Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1380 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Iovino
-opponente-
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione del 04.02.2025, alle ore 16,30 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1088/23 emesso nel proc. n. RG 12541/2023 del Tribunale di Palermo – Sez.
Lavoro notificato il 22/12/2023-09/01/2024;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, quantificate in euro 2.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.01.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1088/23 emesso nel proc. n. RG 12541/2023 del Tribunale di
Palermo – Sez. Lavoro notificato il 22/12/2023-09/01/2024, con
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del D.I. opposto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio
- con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n.
5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) -.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto somme indebitamente corrisposte negli anni 2003/2005.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato i 22.12.2023/09.01.2024.
L' non solo non ha documentato, come suo onere, di CP_1 avere notificato atti interruttivi della prescrizione, ma dalla documentazione agli atti non è data alcuna prova della effettiva erogazione delle somme richieste.
Il ricorso, pertanto, merito accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04.02.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio