Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1965/2021
R.G. a seguito dell'udienza del 26/02/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
AM (Canada) il 02.05.1969, residente in [...], Frazione
Campovalano, 64012 Campli (TE), elettivamente domiciliato in Teramo, alla
Circonvallazione Ragusa n. 33 presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis,
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_1
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_2
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Nel merito, accertare e dichiarare che i fatti contestati al Sig.
[...] dal datore di lavoro con la nota del 13.09.2021 prot. n. Parte_1 4328 non sussistono e per l'effetto, dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata ingiustamente al ricorrente, per tutto quanto ampiamente esposto nella parte narrativa del presente ricorso;
1 di 17
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21/12/2021,
[...]
collaboratore scolastico presso la scuola Parte_1
primaria di Campovalano-Campli (Te), ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la illegittimità e/o la nullità Controparte_1
della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dall'Ente convenuto nei suoi confronti con provvedimento del 13/09/2021 e traente origine dalla lettera di contestazione di addebito del 20/05/2021 con la quale si contestava al ricorrente la
“violazione dei doveri connessi alla funzione ATA del proprio profilo di appartenenza” di cui al Codice disciplinare ATA, art. 10 e ss. del CCNL 2016/2018.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Di essere dipendente del , giusta contratto di lavoro Controparte_2
del 30/10/2001 a tempo indeterminato e inquadramento nell'area professionale del personale amministrativo tecnico e ausiliario per l'assolvimento delle funzioni attribuite alla qualifica di collaboratore scolastico;
- Che in data 20/05/2021 riceveva nota prot. 0002324/RIS del 20/05/2021 a firma del
Dirigente Scolastico recante contestazione di addebito ed avvio Persona_1
del procedimento disciplinare;
- Che, in particolare, con detta nota veniva contestata al lavoratore la violazione della normativa di cui al CCNL 2016 – 2018, art 13, e nello specifico, gli venivano addebitati i seguenti fatti:
a) in data 28/04/2021 veniva acquisita al protocollo n. 1981 la segnalazione della docente la quale riferiva che in data 26/04/2021 aveva dovuto Persona_2
interrompere la lezione in quanto chiamata da collaboratore scolastico
[...]
affinché la docente stessa provvedesse a consegnare ad un genitore il Parte_1
modello di ingresso posticipato a scuola;
b) in data 28/04/2021 perveniva segnalazione assunta al protocollo n. 1979 da parte delle docenti , , attestante che Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8
nella mattina del 28/05/2021 “hanno riscontrato notevoli criticità nel procedere nella
2 di 17 propria attività didattica” in quanto il collaboratore scolastico Parte_1
non rispondeva al telefono del plesso ed era invece intento a scrivere al suo pc
[...]
personale; inoltre il collaboratore non ha fatto compilare il modulo di uscita anticipata di una alunna che aveva avuto un malore e la docente è stata costretta a Per_3
provvedere personalmente a tale mansione interrompendo la lezione;
c) in data 28/04/2021 la signora madre di un alunno H segnalava con Testimone_1 mail acquisita al protocollo n. 1984: “...oggi alle 12 mi sono recata a scuola a riprendere mio figlio per una visita medica e il collaboratore che mi ha accolto non mi ha fatto firmare il foglio previsto per il ritiro degli alunni prima della fine dell'orario scolastico dicendomi che non fosse di sua competenza” (in data 28 aprile 2021 era in servizio il collaboratore ); Parte_1
d) in data 29/04/2021 la sig.ra madre di una alunna di Campovalano Persona_9
inviava mail alla sede centrale dell'IC Campli – prot. n. 1996 – riferendo che nel plesso scolastico non rispondeva nessuno al telefono (in data 29/04/2021 era in servizio il collaboratore scolastico ); Parte_1
e) in data 29/04/2021 il Dirigente scolastico dell'IC Controparte_3 Per_1
provava lungamente a fare squillare il telefono del plesso senza Parte_2
ottenere risposta, per cui contattava una docente in servizio per verificare il funzionamento dell'apparecchio telefonico e la docente riferiva di sentire squillare continuamente il telefono mentre il collaboratore scolastico Parte_1
incurante continuava a sedere tranquillamente al suo pc personale;
[...]
f) in data 30/04/2021 è stata acquisita al protocollo scolastico n. 2036 la mail della signora madre di un alunno H del plesso scuola primaria di Parte_3
Campovalano, la quale asserisce, riferendosi al giorno precedente: “il collaboratore scolastico si è rifiutato di darmi il foglio di permesso per il ritiro (del figlio) insistendo che non fosse di sua competenza rivolgendosi anche in modo arrogante nei confronti dell'insegnante ; la aggiunge ancora “torno ad avvisarla Persona_10 Pt_3
che continua a non sorvegliare il bambino affetto da disturbo dello spettro dell'autismo mentre è in bagno e la sua imprevedibilità rende pericolosa la mancata sorveglianza”
(in data 30/04/2021 era in servizio il collaboratore scolastico Parte_1
);
[...]
g) in data 30/04/2021 è pervenuta e-mail con posta certificata acquisita al prot. n.2046 del 03/05/2021 da parte della docente la quale attestava: “in data Persona_10
29/04/2021 il collaboratore scolastico non ha consegnato alla Parte_1
3 di 17 madre dell'alunno il modulo da compilare per l'uscita anticipata, chiedendo scortesemente alla sottoscritta di provvedere a farlo poiché non di sua competenza” riferendo, inoltre, che in seguito alle precisazioni fatte dalla docente stessa dopo avere chiesto spiegazioni alla Dsga in merito alla mansione del collaboratore “il collaboratore si è eccessivamente alterato perdendo la compostezza, aggredendo la sottoscritta e urlandole contro...sbattendo violentemente gli oggetti sulla scrivania...”;
- Che, pertanto, il ricorrente veniva convocato per il giorno 21/06/2021 alle ore 12:00 per essere sentito a propria difesa ovvero, in alternativa, per consegnare memoria scritta circa i fatti contestati;
- Che in data 14/06/2021 presentava memoria difensiva scritta acquisita al protocollo n.
2752 che tuttavia l'amministrazione scolastica non riteneva idonea a giustificare i comportamenti posti in essere e procedeva pertanto alla notificazione nelle mani del lavoratore del provvedimento n. 4328 del 13/09/2021 con il quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione del proprio profilo di appartenenza di cui all'art. 11 comma 3 lettere a), lettera f), lettera h), comma 4 lettera a), lettera b), lettera c), lettera d) e lettera e) del CCNL 2016/2018 vigente.
In punto di diritto, ha sostenuto la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata contestando la fondatezza dei fatti addebitati o, comunque, la rilevanza disciplinare degli stessi, siccome afferenti ad attività e compiti (“rispondere al telefono, reperire e/o consegnare e/o riempire moduli di entrata e uscita degli alunni, prestare assistenza all'alunno disabile”) che non rientrerebbero nella competenza del collaboratore scolastico ma in incarichi specifici ulteriori la cui attribuzione al dipendente deve essere effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.
Sul punto il ricorrente ha dedotto che, sebbene avesse manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di attività aggiuntive (nello specifico: piccola manutenzione, supporto alla comunicazione e didattica, intensificazione pulizia ed igienizzazione) lo stesso non riceveva un conseguente ordine di servizio da parte del
Dirigente scolastico, con la conseguenza che era tenuto a svolgere solo le attività e le mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza (Tabella A del CCNL
24/07/03), tra cui non rientravano i compiti oggetto di contestazione.
Ha sostenuto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata sostenendo, altresì, la non rispondenza al vero dei fatti per come descritti nella lettera di
4 di 17 contestazione la cui corretta narrazione avrebbe certamente dimostrato l'assenza in capo al lavoratore delle presunte omissioni addebitatogli e, di conseguenza, la legittimità dei suoi rifiuti a svolgere ciò che in realtà non gli competeva.
Si è costituito in giudizio il e ha resistito alla domanda chiedendone il CP_4
rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha sostenuto la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla luce delle ripetute omissioni poste in essere dal ricorrente nello svolgimento delle attività inerenti al proprio ruolo di collaboratore scolastico, ruolo che prevedeva lo svolgimento di attività e compiti specificamente individuati nella Tabella A – Profili di area del personale ATA – Area A del CCNL 24/07/2003 e ulteriormente declinati nel
Piano di Lavoro del personale ATA relativo all'anno scolastico 2020-2021 redatto annualmente dal DSGA sulla base delle direttive del Dirigente scolastico per come integrato, quest'ultimo, dal Protocollo di regolamentazione COVID e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.
Ha assunto, altresì, che il ricorrente era perfettamente a conoscenza dei compiti da svolgere avendo ricevuto più volte (la prima in data 3 marzo 2020 in copia cartacea e il giorno successivo via e-mail) la Tabella A - Area A del CCNL 24/07/2003 riportante il mansionario dei collaboratori scolastici e avendo ricevuto ben cinque volte il Piano di
Lavoro del personale ATA con riguardo anche al Protocollo di regolamentazione VI
(oggetto peraltro di discussione nell'ambito delle assemblee svoltesi nel corso dell'anno
2020).
Ha, infine, assunto che il ricorrente, percependo già in busta paga il compenso previsto per “l'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni H, al primo soccorso” che gli è riconosciuto con la specifica voce
“ATA Valorizzazione professionale Area A”, non doveva essere destinatario di uno specifico ordine di servizio legato allo svolgimento di tale compito ulteriore essendo già tenuto a svolgerlo.
Ha dedotto che, tuttavia, il ricorrente riceveva, nell'ambito della contrattazione d'Istituto, un ordine di servizio scritto per lo svolgimento di attività aggiuntive di cui all'art. 47 comma 1 del CCNL del 2007 e, nello specifico, per “1. Supporto alla comunicazione e didattica (es. fotocopie, avvisi alle famiglie, ecc.), 2. Assistenza alla persona e primo soccorso;
3. Piccola manutenzione;
4. Intensificazione pulizia e igienizzazione VI” ma che rifiutava comunque di assolvere.
5 di 17 Così radicatosi il contraddittorio la causa, pervenuta allo scrivente magistrato in data 08/02/2022, è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, delegata in parte al G.o.p. avv.to Marco Di Biase ed è stata rinviata alla presente udienza di discussione, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
La domanda non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dalla dedotta illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata con provvedimento del 13/09/2021 al ricorrente nella sua qualità di collaboratore scolastico della scuola primaria e in servizio presso l'Istituto scolastico di Campovalano-Campli (Te), per essersi sostanzialmente rifiutato di adempiere, nello svolgimento delle sue mansioni, ai seguenti compiti:
. rispondere al telefono del plesso scolastico mentre era intento all'utilizzo del Pc personale (addebito di cui ai punti b), d), e) della lettera di contestazione);
. predisporre i moduli/permessi per l'uscita anticipata o ingresso posticipato degli alunni del plesso (addebito di cui ai punti a), b), c), f), g) della lettera di contestazione);
. prestare assistenza agli alunni disabili (addebito di cui al punto f) della lettera di contestazione); in assunta violazione delle responsabilità, dei doveri e della correttezza inerenti alla funzione del proprio profilo di appartenenza di cui all'art. 11 comma 3 lettere a), lettera f), lettera h) e art. 11 comma 4 lettera a), lettera b), lettera c), lettera d) e lettera e) del CCNL 2016/2018.
Secondo la prospettazione difensiva assunta dal ricorrente nessuna omissione nello svolgimento delle predette attività poteva essergli addebitata dall'amministrazione in quanto i compiti richiestigli non rientravano nelle proprie competenze (ma in quelle del personale docente) né egli aveva mai ricevuto da parte della dirigenza ordini di servizio per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, se non in epoca successiva ovvero con nota prot. 6211 del 01/12/2021.
Di contro, l'amministrazione scolastica si difende sostenendo la illegittimità dei rifiuti opposti dal collaboratore scolastico nello svolgere le attività ad esso demandate siccome rientranti pienamente nei compiti di propria competenza e previsti dalla
6 di 17 contrattazione collettiva, dal Piano di Lavoro annuale predisposto dalla dirigenza per come integrato dal Protocollo di regolamentazione COVID e dalla contrattazione integrativa d'Istituto, tutti oggetto sia di interlocuzioni verbali con il ricorrente sia di comunicazioni scritte.
Anzitutto, appare utile chiarire quale sia la distribuzione degli oneri probatori in materia di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., in tema di sanzione disciplinare, “L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15 luglio
1966, n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità" (Cass. 17/8/2002 n.
11153).
Incombe, invece, sul lavoratore, l'onere di provare elementi che possano giustificare il comportamento illegittimo, ossia fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Le disposizioni contrattuali ratione temporis applicabili entro le quali inquadrare la fattispecie sono quelle prescritte dal CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione
Ricerca, in particolare il Titolo III, artt. 10 e ss.
Con riferimento, invece, ai compiti e alle mansioni previste per il personale
ATA appare utile richiamare le disposizioni del CCNL 24/07/2003 che delineano il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, anzitutto, nel caso di specie viene in rilievo la Tabella A – Profili di area del personale ATA – Area A del CCNL 24/07/2003 riportante il mansionario dei collaboratori scolastici dove è previsto che il collaboratore scolastico:
• Area A
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
7 di 17 Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46”.
In altri termini, il collaboratore è addetto ai servizi generali della scuola con compiti:
- “di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni […] e del pubblico;
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
- di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- di collaborazione con i docenti;
- di assistenza agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46”.
I compiti demandati al collaboratore scolastico e indicati a livello normativo dalla contrattazione collettiva nella Tabella A sopra riportata sono stati ulteriormente declinati a livello decentrato, nel Piano di Lavoro del personale ATA al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia previsti per l'amministrazione scolastica nell'attuazione del Piano per l'offerta formativa (P.O.F).
Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione scolastica ha emanato con Prot. n.
5460/I.2 del 15/09/2020 il Piano di Lavoro relativo all'anno scolastico 2020/2021 (doc.
12a fasc. parte resistente) per come integrato dal Protocollo di regolamentazione VI
(doc. 9 fasc. parte resistente).
In particolare, il suddetto Piano recante disposizioni sull' “organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2020/2021” ha individuato specificatamente i compiti assegnati al personale ATA, tra cui il ricorrente, affidando a quest'ultimo l'esecuzione delle seguenti attività:
“- Apertura e chiusura locali scolastici;
- Apertura cancello ingresso-uscita scolaresche;
- Vigilanza ingresso e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno (con consegna modulistica varia relativa a iscrizioni, permessi entrata/uscita anticipata alunni, assenze del personale, ecc.);
8 di 17 - Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza dell'insegnante);
- Spostamento suppellettili;
- Sostituzione colleghi assenti;
- Pulizia locali come compiutamente indicato nelle parti che precedono;
- Pulizia delle aule poste al piano superiore eventualmente utilizzate;
- Pulizia 1 volta a settimana del piano superiore”.
Nell'illustrare poi nel dettaglio le mansioni dei Collaboratori così come previste e disciplinate dal CCNL tabella A “Profili di area del personale ATA” Area A, il Piano di Lavoro ha previsto altresì:
- “(…) il personale collaboratore scolastico eviterà di trattenersi negli uffici di segreteria se non per motivi d'ufficio e per il tempo strettamente necessario. Eviterà altresì di sostare inoperoso presso i distributori automatici o davanti all'ingresso della scuola oppure nell'utilizzo di Pc o cellulari, se non autorizzati e/o su richiesta del
DSGA”;
- “(…) Si invitano i collaboratori scolastici a offrire collaborazione agli insegnanti evitando interferenze con il loro lavoro. È necessaria discrezione anche nei rapporti con i genitori”;
- “Ausilio materiale: nelle attività finalizzate all'inserimento degli alunni nel processo formativo dovranno essere garantite, anche attraverso l'impiego di incarichi aggiuntivi e specifici compensi, le attività di ausilio materiale, agli alunni diversamente abili per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini ed alle bambine under 3 della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (tutto il personale ausiliario gode della prima posizione economica art. 7 e, in mancanza, dell'incarico specifico per lo svolgimento di tale funzione”.
Il Piano di Lavoro al punto 6. DEFINIZIONE INCARICHI SPECIFICI ha previsto, poi, quanto segue:
“L'art. 47, comma 1, del CCNL/2007 prevede che i compiti del personale ATA sono costituiti anche da incarichi specifici che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.
Gli incarichi specifici sono conferiti dal Dirigente Scolastico, dopo le determinazioni in sede di contrattazione integrativa d'istituto. Spetta al DSGA vigilare
9 di 17 sull'effettivo svolgimento degli stessi. Laddove si rilevino delle inadempienze da parte del personale ATA, il DSGA ne riferirà sollecitamente al Dirigente Scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Gli incarichi specifici sono assegnati con i seguenti criteri:
· Comprovata professionalità specifica;
· Disponibilità degli interessati;
· Anzianità di servizio.
Essi saranno finalizzati, per il personale appartenente all'area A, prevalentemente all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni H, al primo soccorso”.
Ebbene in data 04/02/2021, nell'ambito della Contrattazione integrativa di
Istituto, il ricorrente, oltre a quelli sopra indicati, riceveva l'affidamento di incarichi per lo svolgimento di attività aggiuntive e la valorizzazione del personale scolastico. Più in particolare il dipendente riceveva l'incarico per: “1. Supporto alla comunicazione e didattica (es. fotocopie, avvisi alle famiglie, ecc.);
2. Assistenza alla persona e primo soccorso;
3. Piccola manutenzione;
4. Intensificazione pulizia e igienizzazione (Prot.
VI)” (doc. n. 57.a e 57.b, fasc. resistente).
