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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1182/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Galluccio presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Aversa alla via Giotto n. 87
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paura unitamente al quale elett. dom. in CP_1 alla via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' dal 26.07.1993, inquadrato come Collaboratore CP_2
Professionale Sanitario Senior Infermiere coordinatore, Ctg. Ds, posizione economica 5, esponeva: di aver assunto - giusta nota protocollo n. 197/DG del Direttore Generale p.t. della Parte_2
1 - con decorrenza dal 01 novembre 2005, in esecuzione della Delibera n. 357 del 26 maggio 2005,
[...]
l'incarico di responsabile della posizione organizzativa, “Settore qualità delle attività infermieristiche e dei percorsi assistenziali. Monitoraggio prestazioni sanitarie e liste d'attesa”, presso l'ex - ora Distretto n. 15; Controparte_3 di essersi occupato, nello specifico, dei compiti e delle funzioni analiticamente indicate nell'atto introduttivo, conseguendo, nell'espletamento dell'anzidetto incarico di Posizione Organizzativa, esito positivo in relazione agli obiettivi assegnatigli nel periodo che va dal 2005 al 2020; che la azienda convenuta, con deliberazione n. 558 del 13.07.2016 del suo Commissario
Straordinario provvedeva ad una ricognizione delle P.O. in essere sino a quel momento, fondata su un parere reso da un legale esterno, nominato all'uopo, in conseguenza di detta unificazione delle
AA.SS.LL. CE 1 e 2 all'esito della quale non emergevano anomalie con riguardo alla propria posizione;
che, con nota protocollo n. 378437/GRU del 19.04.2021, ovvero a distanza di 5 anni dalla predetta ricognizione, parte resistente, gli comunicava l'avvio di un procedimento teso alla revoca della posizione organizzativa attribuitagli sul presupposto di “irregolarità e/o difformità in alcuni incarichi assegnati; di aver fornito puntuale riscontro alla predetta nota, a mezzo memoria partecipativa ex art. 10 bis L.
241/1990, cui tuttavia seguiva provvedimento n. 912 del 08.06.2021 del Direttore generale dell' con il quale veniva deliberato di revocargli l'incarico di posizione e di Parte_3 procedere consequenzialmente, alla non corresponsione della relativa indennità a far data dalla prima mensilità utile dopo l'adozione di detto atto deliberativo;
che, dal mese di ottobre del 2021, oltre a non ricevere l'indennità di posizione organizzativa gli veniva arbitrariamente ed illegittimamente trattenuta dalla busta paga la somma di € 402,52 a titolo di recupero indennità posizione organizzativa. Cont Tanto premesso, lamentata la illegittimità della condotta tenuta dall' adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di revoca della posizione organizzativa disposta con Deliberazione n. 912 del 08/06/2021….; 2) Disapplicare e/o annullare il provvedimento di revoca del 08 giugno 2021 comunicato con atto del 10 giugno 2021 condannando
l' , in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., a reintegrare il sig. Controparte_1
nella titolarità dell'incarico di posizione organizzativa;
3) Accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità, nullità, annullabilità ed inefficacia del provvedimento di revoca condannare l'ente aslino alla corresponsione degli importi a titolo di indennità di posizione a far data dal provvedimento di revoca (08.06.2021); 4) Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento prot.
n. 1232185/GRU del 07.10.2021 … e condannare l' alla restituzione delle somme CP_2 trattenute dal mese di ottobre 2021; 5) Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' a titolo di indennità della posizione organizzativa sulla busta paga del mese CP_1 di Ottobre dell'anno 2021 per intervenuta prescrizione …; 6) in via subordinata qualora l' adito giudicante dovesse ritenere legittima la revoca per soppressione della posizione organizzativa accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione orizzontale nell'ambito della categoria di appartenenza ai sensi dell' art 36 comma 3 del CCNL di categoria e, conseguentemente il diritto a percepire -a titolo personale– l' importo pari all' ultimo incremento di fascia ottenuto a decorrere dal 01 luglio 2021, con condanna dell' Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] [...]
della somma complessiva di € 635,06 corrispondenti ad € 90,80 mensili dal luglio del Parte_4
2021 alla data di deposito del ricorso;
7) in via gradatamente subordinata qualora l' adito giudicante dovesse ritenere legittima la revoca per soppressione della posizione organizzativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di posizione organizzativa per i sei mesi successivi al 01/07/2021 e fino alla valutazione annuale”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta che deduceva CP_1
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Questo giudicante ritiene di aderire, condividendone le motivazioni e le conclusioni, alle precedenti pronunce rese da questo stesso Tribunale (sentenza n. 2256/2024 Dott.ssa Cozzolino, sentenza n.
2547/2024 Dott.ssa Gambardella: sentenza n. 2721/2024 Dott.ssa Stefanelli) e dal Tribunale di
Napoli RD (sentenza n. 1524/2023 Dott. Capolongo), che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
Nel merito va rilevato che l'art. 20 del CCNL comparto sanità 1999-2001 prevede e disciplina il potere delle aziende sanitarie di istituire le posizioni organizzative, in aderenza ai limiti fissati dai propri statuti e dalle leggi regionali. A tale scopo, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, le aziende sanitarie formulano in via preventiva i criteri generali per conferire gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite, tenendo conto “della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D”; il comma 3, poi, prevede che “gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto
e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico”.
L'articolata disciplina dettata dalle parti collettive prosegue, prevedendo al comma 4 art. 21 che con cadenza non inferiore all'anno, l'attività dei titolari di p.o. sia oggetto di valutazione, secondo criteri prestabiliti, il cui positivo conseguimento dà luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
Con specifico riguardo alla revoca della posizione organizzativa, dispone il comma 8 dell'art. 21 che “la revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3…”.
Proprio a tale riguardo, il richiamato art. 19 del CCNL 2016-2020, vigente ratione temporis (e comunque, in parte qua, meramente riproduttivo di norma già contenuta nel previgente art. 36
CCNL triennio 1999-2001) chiarisce che: “La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per
l'attribuzione”.
Prendendo, dunque, le mosse dalla disamina della disciplina contrattuale di riferimento, se ne inferisce che l'art. 21 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 prevede la revoca dell'incarico di posizione organizzativa e la connessa perdita dell'indennità di funzione esclusivamente a fronte della valutazione negativa del dipendente da parte degli organismi all'uopo preposti.
Tuttavia, (il successivo art. 36 del medesimo CCNL, oggi abrogato, e) l'art. 19 del CCNL 2016-20 contempla la possibilità della revoca della posizione organizzativa anche nei casi in cui la stessa venga soppressa per effetto di una diversa organizzazione dell'Azienda o Ente interessato.
Ed in effetti, in consonanza con la fonte collettiva, il Regolamento allegato alla Delibera del 2005 di Cont istituzione delle posizioni organizzative da parte della convenuta (cfr. Delibera in atti) legittima la revoca dell'incarico, melius la soppressione della stessa posizione organizzativa, “per una diversa successiva organizzazione aziendale”.
Orbene, nel caso di specie risulta del tutto pacifico in giudizio – oltre che asseverato dall'univoco tenore della documentazione di provenienza datoriale versata in atti – che il provvedimento di revoca della posizione organizzativa adottato nei confronti del ricorrente è stato motivato in ragione del riassetto dell'Azienda datrice di lavoro, scaturito dall'accorpamento delle ex Parte_5 avvenuto il 24.03.2009, confluite nella sola CP_2
La difesa dell' convenuta, infatti, ha opportunamente evidenziato che: “La revoca Controparte_1 della posizione organizzativa del ricorrente è stata disposta in ragione della accertata illegittimità della stessa, in quanto sono risultati titolari della stessa posizione organizzativa più dipendenti.
Pertanto, la decisione di revocare la posizione organizzativa, illegittimamente mantenuta dal dipendente nonostante lo svolgimento presso lo stesso Distretto della stessa posizione organizzativa da parte di altri dipendenti, sigg.ri e ” (Cfr. memoria di Controparte_4 Parte_4 costituzione in atti).
Secondo le argomentazioni difensive di parte resistente, quindi, la revoca è scaturita dalla necessità di operare una riconsiderazione delle posizioni organizzative di pertinenza delle Parte_6 soppresse, preordinata alla revoca di quelle non più funzionali al nuovo assetto dell'Ente, ovvero costituenti duplicazione.
