricorrenti, insistendo nella domanda di rimozione della pompa di sollevamento dell'acqua , dei fili elettrici e di ogni altra cosa abusivamente installata nel pozzo.
I resistenti hanno insistito nel rigetto della domanda avversaria con conferma del diritto di servitù di acquedotto già tutelato in sede cautelare.
All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda possessoria tardiva ed ha evidenziato che nell'ordinanza dell'11 maggio 2013 non era contenuto alcun provvedimento di accertamento del diritto di servitù di acquedotto in capo ai resistenti.
Quindi con sentenza n. 524/2018 ha così deciso “Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: I ) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna i ricorrenti- in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali in favore di e liquidandole in Controparte_1 CP_2 complessivi 2.430,00 € oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15%, Compensi da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Pt_4
Si è costituita in proprio la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto, e proponendo appello incidentale.
Si sono costituiti e , quali eredi di , i quali hanno Controparte_1 CP_2 Persona_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza.
All'udienza del 12/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto lo stesso, complessivamente considerato, consente di verificare le doglianze degli appellanti e le loro istanze.
3 Con un unico motivo di appello gli appellanti in via principale, appellati in via incidentale, contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato attendibile la testimonianza del testimone e quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine perentorio Tes_1
di un anno dal compimento del primo atto di turbativa.
Il motivo è infondato.
Condivide questa Corte il ragionamento logico e giuridico seguito dal giudice di prime cure.
L'azione di manutenzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'inizio della turbativa ed è esperibile se il possesso da tutelare dura da oltre un anno.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'anno entro cui esercitare l'azione decorre dal primo atto lesivo, se quelli successivi, che sono allo stesso strettamente connessi, si devono ritenere prosecuzione della stessa attività. Se gli atti non sono connessi, invece, il termine annuale decorre dall'ultimo atto posto in essere, a patto che questo abbia caratteristiche proprie e non sia connesso con quelli antecedenti. Questi i principi giuridici sottolineati dalla sentenza Corte Cassazione
n.200007/2020 Cass. Civ. n. 16053/2019).
L'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione possessoria incombe, come rilevato dal Giudice di prime cure, sul ricorrente, essendo il relativo termine di decadenza e non di prescrizione, il cui mancato decorso costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione possessoria. (cass. Civ. 23870/2021, 19018/2016, Cass. Civ. 20228/2009 ).
Nel caso in esame non si rilevano motivi che possano screditare l'attendibilità del testimone
[...]
che ha specificato di aver lavorato alla costruzione della casa di molti anni Tes_1 Controparte_1 prima della deposizione e di aver usato l'acqua del pozzo che già era dotato di una pompa.
Di contro la deposizione di , della cui mancata considerazione si dolgono gli Testimone_2
appellanti, nulla è ha saputo specificare sul punto.
Inoltre, è condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado che ritiene provata la decadenza anche per presunzioni in quanto deve ritenersi che i ricorrenti fossero a conoscenza della presunta turbativa molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio in quanto fin dal 2005 essi hanno agito in giudizio nei confronti di (dante causa degli odierni resistenti) per il rilascio Persona_1
del fondo su cui è ubicato il pozzo.
Con l'unico motivo di appello incidentale lamenta la circostanza che la stessa nel Controparte_1 giudizio di primo grado era costituita sia personalmente, con l'Avv. Ivan Santopietro, che in qualità di erede di assistita con l'Avv. Giuseppe Santopietro, e il giudice nella sentenza di Persona_1
primo grado non aveva statuito in merito alle spese di giudizio in suo favore.
