Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1711
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Sentenza 3 dicembre 2025

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Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha esaminato una controversia promossa da una società operante nel settore orafo e da una persona fisica, quali attori, nei confronti di un istituto bancario, quale convenuta. Gli attori hanno impugnato una serie di contratti di prestito d'uso d'oro, chiedendo l'accertamento della loro nullità totale o di singole clausole, la loro assimilazione a contratti di mutuo con conseguente ricalcolo dei saldi a loro favore, e la restituzione di importi ritenuti indebitamente addebitati. Hanno altresì contestato la validità di un pegno concesso dalla persona fisica attrice, deducendo la nullità per indeterminatezza del credito garantito e la violazione dei principi di correttezza, buona fede, abuso di dipendenza economica e abuso di diritto. La banca convenuta ha eccepito la prescrizione decennale di tutti gli addebiti anteriori al 25 gennaio 2013 e ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, sostenendo la natura atipica dei contratti di prestito d'uso d'oro, la corretta applicazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, e la validità del pegno.

Il Tribunale ha rigettato la qualificazione dei contratti di prestito d'uso d'oro come mutui, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato che li considera contratti atipici, con la proprietà dell'oro che non si trasferisce automaticamente alla consegna ma al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto o della restituzione. Ha altresì escluso la nullità per indeterminatezza dell'alea contrattuale, ritenendo che le fluttuazioni del valore dell'oro e del cambio valute siano intrinseche alla natura del bene e del contratto, e che i parametri di riferimento siano oggettivi ed esterni. La domanda di ripetizione di indebito è stata accolta solo parzialmente, limitatamente all'importo di € 2.152,16, in quanto per i contratti anteriori al decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB, la banca non era più tenuta alla conservazione della documentazione, e per i contratti successivi, la CTU non ha riscontrato tassi usurari o interessi di mora illegittimi. È stata dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto di pegno, relativa all'estensione della garanzia ad altri crediti futuri, ritenendola non essenziale e non travolgente l'intera garanzia. Le altre domande attoree, incluse quelle risarcitorie per violazione dei doveri di correttezza e abuso di diritto, sono state rigettate per genericità o infondatezza. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori, soccombenti in via prevalente, con parziale compensazione, e le spese di CTU sono state ripartite tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1711
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1711
    Data del deposito : 3 dicembre 2025

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