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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del l.r. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , anche in proprio in qualità di fideiussore e datrice di C.F._1
pegno, rappresentati e difesi dall'avv. RODA CORRADO del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisa Gerard in Vicenza, Borgo Berga nr.
112
ATTORI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SE BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Via Cengio nr. 15
CONVENUTA
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 40 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca
convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in SO dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutti i motivi dedotti in atti,
accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole claSOle, anche ex art. 1322 c.c.,
dei rapporti di prestito d'SO d'oro oggetto di causa;
accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'SO
d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'SO d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestiti d'SO d'oro n. 8783-10727, 8783-9173, 699-35529, 699-35530, 699-35531,
8783-10813, 699-35537, 6284-5550 e 6284-5633, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e pagina 2 di 40 declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno complessivamente CP_2 Parte_1
dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di + € 1.588.795,47 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito della rimessione della causa in istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella quantificata dal CTU nell'ipotesi 2 b); per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), intestato alla sul Parte_1
quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione,
nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione ai rapporti di prestito d'SO d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti di prestito d'SO d'oro prestito d'SO d'oro nn. 699-35536, 699-35532,
699-35534, 699-35533 e 699-35535, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 2.157.655,71, o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito della rimessione della causa in istruttoria, o, in via ulteriormente gradata, a quella quantificata dal CTU
nell'ipotesi 2 b); per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), intestato alla sul quale Parte_1
vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione,
accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1
alcuna somma nei confronti di anche sulla scorta della Controparte_1
pagina 3 di 40 eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n.
1000/2687 (ex 0000/272121), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, pari ad + € 970.485,17 in favore dell'attrice o a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle rimessione in istruttoria della causa, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è Parte_1
debitrice di alcuna somma nei confronti di Controparte_1
sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
per tutte le ragioni indicate in atti, accertare e dichiarare l'insussistenza,
la nullità, l'annullabilità, la risoluzione e/o l'inefficacia dei contratti di pegno rilasciati dalla sig.ra in favore della Banca convenuta e, per Parte_2
l'effetto, l'illegittimità di ogni escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi alla sig.ra , con condanna di Parte_2
al risarcimento del danno, comprensivo di interessi Controparte_1
compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abSO di dipendenza economica e abSO di diritto, commessa da in Controparte_1
pagina 4 di 40 danno degli odierni attori, e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo
Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario,
reputazionale e di accesso al credito da questi sofferto;
in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da ei Controparte_1
confronti di parte attrice.
In via istruttoria:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla
Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
si chiede ammettersi integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio,
nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'SO d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod.
civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG
pagina 5 di 40 effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG
difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti oggetto di causa nel periodo antecedente al 25.01.2013, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
pagina 6 di 40 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in Parte_1
Pa avanti ”) e la sig.ra , anche in proprio, convenivano in Parte_2
Co giudizio (d'ora in avanti ”) formulando le conclusioni Controparte_1
di cui in citazione.
A sostegno delle proprie domande esponevano, in fatto, quanto segue:
Pa
- è una società vicentina operante nel settore orafo e la sua attività
prevalente consiste nella produzione, anche tramite terzisti e nella vendita di oggetti in metalli preziosi;
Co
- FL era, e per una parte di essi lo è tuttora, titolare dei seguenti con :
i) prestito d'SO d'oro n. 8783-10727 (ex 8783-1623, ex 141-1817599 ed ex
46654516) avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 10 Kg., acceso il 12.03.1997 ed estinto il 12.09.2016;
(ii) prestito d'SO d'oro n. 8783-9173 (ex 8783-1624, ex 141-1817600 ed ex 46755598), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 10 Kg.,
acceso il 20.03.1997 ed estinto il 20.07.2018;
(iii) prestito d'SO d'oro n. 699-35529 (ex 8783-9174, ex 8783-1625, ex
141-1817604 ed ex 50258049), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 6 Kg., acceso il 27.01.1998 ed estinto il 08.08.2018;
(iv) prestito d'SO d'oro n. 699-35530 (ex 8783-9175, ex 8783-1627, ex
141-1817593 ed ex 849500), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 13 Kg., acceso il 20.09.2002 ed estinto il 26.05.2021;
pagina 7 di 40 (v) prestito d'SO d'oro n. 699-35531 (ex 8783-9176, ex 8783-1628, ex
141-1817587 ed ex 848900) avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 4 Kg., acceso il 20.09.2002 ed estinto il 04.11.2021;
(vi) prestito d'SO d'oro n. 8783-10813 (ex 8783-6155), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 17.11.2010 ed estinto il
28.04.2017;
(vii) prestito d'SO d'oro n. 699-35537 (ex 8783-14733), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 04.09.2013 ed estinto il
05.02.2019;
(viii) prestito d'SO d'oro n. 6284-5550, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 4 Kg., acceso il 17.03.2016 ed estinto il 19.01.2018;
(ix) prestito d'SO d'oro n. 6284-5633, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 01.04.2016 ed estinto il 11.06.2018;
(x) prestito d'SO d'oro n. 699-35536 (ex 8783-10811, ex 8783-1622 ed ex
141-1817586), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 5 Kg.,
acceso il 09.11.1997 e tuttora in corso;
(xi) prestito d'SO d'oro n. 699-35532 (ex 8783-9177, ex 8783-1626, ex
141-1817607 ed ex 50628569), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 9 Kg., acceso il 24.02.1998 e tuttora in corso;
(xii) prestito d'SO d'oro n. 699-35534 (ex 8783-10691, ex 8783-2731, ex
8783-1817580 ed ex 58800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 12,5 Kg., acceso il 28.05.2001 e tuttora in corso;
pagina 8 di 40 (xiii) prestito d'SO d'oro n. 699-35533 (ex 8783-9465), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 18 Kg., acceso il 22.12.2011 e tuttora in corso;
(xiv) prestito d'SO d'oro n. 699-35535 (ex 8783-10719 ed ex 8783-9466),
avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 12 Kg., acceso il
22.12.2011 e tuttora in corso;
(xv) conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), sul quale venivano e sono tuttora regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro.
- di aver fatto eseguire una valutazione in termini di correttezza contrattuale e analisi contabile degli stessi da parte di una società specializzata in analisi bancarie da cui erano emerse delle irregolarità.
Ciò premesso in fatto, le attrici deducevano, in sintesi, quanto segue in diritto:
- che il rapporto di prestito d'SO d'oro è il contratto in forza del quale un soggetto, solitamente una banca concede in prestito ad un altro soggetto,
azienda orafa-argentiera o gioielliera, una certa quantità di metallo prezioso,
nel caso di cui trattasi oro, affinché quest'ultima possa utilizzarlo nell'ambito della propria attività caratteristica o processo produttivo. A carico del soggetto che riceva il metallo è prevista l'obbligazione periodica di pagamento di interessi corrispettivi, oltre agli oneri accessori, e alla scadenza del rapporto,
alternativamente, l'obbligo di restituire la stessa quantità e qualità del metallo ricevuto o di pagarne il prezzo;
- che l'operatività di tale rapporto prende avvio al momento della consegna dell'oro richiesto, da cui iniziano a decorrere gli interessi pagina 9 di 40 contrattualmente stabiliti per la durata del rapporto sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in dollari statunitensi (USD)
e successivamente convertito in Euro al cambio BCE del giorno della relativa liquidazione;
- che tale contratto nasconde elementi aleatori occulti e di indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale che riguardano:
a) il valore dell'oro sul mercato nel momento in cui l'obbligazione di pagamento a carico del cliente diviene esigibile a causa delle fluttuazioni del prezzo dell'oro che possono far crescere in modo esponenziale il costo del capitale inizialmente erogato;
b) il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro,
ossia la rilevazione del suo prezzo al fixing di Londra, a causa della volatilità
del relativo indice che può variare a seconda che il rilevamento sia quello antimeridiano o pomeridiano o la media dei due valori;
c) il tasso di cambio USD/ITL e USD/EUR, ossia le oscillazioni della valuta in cui è espresso il prezzo dell'oro che intervengono nel corso del rapporto;
- che tale contratto, atipico, deve essere assimilato al contratto tipico di mutuo ex art. 1813 e ss. c.c. per le analogie tra le due figure contrattuali, come rilevato anche dalla giurisprudenza citata e dal parere dell'Agenzia delle
Entrate del 15.11.2011, da cui la non correttezza del comportamento della
Banca la quale tratta il bene mutuato come se continuasse a rimanere in proprietà della mutuante e non del mutuatario e della pretesa delle Banche di calcolare gli interessi non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso pagina 10 di 40 in prestito, bensì sul valore dello stesso nel corso del tempo, come è avvenuto
Co da parte di relativamente ai rapporti per cui è causa. La convenuta ha
Pa applicato gli interessi sulla base del valore crescente dell'oro consegnato a ,
con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo e sulla base di un anno di 360
giorni, calcolando tale valore sulla base del fixing di Londra e addebitando gli
Pa interessi sul c/c di previa effettuazione del cambio USD/EUR al valore rilevato dalla BCE;
Pa
- che non aveva provveduto alle singole scadenze dei prestiti alla restituzione del tantundem ma aveva corrisposto il valore stabilito in sede contrattuale;
- che rispetto ai contratti di prestito d'SO d'oro emergevano i seguenti motivi di nullità:
1) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del
Co contratto che non era stato consegnato all'attrice da nonostante le diffide recapitate rispetto ai rapporti indicati nell'atto e mancanza dei documenti di
Pa trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro a;
2) violazione dell'art. 117TUB per indeterminatezza/indeterminabilità
delle condizioni economiche anche ove i contratti erano stati consegnati, in quanto non erano indicate spese e oneri connessi al finanziamento e non si comprendeva quale fixing (antimeridiano, pomeridiano o la media dei due dovesse essere applicato) con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Co
- che avrebbe anche violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. e dal TUB avendo determinato in pagina 11 di 40 modo non corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato le condizioni economiche applicato ai prestiti d'SO d'oro e non avendo consegnato, quando richiesta ex art. 119TUB, la documentazione relativa nella sua integralità.