Fatte queste necessarie precisazioni, deve allora rilevarsi l'infondatezza della domanda proposta in Cont via principale, essendo indubitabile che il potere organizzativo e gestionale dell' ben poteva legittimare la revoca delle posizioni organizzative già conferite ai dipendenti dalle originarie
Aziende Sanitarie di appartenenza, ed apparendo altrettanto evidente che, nella fattispecie in esame, la soppressione della posizione organizzativa in capo al ricorrente è stato determinato dalla concreta valutazione dell'incompatibilità del suo mantenimento con il nuovo assetto organizzativo dell'
[...]
. Parte_7 Invero, come debitamente argomentato e riportato nell'impugnata Delibera n. 912 del 08.06.2021, Cont oggetto della verifica da parte della convenuta è stata la possibile duplicazione di posizioni organizzative, con conseguente revoca delle posizioni in caso di sovrapposizione;
pertanto, nel caso di specie, la revoca dell'incarico di posizione organizzativa conferito al ricorrente, non può che ritenersi corretta, trattandosi con ogni evidenza di un incarico mantenuto nonostante venisse espletato anche da altri due dipendenti, sigg.ri e . Controparte_4 Parte_4
A fronte di tale deduzione della resistente, del resto, nessuna contestazione ha sollevato il ricorrente, che si è limitato ad invocare l'esistenza di ulteriori profili causali della vicenda in esame, senza tuttavia altro aggiungere rispetto a quanto già indicato nel ricorso introduttivo.
Né può assumere rilievo, al riguardo, il perdurante svolgimento delle medesime mansioni da parte dell'istante: è infatti principio giurisprudenziale consolidato quello alla stregua del quale non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa, anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni.
La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, considerato che tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente e, alla scadenza dell'incarico, il dipendente – che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza – viene restituito alle funzioni del relativo profilo di inquadramento.
In altri termini, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass n. 6367/2015 e Cass. n. 21261/2017). La posizione organizzativa, quindi, non determina un mutamento del profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione, nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto, è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 8836/2010, nonché Cass. n. 20855/2015).
Più specificamente, quanto alle mansioni, il conferimento di una posizione organizzativa non è altro che esercizio – da parte del datore di lavoro pubblico – del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento;
per cui se è vero che le posizioni organizzative “possono” essere assegnate ai dipendenti classificati in una determinata categoria/Area, di certo tali incarichi rientrano nel contenuto possibile, ma solo eventuale, dei compiti comunque collocabili nell'ambito di tale inquadramento.
Posta, quindi, la legittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa, vanno altresì respinte entrambe le domande proposte dal ricorrente in via subordinata. Vero, è, infatti, che il già richiamato art. 36, c. 3, del CCNL del 1999 stabiliva che “3. Nei casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Tuttavia, l'art. 23 del nuovo CCNL di comparto 2016-2018 (applicabile ratione temporis) ha previsto che “1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
- (…)
- art. 36 del CCNL del 7.4.1999, art.11 del CCNL del 20.9.2001 e art.49 del CCNL integrativo del
20.9.2001 “Misura dell'indennità di funzione” …”.
Il nuovo CCNL, così avvalorando la raggiunta conclusione in ordine all'infondatezza della domanda proposta, dispone all'art. 19 (peraltro subito dopo aver chiarito che la revoca della p.o. è possibile a fronte della riorganizzazione aziendale) che “La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico”.
Parimenti, va disattesa la domanda volta a percepire l'indennità di posizione organizzativa per i sei mesi successivi al provvedimento di revoca e fino alla valutazione annuale: come infatti già in precedenza osservato, nella fattispecie de qua non si discute di un provvedimento di revoca adottato a causa della valutazione negativa delle performance del dipendente, bensì della decisione di sopprimere la posizione organizzativa precedentemente istituita, a fronte di una “una diversa organizzazione aziendale”; ne deriva che, per espressa previsione contrattual-collettiva e regolamentare (v. doc. in atti), la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso.
