Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 979
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale Covid-19, in particolare l'art. 67 del DL n. 18/2020, prevedeva una sospensione dei termini che non si estendeva in modo "a cascata" alle annualità successive. Pertanto, l'avviso di accertamento per l'anno 2017, notificato nel luglio 2024, era tardivo rispetto al termine del 31.12.2023 (o 26.03.2024 considerando la proroga di 85 giorni).

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    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale Covid-19, in particolare l'art. 67 del DL n. 18/2020, prevedeva una sospensione dei termini che non si estendeva in modo "a cascata" alle annualità successive. Pertanto, l'avviso di accertamento per l'anno 2017, notificato nel luglio 2024, era tardivo rispetto al termine del 31.12.2023 (o 26.03.2024 considerando la proroga di 85 giorni).

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    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale Covid-19, in particolare l'art. 67 del DL n. 18/2020, prevedeva una sospensione dei termini che non si estendeva in modo "a cascata" alle annualità successive. Pertanto, l'avviso di accertamento per l'anno 2017, notificato nel luglio 2024, era tardivo rispetto al termine del 31.12.2023 (o 26.03.2024 considerando la proroga di 85 giorni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 979
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 979
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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