Da quanto finora esposto derivava la necessità di rideterminare il saldo del rapporto stabilendo:
- un ristorno pari ad € 1.588.795,47 o la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai prestiti d'SO d'oro nn. 8783-10727, 8783-9173,
699-35529, 699-35530, 699-35531, 8783-10813, 699-35537, 6284-5550 e 6284-
5633;
- un ristorno pari ad € 2.157.655,71 o la diversa domma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai rapporti nn. 699-35536, 699-35532, 699-35534,
Pa 699-35533 e 699-35535 con conseguente accertamento che nulla deve alla convenuta, anche a seguito di eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito.
Infine, per quanto qui ancora rileva, in relazione al pegno di strumenti finanziari e titoli (deposito n. 0900/900001104138CU) per un controvalore di €
101.702,22 e quote della società di gestione del fondo EC TES. EURO A NOLD
per un controvalore di € 20.635,77, concesso dalla sig.ra in data Pt_2
10.01.2013, premesso che si tratterebbe di un pegno irregolare, la parte attrice ne deduceva la nullità in quanto configurerebbe un “pegno omnibus” carente del requisito della sufficiente indicazione del credito garantito di cui all'art. 2787, comma 3, c.c. e, in ogni caso, la violazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie rispetto al debito a cui accedevano.
pagina 12 di 40 Co II. Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione di tutti gli addebiti accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo nel corso dei rapporti prima del 25.01.2013 (decennio anteriore al primo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione) e replicando come segue, nel merito, alle domande attoree:
- che il prestito d'SO d'oro non è un contratto di mutuo ma un “prestito d'SO” in quanto la proprietà dell'oro resta in capo alla Banca e l'azienda orafa si limita a utilizzarlo per le proprie lavorazioni e alla scadenza restituisce l'oro o l'equivalente in denaro del valore del metallo alla conclusione del rapporto,
come rilevato dalla giurisprudenza citata;
- che tale contratto, in quanto influenzato dalla fluttuazione del mercato sia con riguardo alla valutazione del metallo prezioso che allo scambio dollaro/euro, non era assoggettabile alla rilevazione del TEGM e alla conseguente determinazione del tasso soglia usura ex L. 108/1996 o, comunque,
andrebbe rapportato alla categoria “altri finanziamenti”;
- che abnorme sarebbe la conseguenza che la parte attrice trae dalla qualificazione come mutuo, ovvero che l'obbligazione sarebbe estinta con la restituzione del “capitale mutuato”, oltre interessi, in quanto palesemente distonica rispetto al regolamento negoziale e agli interessi delle parti,
pretendendo di neutralizzare l'andamento del mercato dell'oro a detrimento della e a vantaggio della azienda orafa;
CP_2
- che l'alea contrattuale, data dal valore del fixing dell'oro al tempo della restituzione del metallo o del suo controvalore, è sopportata da entrambi i pagina 13 di 40 contraenti in quanto in caso di rialzo dell'oro ne sarà avvantaggiata la Banca e in caso di ribasso la controparte contrattuale;
- che non sussisteva la dedotta nullità per mancanza di forma scritta del contratto, il cui onere gravava comunque sulla parte attrice che non poteva giovarsi, per giurisprudenza di legittimità, del principio di vicinanza della prova e trattandosi di contratti sottoscritti anche oltre venti anni or sono per i quali era già decorso il termine di conservazione al tempo della richiesta ex art. 119 TUB, mentre con riguardo ai contratti depositati gli stessi recavano le
Pa condizioni economiche applicate ed erano sottoscritti da;
- che, in ordine alla dedotta inesistenza dei contratti per mancata consegna dell'oro, era proprio la perizia avversaria, e anche lo stesso atto di citazione a pag. 23, ad ammettere l'avvenuta consegna dei lingotti;
- che non sussisteva l'asserita indeterminatezza degli interessi che, come da contratto, erano determinabili senza difficoltà o incertezze;
- che non aveva rilievo l'asserita mancata indicazione del TAEG
trattandosi, secondo la giurisprudenza, non di un tasso ma di un indicatore del costo complessivo del contratto la cui mancanza non comporta invalidità del contratto;
- che generiche e apodittiche erano le argomentazioni attoree circa la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CP_2
- che, quanto al pegno, non sussisteva la dedotta nullità in quanto il debito garantito era determinato e, comunque, la sanzione prevista dall'art. 2787 c.c. per il caso in cui il pegno non risulti da atto di data certa contenente sufficiente indicazione del credito e del bene vincolato, non è la nullità, bensì
pagina 14 di 40 l'insussistenza del diritto di prelazione, istituto operante nei rapporti con i terzi in ipotesi di concorso nell'escussione del patrimonio del debitore.
Concludeva, quindi, come in atti.
III. All'udienza di prima comparizione il precedente g.i., su eccezione di parte convenuta a cui aveva prestato adesione parte attrice, dichiarava l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in relazione alle domande di nullità delle fideiussioni e a quelle conseguenziali, concedendo a parte attrice termine per la riassunzione avanti al Tribunale delle Imprese di Milano
individuato come giudice competente. La causa era successivamente istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (come da verbale dell'udienza del 19.12.23) e CTU contabile (consulente d'ufficio dott.ssa Persona_1
con il quesito di cui a verbale dell'udienza del 04.06.24, quindi,
[...]
ritenuta matura per la decisione da questo g.i. era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree sono fondate nei ristretti limiti che seguono.
IV.
1. Viene nuovamente all'attenzione di questo Tribunale un contenzioso che ben può ormai definirsi seriale, quantomeno nel circondario vicentino.
Alla luce di tale circostanza questo giudicante non può che far riferimento, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti conformi sulla materia oggetto di controversia sia dell'Ufficio, sia della Corte distrettuale.
pagina 15 di 40 Quanto alla fondamentale questione, su cui si impernia buona parte della pretesa restitutoria attorea della qualificazione dei contratti di cui trattasi quali contratti di mutuo, appare illuminante, al fine di confutare le argomentazioni attoree quanto esposto, con esemplare chiarezza, da App. Venezia n.
2673/2025: “In estrema sintesi, si tratta di un rapporto [il contratto di prestito d'SO d'oro] in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima,
restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto. Ciò premesso,
va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro [..] L'appellante [..] sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'SO
d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” [..] La “completa assimilazione” dei pagina 16 di 40 prestiti d'SO d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle claSOle
relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”. Secondo
l'appellante, dunque, la claSOla del contratto di prestito d'SO, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà
automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario. 2.3.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'SO d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben pagina 17 di 40 guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della claSOla relativa al trasferimento della proprietà e,
ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili. Nella sentenza della
Cassazione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'SO d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del
2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così
illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento». La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto,
che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano. Questa Corte ha già ritenuto (in altri pagina 18 di 40 precedenti relativi a prestiti d'SO d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto). In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra
ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE
nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è
invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024). Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro pagina 19 di 40 alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali,
versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate claSOle dei contratti di PUO per cui
è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico. La stessa giurisprudenza di legittimità
richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'SO d'oro è un contratto atipico “suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile. Né trova alcun fondamento la pretesa dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e 1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse claSOle predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.” (appello,
pag. 25). La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna
[..] occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione pagina 20 di 40 dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già
proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene. 2.7.
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali,
rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può
indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro)
sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”,
rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono,
nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti. Come
insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del
1998 - la claSOla di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta pagina 21 di 40 straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”. Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La claSOla di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap",
costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è
nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità
del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali,
pagina 22 di 40 ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione,
valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili [..] L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.”.
Tale orientamento ben può dirsi consolidato nel distretto (v. App.
Venezia n. 2668/2025;1589/2025; 1574/2024) e nel Tribunale adito (constando un unico precedente di segno contrario citato dagli attori, rispetto a innumerevoli precedenti del sottoscritto e di altri giudicanti contrari all'impostazione attorea cfr. Trib. Vicenza n. 1819/2020; 945/2023; 1841/2024;
13/2025 e 1052/2025). Nello stesso senso anche App. Torino n. 910/2024: “il contratto di prestito d'SO d'oro, frequente nella pratica commerciale delle imprese orafe, prevede che l'impresa riceva da una banca un certo quantitativo d'oro, che verrà utilizzato nell'ambito dell'attività. Alla scadenza, salva la possibilità di rinnovo, l'impresa orafa può scegliere di restituire la stessa quantità e qualità del bene ricevuto o, al contrario, di acquistare l'oro preso in prestito al prezzo dato alla quotazione del metallo alla data di esercizio dell'opzione di acquisto. Il contratto in esame, come osservato dalla parte appellante, è con tutta evidenza un contratto atipico che non trova una specifica regolamentazione nel codice civile. Pur presentando aspetti simili ad altri contratti tipici, e segnatamente più di un'assonanza con il mutuo, da esso si distingue per alcune fondamentali caratteristiche. Mentre il contratto di pagina 23 di 40 mutuo, come delineato dagli artt. 1813 e ss. c.c., prevede il trasferimento della proprietà dal mutuante al mutuatario al momento della consegna del denaro o di altro bene fungibile, nel prestito d'SO d'oro, il cliente riceve l'oro dalla banca per la lavorazione, ma la titolarità del bene non viene mai trasferita, se non nel momento in cui, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intera quantità di metallo ricevuta in prestito” (Corte d'Appello di Torino, 29.01.2019, n. 174).“
IV.
2. Quanto alla questione concernente la carenza documentale rispetto ad alcuni dei contratti di cui si controverte, deve essere in primo luogo rigettata la eccezione di asserita inesistenza dei rapporti (pag. 29 atto di citazione) per mancanza del documento di trasporto del lingotto d'oro oggetto del contratto per tre ordini di ragioni: 1) a pag. 3 dell'atto di citazione è la stessa parte attrice a dare atto che i contratti sono stati accesi, e in taluni casi anche già estinti e che hanno avuto oggetto lingotti d'oro per un determinato peso (se non fossero stati consegnati non si comprende come parte attrice ne potesse conoscere il peso;
2) alle pagg. 23-24 dell'atto di citazione, riportandosi alla perizia econometrica allegata sub. 12, parte attrice indica il peso in grammi del metallo “consegnato” o “erogato”, nonché i successivi rimborsi mediante restituzione del metallo o acquisto del medesimo, così smentendo il suo assunto secondo cui non vi sarebbe la prova della consegna del metallo;
3) se il
Pa metallo non fosse stato consegnato non si comprende cosa abbia pagato rispetto a tali rapporti, tranne voler ammettere, il che pare francamente assurdo, che una società commerciale versi alla Banca importi periodici pagina 24 di 40 cospicui identificandone anche il titolo (o restituisca oro) senza averlo ricevuto.
IV.
3. Quanto alla dedotta nullità di taluni contratti (indicati a pag. 27
dell'atto di citazione) in quanto non era mai stato prodotto dalla controparte,
pur a fronte delle richieste attoree ex art. 119 TUB il contratto di apertura del rapporto deve essere rilevato che i contratti dei prestiti d'SO d'oro nn. 6284-
5550 e 6284-5633 sono stati successivamente depositati da parte attrice sub.
doc. 35, mentre riguardo agli altri contratti ci si riporta alle pag. da 4 a 14 della
CTU in cui è indicata la documentazione prodotta per ciascun rapporto.
Co
sostiene di aver consegnato ciò che era in suo possesso e di non avere l'obbligo di conservare documentazione anteriore al decennio rispetto alla data della richiesta, ivi compresi i contratti.
Sul punto questo giudicante condivide l'orientamento di merito, che allo stato deve dirsi maggioritario, secondo cui “in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi […] la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione pagina 25 di 40 oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
(cfr. App. Firenze nn. 803 del 202516 del 2025, n. 757 del 2024, n. 1437 del
2024, n. 1429 del 2024 e n. 2504 del 2023, nonché Cass. 35039/2022 “[i]n tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (nello stesso senso Cass. 18227/2024, nonché Cass. 12178/2020 che circoscrive l'obbligo di conservazione anche del contratto nel limite del decennio dalla sua accensione
Pertanto va affermato che la corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito o di accertamento del saldo contabile in materia bancaria (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagina 26 di 40 pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) comporta che,
nel caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia del contratto, come nel caso di specie, l'onere probatorio non possa ritenersi assolto formulando un'istanza alla banca ex 119 TUB oltre dieci anni dopo l'apertura del rapporto. Una diversa conclusione che imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119
TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi,
sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova,
con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici (cfr. App. Bologna n.
2146/2024).
IV.
4. Quanto alla prescrizione eccepita dalla considerato che tutti CP_2
gli addebiti di cui si chiede la ripetizione per ammissione della stessa attrice
(pag. 4 dell'atto di citazione) sono transitati dal conto corrente n. 1000/2686 (ex
000/272121), la stessa risulta operante su tutti i pagamenti anteriori al decennio dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto con la notifica dell'atto di citazione
(25.01.23), tenuto conto che, una volta che la abbia eccepito la CP_2
pagina 27 di 40 prescrizione dell'azione di ripetizione a decorrere dalle singole rimesse, grava sul correntista, attore, la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate. Tale prova non è stata fornita in causa da parte attrice e pertanto si considerano prescritti, ai fini delle domande di ripetizione di indebito, tutte le somme addebitate (e quindi pagate dalla correntista)
anteriormente al predetto decennio (quindi anteriormente al 25.01.13). Ciò a confutare anche la deduzione attorea sulla operatività della eccepita prescrizione, in quanto non si deve aver riguardo alla scadenza dei singoli rapporti essendo i pagamenti di cui si chiede la ripetizione regolati unicamente sul predetto conto corrente.
IV.
5. Quanto alla mancata indicazione del TAEG nei contratti e conseguente loro nullità la doglianza è infondata in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche di legittimità, “al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
pagina 28 di 40 Cfr. Cass. 14/02/2023, n. 4597, secondo cuiil TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera
Pa funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse,
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB" (cfr. Cass. 9352/2025).
IV.
6. Da quanto esposto ai precedenti paragrafi IV.4 e IV.
5. deriva che la domanda attorea di ripetizione deve essere rigettata quanto ai contratti anteriori al decennio per i quali non sussisteva l'obbligo di conservazione (e quindi di consegna a seguito della richiesta ex art. 119TUB della parte attrice e non doveva nemmeno essere ammesso dal precedente g.i. l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto tali contratti erano stati sottoscritti in data anteriore al decennio rispetto alla prima richiesta ex art. 119 TUB del 24.05.22 sub. doc.
13 attoreo). Trattasi dei contratti indicati pag. 3 e ss. della CTU ai paragrafi:
- 3.3.3 ES d'SO N. 8783-10727 Ex 8783-1623 Ex 141-1817599 Ex
46654516, acceso in data 12.03.1997;
- 4.4.4 ES d'SO N. 8783-9173 Ex 8783-1624 Ex 141-1817600 Ex
46755598, acceso in data 20.03.1997;
- 5.5.5 ES d'SO N. 699-35529 Ex 8783-9174 Ex 8783-1625 Ex 141-
pagina 29 di 40 - 6.6.6 ES d'SO N. 699-35530 Ex 8783-9175 Ex 8783-1627 Ex 141-
1817593 Ex 849500, acceso in data 20.09.2002;
- 7.7.7 ES d'SO N. 699-35531 Ex 8783-9176 Ex 8783-1628 Ex 141-
1817587 Ex 848900, acceso in data 20.09.2002;
- 12.12.12 ES d'SO N. 699-35536 Ex 8783-10811 Ex 8783-1622 Ex
141-1817586, acceso in data 09.11.1997;
- 13.13.13 ES d'SO N. 699-35532 Ex 8783-9177 Ex 8783-1626 Ex
141-1817607 Ex 50628569, acceso in data 24.01.1998;
- 14.14.14 ES d'SO N. 699-35534 Ex 8783-10691 Ex 8783-2731 Ex
8783-1817580 Ex 58800, acceso in data 22.12.2011
E rispetto ai quali il quesito demandato al CTU dal precedente g.i.
disponeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del Fixing applicato dalla banca e del cambio del giorno di liquidazione
Per i restanti contratti (indicati ai paragrafi 8.8.8., 9.9.9., 10.10.10,
11.11.11, 15.15.15 e 16.16.16 pag. 3 e ss. CTU) il contratto di accensione è
presente in atti, insieme all'ulteriore documentazione indicata nella consulenza d'ufficio e pertanto solo degli stessi si tratterà nel seguito.
IV.
7. Quanto a tali rapporti in ultimo menzionati, procedendo nell'ordine seguito dalla CTU e facendo applicazione, per quanto già detto, della ipotesi 1)
in cui il valore del lingotto era variato sulla base del fixing/cambio, si rileva quanto segue:
1) 8.8.8. ES d'SO n. 8783-10813 ex 8783-6155
pagina 30 di 40 Tale prestito d'SO è stato acceso in data 17 novembre 2010 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 28
aprile 2017.
La CTU ha, correttamente, confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 116,39.
2) 9.9.9. ES d'SO n. 699-35537 ex 8783-14733
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 04 novembre 2013 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 05
febbraio 2019.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 116,39
pagina 31 di 40 3) 10.10.10. ES d'SO n. 6284-5550
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 17 marzo 2016 con la consegna di quattro lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 19 gennaio
2018.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 67,49.
11.11.11. ES d'SO n. 6284-5633
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 01 aprile 2016 con la consegna di quattro lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 11 giugno 2018
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. pagina 32 di 40 I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 67,49.
15.15.15 ES D'SO N. 699-35533 (Ex 8783-9465)
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 22 dicembre 2011 con la consegna di diciotto lingotti da 1 kg. Il prestito d'SO è ancora in corso.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 969,15
16.16.16 ES D'SO N. 699-35535 Ex 8783-10719 Ex 8783-9466
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 22 dicembre 2011 con la consegna di dodici lingotti da 1 kg. Il prestito d'SO è ancora in corso.
pagina 33 di 40 La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 869,56
CP_ Così per un totale di € 2.152,16 a credito di
[.
.
8. Quanto alla dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della Banca la stessa è formulata in modo del tutto generico in realtà, pare, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenza negli scritti attorei e di cui si è già trattato e, in ogni caso, non raggiungendo quel minimo di specificità, anche in riferimento ai singoli rapporti, perché la stessa possa essere esaminata. Ancor meno specifica è la pretesa di condanna della al CP_2
risarcimento del danno per abSO di dipendenza economica e abSO del diritto che, comunque, alla luce del minimo ricalcolo di cui alla CTU sarebbe ictu oculi da respingersi.
V. Rimane da analizzare la questione relativa alla eccepita nullità/annullabilità/risoluzione/inefficacia del pegno concesso dalla sig.ra in favore della Banca in ultimo rappresentato da titoli ISIN Parte_2
IT0005403396 (doc. 17 attoreo) in quanto si tratterebbe di un c.d. “pegno pagina 34 di 40 omnibus” nullo per carenza del requisito della sufficiente indicazione del credito garantito di cui all'art. 2787, comma 3, c.p.c..
Giova rammentare che il pegno è un diritto reale di garanzia che si sostanzia in : a) un vincolo reale di garanzia consistente nel diritto di prelazione 14 (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto ad altri creditori ex art. 2787 c.c.) e nel diritto di espropriare il terzo acquirente ( c.d.
diritto di seguito, che attribuisce che attribuisce al compratore di una cosa gravata da pegno la tutela contro l'evizione); b) un diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794 c.c.); c) un diritto di recupero della cosa (art. 2789 c.c.); d) un diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.); e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.).
Quale garanzia accessoria, esso è necessariamente collegato ad un credito garantito ed è invalido se questo è originariamente inesistente: il credito può
essere di qualsiasi tipo, senza necessità che, quando abbia ad oggetto diverso dal denaro, venga liquidato in via approssimativa già nello stesso atto di costituzione. Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è
necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei pagina 35 di 40 soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori, qualora,
dovendo trovare applicazione l'art. 2787 terzo comma c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (cfr. Cass. n. 7214/2009; Cass. n.
24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes, non garantisce di per sé l'opponibilità del pegno agli altri creditori, ivi compreso il curatore dell'eventuale fallimento del costituente, del costituente, dipendendo tale effetto dall'ulteriore requisito della sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 comma 3 c.c.). Occorre chiarire che le invocate norme operano su piani diversi attenendo la prima alla validità
della pattuizione (art.1346 c.c.) e la seconda alla opponibilità del pegno ai terzi creditori (art.2787, terzo comma, c.c.). Ai fini della validità della pattuizione è
necessaria la determinazione o la determinabilità del credito, che presuppone l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte,
attraverso il riferimento ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva. La determinazione e determinabilità del credito a favore del quale è costituita la garanzia reale attiene all'oggetto stesso del contratto,
requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso ex art.1346 c.c., poiché
la mancata individuazione del credito cui il pegno acceda fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall'art. 2784 c.c.. Diversamente ai fini della opponibilità del pegno agli altri creditori è necessario che si rinvenga la sufficiente indicazione del credito garantito. L'art. 2787 c.c. tutela infatti la “par condicio creditorum”,
pagina 36 di 40 richiedendo una sufficiente specificazione del credito garantito per evitare che un creditore privilegiato possa trasferire la propria prelazione su un credito sfornito di garanzia, in frode ai terzi creditori, la cui violazione non produce la sanzione di nullità della pattuizione, ma la mera inopponibilità della stessa ai predetti, ferma restando l'efficacia “inter partes” del contratto (Cass. 25.03.2009
n. 7214 in motivazione). In altre parole, la genericità del pegno determinerebbe un'irragionevole alterazione del principio della par condicio creditorum, il quale impone che le garanzie reali accordate ai creditori trovino giustificazione nella esistenza e determinabilità del credito garantito, così da evitare il rischio che il vincolo reale si traduca in uno strumento di ingiustificata preferenza e discriminazione nei confronti degli altri creditori,
ovvero dei terzi aventi diritto. Il rispetto del principio della par condicio creditorum, che trova fondamento negli artt. 2740 e 2741 c.c., impone cioè che la prelazione derivante dal pegno possa essere fatta valere solo nei limiti di un credito determinato e certo, così da non pregiudicare arbitrariamente gli altri aventi causa e, nella specie, i beneficiari iure proprio della prestazione assicurativa. Tali questioni sono di particolare rilevanza rispetto alle claSOle
della prassi bancaria che estendono a tutti i debiti presenti e futuri il pegno costituito dal cliente per garantire una determinata obbligazione (c.d. claSOle
omnibus). Secondo la tesi prevalente la c.d. claSOla omnibus è nulla almeno nel senso che non può fondare il diritto di prelazione: si tende invece ad ammettere che essa, in quanto valida nei rapporti interni tra le parti del contratto costitutivo di pegno, attribuisca al creditore pignoratizio il diritto personale di ritenzione previsto dall'art. 2794 comma 2 c.c. e quello di pagina 37 di 40 procedere alla vendita forzata nelle forme più spedite dell'art. 2797 c.c. (così
App. Napoli n. 3673/2025).
Dall'analisi del pegno per cui è causa si evince che l'obbligazione garantita è determinata:
ciò che è indeterminato nell'oggetto è la claSOla di cui all'art. 3 del pegno in quanto, peraltro, prevede l'estensione del pegno ad altri crediti che dovessero sorgere in dipendenza da qualunque operazione bancaria, anche diversa da quella garantita dal pegno e sopra citata:
La nullità di detta claSOla che, nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti agli atti di causa, appare non essenziale rispetto allo scopo perseguito dalle parti con il contratto di pegno, non travolge pertanto l'intera garanzia rappresentando più una claSOla di stile senza la quale la avrebbe CP_2
comunque conclSO il contratto (in quanto, diversamente, non avrebbe avuto alcuna garanzia reale), mentre la sig.ra non avrebbe avuto motivo di Pt_2
non sottoscrivere un contratto per lei meno oneroso. Sul punto, comunque, la
Suprema Corte ha affermato che “un generico riferimento “ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore”
oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto,
benché affetta da nullità per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma terzo,
cod. civ., non travolge “ipso facto” la efficacia della prelazione pignoratizia pagina 38 di 40 anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della “essenzialità” o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della claSOla viziata, pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null'altro che una claSOla di stile, la cui nullità
parziale non si comunica all'intero negozio.” (Cass. 11 agosto 1998 n. 7871).
Non sussiste neanche il dedotto abSO della garanzia in quanto il pegno appare costituito per un valore adeguato al debito garantito.
VI. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente degli attori che, a fronte di una domanda restitutoria di € 3.746.451,18 hanno visto accolta la propria domanda per € 2.152,16 e rigettare tutte le altre domande proposte in giudizio salvo quella relativa alla nullità parziale del pegno (nullità totale dei contratti di prestito d'SO d'oro,
nullità/annullabilità/risoluzione/inefficacia totale del pegno, risarcimento per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost, nonché per abSO di diritto e di dipendenza economica, abSO della garanzia). Le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(scaglione da € 2.000.000 ad € 4.000.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. e con compensazione nella misura di 1/10 tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 9/10 e della convenuta per il restante pagina 39 di 40 1/10, fatto salvo il vincolo solidale nei confronti del CTU. Rimangono a carico delle parti le spese di CTP eseguite in corso di causa e ante causam
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ha illegittimamente Controparte_1
addebitato a l'importo di € 2.152,16 in relazione ai contratti di Parte_1
cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione alla predetta attrice di detto importo, maggiorato degli interessi ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) dichiara la nullità della claSOla di cui all'art. 3 del documento di sintesi del pegno del 10.01.2013, meglio indicata in motivazione;
3) rigetta le altre domande delle parti attrici;
4) condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate, già compensate nella misura di
1/10, in € 44.402,4 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 9/10 e della convenuta nella misura di
1/10, fatto salvo il vincolo solidale di tutte le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Vicenza il 03.12.25
Il Giudice
EL TI
pagina 40 di 40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1817604 Ex 50258049, acceso in data 27.01.1998;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del l.r. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , anche in proprio in qualità di fideiussore e datrice di C.F._1
pegno, rappresentati e difesi dall'avv. RODA CORRADO del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisa Gerard in Vicenza, Borgo Berga nr.