Analoghe considerazioni inducono, tuttavia, ad accogliere la domanda volta alla declaratoria di illegittimità della nota prot. n. 1232185/GRU del 07.10.2021 tesa al “recupero somme a titolo di indennità di Posizione Organizzativa” (cfr. prod. parte ricorrente) – con cui è stato comunicato al lavoratore che “in esecuzione della deliberazione aziendale n. 912 del 8.6.2021 con decorrenza
1/10/2021, questa Amministrazione procederà, all'atto della erogazione delle competenze stipendiali al recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di 'Indennità di Posizione
Organizzativa', nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, il cui importo ammonta a € 75.208,53, fatto salvo diverso piano di recupero che la S.V. voglia concordare con la Direzione
UOC GRU”.
Invero, come già ampiamente argomentato, l'impianto normativo che sottende (tuttora) la materia non lascia dubbi di sorta nel prevedere espressamente che l'indennità di funzione collegata agli incarichi di posizione organizzativa viene attribuita per tutta la durata dell'incarico e che la revoca dell'incarico comporta automaticamente la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso.
Detto altrimenti, ciò che delimita il diritto a percepire l'indennità in parola è la sussistenza o meno, in capo al dipendente, della titolarità dell'incarico; incarico che, così come va formalmente attribuito per essere fonte del corrispondente trattamento retributivo, allo stesso modo deve essere formalmente revocato affinché detto trattamento venga meno.
L'unica circostanza che rileva, dunque, ai fini che qui rilevano, è che fino all'adozione della
Delibera di giugno 2021 con cui è stata disposta la revoca, il ricorrente è rimasto formalmente titolare di una posizione organizzativa che gli dava diritto – in assenza di valutazioni negative, Cont neppure allegate dall' resistente – a percepire il relativo trattamento economico accessorio, non potendo ricadere in suo danno l'inerzia dell'Ente nel prendere atto della sopravvenuta incompatibilità. Cont L' deve, dunque, essere condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo dal mese di ottobre 2021.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento solo di una delle plurime domande proposte in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del provvedimento prot. n. Cont 1232185 del 07.10.2021 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indennità di posizione organizzativa dal mese di ottobre 2021;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1182/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Galluccio presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Aversa alla via Giotto n. 87
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paura unitamente al quale elett. dom. in CP_1 alla via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' dal 26.07.1993, inquadrato come Collaboratore CP_2
Professionale Sanitario Senior Infermiere coordinatore, Ctg. Ds, posizione economica 5, esponeva: di aver assunto - giusta nota protocollo n. 197/DG del Direttore Generale p.t. della Parte_2
1 - con decorrenza dal 01 novembre 2005, in esecuzione della Delibera n. 357 del 26 maggio 2005,
[...]
l'incarico di responsabile della posizione organizzativa, “Settore qualità delle attività infermieristiche e dei percorsi assistenziali. Monitoraggio prestazioni sanitarie e liste d'attesa”, presso l'ex - ora Distretto n. 15; Controparte_3 di essersi occupato, nello specifico, dei compiti e delle funzioni analiticamente indicate nell'atto introduttivo, conseguendo, nell'espletamento dell'anzidetto incarico di Posizione Organizzativa, esito positivo in relazione agli obiettivi assegnatigli nel periodo che va dal 2005 al 2020; che la azienda convenuta, con deliberazione n. 558 del 13.07.2016 del suo Commissario
Straordinario provvedeva ad una ricognizione delle P.O. in essere sino a quel momento, fondata su un parere reso da un legale esterno, nominato all'uopo, in conseguenza di detta unificazione delle
AA.SS.LL. CE 1 e 2 all'esito della quale non emergevano anomalie con riguardo alla propria posizione;
che, con nota protocollo n. 378437/GRU del 19.04.2021, ovvero a distanza di 5 anni dalla predetta ricognizione, parte resistente, gli comunicava l'avvio di un procedimento teso alla revoca della posizione organizzativa attribuitagli sul presupposto di “irregolarità e/o difformità in alcuni incarichi assegnati; di aver fornito puntuale riscontro alla predetta nota, a mezzo memoria partecipativa ex art. 10 bis L.