Ora, dalla lettura delle disposizioni normative e d'Istituto appena richiamate è evidente che la prima censura mossa dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare irrogatagli e fondata sull'estraneità dei compiti richiestigli dall'Istituto scolastico rispetto a quelli di propria competenza è evidentemente infondata.
Infatti, a ben vedere, la contrattazione collettiva di categoria, il Piano di Lavoro predisposto per l'anno scolastico 2020/2021 nonché l'atto di affidamento di incarichi aggiuntivi individuano espressamente, tra i compiti demandati al collaboratore scolastico, l “assistenza agli alunni portatori di handicap anche nell'uso dei servizi igienici” (già previsto nella Tabella A relativa al mansionario del personale ATA e declinato ulteriormente nel Piano di Lavoro sotto la voce “ausilio materiale” laddove si specifica, peraltro, che coloro che già usufruiscono della prima posizione economica ex art. 7, come il ricorrente, non devono essere destinatari di uno specifico e ulteriore incarico di servizio per lo svolgimento di tale attività), la “consegna modulistica varia relativa a iscrizioni, permessi entrata/uscita anticipata alunni”, il “Supporto alla comunicazione e didattica”.
Le disposizioni sopra richiamate sanciscono altresì il divieto per il dipendente di utilizzare “Pc o cellulari, se non autorizzati e/o su richiesta del DSGA”, facendo
10 di 17 espresso invito ai dipendenti di “offrire collaborazione agli insegnanti evitando interferenze con il loro lavoro (…)”.
Il ricorrente, allora, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, era certamente tenuto sia a rispondere al telefono del plesso (potendosi far rientrare tale compito all'interno della più generale nozione di “supporto alla comunicazione e alla didattica” e oggetto di specifico incarico del 04/02/2021), sia a predisporre e consegnare i permessi/moduli per l'entrata posticipata e/o per l'uscita anticipata degli alunni del plesso scolastico, sia a sorvegliare gli alunni disabili nell'utilizzo dei servizi igienici, essendo tutte mansioni perfettamente rientranti nello svolgimento del suo ruolo reso in favore dell'amministrazione scolastica in qualità di collaboratore scolastico ed espressamente previsti dalle disposizioni normative e d'istituto innanzi richiamate.
Ne consegue che i rifiuti opposti dal ricorrente all'esecuzione delle attività sopra descritte e fondati sulla presunta estraneità di tali attività rispetto a quelle di propria competenza non possono che essere ritenuti illegittimi essendo, come già esposto, tutte attività che egli era tenuto a svolgere ai fini della corretta esecuzione del rapporto di lavoro reso in qualità di collaboratore scolastico.
Sul tema appare, inoltre, utile richiamare il recente orientamento della Corte di
Cassazione a mente della quale “secondo la giurisprudenza di legittimità […], in tema di pubblico impiego, la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dalla contrattazione collettiva di vari comparti, presuppone che la 'palese' illegittimità sia oggettiva, derivando, anche se non dal compimento di un atto vietato dalla legge penale
o costituente illecito amministrativo, comunque da altri vizi, quali violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell'emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
ne consegue che, pur non sussistendo un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, il limite al dovere di obbedienza, derivante dall'illegittimità dell'ordine ricevuto, deve fondarsi su di un'obiezione ragionevole, basata su una illegittimità reale e oggettiva, che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell'ordine medesimo, ma esclusivamente nel suo ruolo di 'sentinella' e di collaboratore volto ad assicurare la
11 di 17 legalità dell'Amministrazione, che gli deriva dall'art. 54, comma 2, Cost., e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali (Cassazione civile, sez. lav.,
30/11/2018, n. 31086)”.
Nel caso di specie, si ritiene che la motivazione addotta dal ricorrente per legittimare il suo rifiuto ad eseguire i compiti assegnatigli non sia basata su un'obiezione ragionevole ma sia palesemente infondata essendogli stati richiesti tutti compiti che egli era tenuto a svolgere nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
Parimenti infondata si ritiene la censura relativa alla necessità che l'amministrazione affidasse lo svolgimento di tali compiti mediante formali ordini di servizio che il ricorrente assume non averli mai ricevuti se non con comunicazione prot.
