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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 517/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Antongiovanni Parte_1 ricorrente contro
con il patrocinio dall'Avv. Costanza Desiderio Controparte_1 resistente con il patrocinio dell'Avv. Stephan Controparte_2
Vale e RM ER
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto un credito stante la stipula di una scrittura privata ( sottoscritta in data 17 agosto 1998) all'interno della quale il marito della ricorrente si impegnava a corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile pari a euro 3 mila, importo corrisposto soltanto in minima parte dal coniuge, il quale ha accumulato un debito nel corso degli anni pari a euro 580.000,00.
La ricorrente fa presente che il debito sopra riportato a cui il marito non riusciva a far fronte è stato garantito mediante una cessione in suo favore della futura pensione dovutagli dalla di Monaco CP_2 di Baviera che il debitore avrebbe maturato al momento del suo pensionamento.
La parte fa presente che il di lei marito in data 18 maggio 2001 usciva dalla associazione professionale e che
1 successivamente, in data 1° novembre 2002, avendo maturato i requisiti pensionistici iniziava a percepire la pensione che, tuttavia, in forza di una trattenuta operata dalla Cassa previdenziale sulla stessa, veniva corrisposta solo in parte.
Da quel momento, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il cessionario maturava nei confronti della un credito pari a euro 562.478,70. CP_2
La tuttavia, afferma di avere un diritto di ritenzione (a fronte di un debito vantato da un altro Pt_2 soggetto) relativamente al 48%, ovvero la parte ritenuta pignorabile. La ricorrente, però, fa presente che tale diritto è inopponibile alla stessa in qualità di cessionaria della pensione.
Infine, ella chiede nelle rassegnate conclusioni: “accertato che è illegittima la trattenuta sulla pensione del Dr. operata da a far data dal 09.03.2002 alla data dell'emananda sentenza, condannare in solido i due CP_1 CP_2 convenuti a pagare in favore della ricorrente la somma di € 562.478,70 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle competenze del presente giudizio”
La parte resistente, ovvero il sig. costituitasi tardivamente in giudizio conferma, in fatto e in CP_1 diritto, quanto sostenuto dalla parte avversa ovvero dalla di lui moglie. Circa la competenza del Giudice
Italiano fa presente come la pensione in oggetto, la quale spetta al resistente in qualità di persona fisica residente in Italia, deve essere equiparata a un bene presente in Italia e per questo motivo essa non rientrerebbe all'interno della massa fallimentare tedesca ai sensi del Regolamento Europeo n. 1246/2000.
L'altra parte resistente, ovvero la Cassa previdenziale conferma la circostanza circa il fatto che CP_2 il marito della ricorrente, anch'egli parte resistente nella presente causa, si trova in stato di quiescenza dal maggio del 2001 e che per oltre 30 anni aveva esercitato la professione di notaio a Monaco di Baviera il quale in funzione della professione esercitata era obbligatoriamente iscritto alla Controparte_2 quale Ente previdenziale autonomo di diritto pubblico.
[...]
La parte resistente fa, altresì, presente che la Pretura di Monaco di Baviera con ordinanza resa in data 18 maggio del 2001 ha dichiarato il fallimento o per meglio dire l'insolvenza privata dell'altra parte resistente, rilevando, inoltre, come all'interno della procedura fallimentare il curatore nominato, in ossequio a quanto previsto in merito dalla legislazione tedesca, ha disposto del patrimonio acquisito alla massa fallimentare, contestando ,quanto affermato da parte ricorrente, che la pensione sia stata pignorata, quando in realtà il curatore ha richiesto il pagamento, alla Cassa previdenziale, della somma pignorabile in relazione alla pensione del fallito a favore della massa fallimentare.
Elenca, inoltre, tutta una serie di sentenze rese sulla vicenda, sia in Germania che in Italia, le quali accerterebbero l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione versata in atti e mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
2 Il ricorso è infondato
Eccezione di incompetenza Giudice Italiano
A tal proposito questo Giudicante non può che conformarsi a quanto già statuito in una precedente
Sentenza resa da questo Tribunale, più precisamente la Sentenza n.2014/2018, RG 259/2017, intervenuta a dirimere una causa tra le due parti oggi resistenti, la quale aveva ad oggetto una domanda volta ad accertare la legittimità o meno del pignoramento operato dalla secondo la normativa di diritto tedesco, sulla Pt_2 pensione del sig. , controversia che a parere dell'estensore della sentenza riveste carattere CP_1 previdenziale e che pertanto, in considerazione della materia in oggetto, essa debba radicare la propria competenza dinanzi al Giudice Italiano, si riporta in tal senso un passaggio della Sentenza qui citata: “ L'art.
3 l. 218/95 stabilisce che :“
1.La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”.
Orbene, la giurisdizione palesemente non sussiste secondo il parametro di cui al co. 1 e la stessa nemmeno può essere ricostruita con riferimento ai criteri enucleati dalla cd. Convenzione di Bruxelles, poiché, sia nella versione originaria, che nelle successive modifiche (da ultimo, Regolamento n. 1215/12, art. 1 co. 2 lett. c) la materia della sicurezza sociale è espressamente esclusa dall'ambito di operatività delle suddette statuizioni.
Tuttavia, l'ultimo inciso del co. 2, che riguarda le materie non comprese dalla Convenzione (e dunque anche quella di specie) riconnette l'esistenza della giurisdizione ai criteri di determinazione per la competenza territoriale.
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia di previdenza obbligatoria (art. 442 c.p.c.), la competenza per territorio si radica (art. 444 c.p.c.) sulla base della residenza dell'attore, per cui non può che concludersi per la sussistenza della giurisdizione dell'adito Giudicante.”
Pertanto, dato che la presente controversia verte principalmente sul riconoscimento del credito previdenziale, in capo al debitore della ricorrente ( ovvero il di lei marito), in vista del soddisfacimento del credito vantato nei confronti della ricorrente, deve essere dichiarata, per i motivi di cui sopra la competenza del Giudice Italiano e di riflesso dell'odierno Giudicante.
3 -Rapporto creditorio nei confronti del coniuge
Risulta pacifica, in quanto non controversa, la circostanza circa la sussistenza del credito della ricorrente nei confronti della parte resistente (sig. ), la quale conferma in toto il rapporto obbligatorio tra le CP_1 parti, nonché il suo esatto ammontare, così come quantificato dalla parte ricorrente. Si invera, pertanto, nel caso di specie, quanto disposto all'art. 1988 del codice civile ovvero un riconoscimento di debito mediante un atto difensivo. A tal proposito si cita quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza
n.9097/2018 : “Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo.”
-Legittimità della trattenuta operata sulla pensione
Fermo restando quanto sopra, la vera questione controversa della quale è stato investito l'odierno
Giudicante, verte sulla legittimità o meno della trattenuta sulla pensione corrisposta al sig. e CP_1 disposta dalla Cassa Notarile convenuta, trattenuta ritenuta illegittima dalla parte ricorrente in quanto dette somme spetterebbero alla stessa in qualità di titolare del rapporto di credito previdenziale cedutogli dal marito.
Orbene, è opportuno evidenziare, come questo Tribunale si sia già pronunciato sulla vicenda riguardante la trattenuta delle somme afferenti al credito ceduto alla ricorrente, con la Sentenza n. 186/2018 emessa dalla
Dott.ssa Susanna Messina che questo Giudicante richiama e fa propria e di cui si riporta per ragioni di correttezza espositiva un breve passaggio: “trattandosi nel caso di specie di un rapporto di natura pubblicistica sorto
(tra un cittadino e un ente pubblico tedesco) in Germania, attuato secondo le previsioni della normativa in materia di sicurezza sociale di tale Paese e in relazione ad un'attività lavorativa ivi integralmente svolta, non può che concludersi per
l'applicabilità del diritto tedesco, risultando la residenza del beneficiario della prestazione (unico collegamento con lo Stato italiano) elemento del tutto ininfluente a tali fini.”
Tale sentenza, è stata confermata anche in sede di Appello con la Sentenza n.435 del 2019, resa dalla Corte di Appello di Firenze, la quale fa stato tra le parti resistenti e di riflesso si applica al rapporto di credito rivendicato dalla ricorrente.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto il presente ricorso deve essere respinto.
***
Le spese, per quanto attiene ai rapporti tra la ricorrente e la seguono la soccombenza e sono CP_3 liquidate come da infrascritto dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come
4 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, , mentre sono compensate tra la ricorrente e il sig. , dato CP_1 che quest'ultimo con il suo atto introduttivo, seppur tardivo, ha aderito in toto alla domanda prospettata dalla parte ricorrente, rivendicazione che per le motivazioni sopra esposte si è rivelata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra la ricorrente e il sig. Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 [...]
