Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da ES SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D'Andrea e Marco Sellitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione:
a – del provvedimento prot. n. 27221 del 08.10.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Fisciano ha disposto l’archiviazione dell’istanza depositata dal ricorrente in data 30.05.2022 (prot. n. 13539);
b – del provvedimento prot. n. 2380 del 28.01.2026, con il quale la P.A. ha respinto l’istanza di riesame depositata dal ricorrente in data 15.10.2025;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. HE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale il ricorrente ha impugnato: il provvedimento prot. n. 27221 del 08.10.2025, con il quale il Comune di Fisciano ha disposto l’archiviazione dell’istanza depositata dal ricorrente in data 30.05.2022 (prot. n. 13539) nonchè il provvedimento prot. n. 2380 del 28.01.2026, con il quale la P.A. ha respinto l’istanza di riesame depositata dal ricorrente in data 15.10.2025.
2. Il ricorrente è insorto avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità ed eccesso di potere.
3. Il Comune resistente si è costituito in giudizio.
4. Nell’udienza camerale dell’8 aprile 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis: T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 2042, del 4.12.2025).
6. Ed invero, come emerge dalla disamina della documentazione in atti, i provvedimenti impugnati si appalesano al Collegio illegittimo, in ragione dell’inosservanza delle garanzie partecipative ex art. 10 bis L. 241/1990.
7. Com’è noto, la disposizione normativa di cui all'art. 10 bis, l. 241/1990 è finalizzata a garantire l'effettiva partecipazione dell'interessato al procedimento e, qualora tale partecipazione non venga assicurata in modo pieno ed effettivo, risulta viziato, secondo la giurisprudenza, il relativo provvedimento amministrativo.
L'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (vd. in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 20/06/2022, n. 5080; T.A.R. Milano, sez. IV, 02/05/2022, n. 966; Consiglio di Stato, sez. III, 08/10/2021, n. 6743; T.A.R. Napoli, sez. VI, 01/06/2020, n. 2093; T.A.R. Torino, sez. I, 02/05/2020, n. 253; Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n. 834; T.A.R. Napoli, sez. VI, 23/05/2019, n. 2774).
L'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha, così, lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sentenza, se. III, 16/01/2023 n. 115T.A.R. Campania, Salerno, sentenza, se. III, 16/01/2023 n. 115; Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2013, n. 4111; 29 luglio 2014, n. 4021).
La comunicazione prevista dall'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all'Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione; l'istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un'ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l'adozione del provvedimento sia utile all'Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 87).
A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 - che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della "sanatoria" di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n.2754).
Un'applicazione corretta dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 esige non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza del 16/10/2025, n. 01694/2025; Cds, Sezione IV, sentenza 24 ottobre 2024, n. 8509C.d.S., sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615).
8. L’istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 2042, del 4.12.2025).
Tuttavia, affinché la violazione dell’art. 10-bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (vedi anche Consiglio di Stato n. 3672/2023, n. 8043/2022).
9. Orbene, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, si evince che il provvedimento impugnato è inficiato dal vizio di violazione della norma de qua, stante l’incontestabile inosservanza della normativa vigente in materia.
La P.A. ha provveduto alla immediata adozione del provvedimento finale senza alcuna comunicazione preventiva dei presunti motivi ostativi, inibendo così agli interessati la partecipazione al procedimento.
10. La violazione dell’art. 10 bis, nella specie, assume una connotazione reale e dirimente, in quanto il ricorrente ha rappresentato che, ove messo in condizione di contraddire, avrebbe potuto orientare, in senso a sé favorevole, la determinazione impugnata, consentendo di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del richiesto p.d.c..
11. La natura dirimente dei vizi del provvedimento riscontrati consente a questo punto di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata dalla parte ricorrente.
I motivi trattati esauriscono, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il thema decidendum del ricorso, essendone stati illustrati tutti gli aspetti rilevanti.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno o portata diversi.
12. Le spese di giudizio possono essere comunque compensate tra le parti, tenendo conto della natura formale del vizio riscontrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
HE Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO