Art. 1. Articolo unico
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194 , nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194 , nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.