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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2102/2022 R.G promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in 31030 Altivole Parte_1
(TV), Via De Gasperi, n. 11/F, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dagli Avv.ti Diana Vardanega (C.F. ) e Diego Casonato (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in C.F._3
31011 Asolo (TV), Via Schiavonesca Marosticana, n. 1.
ATTORE
CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1 pro tempore, con sede in 31036 Istrana (TV), Via F. Baracca, n. 115.
CONVENUTA-CONTUMACE
E CONTRO
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20154 Milano (MI), Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma Piazza (C.F. . C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Come da atto di citazione e comparsa conclusionale, chiede la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 830.332,46 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
Per parte convenuta Controparte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale, chiede il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione all'effettivo quantum di giustizia sulla base delle risultanze della CTU, tenuto conto degli acconti versati e della rivalsa . CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio e la sua compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni patiti a seguito del sinistro
[...] stradale del 19.05.2017. In quella data, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva violentemente tamponato da un autoarticolato di proprietà de e condotto dal Sig. , venendo proiettato Controparte_1 Persona_1 nell'opposta corsia di marcia e coinvolto in una complessa serie di urti.
La responsabilità esclusiva del conducente del mezzo pesante veniva accertata in sede penale con sentenza n. 1485/2019 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato.
Stante l'impossibilità di una definizione stragiudiziale, l'attore promuoveva un procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale veniva espletata CTU a firma del Dott. che Persona_2 quantificava il danno biologico permanente nella misura del 40%. Nonostante il versamento di plurimi acconti da parte della compagnia assicuratrice, per un totale di € 245.200,00, non si raggiungeva un accordo.
L'attore introduceva quindi il presente giudizio di merito, contestando le conclusioni del CTU come riduttive e chiedendo una più congrua liquidazione sulla base della relazione del proprio CTP, Dott. , e di ulteriori Persona_3 produzioni documentali, tra cui la certificazione della Commissione che CP_3 attestava un'invalidità del 55%.
Si costituiva opponendosi alle pretese attoree ritenute Controparte_2 abnormi e sostenendo la piena validità della CTU espletata in sede di ATP. La
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva CP_1 istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni in ordine alla posizione lavorativa dell'attore. All'udienza del 27.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla responsabilità (An debeatur)
La responsabilità esclusiva del conducente del mezzo di proprietà de CP_1 nella causazione del sinistro è pacifica e incontestata, oltre che cristallizzata
[...] dal giudicato penale della sentenza n. 1485/2019 di questo Tribunale, avente efficacia nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p.. Il presente giudizio verte unicamente sulla quantificazione del danno (quantum debeatur).
2. Sulla quantificazione del danno (Quantum debeatur)
Il fulcro della decisione risiede nella corretta valutazione del danno alla persona,
2 con particolare riguardo al danno biologico permanente, alla sua personalizzazione e all'incidenza sulla capacità lavorativa.
2.1 Danno Biologico Permanente
Questo Tribunale ritiene di doversi parzialmente discostare dalle conclusioni cui
è pervenuto il CTU, Dott. il quale ha quantificato il danno biologico Per_2 permanente nella misura del 40%. Se da un lato si riconosce la solidità delle repliche del CTU alle osservazioni del CTP, in particolare laddove si evidenzia la non piena corrispondenza tra la gravità della sintomatologia soggettiva e alcuni dati obiettivi (quale l'assenza di ipotrofia muscolare da non uso), dall'altro lato non si può ignorare la portata probatoria di altri elementi ritualmente prodotti in giudizio.
In particolare, assume un peso specifico dirimente la valutazione della
Commissione Medico-Legale dell' , la quale ha accertato in capo al Sig. CP_3 una invalidità permanente nella misura del 55%. Seppur non vincolante Pt_1 per il Giudice, tale valutazione, proveniente da un organo pubblico specializzato e finalizzata proprio ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, costituisce un riferimento oggettivo di primaria importanza.