112
ATTORI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SE BI del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Via Cengio nr. 15
CONVENUTA
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 40 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca
convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in SO dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: per tutti i motivi dedotti in atti,
accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole claSOle, anche ex art. 1322 c.c.,
dei rapporti di prestito d'SO d'oro oggetto di causa;
accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'SO
d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'SO d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestiti d'SO d'oro n. 8783-10727, 8783-9173, 699-35529, 699-35530, 699-35531,
8783-10813, 699-35537, 6284-5550 e 6284-5633, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e pagina 2 di 40 declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della e quindi il ristorno complessivamente CP_2 Parte_1
dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di + € 1.588.795,47 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito della rimessione della causa in istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella quantificata dal CTU nell'ipotesi 2 b); per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), intestato alla sul Parte_1
quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione,
nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione ai rapporti di prestito d'SO d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti di prestito d'SO d'oro prestito d'SO d'oro nn. 699-35536, 699-35532,
699-35534, 699-35533 e 699-35535, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 2.157.655,71, o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito della rimessione della causa in istruttoria, o, in via ulteriormente gradata, a quella quantificata dal CTU
nell'ipotesi 2 b); per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), intestato alla sul quale Parte_1
vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione,
accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1
alcuna somma nei confronti di anche sulla scorta della Controparte_1
pagina 3 di 40 eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'SO d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n.
1000/2687 (ex 0000/272121), rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, pari ad + € 970.485,17 in favore dell'attrice o a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle rimessione in istruttoria della causa, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è Parte_1
debitrice di alcuna somma nei confronti di Controparte_1
sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
per tutte le ragioni indicate in atti, accertare e dichiarare l'insussistenza,
la nullità, l'annullabilità, la risoluzione e/o l'inefficacia dei contratti di pegno rilasciati dalla sig.ra in favore della Banca convenuta e, per Parte_2
l'effetto, l'illegittimità di ogni escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi alla sig.ra , con condanna di Parte_2
al risarcimento del danno, comprensivo di interessi Controparte_1
compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abSO di dipendenza economica e abSO di diritto, commessa da in Controparte_1
pagina 4 di 40 danno degli odierni attori, e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo
Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario,
reputazionale e di accesso al credito da questi sofferto;
in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da ei Controparte_1
confronti di parte attrice.
In via istruttoria:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla
Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
si chiede ammettersi integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio,
nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'SO d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod.
civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG
pagina 5 di 40 effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG
difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti oggetto di causa nel periodo antecedente al 25.01.2013, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
pagina 6 di 40 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in Parte_1
Pa avanti ”) e la sig.ra , anche in proprio, convenivano in Parte_2
Co giudizio (d'ora in avanti ”) formulando le conclusioni Controparte_1
di cui in citazione.
A sostegno delle proprie domande esponevano, in fatto, quanto segue:
Pa
- è una società vicentina operante nel settore orafo e la sua attività
prevalente consiste nella produzione, anche tramite terzisti e nella vendita di oggetti in metalli preziosi;
Co
- FL era, e per una parte di essi lo è tuttora, titolare dei seguenti con :
i) prestito d'SO d'oro n. 8783-10727 (ex 8783-1623, ex 141-1817599 ed ex
46654516) avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 10 Kg., acceso il 12.03.1997 ed estinto il 12.09.2016;
(ii) prestito d'SO d'oro n. 8783-9173 (ex 8783-1624, ex 141-1817600 ed ex 46755598), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 10 Kg.,
acceso il 20.03.1997 ed estinto il 20.07.2018;
(iii) prestito d'SO d'oro n. 699-35529 (ex 8783-9174, ex 8783-1625, ex
141-1817604 ed ex 50258049), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 6 Kg., acceso il 27.01.1998 ed estinto il 08.08.2018;
(iv) prestito d'SO d'oro n. 699-35530 (ex 8783-9175, ex 8783-1627, ex
141-1817593 ed ex 849500), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 13 Kg., acceso il 20.09.2002 ed estinto il 26.05.2021;
pagina 7 di 40 (v) prestito d'SO d'oro n. 699-35531 (ex 8783-9176, ex 8783-1628, ex
141-1817587 ed ex 848900) avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 4 Kg., acceso il 20.09.2002 ed estinto il 04.11.2021;
(vi) prestito d'SO d'oro n. 8783-10813 (ex 8783-6155), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 17.11.2010 ed estinto il
28.04.2017;
(vii) prestito d'SO d'oro n. 699-35537 (ex 8783-14733), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 04.09.2013 ed estinto il
05.02.2019;
(viii) prestito d'SO d'oro n. 6284-5550, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 4 Kg., acceso il 17.03.2016 ed estinto il 19.01.2018;
(ix) prestito d'SO d'oro n. 6284-5633, avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 2 Kg., acceso il 01.04.2016 ed estinto il 11.06.2018;
(x) prestito d'SO d'oro n. 699-35536 (ex 8783-10811, ex 8783-1622 ed ex
141-1817586), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 5 Kg.,
acceso il 09.11.1997 e tuttora in corso;
(xi) prestito d'SO d'oro n. 699-35532 (ex 8783-9177, ex 8783-1626, ex
141-1817607 ed ex 50628569), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 9 Kg., acceso il 24.02.1998 e tuttora in corso;
(xii) prestito d'SO d'oro n. 699-35534 (ex 8783-10691, ex 8783-2731, ex
8783-1817580 ed ex 58800), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 12,5 Kg., acceso il 28.05.2001 e tuttora in corso;
pagina 8 di 40 (xiii) prestito d'SO d'oro n. 699-35533 (ex 8783-9465), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 18 Kg., acceso il 22.12.2011 e tuttora in corso;
(xiv) prestito d'SO d'oro n. 699-35535 (ex 8783-10719 ed ex 8783-9466),
avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di circa 12 Kg., acceso il
22.12.2011 e tuttora in corso;
(xv) conto corrente n. 1000/2687 (ex 0000/272121), sul quale venivano e sono tuttora regolati i predetti rapporti di prestito d'SO d'oro.
- di aver fatto eseguire una valutazione in termini di correttezza contrattuale e analisi contabile degli stessi da parte di una società specializzata in analisi bancarie da cui erano emerse delle irregolarità.
Ciò premesso in fatto, le attrici deducevano, in sintesi, quanto segue in diritto:
- che il rapporto di prestito d'SO d'oro è il contratto in forza del quale un soggetto, solitamente una banca concede in prestito ad un altro soggetto,
azienda orafa-argentiera o gioielliera, una certa quantità di metallo prezioso,
nel caso di cui trattasi oro, affinché quest'ultima possa utilizzarlo nell'ambito della propria attività caratteristica o processo produttivo. A carico del soggetto che riceva il metallo è prevista l'obbligazione periodica di pagamento di interessi corrispettivi, oltre agli oneri accessori, e alla scadenza del rapporto,
alternativamente, l'obbligo di restituire la stessa quantità e qualità del metallo ricevuto o di pagarne il prezzo;
- che l'operatività di tale rapporto prende avvio al momento della consegna dell'oro richiesto, da cui iniziano a decorrere gli interessi pagina 9 di 40 contrattualmente stabiliti per la durata del rapporto sulla base del controvalore dell'oro rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in dollari statunitensi (USD)
e successivamente convertito in Euro al cambio BCE del giorno della relativa liquidazione;
- che tale contratto nasconde elementi aleatori occulti e di indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale che riguardano:
a) il valore dell'oro sul mercato nel momento in cui l'obbligazione di pagamento a carico del cliente diviene esigibile a causa delle fluttuazioni del prezzo dell'oro che possono far crescere in modo esponenziale il costo del capitale inizialmente erogato;
b) il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro,
ossia la rilevazione del suo prezzo al fixing di Londra, a causa della volatilità
del relativo indice che può variare a seconda che il rilevamento sia quello antimeridiano o pomeridiano o la media dei due valori;
c) il tasso di cambio USD/ITL e USD/EUR, ossia le oscillazioni della valuta in cui è espresso il prezzo dell'oro che intervengono nel corso del rapporto;
- che tale contratto, atipico, deve essere assimilato al contratto tipico di mutuo ex art. 1813 e ss. c.c. per le analogie tra le due figure contrattuali, come rilevato anche dalla giurisprudenza citata e dal parere dell'Agenzia delle
Entrate del 15.11.2011, da cui la non correttezza del comportamento della
Banca la quale tratta il bene mutuato come se continuasse a rimanere in proprietà della mutuante e non del mutuatario e della pretesa delle Banche di calcolare gli interessi non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso pagina 10 di 40 in prestito, bensì sul valore dello stesso nel corso del tempo, come è avvenuto
Co da parte di relativamente ai rapporti per cui è causa. La convenuta ha
Pa applicato gli interessi sulla base del valore crescente dell'oro consegnato a ,
con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo e sulla base di un anno di 360
giorni, calcolando tale valore sulla base del fixing di Londra e addebitando gli
Pa interessi sul c/c di previa effettuazione del cambio USD/EUR al valore rilevato dalla BCE;
Pa
- che non aveva provveduto alle singole scadenze dei prestiti alla restituzione del tantundem ma aveva corrisposto il valore stabilito in sede contrattuale;
- che rispetto ai contratti di prestito d'SO d'oro emergevano i seguenti motivi di nullità:
1) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del
Co contratto che non era stato consegnato all'attrice da nonostante le diffide recapitate rispetto ai rapporti indicati nell'atto e mancanza dei documenti di
Pa trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro a;
2) violazione dell'art. 117TUB per indeterminatezza/indeterminabilità
delle condizioni economiche anche ove i contratti erano stati consegnati, in quanto non erano indicate spese e oneri connessi al finanziamento e non si comprendeva quale fixing (antimeridiano, pomeridiano o la media dei due dovesse essere applicato) con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Co
- che avrebbe anche violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. e dal TUB avendo determinato in pagina 11 di 40 modo non corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato le condizioni economiche applicato ai prestiti d'SO d'oro e non avendo consegnato, quando richiesta ex art. 119TUB, la documentazione relativa nella sua integralità.
