Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1970 /2023
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 1970 /2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
VIA VOLTURNO 80 (85042600156) Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, 4.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per il Condominio l'avv. MAIOCCHI GLAUCO munito di procura speciale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. che produce;
nessuno compare per il ricorrente. E' presente l'avv. TRESOLDI DIEGO Per Epis il quale prende e si riporta all'avvenuta CP_2 conciliazione della causa nei rapporti con il proprio assistito. L'avv. Maiocchi accetta la rinuncia della domanda già formulata dal difensore del ricorrente alla scorsa udienza del 14.11.2024, e chiede definirsi la relativa posizione con declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1970/2023 di R.G. promossa da
, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARUSO ANDREA e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
VIA VOLTURNO 80 ) Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1970/2023 di R.G. promossa da
( C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio di CARUSO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio in Milano via Vigoni nr.5;
-ricorrente-
contro
-resistente-
via Volturno 80 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2023, Parte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze di con contratto subordinato Controparte_3
a tempo indeterminato e full time come operaio specializzato piastrellista, e inquadramento nel livello III CCNL Edili Industria, esponeva di essere stato adibito dal datore di lavoro presso il di via Volturno 18, in esecuzione dell'appalto commissionato Controparte_1 CP_1 alla affidato all'impresa esecutrice e ulteriormente Controparte_4 Controparte_5 subappaltato alla Controparte_3
Formulava pertanto le seguenti conclusioni ed istanze: “accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa la sussistenza tra il ricorrente e la società CP_3 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, decorrente dal 01.08.2021 al
[...]
31.10.2021 o per il diverso periodo di lavoro di giustizia accertato, con articolazione oraria full time e inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria o con la diversa articolazione oraria e/o livello di inquadramento retributivo di giustizia accertati e dovuti anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost., 2103 e 2099 c.c.; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le correlative somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno patito dallo stesso ex art. 1218 c.c., e, per l'effetto, condannare solidalmente ex art. 1676 c.c. ed art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 anche le società CP_5
e nonché il Condominio Meridiana di Brugherio, Via Volturno, n. 80, in
[...] Controparte_6 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i dedotti titoli e relativamente al periodo di lavoro decorrente di fatto dal 01.08.2021 al 31.10.2021, della somma lorda pari ad € 12.921,11 a titolo di differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 31.10.2021 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a carico della alla Controparte_3 reintegrazione nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.048,32) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo”.
Il CONDOMINO MERIDIANA DI BRUGHERIO via Volturno 80 si costituiva con memoria difensiva, contestando argomentazioni e pretese avversarie, e rassegnando le seguenti conclusioni: “per i motivi di cui in atti e, in particolare, quelli indicati al paragrafo A) della presente memoria, dichiarare l'inapplicabilità della responsabilità solidale ex art.29 D.lgs 276/03 al Condomino e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande del Ricorrente nei confronti del medesimo , siccome infondate, mandando indenne quest'ultimo da CP_1 qualsivoglia pretesa. In ogni caso rigettare le domande del Ricorrente verso il TE
. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ravvisata CP_1
3 responsabilità solidale a carico del TE Condominio, ridurre la pretesa del Ricorrente a quanto sarà previsto per Legge o ritenuto di giustizia.Stante il diritto di regresso del Condominio verso , dichiarare quest'ultima tenuta a garantire il Condominio per quanto Controparte_4 questo sia in denegata ipotesi tenuto a versare al Ricorrente, e, a tal fine, autorizzare e/o disporre differimento d'udienza per l'estensione del contraddittorio e della domanda di garanzia alla co-evocata ”. Controparte_4
All' udienza del 14.11.2025, previa conciliazione della controversia tra il ricorrente e le atre parti del giudizio, cui è seguita la declaratoria di estinzione nei rispettivi e reciproci rapporti, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti del resistente. Il difensore di quest'ultimo, parimenti munito di procura speciale, alla CP_1 odierna udienza ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Può pertanto procedersi alla definizione della controversia nei rapporti tra
[...]
CONDOMINIO MERIDIANA DI BRUGHERIO via Volturno Parte_1
80 con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, può procedersi a una integrale compensazione, non emergendo, in ragione dell'immediata definizione della causa con la descritta modalità, elementi di pieno riscontro delle contrapposte tesi difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Monza 30.10.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
4