È la stessa descrizione delle lesioni, per come riportata in tutti gli atti e nella stessa CTU, a restituire la fotografia di un evento catastrofico per l'integrità fisica dell'attore: "politrauma della strada con fratture processi trasversi L2-L3-L4-L5, ematuria macroscopica in contusione lombare dx, ... traumatismo di altri organi intraddominali con ematoma retro peritoneale destro... trauma contusivo- distorsivo della spalla destra...". Un quadro lesivo di tale portata, che ha
"slatentizzato" patologie preesistenti e ha innescato una sindrome dolorosa cronica intrattabile, rende la valutazione del 40% eccessivamente prudente.
Si ritiene pertanto equo operare una sintesi mediata tra la rigorosa analisi clinica del CTU e la valutazione funzionale dell' , riconoscendo un danno CP_3 biologico permanente nella misura del 50% (cinquanta per cento).
2.2 Personalizzazione del Danno
Il danno biologico, così come accertato, non esaurisce la sofferenza patita dall'attore. La documentazione in atti e le stesse conclusioni del CTU ("grado di sofferenza elevato nel breve termine e medio-elevato nel lungo-permanente") impongono una significativa personalizzazione del risarcimento.
La vita del Sig. è stata, come efficacemente sostenuto dalla sua difesa, Pt_1
"irreparabilmente cambiata". Non si tratta di meri disagi, ma di uno stravolgimento totale dell'esistenza. L'attore ha sviluppato un conclamato quadro psichiatrico reattivo, con Disturbo Post Traumatico da Stress e depressione, poco
3 responsivo alle terapie. Le sue funzioni di padre e di marito sono state annientate:
l'impossibilità di prendere in braccio i propri figli, di avere una normale intimità con la moglie, di compiere le più basilari attività quotidiane senza l'assunzione di massicce dosi di antidolorifici rappresentano un pregiudizio esistenziale di eccezionale gravità.
Questa sofferenza soggettiva, che eccede ampiamente le conseguenze ordinarie di un'invalidità, merita un ristoro specifico. Si ritiene pertanto congruo applicare un aumento per la personalizzazione del danno nella misura del 25% del valore del danno biologico permanente.
2.3 Danno da Perdita della Capacità Lavorativa Specifica
Il CTU ha riconosciuto un'incidenza sulla capacità lavorativa del 40%, motivandola con lo stato di disoccupazione dell'attore al momento del sinistro.
Tale valutazione è parziale. Le prove testimoniali hanno confermato che non si trattava di disoccupazione cronica, ma di una condizione tipica del lavoro stagionale e che vi era un'altissima e concreta probabilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Si configura quindi una palese perdita di chance.
In ogni caso, la liquidazione di tale voce di danno deve essere coerente con la valutazione del danno biologico. Poiché l'integrità psico-fisica dell'attore, presupposto essenziale per la sua abilità a svolgere un lavoro manuale, è stata permanentemente ridotta del 50%, ne consegue logicamente che la sua capacità di produrre reddito attraverso la medesima attività sia ridotta in egual misura. Si liquida pertanto il danno patrimoniale da lucro cessante sulla base di una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del 50%.
3. Liquidazione Complessiva del Danno
Sulla base dei criteri sopra esposti, si procede alla liquidazione del danno applicando i parametri della Tabella Unica Nazionale (Tabelle di Milano 2024).
