CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA ON, RE
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4450/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui alla epigrafe .
Spiegava l'attività della società con i relativi contratti di appalto dei servizi di magazzinaggio ed illustrava come la società avesse subito una verifica fiscale per gli anni 2012 – 2016 all'esito della quale gli avvisi di accertamento fossero stati annullati mentre il procedimento penale veniva archiviato.
Veniva effettuata una seconda verifica fiscale per gli anni 2017 2021 .
Sulla base di quanto sopra, la Guardia di Finanza riteneva che le fatture emesse dalle Società Appaltatrici per i servizi di magazzinaggio resi nei confronti di Ricorrente_1 sarebbero da ricondurre nell'alveo delle c.d. operazioni giuridicamente inesistenti, “in quanto afferenti a un negozio giuridico (appalto di servizi) diverso da quello realmente intercorso tra le parti (somministrazione di manodopera)” e, per l'effetto, formalizzava i seguenti rilievi per le annualità dal 2017 al 2021:
a) una presunta illegittima detrazione dell'IVA assolta dalla Società in ragione della mancata inclusione delle prestazioni di lavoro tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972;
b) una presunta indeducibilità, nella determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini dell'IRAP, dei componenti negativi correlati alle suddette prestazioni di lavoro ex art. 5, comma 3, del D.Lgs.
n. 446/1997;
c) una presunta indeducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRES, dei costi sostenuti in relazione ai contratti contestati per carenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito, “TUIR”).
Lamentava che innanzitutto, l'Avviso di accertamento era illegittimo perché tardivo e, quindi, perché emesso in carenza del relativo potere, dal momento che è stato notificato alla Società oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in materia di IRES e IRAP, e dall'art. 57, comma
1, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA.
Assumeva inoltre che nella fattispecie in esame non sussistesse alcuno dei requisiti necessari per configurare una fattispecie di somministrazione di manodopera. L'atto era inoltre viziato sotto il profilo motivazionale
Si è costituita la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorso trova fondamento su due motivi di doglianza. Con il primo motivo, in punto di diritto, si deduce la tardività nella notifica dell'avviso di accertamento, con il secondo motivo, sul piano del merito, si contesta l'eccepita esistenza, da parte dell'Amministrazione, di contatto di appalto privo del requisito della genuinità.
Avuto riguardo alla prima doglianza, la cui rilevanza pregiudiziale è evidente, il ricorso appare fondato e va accolto.
Si osserva che l'avviso di accertamento di cui è causa, fa riferimento all'annualità d'imposta 2017 e quindi alla dichiarazione è stata regolarmente presentata nell'anno 2018. La normativa, in ordine alla tempestività dell'azione di accertamento, prevede che gli avvisi di accertamento per l'annualità 2017, ove, come nel caso che ci occupa, la dichiarazione è stata regolarmente presentata, andava esercitata entro il 31.12.2023 e pertanto la notifica dell'avviso di accertamento de quo, avvenuta in data 03.07.2024 appare decisamente tardiva. Tardività che permane anche volendo considerare la proroga di giorni 85, portata dalla normativa relativa al periodo emergenziale Covid 19. Nei fatti pur applicando la dilazione portata della predetta normativa l'azione di accertamento avrebbe dovuto essere esercitata con la notifica dell'avviso di accertamento in data
26.03.2024.
Prendendo in esame la normativa “emergenziale Covid-1” si osserva che l'art. 67 del DL n. 18/2020, ha disposto per gli Enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15. Ciò premesso,
l'Amministrazione ha ritenuto, che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e, quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro "interno", nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Con la conseguenza che, a parere dell'Amministrazione, l'anno fiscale, invece di chiudersi al 31.12 di ogni periodo d'imposta, sarebbe spostato in avanti di 85 giorni, e dunque il 25/26 marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
La posizione dell'Amministrazione e la lettura normativa che essa da alla legislazione emergenziale, come sopra evidenziata, non appare condivisibile a parere di questo Collegio.
Valgano le seguenti considerazioni.
Punto di partenza è l'evoluzione normativa che ha caratterizzato il citato art. 67 del DL 18/2020, oggetto di un'importante modifica per mezzo della legge di conversione 24.04.2020, n. 27. Infatti, nella sua prima formulazione, l'ultimo comma dell'articolo 67, prevedeva per le attività di accertamento l'applicabilità dell' articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 per intero e, quindi, anche del comma 2 del medesimo articolo, nel quale si stabilisce espressamente una proroga di due anni dei termini di decadenza previsti per la notifica degli avvisi di accertamento tributari. Successivamente, il maxiemendamento connesso alla legge di conversione ha limitato il riferimento contenuto nell'art. 67 ai soli commi 1 e 3 dell'articolo 12 del Dl 159/2015, eliminando ogni riferimento al citato comma 2 del medesimo art.12.