241/1990, cui tuttavia seguiva provvedimento n. 912 del 08.06.2021 del Direttore generale dell' con il quale veniva deliberato di revocargli l'incarico di posizione e di Parte_3 procedere consequenzialmente, alla non corresponsione della relativa indennità a far data dalla prima mensilità utile dopo l'adozione di detto atto deliberativo;
che, dal mese di ottobre del 2021, oltre a non ricevere l'indennità di posizione organizzativa gli veniva arbitrariamente ed illegittimamente trattenuta dalla busta paga la somma di € 402,52 a titolo di recupero indennità posizione organizzativa. Cont Tanto premesso, lamentata la illegittimità della condotta tenuta dall' adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di revoca della posizione organizzativa disposta con Deliberazione n. 912 del 08/06/2021….; 2) Disapplicare e/o annullare il provvedimento di revoca del 08 giugno 2021 comunicato con atto del 10 giugno 2021 condannando
l' , in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., a reintegrare il sig. Controparte_1
nella titolarità dell'incarico di posizione organizzativa;
3) Accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità, nullità, annullabilità ed inefficacia del provvedimento di revoca condannare l'ente aslino alla corresponsione degli importi a titolo di indennità di posizione a far data dal provvedimento di revoca (08.06.2021); 4) Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento prot.
n. 1232185/GRU del 07.10.2021 … e condannare l' alla restituzione delle somme CP_2 trattenute dal mese di ottobre 2021; 5) Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' a titolo di indennità della posizione organizzativa sulla busta paga del mese CP_1 di Ottobre dell'anno 2021 per intervenuta prescrizione …; 6) in via subordinata qualora l' adito giudicante dovesse ritenere legittima la revoca per soppressione della posizione organizzativa accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione orizzontale nell'ambito della categoria di appartenenza ai sensi dell' art 36 comma 3 del CCNL di categoria e, conseguentemente il diritto a percepire -a titolo personale– l' importo pari all' ultimo incremento di fascia ottenuto a decorrere dal 01 luglio 2021, con condanna dell' Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] [...]
della somma complessiva di € 635,06 corrispondenti ad € 90,80 mensili dal luglio del Parte_4
2021 alla data di deposito del ricorso;
7) in via gradatamente subordinata qualora l' adito giudicante dovesse ritenere legittima la revoca per soppressione della posizione organizzativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di posizione organizzativa per i sei mesi successivi al 01/07/2021 e fino alla valutazione annuale”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta che deduceva CP_1
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Questo giudicante ritiene di aderire, condividendone le motivazioni e le conclusioni, alle precedenti pronunce rese da questo stesso Tribunale (sentenza n. 2256/2024 Dott.ssa Cozzolino, sentenza n.
2547/2024 Dott.ssa Gambardella: sentenza n. 2721/2024 Dott.ssa Stefanelli) e dal Tribunale di
Napoli RD (sentenza n. 1524/2023 Dott. Capolongo), che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
Nel merito va rilevato che l'art. 20 del CCNL comparto sanità 1999-2001 prevede e disciplina il potere delle aziende sanitarie di istituire le posizioni organizzative, in aderenza ai limiti fissati dai propri statuti e dalle leggi regionali. A tale scopo, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, le aziende sanitarie formulano in via preventiva i criteri generali per conferire gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite, tenendo conto “della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D”; il comma 3, poi, prevede che “gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto
e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico”.
L'articolata disciplina dettata dalle parti collettive prosegue, prevedendo al comma 4 art. 21 che con cadenza non inferiore all'anno, l'attività dei titolari di p.o. sia oggetto di valutazione, secondo criteri prestabiliti, il cui positivo conseguimento dà luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
Con specifico riguardo alla revoca della posizione organizzativa, dispone il comma 8 dell'art. 21 che “la revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3…”.
Proprio a tale riguardo, il richiamato art. 19 del CCNL 2016-2020, vigente ratione temporis (e comunque, in parte qua, meramente riproduttivo di norma già contenuta nel previgente art. 36
CCNL triennio 1999-2001) chiarisce che: “La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per
l'attribuzione”.
Prendendo, dunque, le mosse dalla disamina della disciplina contrattuale di riferimento, se ne inferisce che l'art. 21 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 prevede la revoca dell'incarico di posizione organizzativa e la connessa perdita dell'indennità di funzione esclusivamente a fronte della valutazione negativa del dipendente da parte degli organismi all'uopo preposti.