• Dati: , età 44 anni al sinistro. Parte_1
• A) Danno Non Patrimoniale:
o Danno Biologico Permanente (50%): € 681.365,00
o Personalizzazione (+25%): € 170.341,25
o Danno Biologico Temporaneo (CTU):
ITA 100% (18 gg x € 115): € 2.070,00
ITP 75% (30 gg x € 115 x 75%): € 2.587,50
ITP 50% (60 gg x € 115 x 50%): € 3.450,00
ITP 25% (90 gg x € 115 x 25%): € 2.587,50
Totale Temporaneo: € 10.695,00
o Totale Danno Non Patrimoniale: (€ 681.365,00 + € 170.341,25 + €
4 10.695,00) = € 862.401,25
• B) Danno Patrimoniale:
o (Perdita Capacità Lavorativa): Parte_2
Reddito di riferimento: € 18.000,00/anno
Perdita annuale (50%): € 9.000,00
Coefficiente di capitalizzazione (età 44): 17,58
Totale Lucro Cessante: (€ 9.000,00 x 17,58) = € 158.220,00
o Danno Emergente:
Spese Mediche (validate da CTU): € 2.018,59
Danni materiali e altre spese (come da citazione, non specificamente contestate): € 15.313,10 (Spese perizie, legali ATP, auto, ecc.)
o Totale Danno Patrimoniale: (€ 158.220,00 + € 2.018,59 + € 15.313,10) = €
175.551,69
• C) Totale Generale Lordo:
o (€ 862.401,25 + € 175.551,69) = € 1.037.952,94
• D) Detrazioni:
o Acconti versati da - € 245.200,00 CP_2
o Quota di rivalsa : - € 124.362,34 CP_3
• E) Somma Residua Dovuta all'Attore:
o (€ 1.037.952,94 - € 245.200,00 - € 124.362,34) = € 668.390,60
A tale importo andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato fino alla presente sentenza, e da oggi gli interessi legali sul totale fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle dell'ATP seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva di , e Persona_1 per l'effetto de e di nella causazione del Controparte_1 Controparte_2 sinistro del 19.05.2017.
2. CONDANNA e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di la somma di € Parte_1
668.390,60, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione.
3. CONDANNA e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida come da notula prodotta in atti in complessivi euro 21.952,50 oltre VA e CPA come per legge.
5 (di cui euro 3827 per compensi professionali dell' ATP ed euro 14.103,00 per compensi professionali della causa di merito;
il residuo per le spese generali ed il contributo unificato )
4. Pone le spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Luca Deli)
Treviso, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2102/2022 R.G promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in 31030 Altivole Parte_1
(TV), Via De Gasperi, n. 11/F, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dagli Avv.ti Diana Vardanega (C.F. ) e Diego Casonato (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in C.F._3
31011 Asolo (TV), Via Schiavonesca Marosticana, n. 1.
ATTORE
CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1 pro tempore, con sede in 31036 Istrana (TV), Via F. Baracca, n. 115.
CONVENUTA-CONTUMACE
E CONTRO
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20154 Milano (MI), Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma Piazza (C.F. . C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Come da atto di citazione e comparsa conclusionale, chiede la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 830.332,46 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
Per parte convenuta Controparte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale, chiede il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione all'effettivo quantum di giustizia sulla base delle risultanze della CTU, tenuto conto degli acconti versati e della rivalsa . CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio e la sua compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni patiti a seguito del sinistro
[...] stradale del 19.05.2017. In quella data, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva violentemente tamponato da un autoarticolato di proprietà de e condotto dal Sig. , venendo proiettato Controparte_1 Persona_1 nell'opposta corsia di marcia e coinvolto in una complessa serie di urti.
La responsabilità esclusiva del conducente del mezzo pesante veniva accertata in sede penale con sentenza n. 1485/2019 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato.
Stante l'impossibilità di una definizione stragiudiziale, l'attore promuoveva un procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale veniva espletata CTU a firma del Dott. che Persona_2 quantificava il danno biologico permanente nella misura del 40%. Nonostante il versamento di plurimi acconti da parte della compagnia assicuratrice, per un totale di € 245.200,00, non si raggiungeva un accordo.
L'attore introduceva quindi il presente giudizio di merito, contestando le conclusioni del CTU come riduttive e chiedendo una più congrua liquidazione sulla base della relazione del proprio CTP, Dott. , e di ulteriori Persona_3 produzioni documentali, tra cui la certificazione della Commissione che CP_3 attestava un'invalidità del 55%.