, le quali sono liquidate in euro 7.831 oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
Controparte_2
Lucca, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 517/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Antongiovanni Parte_1 ricorrente contro
con il patrocinio dall'Avv. Costanza Desiderio Controparte_1 resistente con il patrocinio dell'Avv. Stephan Controparte_2
Vale e RM ER
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto un credito stante la stipula di una scrittura privata ( sottoscritta in data 17 agosto 1998) all'interno della quale il marito della ricorrente si impegnava a corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile pari a euro 3 mila, importo corrisposto soltanto in minima parte dal coniuge, il quale ha accumulato un debito nel corso degli anni pari a euro 580.000,00.
La ricorrente fa presente che il debito sopra riportato a cui il marito non riusciva a far fronte è stato garantito mediante una cessione in suo favore della futura pensione dovutagli dalla di Monaco CP_2 di Baviera che il debitore avrebbe maturato al momento del suo pensionamento.
La parte fa presente che il di lei marito in data 18 maggio 2001 usciva dalla associazione professionale e che
1 successivamente, in data 1° novembre 2002, avendo maturato i requisiti pensionistici iniziava a percepire la pensione che, tuttavia, in forza di una trattenuta operata dalla Cassa previdenziale sulla stessa, veniva corrisposta solo in parte.
Da quel momento, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il cessionario maturava nei confronti della un credito pari a euro 562.478,70. CP_2
La tuttavia, afferma di avere un diritto di ritenzione (a fronte di un debito vantato da un altro Pt_2 soggetto) relativamente al 48%, ovvero la parte ritenuta pignorabile. La ricorrente, però, fa presente che tale diritto è inopponibile alla stessa in qualità di cessionaria della pensione.
Infine, ella chiede nelle rassegnate conclusioni: “accertato che è illegittima la trattenuta sulla pensione del Dr. operata da a far data dal 09.03.2002 alla data dell'emananda sentenza, condannare in solido i due CP_1 CP_2 convenuti a pagare in favore della ricorrente la somma di € 562.478,70 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito di espletanda C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle competenze del presente giudizio”
La parte resistente, ovvero il sig. costituitasi tardivamente in giudizio conferma, in fatto e in CP_1 diritto, quanto sostenuto dalla parte avversa ovvero dalla di lui moglie. Circa la competenza del Giudice
Italiano fa presente come la pensione in oggetto, la quale spetta al resistente in qualità di persona fisica residente in Italia, deve essere equiparata a un bene presente in Italia e per questo motivo essa non rientrerebbe all'interno della massa fallimentare tedesca ai sensi del Regolamento Europeo n. 1246/2000.
L'altra parte resistente, ovvero la Cassa previdenziale conferma la circostanza circa il fatto che CP_2 il marito della ricorrente, anch'egli parte resistente nella presente causa, si trova in stato di quiescenza dal maggio del 2001 e che per oltre 30 anni aveva esercitato la professione di notaio a Monaco di Baviera il quale in funzione della professione esercitata era obbligatoriamente iscritto alla Controparte_2 quale Ente previdenziale autonomo di diritto pubblico.
[...]
La parte resistente fa, altresì, presente che la Pretura di Monaco di Baviera con ordinanza resa in data 18 maggio del 2001 ha dichiarato il fallimento o per meglio dire l'insolvenza privata dell'altra parte resistente, rilevando, inoltre, come all'interno della procedura fallimentare il curatore nominato, in ossequio a quanto previsto in merito dalla legislazione tedesca, ha disposto del patrimonio acquisito alla massa fallimentare, contestando ,quanto affermato da parte ricorrente, che la pensione sia stata pignorata, quando in realtà il curatore ha richiesto il pagamento, alla Cassa previdenziale, della somma pignorabile in relazione alla pensione del fallito a favore della massa fallimentare.
Elenca, inoltre, tutta una serie di sentenze rese sulla vicenda, sia in Germania che in Italia, le quali accerterebbero l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione versata in atti e mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
2 Il ricorso è infondato
Eccezione di incompetenza Giudice Italiano
A tal proposito questo Giudicante non può che conformarsi a quanto già statuito in una precedente
Sentenza resa da questo Tribunale, più precisamente la Sentenza n.2014/2018, RG 259/2017, intervenuta a dirimere una causa tra le due parti oggi resistenti, la quale aveva ad oggetto una domanda volta ad accertare la legittimità o meno del pignoramento operato dalla secondo la normativa di diritto tedesco, sulla Pt_2 pensione del sig. , controversia che a parere dell'estensore della sentenza riveste carattere CP_1 previdenziale e che pertanto, in considerazione della materia in oggetto, essa debba radicare la propria competenza dinanzi al Giudice Italiano, si riporta in tal senso un passaggio della Sentenza qui citata: “ L'art.