Da quanto finora esposto derivava la necessità di rideterminare il saldo del rapporto stabilendo:
- un ristorno pari ad € 1.588.795,47 o la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai prestiti d'SO d'oro nn. 8783-10727, 8783-9173,
699-35529, 699-35530, 699-35531, 8783-10813, 699-35537, 6284-5550 e 6284-
5633;
- un ristorno pari ad € 2.157.655,71 o la diversa domma risultante all'esito dell'istruttoria relativamente ai rapporti nn. 699-35536, 699-35532, 699-35534,
Pa 699-35533 e 699-35535 con conseguente accertamento che nulla deve alla convenuta, anche a seguito di eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito.
Infine, per quanto qui ancora rileva, in relazione al pegno di strumenti finanziari e titoli (deposito n. 0900/900001104138CU) per un controvalore di €
101.702,22 e quote della società di gestione del fondo EC TES. EURO A NOLD
per un controvalore di € 20.635,77, concesso dalla sig.ra in data Pt_2
10.01.2013, premesso che si tratterebbe di un pegno irregolare, la parte attrice ne deduceva la nullità in quanto configurerebbe un “pegno omnibus” carente del requisito della sufficiente indicazione del credito garantito di cui all'art. 2787, comma 3, c.c. e, in ogni caso, la violazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie rispetto al debito a cui accedevano.
pagina 12 di 40 Co II. Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione di tutti gli addebiti accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo nel corso dei rapporti prima del 25.01.2013 (decennio anteriore al primo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione) e replicando come segue, nel merito, alle domande attoree:
- che il prestito d'SO d'oro non è un contratto di mutuo ma un “prestito d'SO” in quanto la proprietà dell'oro resta in capo alla Banca e l'azienda orafa si limita a utilizzarlo per le proprie lavorazioni e alla scadenza restituisce l'oro o l'equivalente in denaro del valore del metallo alla conclusione del rapporto,
come rilevato dalla giurisprudenza citata;
- che tale contratto, in quanto influenzato dalla fluttuazione del mercato sia con riguardo alla valutazione del metallo prezioso che allo scambio dollaro/euro, non era assoggettabile alla rilevazione del TEGM e alla conseguente determinazione del tasso soglia usura ex L. 108/1996 o, comunque,
andrebbe rapportato alla categoria “altri finanziamenti”;
- che abnorme sarebbe la conseguenza che la parte attrice trae dalla qualificazione come mutuo, ovvero che l'obbligazione sarebbe estinta con la restituzione del “capitale mutuato”, oltre interessi, in quanto palesemente distonica rispetto al regolamento negoziale e agli interessi delle parti,
pretendendo di neutralizzare l'andamento del mercato dell'oro a detrimento della e a vantaggio della azienda orafa;
CP_2
- che l'alea contrattuale, data dal valore del fixing dell'oro al tempo della restituzione del metallo o del suo controvalore, è sopportata da entrambi i pagina 13 di 40 contraenti in quanto in caso di rialzo dell'oro ne sarà avvantaggiata la Banca e in caso di ribasso la controparte contrattuale;
- che non sussisteva la dedotta nullità per mancanza di forma scritta del contratto, il cui onere gravava comunque sulla parte attrice che non poteva giovarsi, per giurisprudenza di legittimità, del principio di vicinanza della prova e trattandosi di contratti sottoscritti anche oltre venti anni or sono per i quali era già decorso il termine di conservazione al tempo della richiesta ex art. 119 TUB, mentre con riguardo ai contratti depositati gli stessi recavano le
Pa condizioni economiche applicate ed erano sottoscritti da;
- che, in ordine alla dedotta inesistenza dei contratti per mancata consegna dell'oro, era proprio la perizia avversaria, e anche lo stesso atto di citazione a pag. 23, ad ammettere l'avvenuta consegna dei lingotti;
- che non sussisteva l'asserita indeterminatezza degli interessi che, come da contratto, erano determinabili senza difficoltà o incertezze;
- che non aveva rilievo l'asserita mancata indicazione del TAEG
trattandosi, secondo la giurisprudenza, non di un tasso ma di un indicatore del costo complessivo del contratto la cui mancanza non comporta invalidità del contratto;
- che generiche e apodittiche erano le argomentazioni attoree circa la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della CP_2
- che, quanto al pegno, non sussisteva la dedotta nullità in quanto il debito garantito era determinato e, comunque, la sanzione prevista dall'art. 2787 c.c. per il caso in cui il pegno non risulti da atto di data certa contenente sufficiente indicazione del credito e del bene vincolato, non è la nullità, bensì
pagina 14 di 40 l'insussistenza del diritto di prelazione, istituto operante nei rapporti con i terzi in ipotesi di concorso nell'escussione del patrimonio del debitore.
Concludeva, quindi, come in atti.
III. All'udienza di prima comparizione il precedente g.i., su eccezione di parte convenuta a cui aveva prestato adesione parte attrice, dichiarava l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in relazione alle domande di nullità delle fideiussioni e a quelle conseguenziali, concedendo a parte attrice termine per la riassunzione avanti al Tribunale delle Imprese di Milano
individuato come giudice competente. La causa era successivamente istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (come da verbale dell'udienza del 19.12.23) e CTU contabile (consulente d'ufficio dott.ssa Persona_1
con il quesito di cui a verbale dell'udienza del 04.06.24, quindi,
[...]
ritenuta matura per la decisione da questo g.i. era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree sono fondate nei ristretti limiti che seguono.
IV.
1. Viene nuovamente all'attenzione di questo Tribunale un contenzioso che ben può ormai definirsi seriale, quantomeno nel circondario vicentino.
Alla luce di tale circostanza questo giudicante non può che far riferimento, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti conformi sulla materia oggetto di controversia sia dell'Ufficio, sia della Corte distrettuale.
pagina 15 di 40 Quanto alla fondamentale questione, su cui si impernia buona parte della pretesa restitutoria attorea della qualificazione dei contratti di cui trattasi quali contratti di mutuo, appare illuminante, al fine di confutare le argomentazioni attoree quanto esposto, con esemplare chiarezza, da App. Venezia n.
2673/2025: “In estrema sintesi, si tratta di un rapporto [il contratto di prestito d'SO d'oro] in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima,
restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto. Ciò premesso,
va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro [..] L'appellante [..] sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'SO
d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” [..] La “completa assimilazione” dei pagina 16 di 40 prestiti d'SO d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle claSOle
relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”. Secondo
l'appellante, dunque, la claSOla del contratto di prestito d'SO, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà
automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario. 2.3.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'SO d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben pagina 17 di 40 guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della claSOla relativa al trasferimento della proprietà e,
ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili. Nella sentenza della
Cassazione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'SO d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del
2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così
illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento». La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto,
che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano. Questa Corte ha già ritenuto (in altri pagina 18 di 40 precedenti relativi a prestiti d'SO d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto). In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra
ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE
nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è
invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024). Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro pagina 19 di 40 alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali,
versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate claSOle dei contratti di PUO per cui
è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico. La stessa giurisprudenza di legittimità
richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'SO d'oro è un contratto atipico “suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile. Né trova alcun fondamento la pretesa dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e 1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse claSOle predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.” (appello,
pag. 25). La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna
[..] occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione pagina 20 di 40 dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già
proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene. 2.7.
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali,
rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può
indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro)
sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”,
rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono,
nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti. Come
insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del
1998 - la claSOla di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta pagina 21 di 40 straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”. Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La claSOla di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap",
costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è
nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità
del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali,
pagina 22 di 40 ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione,
valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili [..] L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.”.
Tale orientamento ben può dirsi consolidato nel distretto (v. App.
Venezia n. 2668/2025;1589/2025; 1574/2024) e nel Tribunale adito (constando un unico precedente di segno contrario citato dagli attori, rispetto a innumerevoli precedenti del sottoscritto e di altri giudicanti contrari all'impostazione attorea cfr. Trib. Vicenza n. 1819/2020; 945/2023; 1841/2024;
13/2025 e 1052/2025). Nello stesso senso anche App. Torino n. 910/2024: “il contratto di prestito d'SO d'oro, frequente nella pratica commerciale delle imprese orafe, prevede che l'impresa riceva da una banca un certo quantitativo d'oro, che verrà utilizzato nell'ambito dell'attività. Alla scadenza, salva la possibilità di rinnovo, l'impresa orafa può scegliere di restituire la stessa quantità e qualità del bene ricevuto o, al contrario, di acquistare l'oro preso in prestito al prezzo dato alla quotazione del metallo alla data di esercizio dell'opzione di acquisto. Il contratto in esame, come osservato dalla parte appellante, è con tutta evidenza un contratto atipico che non trova una specifica regolamentazione nel codice civile. Pur presentando aspetti simili ad altri contratti tipici, e segnatamente più di un'assonanza con il mutuo, da esso si distingue per alcune fondamentali caratteristiche. Mentre il contratto di pagina 23 di 40 mutuo, come delineato dagli artt. 1813 e ss. c.c., prevede il trasferimento della proprietà dal mutuante al mutuatario al momento della consegna del denaro o di altro bene fungibile, nel prestito d'SO d'oro, il cliente riceve l'oro dalla banca per la lavorazione, ma la titolarità del bene non viene mai trasferita, se non nel momento in cui, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intera quantità di metallo ricevuta in prestito” (Corte d'Appello di Torino, 29.01.2019, n. 174).“
IV.
2. Quanto alla questione concernente la carenza documentale rispetto ad alcuni dei contratti di cui si controverte, deve essere in primo luogo rigettata la eccezione di asserita inesistenza dei rapporti (pag. 29 atto di citazione) per mancanza del documento di trasporto del lingotto d'oro oggetto del contratto per tre ordini di ragioni: 1) a pag. 3 dell'atto di citazione è la stessa parte attrice a dare atto che i contratti sono stati accesi, e in taluni casi anche già estinti e che hanno avuto oggetto lingotti d'oro per un determinato peso (se non fossero stati consegnati non si comprende come parte attrice ne potesse conoscere il peso;
2) alle pagg. 23-24 dell'atto di citazione, riportandosi alla perizia econometrica allegata sub. 12, parte attrice indica il peso in grammi del metallo “consegnato” o “erogato”, nonché i successivi rimborsi mediante restituzione del metallo o acquisto del medesimo, così smentendo il suo assunto secondo cui non vi sarebbe la prova della consegna del metallo;
3) se il
Pa metallo non fosse stato consegnato non si comprende cosa abbia pagato rispetto a tali rapporti, tranne voler ammettere, il che pare francamente assurdo, che una società commerciale versi alla Banca importi periodici pagina 24 di 40 cospicui identificandone anche il titolo (o restituisca oro) senza averlo ricevuto.
IV.
3. Quanto alla dedotta nullità di taluni contratti (indicati a pag. 27
dell'atto di citazione) in quanto non era mai stato prodotto dalla controparte,
pur a fronte delle richieste attoree ex art. 119 TUB il contratto di apertura del rapporto deve essere rilevato che i contratti dei prestiti d'SO d'oro nn. 6284-
5550 e 6284-5633 sono stati successivamente depositati da parte attrice sub.
doc. 35, mentre riguardo agli altri contratti ci si riporta alle pag. da 4 a 14 della
CTU in cui è indicata la documentazione prodotta per ciascun rapporto.
Co
sostiene di aver consegnato ciò che era in suo possesso e di non avere l'obbligo di conservare documentazione anteriore al decennio rispetto alla data della richiesta, ivi compresi i contratti.
Sul punto questo giudicante condivide l'orientamento di merito, che allo stato deve dirsi maggioritario, secondo cui “in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi […] la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione pagina 25 di 40 oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
(cfr. App. Firenze nn. 803 del 202516 del 2025, n. 757 del 2024, n. 1437 del
2024, n. 1429 del 2024 e n. 2504 del 2023, nonché Cass. 35039/2022 “[i]n tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (nello stesso senso Cass. 18227/2024, nonché Cass. 12178/2020 che circoscrive l'obbligo di conservazione anche del contratto nel limite del decennio dalla sua accensione
Pertanto va affermato che la corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito o di accertamento del saldo contabile in materia bancaria (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagina 26 di 40 pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) comporta che,
nel caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia del contratto, come nel caso di specie, l'onere probatorio non possa ritenersi assolto formulando un'istanza alla banca ex 119 TUB oltre dieci anni dopo l'apertura del rapporto. Una diversa conclusione che imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119
TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi,
sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova,
con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici (cfr. App. Bologna n.
2146/2024).
IV.
4. Quanto alla prescrizione eccepita dalla considerato che tutti CP_2
gli addebiti di cui si chiede la ripetizione per ammissione della stessa attrice
(pag. 4 dell'atto di citazione) sono transitati dal conto corrente n. 1000/2686 (ex
000/272121), la stessa risulta operante su tutti i pagamenti anteriori al decennio dall'ultimo atto interruttivo, avvenuto con la notifica dell'atto di citazione
(25.01.23), tenuto conto che, una volta che la abbia eccepito la CP_2
pagina 27 di 40 prescrizione dell'azione di ripetizione a decorrere dalle singole rimesse, grava sul correntista, attore, la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate. Tale prova non è stata fornita in causa da parte attrice e pertanto si considerano prescritti, ai fini delle domande di ripetizione di indebito, tutte le somme addebitate (e quindi pagate dalla correntista)
anteriormente al predetto decennio (quindi anteriormente al 25.01.13). Ciò a confutare anche la deduzione attorea sulla operatività della eccepita prescrizione, in quanto non si deve aver riguardo alla scadenza dei singoli rapporti essendo i pagamenti di cui si chiede la ripetizione regolati unicamente sul predetto conto corrente.
IV.
5. Quanto alla mancata indicazione del TAEG nei contratti e conseguente loro nullità la doglianza è infondata in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche di legittimità, “al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
pagina 28 di 40 Cfr. Cass. 14/02/2023, n. 4597, secondo cuiil TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera
Pa funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse,
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB" (cfr. Cass. 9352/2025).
IV.
6. Da quanto esposto ai precedenti paragrafi IV.4 e IV.
5. deriva che la domanda attorea di ripetizione deve essere rigettata quanto ai contratti anteriori al decennio per i quali non sussisteva l'obbligo di conservazione (e quindi di consegna a seguito della richiesta ex art. 119TUB della parte attrice e non doveva nemmeno essere ammesso dal precedente g.i. l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto tali contratti erano stati sottoscritti in data anteriore al decennio rispetto alla prima richiesta ex art. 119 TUB del 24.05.22 sub. doc.
13 attoreo). Trattasi dei contratti indicati pag. 3 e ss. della CTU ai paragrafi:
- 3.3.3 ES d'SO N. 8783-10727 Ex 8783-1623 Ex 141-1817599 Ex
46654516, acceso in data 12.03.1997;
- 4.4.4 ES d'SO N. 8783-9173 Ex 8783-1624 Ex 141-1817600 Ex
46755598, acceso in data 20.03.1997;
- 5.5.5 ES d'SO N. 699-35529 Ex 8783-9174 Ex 8783-1625 Ex 141-
pagina 29 di 40 - 6.6.6 ES d'SO N. 699-35530 Ex 8783-9175 Ex 8783-1627 Ex 141-
1817593 Ex 849500, acceso in data 20.09.2002;
- 7.7.7 ES d'SO N. 699-35531 Ex 8783-9176 Ex 8783-1628 Ex 141-
1817587 Ex 848900, acceso in data 20.09.2002;
- 12.12.12 ES d'SO N. 699-35536 Ex 8783-10811 Ex 8783-1622 Ex
141-1817586, acceso in data 09.11.1997;
- 13.13.13 ES d'SO N. 699-35532 Ex 8783-9177 Ex 8783-1626 Ex
141-1817607 Ex 50628569, acceso in data 24.01.1998;
- 14.14.14 ES d'SO N. 699-35534 Ex 8783-10691 Ex 8783-2731 Ex
8783-1817580 Ex 58800, acceso in data 22.12.2011
E rispetto ai quali il quesito demandato al CTU dal precedente g.i.
disponeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente considerando il valore del lingotto sulla base del Fixing applicato dalla banca e del cambio del giorno di liquidazione
Per i restanti contratti (indicati ai paragrafi 8.8.8., 9.9.9., 10.10.10,
11.11.11, 15.15.15 e 16.16.16 pag. 3 e ss. CTU) il contratto di accensione è
presente in atti, insieme all'ulteriore documentazione indicata nella consulenza d'ufficio e pertanto solo degli stessi si tratterà nel seguito.
IV.
7. Quanto a tali rapporti in ultimo menzionati, procedendo nell'ordine seguito dalla CTU e facendo applicazione, per quanto già detto, della ipotesi 1)
in cui il valore del lingotto era variato sulla base del fixing/cambio, si rileva quanto segue:
1) 8.8.8. ES d'SO n. 8783-10813 ex 8783-6155
pagina 30 di 40 Tale prestito d'SO è stato acceso in data 17 novembre 2010 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 28
aprile 2017.
La CTU ha, correttamente, confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 116,39.
2) 9.9.9. ES d'SO n. 699-35537 ex 8783-14733
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 04 novembre 2013 con la consegna di due lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 05
febbraio 2019.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 116,39
pagina 31 di 40 3) 10.10.10. ES d'SO n. 6284-5550
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 17 marzo 2016 con la consegna di quattro lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 19 gennaio
2018.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 67,49.
11.11.11. ES d'SO n. 6284-5633
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 01 aprile 2016 con la consegna di quattro lingotti da 1 kg. ciascuno. Il prestito è stato estinto nel 11 giugno 2018
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. pagina 32 di 40 I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 67,49.
15.15.15 ES D'SO N. 699-35533 (Ex 8783-9465)
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 22 dicembre 2011 con la consegna di diciotto lingotti da 1 kg. Il prestito d'SO è ancora in corso.
La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 969,15
16.16.16 ES D'SO N. 699-35535 Ex 8783-10719 Ex 8783-9466
Tale prestito d'SO è stato acceso in data 22 dicembre 2011 con la consegna di dodici lingotti da 1 kg. Il prestito d'SO è ancora in corso.
pagina 33 di 40 La CTU ha confrontato il tasso applicato dall'istituto bancario, con i tassi soglia previsti per la categoria per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
I tassi applicati non sono mai risultati usurari e non risultano essere mai stati applicati interessi di mora.
Applicando poi la prescrizione di tutte le rimesse anteriori al decennio
Pa (caso a CTU) emerge un credito a favore di di € 869,56
CP_ Così per un totale di € 2.152,16 a credito di
[.
.
8. Quanto alla dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della Banca la stessa è formulata in modo del tutto generico in realtà, pare, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenza negli scritti attorei e di cui si è già trattato e, in ogni caso, non raggiungendo quel minimo di specificità, anche in riferimento ai singoli rapporti, perché la stessa possa essere esaminata. Ancor meno specifica è la pretesa di condanna della al CP_2
risarcimento del danno per abSO di dipendenza economica e abSO del diritto che, comunque, alla luce del minimo ricalcolo di cui alla CTU sarebbe ictu oculi da respingersi.
V. Rimane da analizzare la questione relativa alla eccepita nullità/annullabilità/risoluzione/inefficacia del pegno concesso dalla sig.ra in favore della Banca in ultimo rappresentato da titoli ISIN Parte_2
IT0005403396 (doc. 17 attoreo) in quanto si tratterebbe di un c.d. “pegno pagina 34 di 40 omnibus” nullo per carenza del requisito della sufficiente indicazione del credito garantito di cui all'art. 2787, comma 3, c.p.c..
Giova rammentare che il pegno è un diritto reale di garanzia che si sostanzia in : a) un vincolo reale di garanzia consistente nel diritto di prelazione 14 (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto ad altri creditori ex art. 2787 c.c.) e nel diritto di espropriare il terzo acquirente ( c.d.
diritto di seguito, che attribuisce che attribuisce al compratore di una cosa gravata da pegno la tutela contro l'evizione); b) un diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794 c.c.); c) un diritto di recupero della cosa (art. 2789 c.c.); d) un diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.); e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.).
Quale garanzia accessoria, esso è necessariamente collegato ad un credito garantito ed è invalido se questo è originariamente inesistente: il credito può
essere di qualsiasi tipo, senza necessità che, quando abbia ad oggetto diverso dal denaro, venga liquidato in via approssimativa già nello stesso atto di costituzione. Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è
necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei pagina 35 di 40 soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori, qualora,
dovendo trovare applicazione l'art. 2787 terzo comma c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (cfr. Cass. n. 7214/2009; Cass. n.
24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes, non garantisce di per sé l'opponibilità del pegno agli altri creditori, ivi compreso il curatore dell'eventuale fallimento del costituente, del costituente, dipendendo tale effetto dall'ulteriore requisito della sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 comma 3 c.c.). Occorre chiarire che le invocate norme operano su piani diversi attenendo la prima alla validità
della pattuizione (art.1346 c.c.) e la seconda alla opponibilità del pegno ai terzi creditori (art.2787, terzo comma, c.c.). Ai fini della validità della pattuizione è
necessaria la determinazione o la determinabilità del credito, che presuppone l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte,
attraverso il riferimento ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva. La determinazione e determinabilità del credito a favore del quale è costituita la garanzia reale attiene all'oggetto stesso del contratto,
requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso ex art.1346 c.c., poiché
la mancata individuazione del credito cui il pegno acceda fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall'art. 2784 c.c.. Diversamente ai fini della opponibilità del pegno agli altri creditori è necessario che si rinvenga la sufficiente indicazione del credito garantito. L'art. 2787 c.c. tutela infatti la “par condicio creditorum”,
pagina 36 di 40 richiedendo una sufficiente specificazione del credito garantito per evitare che un creditore privilegiato possa trasferire la propria prelazione su un credito sfornito di garanzia, in frode ai terzi creditori, la cui violazione non produce la sanzione di nullità della pattuizione, ma la mera inopponibilità della stessa ai predetti, ferma restando l'efficacia “inter partes” del contratto (Cass. 25.03.2009
n. 7214 in motivazione). In altre parole, la genericità del pegno determinerebbe un'irragionevole alterazione del principio della par condicio creditorum, il quale impone che le garanzie reali accordate ai creditori trovino giustificazione nella esistenza e determinabilità del credito garantito, così da evitare il rischio che il vincolo reale si traduca in uno strumento di ingiustificata preferenza e discriminazione nei confronti degli altri creditori,
ovvero dei terzi aventi diritto. Il rispetto del principio della par condicio creditorum, che trova fondamento negli artt. 2740 e 2741 c.c., impone cioè che la prelazione derivante dal pegno possa essere fatta valere solo nei limiti di un credito determinato e certo, così da non pregiudicare arbitrariamente gli altri aventi causa e, nella specie, i beneficiari iure proprio della prestazione assicurativa. Tali questioni sono di particolare rilevanza rispetto alle claSOle
della prassi bancaria che estendono a tutti i debiti presenti e futuri il pegno costituito dal cliente per garantire una determinata obbligazione (c.d. claSOle
omnibus). Secondo la tesi prevalente la c.d. claSOla omnibus è nulla almeno nel senso che non può fondare il diritto di prelazione: si tende invece ad ammettere che essa, in quanto valida nei rapporti interni tra le parti del contratto costitutivo di pegno, attribuisca al creditore pignoratizio il diritto personale di ritenzione previsto dall'art. 2794 comma 2 c.c. e quello di pagina 37 di 40 procedere alla vendita forzata nelle forme più spedite dell'art. 2797 c.c. (così
App. Napoli n. 3673/2025).
Dall'analisi del pegno per cui è causa si evince che l'obbligazione garantita è determinata:
ciò che è indeterminato nell'oggetto è la claSOla di cui all'art. 3 del pegno in quanto, peraltro, prevede l'estensione del pegno ad altri crediti che dovessero sorgere in dipendenza da qualunque operazione bancaria, anche diversa da quella garantita dal pegno e sopra citata:
La nullità di detta claSOla che, nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti agli atti di causa, appare non essenziale rispetto allo scopo perseguito dalle parti con il contratto di pegno, non travolge pertanto l'intera garanzia rappresentando più una claSOla di stile senza la quale la avrebbe CP_2
comunque conclSO il contratto (in quanto, diversamente, non avrebbe avuto alcuna garanzia reale), mentre la sig.ra non avrebbe avuto motivo di Pt_2
non sottoscrivere un contratto per lei meno oneroso. Sul punto, comunque, la
Suprema Corte ha affermato che “un generico riferimento “ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore”
oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto,
benché affetta da nullità per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma terzo,
cod. civ., non travolge “ipso facto” la efficacia della prelazione pignoratizia pagina 38 di 40 anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della “essenzialità” o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della claSOla viziata, pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null'altro che una claSOla di stile, la cui nullità
parziale non si comunica all'intero negozio.” (Cass. 11 agosto 1998 n. 7871).
Non sussiste neanche il dedotto abSO della garanzia in quanto il pegno appare costituito per un valore adeguato al debito garantito.
VI. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente degli attori che, a fronte di una domanda restitutoria di € 3.746.451,18 hanno visto accolta la propria domanda per € 2.152,16 e rigettare tutte le altre domande proposte in giudizio salvo quella relativa alla nullità parziale del pegno (nullità totale dei contratti di prestito d'SO d'oro,
nullità/annullabilità/risoluzione/inefficacia totale del pegno, risarcimento per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost, nonché per abSO di diritto e di dipendenza economica, abSO della garanzia). Le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(scaglione da € 2.000.000 ad € 4.000.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. e con compensazione nella misura di 1/10 tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 9/10 e della convenuta per il restante pagina 39 di 40 1/10, fatto salvo il vincolo solidale nei confronti del CTU. Rimangono a carico delle parti le spese di CTP eseguite in corso di causa e ante causam
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ha illegittimamente Controparte_1
addebitato a l'importo di € 2.152,16 in relazione ai contratti di Parte_1
cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione alla predetta attrice di detto importo, maggiorato degli interessi ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) dichiara la nullità della claSOla di cui all'art. 3 del documento di sintesi del pegno del 10.01.2013, meglio indicata in motivazione;
3) rigetta le altre domande delle parti attrici;
4) condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate, già compensate nella misura di
1/10, in € 44.402,4 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 9/10 e della convenuta nella misura di
1/10, fatto salvo il vincolo solidale di tutte le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Vicenza il 03.12.25
Il Giudice
EL TI
pagina 40 di 40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1817604 Ex 50258049, acceso in data 27.01.1998;