6211 del 01/12/2021, successiva ai fatti addebitatogli, assumendo sostanzialmente di non essere stato messo a conoscenza, sino a quella data, delle attività da adempiere.
Anzitutto si osserva che le mansioni richieste al ricorrente trovano sufficiente ed esaustivo fondamento, oltre che nella contrattazione collettiva, nel Piano di Lavoro relativo all'anno scolastico 2020/2021 che contiene la descrizione puntuale di ciò che il lavoratore era chiamato a svolgere, senza necessità che lo stesso fosse destinatario di ulteriori e specifici incarichi formali da parte dell'Amministrazione.
Si osserva, ad ogni modo, che in già data 04/02/2021, nell'ambito della
Contrattazione integrativa di Istituto, il ricorrente riceveva incarichi per lo svolgimento di attività aggiuntive di cui all'art. 47 comma 1 del CCNL del 2007. Più in particolare, il dipendente riceveva l'incarico per: “1. Supporto alla comunicazione e didattica (es. fotocopie, avvisi alle famiglie, ecc.);
2. Assistenza alla persona e primo soccorso;
3.
Piccola manutenzione;
4. Intensificazione pulizia e igienizzazione (Prot. VI)” (doc.
n. 57.a e 57.b, fasc. resistente).
Dagli atti di causa risulta inoltre che il ricorrente riceveva il mansionario relativo al personale ATA (Tabella A, Profili di Area del Personale ATA, CCNL 2003) una prima volta in data 04/03/2020, all'esito dell'incontro sindacale del 03/03/2020 (cfr. doc. n. 5 fasc. parte resistente), il Protocollo regolamentazione VI in data
10/09/2020 (doc. n. 9 fasc. parte resistente) e il Piano di Lavoro in data 06/11/2020 a mezzo mail d'Istituto (doc. 12b fasc. resistente), e dunque, in epoca certamente antecedente alle contestazioni disciplinari per cui è causa, con la conseguenza che il ricorrente era perfettamente edotto circa i compiti che era tenuto a svolgere nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
12 di 17 Quanto invece alla prova circa la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare e della conseguente sanzione del rimprovero scritto si ritiene che l'istruttoria orale raccolta nel corso del giudizio abbia fornito idonea dimostrazione delle condotte assunte dal lavoratore e della rilevanza disciplinare delle stesse.
I testimoni escussi di parte resistente (cfr. , Persona_2 [...]
, , ) hanno infatti Tes_2 Parte_3 Persona_1
confermato le condotte per come descritte nella contestazione disciplinare.
Più in particolare, la TE insegnante presso la scuola Persona_2
primaria Istituto Comprensivo di Campli dal 2007, con riferimento al primo addebito disciplinare ha riferito:
- Sul capitolo 1 della memoria difensiva: "ricordo che nella primavera del 2021, il ricorrente mi ha chiamata, mentre stavo facendo lezione, perché c'era un genitore con la bimba che entrava in ritardo ".
- Sul capitolo 2: “sono andata ad accogliere la bambina e ho chiesto il permesso per l'entrata posticipata;
preciso che, come da ripartizione delle nostre mansioni, questo compito spetta al collaboratore scolastico, perché io, come insegnante, non posso abbondonare la lezione e quindi gli alunni”.
-Sul capitolo 3: “ho fatto firmare io stessa il permesso al genitore della bimba e poi ho accompagnato quest'ultima in classe”.
ADR: “ho assolto io questo compito, benché non fosse di mia competenza, perché il ricorrente diceva che non era compito suo;
qualcuno doveva fare entrare la bambina e quindi ho dovuto pensarci io”.