3 l. 218/95 stabilisce che :“
1.La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”.
Orbene, la giurisdizione palesemente non sussiste secondo il parametro di cui al co. 1 e la stessa nemmeno può essere ricostruita con riferimento ai criteri enucleati dalla cd. Convenzione di Bruxelles, poiché, sia nella versione originaria, che nelle successive modifiche (da ultimo, Regolamento n. 1215/12, art. 1 co. 2 lett. c) la materia della sicurezza sociale è espressamente esclusa dall'ambito di operatività delle suddette statuizioni.
Tuttavia, l'ultimo inciso del co. 2, che riguarda le materie non comprese dalla Convenzione (e dunque anche quella di specie) riconnette l'esistenza della giurisdizione ai criteri di determinazione per la competenza territoriale.
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia di previdenza obbligatoria (art. 442 c.p.c.), la competenza per territorio si radica (art. 444 c.p.c.) sulla base della residenza dell'attore, per cui non può che concludersi per la sussistenza della giurisdizione dell'adito Giudicante.”
Pertanto, dato che la presente controversia verte principalmente sul riconoscimento del credito previdenziale, in capo al debitore della ricorrente ( ovvero il di lei marito), in vista del soddisfacimento del credito vantato nei confronti della ricorrente, deve essere dichiarata, per i motivi di cui sopra la competenza del Giudice Italiano e di riflesso dell'odierno Giudicante.
3 -Rapporto creditorio nei confronti del coniuge
Risulta pacifica, in quanto non controversa, la circostanza circa la sussistenza del credito della ricorrente nei confronti della parte resistente (sig. ), la quale conferma in toto il rapporto obbligatorio tra le CP_1 parti, nonché il suo esatto ammontare, così come quantificato dalla parte ricorrente. Si invera, pertanto, nel caso di specie, quanto disposto all'art. 1988 del codice civile ovvero un riconoscimento di debito mediante un atto difensivo. A tal proposito si cita quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza
n.9097/2018 : “Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo.”
-Legittimità della trattenuta operata sulla pensione
Fermo restando quanto sopra, la vera questione controversa della quale è stato investito l'odierno
Giudicante, verte sulla legittimità o meno della trattenuta sulla pensione corrisposta al sig. e CP_1 disposta dalla Cassa Notarile convenuta, trattenuta ritenuta illegittima dalla parte ricorrente in quanto dette somme spetterebbero alla stessa in qualità di titolare del rapporto di credito previdenziale cedutogli dal marito.
Orbene, è opportuno evidenziare, come questo Tribunale si sia già pronunciato sulla vicenda riguardante la trattenuta delle somme afferenti al credito ceduto alla ricorrente, con la Sentenza n. 186/2018 emessa dalla
Dott.ssa Susanna Messina che questo Giudicante richiama e fa propria e di cui si riporta per ragioni di correttezza espositiva un breve passaggio: “trattandosi nel caso di specie di un rapporto di natura pubblicistica sorto
(tra un cittadino e un ente pubblico tedesco) in Germania, attuato secondo le previsioni della normativa in materia di sicurezza sociale di tale Paese e in relazione ad un'attività lavorativa ivi integralmente svolta, non può che concludersi per
l'applicabilità del diritto tedesco, risultando la residenza del beneficiario della prestazione (unico collegamento con lo Stato italiano) elemento del tutto ininfluente a tali fini.”
Tale sentenza, è stata confermata anche in sede di Appello con la Sentenza n.435 del 2019, resa dalla Corte di Appello di Firenze, la quale fa stato tra le parti resistenti e di riflesso si applica al rapporto di credito rivendicato dalla ricorrente.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto il presente ricorso deve essere respinto.
***
Le spese, per quanto attiene ai rapporti tra la ricorrente e la seguono la soccombenza e sono CP_3 liquidate come da infrascritto dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come
4 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, , mentre sono compensate tra la ricorrente e il sig. , dato CP_1 che quest'ultimo con il suo atto introduttivo, seppur tardivo, ha aderito in toto alla domanda prospettata dalla parte ricorrente, rivendicazione che per le motivazioni sopra esposte si è rivelata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra la ricorrente e il sig. Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 [...]
, le quali sono liquidate in euro 7.831 oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
Controparte_2
Lucca, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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