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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione giudiziale e divorzio iscritta al n.rg.
3434/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MACOR VALENTINA
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BARONCELLI MARIA PRISCILLA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 3 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare di voler chiedere il divorzio alle stesse condizioni concordate all'udienza del 13 dicembre 2023 ( “ affidamento congiunto dei minori con collocamento paritario;
con il padre a settimane alternate dal mercoledì all'uscita di scuola alla domenica sera;
nelle altre settimane- in cui nel weekend stanno con la madre- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì all'ingresso a scuola.
Durante le festività natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 Dicembre con pernottamento e sempre ad anni alterni dal 26 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o Pasquetta;
le restanti festività verranno concordate sempre seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore;
il padre trascorrerà con i figli n. 2 settimane continuative o non durante le ferie estive, tra i mesi di giugno e agosto, da concordare entro fine aprile. Mantenimento diretto dei minori a carico di ciascun genitore nel periodo in cui i minori sono presso di sè, spese straordinarie al 50 % secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri, assegno unico al 100% alla madre. Spese di lite compensate”).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.09.2010 ( trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Aprilia con atto n. 47, Parte I
- anno 2010) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
dispone l'annotazione della sentenza come per legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione giudiziale e divorzio iscritta al n.rg.
3434/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MACOR VALENTINA
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BARONCELLI MARIA PRISCILLA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 3 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare di voler chiedere il divorzio alle stesse condizioni concordate all'udienza del 13 dicembre 2023 ( “ affidamento congiunto dei minori con collocamento paritario;
con il padre a settimane alternate dal mercoledì all'uscita di scuola alla domenica sera;
nelle altre settimane- in cui nel weekend stanno con la madre- dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì all'ingresso a scuola.
Durante le festività natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 Dicembre con pernottamento e sempre ad anni alterni dal 26 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o Pasquetta;
le restanti festività verranno concordate sempre seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore;
il padre trascorrerà con i figli n. 2 settimane continuative o non durante le ferie estive, tra i mesi di giugno e agosto, da concordare entro fine aprile. Mantenimento diretto dei minori a carico di ciascun genitore nel periodo in cui i minori sono presso di sè, spese straordinarie al 50 % secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri, assegno unico al 100% alla madre. Spese di lite compensate”).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.09.2010 ( trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Aprilia con atto n. 47, Parte I
- anno 2010) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
dispone l'annotazione della sentenza come per legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3