Art. 11.
E' in facolta' della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.
E' in facolta' della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.