L'appello incidentale è fondato atteso che l'appellante principale era costituita in primo grado sia in qualità di erede di e sia in proprio ed essendo risultata vittoriosa alla stessa Persona_1
4 andavano liquidate le spese di giudizio che risulta congruo liquidarle nella medesima misura di quanto liquidato agli eredi di . Persona_1
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 524/2018 pronunciata dal Tribunale di Frosinone, Pt_3 Parte_4
pubblicata in data 01.06.2018 cosi provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale promosso da ed in parziale riforma Controparte_1
della sentenza impugnata condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nei confronti di in proprio che liquida in € 1.458,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli appellanti principali alla rifusione delle spese nei confronti di e CP_2
quali eredi di del secondo grado di giudizio che liquida in Controparte_1 Persona_1
€ 3.473,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
5
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5162 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C . ( C C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Cionfoli ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati presso il suo studio in Ceprano, Via del Campidoglio n° 16 giusta procura in atti;
Appellanti, appellati incidentali
E
, (C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Ivan Controparte_1 C.F._5
Santopietro C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Pontecorvo - Via A. Masella n. 27, giusta procura in atti;
Appellata, appellante incidentale
, (C.F. ), e , (C.F. CP_2 CodiceFiscale_7 Controparte_1 [...]
) quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._8 Persona_1
Santopietro (C.F. ), ed elettivamente domiciliati nel suo studio in CodiceFiscale_9
Pontecorvo, Via Aloisi Masella n.27 giusta procura in atti;
Appellati
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 524/2018 pronunciata dal Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 01.06.2018 e notificata il 14.06.2018.
Conclusioni
Per gli appellanti, appellati in via incidentale “ Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento dell'atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°524/2018 del Tribunale civile di
Frosinone, ordinare agli odierni appellati l'immediata cessazione della turbativa al godimento dei legittimi proprietari del pozzo ubicato sulla particella in catasto F.11 n° 456 del Comune di Ceprano ordinare, altresì, agli stessi di rimuovere la pompa di sollevamento dell'acqua, i fili elettrici e quant'altro abusivamente installato in detto pozzo;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata, appellante incidentale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - In via principale ed incidentale: Rigettare l'appello proposto per i motivi tutti dedotti in narrativa e, in parziale riforma della sentenza n. 524/2018 del Tribunale di Frosinone nel procedimento di cui al R.G. 2149/2012 pubblicata in data 01.06.2018, o mediante semplice correzione di errore materiale, confermare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e comunque infondatezza della domanda degli appellanti disponendo la loro condanna alle spese di lite, come già quantificate nella sentenza di I grado, anche nei confronti della Sig.ra in proprio Controparte_1
e non solo quale erede del Sig. unitamente al fratello Sig. . Persona_1 CP_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge anche per il presente giudizio.
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Preliminarmente: dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello proposto ex art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti con l'atto introduttivo perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa, nella sentenza di primo grado ed in tutti gli altri atti di causa;
condannare gli appellanti, oltre al pagamento delle spese processuali, a risarcimento danni ex art. 96, c.p.c. 3° comma, da liquidarsi in via equitativa parametrando il tutto alla posta in gioco e alle incomprensibili posizioni assunte al di fuori di ogni schema procedurale.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c., e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiesto al Tribunale di Frosinone di essere reintegrati nel possesso di un pozzo che si trova sul terreno agricolo di loro proprietà sito in Ceprano, via Olivella n.60, distinto in catasto al foglio 11, mappale
456, ordinando a (in proprio e quale erede di di rimuovere la Controparte_1 Persona_1
pompa di sollevamento dell'acqua, i fili elettrici e ogni altra cosa abusivamente istallata.
2 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e Controparte_1
in quanto i ricorrenti erano decaduti dall'azione per l'intervenuto termine annuale;
non erano mai stati in possesso e nella detenzione del pozzo e comunque ella non era mai stata a conoscenza del possesso del fondo in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza dell'11 maggio 2013 il giudice - qualificando l'azione promossa dai ricorrenti come azione di manutenzione- ha respinto il ricorso perché proposto a distanza di oltre un anno dalla turbativa, con conseguente decadenza dall'esercizio dell'azione.
Con ordinanza del 20 Settembre 2013 il Tribunale di Frosinone ha rigettato il reclamo degli odierni appellanti avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2013.
Istaurato il giudizio sul merito possessorio nei confronti di e degli eredi di Controparte_1 Per_1
, deceduto nelle more, i ricorrenti, odierni appellanti in via principale, hanno precisato la
[...]
domanda chiedendo al tribunale di ordinare ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa nell'esercizio del possesso del pozzo in capo ai ricorrenti, insistendo nella domanda di rimozione della pompa di sollevamento dell'acqua , dei fili elettrici e di ogni altra cosa abusivamente installata nel pozzo.