Orbene, considerato che il comma 3 del citato articolo 12 attiene al solo aspetto della notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, irrilevante ai fini della questione che ci occupa, la disposizione di riferimento cui porre attenzione resta il comma 1 del citato articolo 12 del D.lgs. 159/2015 che testualmente recita: << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>>.
Letto quanto sopra, appare di facile comprensione che l'intenzione del legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel lasso di tempo (85 giorni) in cui l'esercizio di tali funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto godere della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, ottenendo un equo bilanciamento tra i due interessi contrapposti.
Non sfugge, dunque, che è stato proprio il legislatore ad individuare un equilibrio nel bilanciamento di interessi contrapposti tra amministrazione e contribuente, laddove con il comma 4 dell' art. 67, D.L. 17 marzo 2020
n. 18, (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, in riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, ha disposto l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 nei soli commi 1 e 3, secondo cui << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (..) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (..) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (..)>>.
Per individuare la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al periodo emergenziale dunque, va fatto riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015.
Come visto in precedenza, l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, al comma 1 (quello richiamato dall'articolo 67 del
DL 18/2020), interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.
Quanto sopra non può che valere unicamente avuto riguardo all'anno in cui si e verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto "a cascata" sulle annualità successive. In definitiva, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti e non si comprenderebbe perché tale principio non dovesse parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19. Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si e verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non e consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in piu per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" e contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.
Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 - che testualmente stabilisce< la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>> - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale.
Ciò non soltanto al caso specifico dell'emergenza Covid 19, bensì in relazione ad ogni evento "eccezionale" che dovesse disporre la sospensione dei termini di versamento, allorché la disciplina va uniformata a tale fattispecie, essendo il riferimento normativo da applicare il medesimo (articolo 12, comma 1, cit).
La lettura combinata delle norme suggerisce, dunque, di far esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui e disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali e, pertanto, il 2020.
Diversamente, una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari, parimenti limitati nello stesso periodo. Vi è più che anche l'analisi della normativa da applicare, ovvero l'articolo 12, comma, del D.lgs. 159/2015 piu volte citato, a prescindere dall'applicazione della stessa al periodo emergenziale Covid 19 o ad altri eventi eccezionali, non giungerebbe a conclusioni differenti.
Alla luce del quadro complessivo e vista in questi termini, la teoria della proroga "generalizzata", che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica.
Conclusivamente, l'avviso di accertamento in questione relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data
3 luglio 2024 appare irrimediabilmente tardivo e va annullato.
La pronuncia sul punto appare assorbente di ogni altra questione dedotta in ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensar le spese dl giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese .
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA ON, RE
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4450/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V000498/2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui alla epigrafe .
Spiegava l'attività della società con i relativi contratti di appalto dei servizi di magazzinaggio ed illustrava come la società avesse subito una verifica fiscale per gli anni 2012 – 2016 all'esito della quale gli avvisi di accertamento fossero stati annullati mentre il procedimento penale veniva archiviato.
Veniva effettuata una seconda verifica fiscale per gli anni 2017 2021 .
Sulla base di quanto sopra, la Guardia di Finanza riteneva che le fatture emesse dalle Società Appaltatrici per i servizi di magazzinaggio resi nei confronti di Ricorrente_1 sarebbero da ricondurre nell'alveo delle c.d. operazioni giuridicamente inesistenti, “in quanto afferenti a un negozio giuridico (appalto di servizi) diverso da quello realmente intercorso tra le parti (somministrazione di manodopera)” e, per l'effetto, formalizzava i seguenti rilievi per le annualità dal 2017 al 2021:
a) una presunta illegittima detrazione dell'IVA assolta dalla Società in ragione della mancata inclusione delle prestazioni di lavoro tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972;
b) una presunta indeducibilità, nella determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini dell'IRAP, dei componenti negativi correlati alle suddette prestazioni di lavoro ex art. 5, comma 3, del D.Lgs.
n. 446/1997;
c) una presunta indeducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRES, dei costi sostenuti in relazione ai contratti contestati per carenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito, “TUIR”).
Lamentava che innanzitutto, l'Avviso di accertamento era illegittimo perché tardivo e, quindi, perché emesso in carenza del relativo potere, dal momento che è stato notificato alla Società oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in materia di IRES e IRAP, e dall'art. 57, comma
1, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA.
Assumeva inoltre che nella fattispecie in esame non sussistesse alcuno dei requisiti necessari per configurare una fattispecie di somministrazione di manodopera. L'atto era inoltre viziato sotto il profilo motivazionale
Si è costituita la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorso trova fondamento su due motivi di doglianza. Con il primo motivo, in punto di diritto, si deduce la tardività nella notifica dell'avviso di accertamento, con il secondo motivo, sul piano del merito, si contesta l'eccepita esistenza, da parte dell'Amministrazione, di contatto di appalto privo del requisito della genuinità.
Avuto riguardo alla prima doglianza, la cui rilevanza pregiudiziale è evidente, il ricorso appare fondato e va accolto.