ADR: “ho riferito poi quest'episodio al dirigente, chiedendole come procedere;
la dirigente mi ha risposto, verbalmente, che non era compito di noi insegnanti quello di provvedere alle entrate in ritardo degli alunni”
La TE , insegnante presso la scuola primaria Istituto Testimone_2
Comprensivo di Campli dal 2019, con riferimento al secondo addebito disciplinare, ha invece dichiarato:
Sul capitolo di prova n. 6 e n. 7 della memoria difensiva: “ricordo che il
28.04.2021, intorno alle 10.00, una mia alunna si è sentita male e quindi mi ha chiesto di tornare a casa, per cui mi sono allontanata dall'aula, lasciando la mia collega ES
(insegnante di sostegno) per andare a chiamare la madre della bimba, la quale
[...] tuttavia non ha risposto per motivi di lavoro”;
13 di 17 Sul capitolo n. 8: “confermo la circostanza;
l'ho informato per poter utilizzare il telefono”;
Sul capitolo n. 9: “confermo la circostanza”;
Sul capitolo n. 10: “confermo la circostanza, avevo la porta dell'aula aperta per via della necessità di far circolare l'aria, come disposto nell'ambito delle cautele adottate per l'emergenza sanitaria da VI-19 e sentivo squillare il telefono della scuola che si trova vicino alla porta d'ingresso, al quale è tenuto a rispondere il collaboratore scolastico;
ho pensato quindi che fosse la madre della bambina che richiamava”;
Sul capitolo 11: “ho dovuto quindi chiedere alla collega del sostegno di sostituirmi, perché mi sono messa sull'uscio dell'aula al fine di assicurarmi se ci fosse il collaboratore alla propria postazione e ho verificato che il ricorrente era seduto alla sua postazione, ma non rispondeva al telefono”;
Sul capitolo 12: “ricordo che il ricorrente era intento a scrivere sul pc, un pc diverso da quello della scuola che era alle sue spalle”;
Sul capitolo 14: “al telefono non ha risposto nessuno, poi sono uscita dall'aula e ho verificato che la chiamata era partita dalla madre della bimba che non stava bene;
quindi, ho richiamato la mamma per dirle di venire a prendere sua figlia;
intorno alle
10.30, poi, il ricorrente è venuto in aula per dirmi che era arrivata la mamma della bimba e che avrei dovuto firmare il permesso per farla uscire anticipatamente”;
Sul capitolo 15: “ho chiesto al collaboratore se potesse occuparsi lui di far firmare al genitore il permesso di uscita anticipata, ma lui mi ha risposto che non era suo compito, così sono dovuta uscire nuovamente dall'aula, interrompendo la lezione, per tale incombenza;
ho fatto poi firmare il permesso al genitore che nel frattempo attendeva fuori dalla scuola”.
ADR: “ho fatto il verbale di quanto accaduto e l'ho inviato all'attenzione della dirigente, precisando che rispondere al telefono o far firmare i permessi non erano mie mansioni e che, a causa, di ciò avevo dovuto interrompere le lezioni”.
ADR: “dopo l'invio del verbale, non v'è stato alcun seguito nei miei riguardi;
per quanto riguarda la firma dei permessi in entrata/uscita, ci sono altri episodi che hanno visto coinvolto il ricorrente che specificava sempre che non era suo compito;
ricordo che, in ogni occasione, ho redatto un verbale apposito firmato anche da altri colleghi”.
14 di 17 La TE comune, , genitore di un alunno della scuola Parte_3
primaria, con riferimento al quinto addebito disciplinare, ha dichiarato:
Sul capitolo 12) del ricorso: “Io avevo il permesso per mio figlio all'incirca per le 12:30-12:40. Però siccome io lavoro vicino alla scuola quando staccavo dalla pausa pranzo, per motivi pratici, lo ritiravo alle 12:00. Quindi, per una questione di responsabilità mi avevano richiesto di firmare il bigliettino quando andavo a riprendere mio figlio prima delle 12:30. Me lo richiedeva la preside nonché'
l'insegnate di sostegno”.
La TE ha poi risposto affermativamente alle circostanze dedotte nei capitoli di prova di parte resistente confermando che il ricorrente si rifiutava di farle firmare il modulo di uscita anticipata di suo figlio in quanto sosteneva trattarsi di attività non di propria competenza e che lo stesso si rivolgeva in modo arrogante alla docente
[...]
(alzando il tono di voce e sbattendo oggetti sulla scrivania), affermando di Per_10
volere una comunicazione scritta per lo svolgimento del suddetto compito.
La TE ha confermato infine la mail del 30/04/2021 dalla stessa inviata all'istituto scolastico con la quale si lamentava per la mancata sorveglianza in bagno del proprio figlio da parte del collaboratore scolastico Controparte_5 [...]
. Parte_1
La TE , Dirigente scolastico per le sedi di Persona_1
Campli, di Campovalano e Sant'Onofrio di Campli, con riferimento al quarto addebito disciplinare, ha dichiarato:
Sul capitolo 23) della memoria difensiva: “Confermo la circostanza, il plesso era stato già contattato dall'assistente amministrativa che telefonava per avvisare che vi era un documento per le famiglie ma al telefono non rispondeva nessuno. Io ho chiamato il plesso al telefono che ha squillato a lungo e non ha risposto nessuno;
pensando ad un guasto ho chiamato la docente che stava svolgendo Testimone_2
attività didattica la quale mi ha riferito che sentivano squillare già da tanto tempo il telefono ma il collaboratore non rispondeva ed era Parte_1
intento al suo PC personale come appurato dalla stessa che mi ha riferito di Per_3
essersi affacciata sul corridoio e di averlo visto mentre il telefono squillava vicino a lui”.