Tuttavia, (il successivo art. 36 del medesimo CCNL, oggi abrogato, e) l'art. 19 del CCNL 2016-20 contempla la possibilità della revoca della posizione organizzativa anche nei casi in cui la stessa venga soppressa per effetto di una diversa organizzazione dell'Azienda o Ente interessato.
Ed in effetti, in consonanza con la fonte collettiva, il Regolamento allegato alla Delibera del 2005 di Cont istituzione delle posizioni organizzative da parte della convenuta (cfr. Delibera in atti) legittima la revoca dell'incarico, melius la soppressione della stessa posizione organizzativa, “per una diversa successiva organizzazione aziendale”.
Orbene, nel caso di specie risulta del tutto pacifico in giudizio – oltre che asseverato dall'univoco tenore della documentazione di provenienza datoriale versata in atti – che il provvedimento di revoca della posizione organizzativa adottato nei confronti del ricorrente è stato motivato in ragione del riassetto dell'Azienda datrice di lavoro, scaturito dall'accorpamento delle ex Parte_5 avvenuto il 24.03.2009, confluite nella sola CP_2
La difesa dell' convenuta, infatti, ha opportunamente evidenziato che: “La revoca Controparte_1 della posizione organizzativa del ricorrente è stata disposta in ragione della accertata illegittimità della stessa, in quanto sono risultati titolari della stessa posizione organizzativa più dipendenti.
Pertanto, la decisione di revocare la posizione organizzativa, illegittimamente mantenuta dal dipendente nonostante lo svolgimento presso lo stesso Distretto della stessa posizione organizzativa da parte di altri dipendenti, sigg.ri e ” (Cfr. memoria di Controparte_4 Parte_4 costituzione in atti).
Secondo le argomentazioni difensive di parte resistente, quindi, la revoca è scaturita dalla necessità di operare una riconsiderazione delle posizioni organizzative di pertinenza delle Parte_6 soppresse, preordinata alla revoca di quelle non più funzionali al nuovo assetto dell'Ente, ovvero costituenti duplicazione.
Fatte queste necessarie precisazioni, deve allora rilevarsi l'infondatezza della domanda proposta in Cont via principale, essendo indubitabile che il potere organizzativo e gestionale dell' ben poteva legittimare la revoca delle posizioni organizzative già conferite ai dipendenti dalle originarie
Aziende Sanitarie di appartenenza, ed apparendo altrettanto evidente che, nella fattispecie in esame, la soppressione della posizione organizzativa in capo al ricorrente è stato determinato dalla concreta valutazione dell'incompatibilità del suo mantenimento con il nuovo assetto organizzativo dell'
[...]
. Parte_7 Invero, come debitamente argomentato e riportato nell'impugnata Delibera n. 912 del 08.06.2021, Cont oggetto della verifica da parte della convenuta è stata la possibile duplicazione di posizioni organizzative, con conseguente revoca delle posizioni in caso di sovrapposizione;
pertanto, nel caso di specie, la revoca dell'incarico di posizione organizzativa conferito al ricorrente, non può che ritenersi corretta, trattandosi con ogni evidenza di un incarico mantenuto nonostante venisse espletato anche da altri due dipendenti, sigg.ri e . Controparte_4 Parte_4
A fronte di tale deduzione della resistente, del resto, nessuna contestazione ha sollevato il ricorrente, che si è limitato ad invocare l'esistenza di ulteriori profili causali della vicenda in esame, senza tuttavia altro aggiungere rispetto a quanto già indicato nel ricorso introduttivo.
Né può assumere rilievo, al riguardo, il perdurante svolgimento delle medesime mansioni da parte dell'istante: è infatti principio giurisprudenziale consolidato quello alla stregua del quale non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa, anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni.
La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, considerato che tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente e, alla scadenza dell'incarico, il dipendente – che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza – viene restituito alle funzioni del relativo profilo di inquadramento.
In altri termini, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass n. 6367/2015 e Cass. n. 21261/2017). La posizione organizzativa, quindi, non determina un mutamento del profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione, nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto, è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 8836/2010, nonché Cass. n. 20855/2015).