Si costituiva opponendosi alle pretese attoree ritenute Controparte_2 abnormi e sostenendo la piena validità della CTU espletata in sede di ATP. La
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva CP_1 istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni in ordine alla posizione lavorativa dell'attore. All'udienza del 27.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla responsabilità (An debeatur)
La responsabilità esclusiva del conducente del mezzo di proprietà de CP_1 nella causazione del sinistro è pacifica e incontestata, oltre che cristallizzata
[...] dal giudicato penale della sentenza n. 1485/2019 di questo Tribunale, avente efficacia nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p.. Il presente giudizio verte unicamente sulla quantificazione del danno (quantum debeatur).
2. Sulla quantificazione del danno (Quantum debeatur)
Il fulcro della decisione risiede nella corretta valutazione del danno alla persona,
2 con particolare riguardo al danno biologico permanente, alla sua personalizzazione e all'incidenza sulla capacità lavorativa.
2.1 Danno Biologico Permanente
Questo Tribunale ritiene di doversi parzialmente discostare dalle conclusioni cui
è pervenuto il CTU, Dott. il quale ha quantificato il danno biologico Per_2 permanente nella misura del 40%. Se da un lato si riconosce la solidità delle repliche del CTU alle osservazioni del CTP, in particolare laddove si evidenzia la non piena corrispondenza tra la gravità della sintomatologia soggettiva e alcuni dati obiettivi (quale l'assenza di ipotrofia muscolare da non uso), dall'altro lato non si può ignorare la portata probatoria di altri elementi ritualmente prodotti in giudizio.
In particolare, assume un peso specifico dirimente la valutazione della
Commissione Medico-Legale dell' , la quale ha accertato in capo al Sig. CP_3 una invalidità permanente nella misura del 55%. Seppur non vincolante Pt_1 per il Giudice, tale valutazione, proveniente da un organo pubblico specializzato e finalizzata proprio ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, costituisce un riferimento oggettivo di primaria importanza.
È la stessa descrizione delle lesioni, per come riportata in tutti gli atti e nella stessa CTU, a restituire la fotografia di un evento catastrofico per l'integrità fisica dell'attore: "politrauma della strada con fratture processi trasversi L2-L3-L4-L5, ematuria macroscopica in contusione lombare dx, ... traumatismo di altri organi intraddominali con ematoma retro peritoneale destro... trauma contusivo- distorsivo della spalla destra...". Un quadro lesivo di tale portata, che ha
"slatentizzato" patologie preesistenti e ha innescato una sindrome dolorosa cronica intrattabile, rende la valutazione del 40% eccessivamente prudente.
Si ritiene pertanto equo operare una sintesi mediata tra la rigorosa analisi clinica del CTU e la valutazione funzionale dell' , riconoscendo un danno CP_3 biologico permanente nella misura del 50% (cinquanta per cento).
2.2 Personalizzazione del Danno
Il danno biologico, così come accertato, non esaurisce la sofferenza patita dall'attore. La documentazione in atti e le stesse conclusioni del CTU ("grado di sofferenza elevato nel breve termine e medio-elevato nel lungo-permanente") impongono una significativa personalizzazione del risarcimento.
La vita del Sig. è stata, come efficacemente sostenuto dalla sua difesa, Pt_1
"irreparabilmente cambiata". Non si tratta di meri disagi, ma di uno stravolgimento totale dell'esistenza. L'attore ha sviluppato un conclamato quadro psichiatrico reattivo, con Disturbo Post Traumatico da Stress e depressione, poco
3 responsivo alle terapie. Le sue funzioni di padre e di marito sono state annientate:
l'impossibilità di prendere in braccio i propri figli, di avere una normale intimità con la moglie, di compiere le più basilari attività quotidiane senza l'assunzione di massicce dosi di antidolorifici rappresentano un pregiudizio esistenziale di eccezionale gravità.