I resistenti hanno insistito nel rigetto della domanda avversaria con conferma del diritto di servitù di acquedotto già tutelato in sede cautelare.
All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda possessoria tardiva ed ha evidenziato che nell'ordinanza dell'11 maggio 2013 non era contenuto alcun provvedimento di accertamento del diritto di servitù di acquedotto in capo ai resistenti.
Quindi con sentenza n. 524/2018 ha così deciso “Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: I ) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna i ricorrenti- in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali in favore di e liquidandole in Controparte_1 CP_2 complessivi 2.430,00 € oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15%, Compensi da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Pt_4
Si è costituita in proprio la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto, e proponendo appello incidentale.
Si sono costituiti e , quali eredi di , i quali hanno Controparte_1 CP_2 Persona_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza.
All'udienza del 12/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto lo stesso, complessivamente considerato, consente di verificare le doglianze degli appellanti e le loro istanze.
3 Con un unico motivo di appello gli appellanti in via principale, appellati in via incidentale, contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato attendibile la testimonianza del testimone e quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine perentorio Tes_1
di un anno dal compimento del primo atto di turbativa.
Il motivo è infondato.
Condivide questa Corte il ragionamento logico e giuridico seguito dal giudice di prime cure.
L'azione di manutenzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'inizio della turbativa ed è esperibile se il possesso da tutelare dura da oltre un anno.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'anno entro cui esercitare l'azione decorre dal primo atto lesivo, se quelli successivi, che sono allo stesso strettamente connessi, si devono ritenere prosecuzione della stessa attività. Se gli atti non sono connessi, invece, il termine annuale decorre dall'ultimo atto posto in essere, a patto che questo abbia caratteristiche proprie e non sia connesso con quelli antecedenti. Questi i principi giuridici sottolineati dalla sentenza Corte Cassazione
n.200007/2020 Cass. Civ. n. 16053/2019).
L'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione possessoria incombe, come rilevato dal Giudice di prime cure, sul ricorrente, essendo il relativo termine di decadenza e non di prescrizione, il cui mancato decorso costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione possessoria. (cass. Civ. 23870/2021, 19018/2016, Cass. Civ. 20228/2009 ).
Nel caso in esame non si rilevano motivi che possano screditare l'attendibilità del testimone
[...]
che ha specificato di aver lavorato alla costruzione della casa di molti anni Tes_1 Controparte_1 prima della deposizione e di aver usato l'acqua del pozzo che già era dotato di una pompa.
Di contro la deposizione di , della cui mancata considerazione si dolgono gli Testimone_2
appellanti, nulla è ha saputo specificare sul punto.
Inoltre, è condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado che ritiene provata la decadenza anche per presunzioni in quanto deve ritenersi che i ricorrenti fossero a conoscenza della presunta turbativa molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio in quanto fin dal 2005 essi hanno agito in giudizio nei confronti di (dante causa degli odierni resistenti) per il rilascio Persona_1
del fondo su cui è ubicato il pozzo.
Con l'unico motivo di appello incidentale lamenta la circostanza che la stessa nel Controparte_1 giudizio di primo grado era costituita sia personalmente, con l'Avv. Ivan Santopietro, che in qualità di erede di assistita con l'Avv. Giuseppe Santopietro, e il giudice nella sentenza di Persona_1
primo grado non aveva statuito in merito alle spese di giudizio in suo favore.
L'appello incidentale è fondato atteso che l'appellante principale era costituita in primo grado sia in qualità di erede di e sia in proprio ed essendo risultata vittoriosa alla stessa Persona_1
4 andavano liquidate le spese di giudizio che risulta congruo liquidarle nella medesima misura di quanto liquidato agli eredi di . Persona_1
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 524/2018 pronunciata dal Tribunale di Frosinone, Pt_3 Parte_4
pubblicata in data 01.06.2018 cosi provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale promosso da ed in parziale riforma Controparte_1
della sentenza impugnata condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nei confronti di in proprio che liquida in € 1.458,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli appellanti principali alla rifusione delle spese nei confronti di e CP_2
quali eredi di del secondo grado di giudizio che liquida in Controparte_1 Persona_1
€ 3.473,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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