A fronte delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, la versione dei fatti che il ricorrente tenta di dimostrare appare invece sconfessata dagli stessi testimoni di
15 di 17 parte escussi che hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente confermative delle condotte omissive tenute dal lavoratore.
Nello specifico, la TE , genitore di un alunno Testimone_1
frequentante la scuola primaria, ha dichiarato che il collaboratore scolastico si rivolgeva alla docente per la predisposizione del modello di uscita anticipata dell'alunno, confermando la circostanza che lo stesso non si atteneva alla disposizione riguardante la consegna dei permessi ai genitori.
Il TE , genitore di una alunna frequentante la scuola Testimone_4
primaria, ha parimenti riferito di avere chiesto al ricorrente di compilare il modulo per l'entrata posticipata di sua figlia nel plesso scolastico e che quest'ultimo, chiamava l'insegnante ai fini della predisposizione del permesso.
La TE , insegnante di sostegno presso il plesso di Persona_10
Campovalano, ha dichiarato di avere, con comunicazione del 30/04/2021, richiesto al
Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale di Campli di chiarire e/o precisare a chi spettasse il compito di consegnare il modulo di uscita anticipata ai genitori che si recavano a scuola a riprendere i propri figli, a seguito del rifiuto del ricorrente di svolgere detta attività e stante, a suo dire, l'assenza di un ordine di servizio specifico ad esso relativo.
Ebbene, dal quadro istruttorio complessivamente acquisito, si ritiene che i rifiuti opposti dal ricorrente allo svolgimento dei compiti richiestigli dall'amministrazione scolastica siano illegittimi in quanto basati su motivazioni palesemente infondate.
Le condotte omissive poste in essere dal lavoratore nell'esecuzione del rapporto di lavoro hanno, infatti, riguardato tutte attività rientranti pienamente nella sua competenza e puntualmente individuate nel Piano di Lavoro del 06/11/2020 relativo all'anno 2020/2021 (con le relative integrazioni da parte del Protocollo di regolamentazione VI) nonché nell'atto di affidamento di incarichi specifici adottato nell'ambito della contrattazione integrativa d'istituto e comunicato in data 04/02/2021, oltre ad essere delineati in senso più generale già nella contrattazione collettiva di categoria (Tabella A, Profili di Area del Personale ATA, CCNL 2003).
Per l'esecuzione di tali disposizioni si ritiene che il ricorrente non dovesse essere destinatario di un ulteriore e specifico incarico formale da parte dell'amministrazione
(sebbene poi lo sia stato) essendo tutte mansioni già individuate compiutamente a livello normativo da parte della contrattazione collettiva e a livello decentrato da parte dell'Istituto scolastico di appartenenza.
16 di 17 In definitiva sintesi, le censure sollevate avverso la sanzione disciplinare appaiono infondate essendosi il ricorrente rifiutato ingiustificatamente di eseguire attività pienamente rientranti nella propria competenza, disattendendo al dovere di collaborazione con le famiglie e con il personale docente, al dovere del rispetto delle norme del contratto collettivo nazionale e delle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione in palese violazione del dovere di cooperare al buon andamento dell'Istituzione.
Alla luce di quanto sopra, vista l'entità degli inadempimenti contestati (che risultano aver provocato danni all'istituzione scolastica sotto il profilo dei disservizi legati al corretto svolgimento delle attività didattiche e che hanno pertanto inficiato il buon andamento della pubblica amministrazione) da valutarsi anche rispetto alla reiterazione dei comportamenti tenuti dal dipendente, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento del 13/09/2021 appare proporzionata e, dunque, legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, considerandosi lo scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, in considerazione della natura della sanzione disciplinare applicata, che è annoverata nella gerarchia di gravità ad di sotto di quella della sospensione, suscettibile, solo questa, di dar luogo ad un'escursione di valore anche superiore al limite di detto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 1965/2021 così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto irrogata a Parte_1
con provvedimento del 13/09/2021;
• Condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in euro 2.626,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 26/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
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