Questa sofferenza soggettiva, che eccede ampiamente le conseguenze ordinarie di un'invalidità, merita un ristoro specifico. Si ritiene pertanto congruo applicare un aumento per la personalizzazione del danno nella misura del 25% del valore del danno biologico permanente.
2.3 Danno da Perdita della Capacità Lavorativa Specifica
Il CTU ha riconosciuto un'incidenza sulla capacità lavorativa del 40%, motivandola con lo stato di disoccupazione dell'attore al momento del sinistro.
Tale valutazione è parziale. Le prove testimoniali hanno confermato che non si trattava di disoccupazione cronica, ma di una condizione tipica del lavoro stagionale e che vi era un'altissima e concreta probabilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Si configura quindi una palese perdita di chance.
In ogni caso, la liquidazione di tale voce di danno deve essere coerente con la valutazione del danno biologico. Poiché l'integrità psico-fisica dell'attore, presupposto essenziale per la sua abilità a svolgere un lavoro manuale, è stata permanentemente ridotta del 50%, ne consegue logicamente che la sua capacità di produrre reddito attraverso la medesima attività sia ridotta in egual misura. Si liquida pertanto il danno patrimoniale da lucro cessante sulla base di una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del 50%.
3. Liquidazione Complessiva del Danno
Sulla base dei criteri sopra esposti, si procede alla liquidazione del danno applicando i parametri della Tabella Unica Nazionale (Tabelle di Milano 2024).
• Dati: , età 44 anni al sinistro. Parte_1
• A) Danno Non Patrimoniale:
o Danno Biologico Permanente (50%): € 681.365,00
o Personalizzazione (+25%): € 170.341,25
o Danno Biologico Temporaneo (CTU):
ITA 100% (18 gg x € 115): € 2.070,00
ITP 75% (30 gg x € 115 x 75%): € 2.587,50
ITP 50% (60 gg x € 115 x 50%): € 3.450,00
ITP 25% (90 gg x € 115 x 25%): € 2.587,50
Totale Temporaneo: € 10.695,00
o Totale Danno Non Patrimoniale: (€ 681.365,00 + € 170.341,25 + €
4 10.695,00) = € 862.401,25
• B) Danno Patrimoniale:
o (Perdita Capacità Lavorativa): Parte_2
Reddito di riferimento: € 18.000,00/anno
Perdita annuale (50%): € 9.000,00
Coefficiente di capitalizzazione (età 44): 17,58
Totale Lucro Cessante: (€ 9.000,00 x 17,58) = € 158.220,00
o Danno Emergente:
Spese Mediche (validate da CTU): € 2.018,59
Danni materiali e altre spese (come da citazione, non specificamente contestate): € 15.313,10 (Spese perizie, legali ATP, auto, ecc.)
o Totale Danno Patrimoniale: (€ 158.220,00 + € 2.018,59 + € 15.313,10) = €
175.551,69
• C) Totale Generale Lordo:
o (€ 862.401,25 + € 175.551,69) = € 1.037.952,94
• D) Detrazioni:
o Acconti versati da - € 245.200,00 CP_2
o Quota di rivalsa : - € 124.362,34 CP_3
• E) Somma Residua Dovuta all'Attore:
o (€ 1.037.952,94 - € 245.200,00 - € 124.362,34) = € 668.390,60
A tale importo andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato fino alla presente sentenza, e da oggi gli interessi legali sul totale fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle dell'ATP seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva di , e Persona_1 per l'effetto de e di nella causazione del Controparte_1 Controparte_2 sinistro del 19.05.2017.
2. CONDANNA e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di la somma di € Parte_1
668.390,60, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione.
3. CONDANNA e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida come da notula prodotta in atti in complessivi euro 21.952,50 oltre VA e CPA come per legge.
5 (di cui euro 3827 per compensi professionali dell' ATP ed euro 14.103,00 per compensi professionali della causa di merito;
il residuo per le spese generali ed il contributo unificato )
4. Pone le spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Luca Deli)
Treviso, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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