Si osserva che l'avviso di accertamento di cui è causa, fa riferimento all'annualità d'imposta 2017 e quindi alla dichiarazione è stata regolarmente presentata nell'anno 2018. La normativa, in ordine alla tempestività dell'azione di accertamento, prevede che gli avvisi di accertamento per l'annualità 2017, ove, come nel caso che ci occupa, la dichiarazione è stata regolarmente presentata, andava esercitata entro il 31.12.2023 e pertanto la notifica dell'avviso di accertamento de quo, avvenuta in data 03.07.2024 appare decisamente tardiva. Tardività che permane anche volendo considerare la proroga di giorni 85, portata dalla normativa relativa al periodo emergenziale Covid 19. Nei fatti pur applicando la dilazione portata della predetta normativa l'azione di accertamento avrebbe dovuto essere esercitata con la notifica dell'avviso di accertamento in data
26.03.2024.
Prendendo in esame la normativa “emergenziale Covid-1” si osserva che l'art. 67 del DL n. 18/2020, ha disposto per gli Enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15. Ciò premesso,
l'Amministrazione ha ritenuto, che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e, quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro "interno", nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Con la conseguenza che, a parere dell'Amministrazione, l'anno fiscale, invece di chiudersi al 31.12 di ogni periodo d'imposta, sarebbe spostato in avanti di 85 giorni, e dunque il 25/26 marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
La posizione dell'Amministrazione e la lettura normativa che essa da alla legislazione emergenziale, come sopra evidenziata, non appare condivisibile a parere di questo Collegio.
Valgano le seguenti considerazioni.
Punto di partenza è l'evoluzione normativa che ha caratterizzato il citato art. 67 del DL 18/2020, oggetto di un'importante modifica per mezzo della legge di conversione 24.04.2020, n. 27. Infatti, nella sua prima formulazione, l'ultimo comma dell'articolo 67, prevedeva per le attività di accertamento l'applicabilità dell' articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 per intero e, quindi, anche del comma 2 del medesimo articolo, nel quale si stabilisce espressamente una proroga di due anni dei termini di decadenza previsti per la notifica degli avvisi di accertamento tributari. Successivamente, il maxiemendamento connesso alla legge di conversione ha limitato il riferimento contenuto nell'art. 67 ai soli commi 1 e 3 dell'articolo 12 del Dl 159/2015, eliminando ogni riferimento al citato comma 2 del medesimo art.12.
Orbene, considerato che il comma 3 del citato articolo 12 attiene al solo aspetto della notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, irrilevante ai fini della questione che ci occupa, la disposizione di riferimento cui porre attenzione resta il comma 1 del citato articolo 12 del D.lgs. 159/2015 che testualmente recita: << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>>.
Letto quanto sopra, appare di facile comprensione che l'intenzione del legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel lasso di tempo (85 giorni) in cui l'esercizio di tali funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto godere della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, ottenendo un equo bilanciamento tra i due interessi contrapposti.
Non sfugge, dunque, che è stato proprio il legislatore ad individuare un equilibrio nel bilanciamento di interessi contrapposti tra amministrazione e contribuente, laddove con il comma 4 dell' art. 67, D.L. 17 marzo 2020
n. 18, (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, in riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, ha disposto l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 nei soli commi 1 e 3, secondo cui << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (..) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (..) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (..)>>.
Per individuare la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al periodo emergenziale dunque, va fatto riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015.
Come visto in precedenza, l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, al comma 1 (quello richiamato dall'articolo 67 del
DL 18/2020), interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.
Quanto sopra non può che valere unicamente avuto riguardo all'anno in cui si e verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto "a cascata" sulle annualità successive. In definitiva, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti e non si comprenderebbe perché tale principio non dovesse parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19. Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si e verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non e consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in piu per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" e contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.
Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 - che testualmente stabilisce< la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>> - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale.
Ciò non soltanto al caso specifico dell'emergenza Covid 19, bensì in relazione ad ogni evento "eccezionale" che dovesse disporre la sospensione dei termini di versamento, allorché la disciplina va uniformata a tale fattispecie, essendo il riferimento normativo da applicare il medesimo (articolo 12, comma 1, cit).
La lettura combinata delle norme suggerisce, dunque, di far esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui e disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali e, pertanto, il 2020.
Diversamente, una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari, parimenti limitati nello stesso periodo. Vi è più che anche l'analisi della normativa da applicare, ovvero l'articolo 12, comma, del D.lgs. 159/2015 piu volte citato, a prescindere dall'applicazione della stessa al periodo emergenziale Covid 19 o ad altri eventi eccezionali, non giungerebbe a conclusioni differenti.
Alla luce del quadro complessivo e vista in questi termini, la teoria della proroga "generalizzata", che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica.
Conclusivamente, l'avviso di accertamento in questione relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data
3 luglio 2024 appare irrimediabilmente tardivo e va annullato.
La pronuncia sul punto appare assorbente di ogni altra questione dedotta in ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensar le spese dl giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese .
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026