Più specificamente, quanto alle mansioni, il conferimento di una posizione organizzativa non è altro che esercizio – da parte del datore di lavoro pubblico – del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento;
per cui se è vero che le posizioni organizzative “possono” essere assegnate ai dipendenti classificati in una determinata categoria/Area, di certo tali incarichi rientrano nel contenuto possibile, ma solo eventuale, dei compiti comunque collocabili nell'ambito di tale inquadramento.
Posta, quindi, la legittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa, vanno altresì respinte entrambe le domande proposte dal ricorrente in via subordinata. Vero, è, infatti, che il già richiamato art. 36, c. 3, del CCNL del 1999 stabiliva che “3. Nei casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Tuttavia, l'art. 23 del nuovo CCNL di comparto 2016-2018 (applicabile ratione temporis) ha previsto che “1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
- (…)
- art. 36 del CCNL del 7.4.1999, art.11 del CCNL del 20.9.2001 e art.49 del CCNL integrativo del
20.9.2001 “Misura dell'indennità di funzione” …”.
Il nuovo CCNL, così avvalorando la raggiunta conclusione in ordine all'infondatezza della domanda proposta, dispone all'art. 19 (peraltro subito dopo aver chiarito che la revoca della p.o. è possibile a fronte della riorganizzazione aziendale) che “La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico”.
Parimenti, va disattesa la domanda volta a percepire l'indennità di posizione organizzativa per i sei mesi successivi al provvedimento di revoca e fino alla valutazione annuale: come infatti già in precedenza osservato, nella fattispecie de qua non si discute di un provvedimento di revoca adottato a causa della valutazione negativa delle performance del dipendente, bensì della decisione di sopprimere la posizione organizzativa precedentemente istituita, a fronte di una “una diversa organizzazione aziendale”; ne deriva che, per espressa previsione contrattual-collettiva e regolamentare (v. doc. in atti), la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso.
Analoghe considerazioni inducono, tuttavia, ad accogliere la domanda volta alla declaratoria di illegittimità della nota prot. n. 1232185/GRU del 07.10.2021 tesa al “recupero somme a titolo di indennità di Posizione Organizzativa” (cfr. prod. parte ricorrente) – con cui è stato comunicato al lavoratore che “in esecuzione della deliberazione aziendale n. 912 del 8.6.2021 con decorrenza
1/10/2021, questa Amministrazione procederà, all'atto della erogazione delle competenze stipendiali al recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di 'Indennità di Posizione
Organizzativa', nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, il cui importo ammonta a € 75.208,53, fatto salvo diverso piano di recupero che la S.V. voglia concordare con la Direzione
UOC GRU”.
Invero, come già ampiamente argomentato, l'impianto normativo che sottende (tuttora) la materia non lascia dubbi di sorta nel prevedere espressamente che l'indennità di funzione collegata agli incarichi di posizione organizzativa viene attribuita per tutta la durata dell'incarico e che la revoca dell'incarico comporta automaticamente la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso.
Detto altrimenti, ciò che delimita il diritto a percepire l'indennità in parola è la sussistenza o meno, in capo al dipendente, della titolarità dell'incarico; incarico che, così come va formalmente attribuito per essere fonte del corrispondente trattamento retributivo, allo stesso modo deve essere formalmente revocato affinché detto trattamento venga meno.
L'unica circostanza che rileva, dunque, ai fini che qui rilevano, è che fino all'adozione della
Delibera di giugno 2021 con cui è stata disposta la revoca, il ricorrente è rimasto formalmente titolare di una posizione organizzativa che gli dava diritto – in assenza di valutazioni negative, Cont neppure allegate dall' resistente – a percepire il relativo trattamento economico accessorio, non potendo ricadere in suo danno l'inerzia dell'Ente nel prendere atto della sopravvenuta incompatibilità. Cont L' deve, dunque, essere condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo dal mese di ottobre 2021.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento solo di una delle plurime domande proposte in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del provvedimento prot. n. Cont 1232185 del 07.10.2021 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indennità di posizione organizzativa dal mese di ottobre 2021;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni