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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 19732/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito all'esito dell'udienza del
20/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, con contestuale deposito di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19732/2021 R.G.
TRA
P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Toledo n° 413, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Marobbio e dall'Avv. Mario Angelo Gialanella, come da procura in atti. ricorrente
E
c.f. , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_2
p.t., dott. , rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Rubino, come da procura in atti Controparte_2 resistente
, nato a [...] il [...], residente in [...]
107, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv, Roberto Stanislao Crispino C.F._1
e dall'avv. Marcello Caputo come da procura in atti,
resistente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa.
1 Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti costituiti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 29.07.2021 la società ricorrente assumeva di condurre in locazione l'unità immobiliare, di proprietà , sita in Napoli alla Via Verrotti n° 16/18 (già CP_3
Via Blundo), composta da due locali (uno fronte strada e l'altro seminterrato) aventi accesso dalla detta via F. Verrotti n° 16, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale del
27.02.2013, regolarmente registrato, per il canone annuo di € 27.600,00, da corrispondere in n. 12 rate mensili anticipate ciascuna di € 2.300,00, che aggiornato all'Istat era pari ad
€.2.455,20. Deduceva essa società conduttrice che l'unità immobiliare locata faceva parte del e che sin dalla data di stipula del contratto di locazione, il Parte_2 locale fronte strada era stato adibito alla vendita al dettaglio di fumetti, carte da gioco, action figures, gadgets e giocattoli in genere, mentre il locale seminterrato era stato destinato alla ricettività di clientela, intrattenuta attraverso lo svolgimento di attività ludiche, con dotazione di televisori LCD, consolle di gioco, postazioni multimediali e semplici tavoli da gioco.
La società ricorrente, dopo aver precisato che al di sotto dei locali oggetto del contratto di locazione insistevano una serie di locali adibiti alla sosta delle autovetture dei condomini e conduttori delle unità immobiliari del fabbricato tra cui, proprio in corrispondenza del locale seminterrato per cui è causa, anche un locale di proprietà del sig. , CP_3 rappresentava che quantomeno a partire dal gennaio 2014, quest'ultimo era oggetto di continue e copiose esondazioni di acque nere e luride che, fuoriuscendo dalla parete verticale, comportavano la risalita di fetide esalazioni nei locali oggetto di locazione, rendendoli di fatto infrequentabili. Segnalava la ricorrente che tali infiltrazioni erano dovute al cattivo funzionamento dell'impianto fognario asservito al resistente, non adeguatamente CP_1 manutenuto ad eccezione di sporadici e non risolutivi interventi di spurgo.
La ricorrente evidenziava di avere più volte richiesto sia al locatore che all'amministrazione condominiale di intervenire radicalmente sul sistema fognario al fine di CP_4 eliminare la causa delle infiltrazioni e la conseguente risalita delle esalazioni maleodoranti, ma che erano stati eseguiti interventi parziali e non risolutivi, che oltre alla permanenza delle esalazioni maleodoranti causavano la presenza di ratti e blatte, tanto che in data 24.09.2018 aveva dovuto effettuare a proprie spese un intervento di derattizzazione ed aveva dovuto eseguire la riparazione dell'impianto elettrico e la riparazione della controsoffittatura
2 danneggiata. Tali fenomeni non cessavano e la continua risalita di maleodoranti esalazioni nell'immobile locato, cagionate oltre che dai continui sversamenti dovuti al cattivo funzionamento della rete fognaria asservita al , anche dalla presenza di animali CP_1 morti e di escrementi all'interno del box auto di proprietà , nonché la presenza stessa di CP_3 animali e insetti, rendeva impossibile, come sostenuto dalla ricorrente, la frequentazione dell'unità immobiliare condotta in locazione istante, con gravi danni alla attività commerciale ivi esercitata dalla in termini di ingente perdita di fatturato e contrazione di Parte_1 clientela.
Per tali motivi la ricorrente introduceva un procedimento per A.T.P. innanzi a questo
Tribunale al fine di accertare la presenza degli inconvenienti di cui sopra e di indicare gli interventi necessari per eliminarli in uno ai danni causati alla attività della conduttrice. In tale giudizio si costituivano entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
Tale procedimento veniva accolto con la nomina del CTU ing. e si concludeva Persona_1 con il deposito di relazione peritale d'ufficio i cui esiti venivano contestati dalla ricorrente perché l'ausiliare incaricato da un lato avrebbe svolto rilievi e considerazioni extra mandato e dall'altro avrebbe omesso di procedere alle indagini del caso con l'utilizzo di apposite strumentazioni, non essendo possibile accertare la presenza o meno delle denunciate fetide esalazioni, utilizzando i propri sensi ed in particolare il proprio olfatto. Evidenziava essa ricorrente, in ogni caso, che il CTU aveva dato atto del “cattivo funzionamento dell'impianto fognario , limitandolo ai soli casi di eventi meteorici eccezionali. Dava altresì CP_4 atto che erano state eseguite ispezioni volte a verificare l'andamento del tracciato della fogna condominiale solo attraverso l'ispezione di un pozzetto sito nel locale adiacente a quello locato, posto al primo piano interrato, senza fare ricorso ad una video ispezione, pervenendo tuttavia alla conclusione che la fogna era funzionante e non ostruita e che l'acqua scorreva regolarmente, in contrasto con l'accertamento di presenza di infiltrazioni provenienti dal collettore fecale principale e di fenomeni di chiara umidità e presenza di animali infestanti morti. La ricorrente contestava altresì che il CTU si era limitato a prospettare il rifacimento dell'impianto fognario, senza quantificare i costi in quanto opera troppo invasiva che avrebbe coinvolto l'intero Condominio, limitandosi a quantificare nella misura del 70% la ridotta utilizzazione dell'immobile locato solo però in occasione di eventi meteorici eccezionali.
Per tali motivi la ricorrente nel giudizio di merito che ci occupa chiedeva la rinnovazione della CTU tecnica e la condanna del locatore alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento ed al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza a far data dal deposito
3 dell'ATP e in via subordinata alla riduzione del canone locativo nella misura del 70% dal mese di ottobre 2019 e fino alla risoluzione delle cause delle infiltrazioni, con restituzione delle relative somme corrisposte in eccedenza ,oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi €. 50237,08, di cui €. 37810,08 per canoni corrisposti in eccedenza da ottobre 2019 a luglio 2021, €. 2427,00 per spese di riparazione ed interventi di deblattizzazione e derattizzazione, €. 10000,00 per perdita di clientela. Chiedeva altresì la condanna solidale del convenuto al risarcimento di detti danni, in quanto CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c. per il cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice, CP_1 evidenziando la assoluta carenza di legittimazione passiva per mancanza di responsabilità a proprio carico, stante la costante manutenzione dell'impianto fognario comune, come documentalmente provata, evidenziando sia l'uso improprio dell'immobile locato, sia la mancanza di prova dei danni lamentati.
Si costituiva in giudizio anche il locatore il quale contestava le richieste di parte ricorrente, evidenziando da un lato l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico e dall'altro la circostanza che nessuna esondazione o miasma era stato accertato dal CTU in sede di ATP e in ogni caso che l'immobile locato era destinato ad attività commerciale e non a ludoteca, essendo a tal fine necessarie idonee autorizzazioni amministrative, nella fattispecie mancanti, rilevando, altresì, che alcuna prova era stata fornita dal ricorrente in merito ad una riduzione di clientela, risultando il locale ininterrottamente utilizzato come da documentazione in atti.
In subordine ed in caso di condanna chiedeva di essere manlevato e/o garantito dal convenuto da qualsivoglia danno e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma a CP_1 qualunque titolo accertata e dichiarata a favore della parte ricorrente, ivi compresa per la richiesta di diminuzione del canone e in subordine, che venisse riconosciuto il proprio diritto di rivalsa nei confronti del per tutte le somme che fosse condannato a versare nei CP_1 confronti di parte ricorrente.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale adito rilevava preliminarmente il mancato esperimento della mediazione, obbligatoria nella fattispecie in esame, e concedeva termine alle parti a tal fine.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo, il Tribunale adito riteneva opportuno, visto il lungo lasso di tempo intercorso dall'espletamento dell'ATP, nominare nuovo CTU tecnico per verificare lo stato dei luoghi e la sussistenza degli inconvenienti lamentati dalla
4 ricorrente, pur tenendo conto ed esaminando gli esiti della relazione tecnica resa in sede di
ATP, conferendo a tal fine incarico all'ing. . Persona_2
Fallito ogni tentativo di conciliazione e definizione bonaria della lite promosso dal CTU incaricato, all'esito del deposito della ulteriore perizia d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione e definita con la presente decisione.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda attorea, stante il rituale svolgimento della procedura di mediazione sia pure con esito negativo.
Nel merito la domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà di seguito.
Sempre in via preliminare va rilevato che entrambe le relazioni d'ufficio, eseguite da due consulenti diversi, quella in sede di ATP e quella svolta nel presente giudizio, hanno entrambe evidenziato la presenza di problematiche connesse all'impianto fognario CP_4 all'origine sia di fenomeni di infiltrazione nei locali sottostanti quello concesso in locazione, sia di fenomeni di esalazioni maleodoranti.
In particolare, il CTU ing. , nel corso delle operazioni peritali svoltesi nella Per_3 presente fase giudiziale, riteneva necessario fare ricorso alla videoispezione del condotto fognario accertando in tal modo la presenza di una ostruzione che veniva CP_4 parzialmente rimossa attraverso il pozzetto fognario posto all'interno del locale interrato gestito da un parrucchiere. Veniva tuttavia precisato che la parte di materiale solido che non si riusciva a rimuovere, di fatto non ostacolava il deflusso dell'acqua fognaria ma rappresentava
“comunque una riduzione della sezione idraulica che, nel tempo, può dare origine a nuove ostruzioni del corsetto in parola”.
Il Ctu asseriva che “all'atto degli accessi non sono stati rilevati fenomeni infiltrativi nelle pareti e nei pavimenti;
mentre è stato rilevato un forte odore di liquami fognari che, per quanto verbalizzato, trova giustificazione nella ostruzione di un corsetto fognario condominiale che attraversa proprio il suddetto locale interrato”. All'esito della videoispezione e della disostruzione parziale del corsetto fognario il CTU ha precisato che
“…..in occasione degli accessi non è stata rilevata la presenza di muffa né tantomeno di infiltrazioni in atto. Per quanto attiene la pluviale che un tempo confluiva le acque piovane nel corsetto fognario, è stato accertato che la stessa è stata deviata dal ed ha CP_1 attualmente un percorso differente;
pertanto, il corsetto è interessato soltanto da scarichi di acque nere, sino a prova contraria. In occasione del primo accesso è stata rilevata la presenza di odore tipico di liquami fognari;
mentre non è stata più rilevata dopo l'intervento di espurgo del 15.01.24”.
5 Il CTU quindi concludeva che “per quanto accertato in occasione degli accessi e Per_3 documentato ai punti precedenti, la risalita di odori fognari è causata dalla ostruzione del corsetto fognario che attraversa i locali interrati sia dell'immobile oggetto di lite CP_4 sia del parrucchiere confinante. Ebbene, durante gli accertamenti si è provveduto ad una consistente liberazione del corsetto da materiali che ne riducevano in modo significativo la sezione idraulica.”.
Il CTU precisava altresì che “l'assenza di un ulteriore punto di accesso al corsetto Per_3
(pozzetto presumibilmente già presente al piede della pluviale che un tempo si immetteva nel corsetto – ma oggi non più visibile per la presenza della pavimentazione) non ha consentito di completare la liberazione del condotto fognario. Pertanto, la soluzione può senz'altro essere la realizzazione di un pozzetto di ispezione proprio nell'area di confine tra i due negozi al piano interrato che consentirà nell'immediato di completare la liberazione del corsetto e garantire per il futuro interventi di manutenzione più agevoli e meno dispendiosi”.
Escludeva l'indispensabilità del rifacimento del corsetto, sebbene segnalasse che “la sua sostituzione con una tubazione in pvc garantirebbe un migliore deflusso delle acque. Detto intervento certamente avrebbe dei costi maggiori rispetto alla sola realizzazione del pozzetto;
inoltre, sulla nuova tubazione andrebbero resi ispezionabili tutti i punti di innesto dei singoli scarichi. In merito ai costi di realizzazione del pozzetto (50x50 cm) trattandosi di intervento per il quale la quota di mano d'opera prevale significativamente sul costo dei materiali, può considerarsi il costo di una giornata di due operai (qualificato e comune) che, arrotondato per eccesso per tener conto di eventuali imprevisti e materiali, assomma a 700 €. La corretta sigillatura del coperchio del pozzetto garantirà la mancata risalita di odori fognari nel locale”.
Il Ctu incaricato condivideva le determinazioni alle quali era in precedenza giunto il CTU ing. nell'ATP e cioè che “le ostruzioni presenti all'interno del condotto fognario, Per_1 provocavano la fuoriuscita di odori soprattutto in presenza di un forte afflusso di acqua piovana che facilmente poteva mandare in pressione la condotta in parola”. Ha quindi segnalato che successivamente è stato eliminato l'ingresso di acqua piovana nel condotto e buona parte delle ostruzioni sono state rimosse, pur permanendo la necessità di completare il lavoro di disostruzione che può avvenire solo con la creazione di un punto di accesso fisico lungo il condotto stesso come descritto sopra”.
Il Ctu precisava altresì che “Per quanto verificato con le videoispezioni eseguite Per_3 durante gli accessi nonché le ulteriori verifiche eseguite su tutta la condotta fognaria condominiale, il condotto che attraversa il locale oggetto di lite è interessato da un minore
6 numero di scarichi fognari (10 c.a) e le dimensioni del corsetto (30x30) sono sufficienti per garantire un regolare convogliamento delle acque nere”.
Con riferimento ai danni il Ctu dichiarava di condividere i criteri adottati dal Per_3
CTU Spina in sede di ATP, “in quanto coerenti con quanto documentato in atti e riscontrato in sito”. Al riguardo il CTU aveva rilevato che “….si stima che il 70% della superficie del Per_1 locale commerciale (intero piano sottoterra), ha subito una limitazione del godimento, per l'utilizzo dello stesso in condizioni normali di vivibilità. …omissis… Il ricorrente non ha specificato e documentato chiaramente i giorni di chiusura della sua attività, a causa dell'esondazione di acque nere dalla fogna in occasione di eventi eccezionali di pioggia. Lo scrivente pertanto ha stimato in circa 30 giorni complessivi il tempo di chiusura dell'attività del locale al piano interrato…”
“Quindi, ha concluso l'ing. , il danno per il minor godimento dell'immobile, può Per_3 assumersi pari al 70% di una mensilità del canone di locazione”.
Il Ctu della fase dell'ATP, ing. non aveva accertato tali immissioni maleodoranti al Per_1 momento dell'accesso, pur rilevando un odore di muffa e di umido, ritenendo quindi che “la sorgente dei miasmi principale è da far risalire al cattivo funzionamento dell' impianto fognario condominiale in occasione di eventi meteorici eccezionali”, avendo altresì accertato al momento dell'ispezione il regolare funzionamento della la fogna condominiale, dopo la pulizia fatta al condotto fecale presente nel sottostante box auto e la circostanza che nell'anno in corso ( 2020) non si erano avute precipitazioni eccezionali come nel 2019.
L'ing. aveva anche rilevato l'impossibilità di usare come ludoteca il piano seminterrato Per_1 del locale commerciale condotto in affitto, per mancanza di aereazione diretta, perché privo di sufficienti finestre e per mancanza di luce naturale, peraltro non sostituita da un impianto di trattamento aria sufficiente a garantire la necessaria areazione degli ambienti. Aveva rilevato anche l'assenza di adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità ai portatori di handicap.
Quello che è emerso quindi, all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nelle due fasi del giudizio è che le immissioni maleodoranti si sono verificate periodicamente in occasione dell'ostruzione del condotto fognario che corre al di sotto dei locali oggetto di locazione, ma che le stesse non hanno determinato uno stop alle attività commerciali svolte nell'immobile locato, che ha continuato ad operare senza periodi di chiusura, non risultando agli atti una prova diversa, incombente sulla parte attrice.
7 Quest'ultima si è limitata a dedurre l'impossibilità di utilizzare come ludoteca la parte seminterrata dell'immobile locato, senza fornire un adeguato riscontro probatorio in tal senso, quanto meno in termini di contrazione dei ricavi commerciali nel tempo.
Per contro il locatore convenuto ha fornito elementi probatori, quali screen shot dal 2019 al
2022 e relazione investigativa in atti, dai quali è emerso che l'attività commerciale svolta all'interno dell'intero immobile locato, compreso il seminterrato, non è stata mai sospesa, neppure nel periodo della pandemia “Covid 19”.
Siffatto rilievo esclude un inadempimento del locatore tale da determinare la risoluzione del contratto di locazione, invocata dalla società conduttrice, od anche in via gradata una riduzione del canone di locazione.
Ed infatti le mancanze imputate alla parte locatrice non possono considerarsi, neppure in astratto, tali da avere pregiudicato, in misura preponderante, l'equilibrio tra prestazione e controprestazione in cui consiste il sinallagma del contratto di locazione.
Anche all'esito delle due consulenze d'ufficio l'attrice non ha dimostrato di essere stata privata dell'uso della cosa locata, per via delle criticità dedotte, nè di avere offerto alla parte locatrice la restituzione dell'immobile.
Non siamo nella fattispecie in esame in presenza di vizi della cosa locata di cui all'art. 1578
c.c., giacchè questi devono incidere sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrita' in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.), alterando così l'equilibrio delle prestazioni corrispettive e incidendo sull'idoneita' all'uso della cosa locata.
Nell'ambito del rapporto contrattuale, in ipotesi di esistenza di vizi, i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, cui puo' accompagnarsi, non in via autonoma e ricorrendone i presupposti, la domanda di risarcimento dei danni.
Nel caso che ci occupa è stato comunque accertato che si sono verificate immissioni maleodoranti, tali da superare la soglia della normale tollerabilità, solo in occasione del cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale, vuoi per il verificarsi di eventi di pioggia eccezionali (come rilevato dal Ctu nel corso dell'ATP); vuoi per l'ostruzione Per_1 delle condutture (come accertato dal Ctu nel presente giudizio). Per_3
Tali immissioni sono in ogni caso da ricollegare all'inadeguatezza e/o al cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale, peraltro esterno all'immobile locato in quanto attraversa i locali interrati dell'edificio condominiale.
8 Le predette immissioni maleodoranti hanno avuto altresì carattere discontinuo, come è emerso dalle due relazioni tecniche d'ufficio espletate, e soprattutto non hanno compromesso l'utilizzabilità totale e permanente neppure del solo locale seminterrato che ha continuato a funzionare anche come ludoteca, sebbene tale destinazione d'uso non fosse compatibile con quella propria del locale seminterrato stesso.
La responsabilità delle immissioni di cui si discute deve quindi essere ascritta, alla luce di quanto accertato all'esito di ben due consulenze d'ufficio, esclusivamente alla mancata manutenzione dell'impianto fognario ed al riguardo nessuna rilevanza può CP_4 avere che l'accesso ai pozzetti sia stato descritto come difficoltoso dai Ctu, che hanno suggerito la creazione di pozzetti di ispezione aggiuntivi o in estremo il rifacimento delle condotte con tubature in PVC, attenendo tali soluzioni a scelte interne del convenuto cui compete in ogni caso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fogne CP_1 condominiali ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Può essere quindi accolta solamente la domanda attrice di condanna del CP_1 convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale allegato in termini di compressione e limitazione del diritto di godimento dell'immobile locato, facendo applicazione non tanto dei principi mutuati dall'art. 844 c.c., previsti a tutela più precisamente del diritto di proprietà, quanto piuttosto dei generali principi che regolano la responsabilità civile da fatto illecito. Nel caso che ci occupa, pur non essendo stato provato uno specifico danno, ad eccezione dei danni all'impianto elettrico connessi alla presenza di topi e quelli relativi alla deblattizzazione, entrambe collegate al cattivo funzionamento dell'impianto fognario è indubbio CP_4 che le esalazioni maleodoranti, sia pure a carattere intermittente, come rilevato dai CTU e come innanzi precisato, hanno determinato un evidente danno, specie in termini di disagio, alla società conduttrice ed allo svolgimento della sua attività, danno che può essere quantificato solo in via equitativa. Ed infatti non può essere condivisa la quantificazione prospettata dai CTU, calcolata proporzionalmente in base alla superficie dell'immobile locato che si assume non utilizzata in occasione di dette esalazioni, pari al 70% dell'intero locale, atteso che gli stessi CTU affermano che non vi è prova del periodo di inutilizzo della porzione seminterrata del locale. Tale quantificazione poteva essere presa in considerazione solo per l'ipotesi in cui fosse risultato provato il mancato utilizzo del bene per vizio proprio di quest'ultimo ai fini dell'azione contrattuale di risoluzione o di riduzione del canone di locazione.
9 Il risarcimento dei danni che viene liquidato nella fattispecie in esame è invece limitato all'azione extracontrattuale, promossa in via gradata nei confronti del convenuto CP_1 per l'incidenza evidentemente dannosa che tali immissioni, sia pure non continue, hanno avuto sull'esercizio dell'attività commerciale svolta, danni che si ritiene equo liquidare in
€.7000,00 (settemila/00), tenuto conto del periodo di riferimento di dette discontinue immissioni che va dal 2019 al 2024, cui corrispondono fatture di intervento di espurgo da parte del ( fattura n. 16/2021) o fatture e ricevute della società attrice ( ricevuta CP_1 per la deblattizzazione del 06/06/2019 e fattura n. 45 del 01710/2018 ) e da ultimo l'intervento di disostruzione nel corso della CTU.
A tale somma vanno aggiunti i danni subiti dall'attrice in conseguenza della riparazione dell'impianto elettrico danneggiato dai topi, di cui alla fattura n.45 del 01/10/2018 per €.
597,80, trattandosi di eventi sicuramente da ricollegare agli inconvenienti igienico sanitari connessi al cattivo funzionamento dell'impianto fognario Nulla per la CP_4 deblattizzazione di cui alla ricevuta del 06/06/2019 in atti in quanto non risultano documentati i relativi costi.
Sulla somma così liquidata all'attualità decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione.
Restano assorbite dalla presente pronuncia tutte le altre istanze ed eccezioni sollevate dalle parti.
La spese di lite, comprese quelle del procedimento per A.T.P., ad eccezione di quelle vive non documentate, e quelle per le CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo presente i parametri di cui al D.M. 147/2022, in misura ridotta del 30% per assenza di particolari specifiche questioni di fatto e di diritto.
Si ritiene invece opportuno compensare integralmente le spese di lite tra la società attrice ed il convenuto , anche per la fase dell'ATP, tenuto conto della particolare vicenda CP_3 fattuale a base della presente azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attrice promossa nei confronti di;
CP_3
- accoglie parzialmente la domanda nei confronti del convenuto Condominio e lo condanna a titolo di risarcimento danni al pagamento a favore della società attrice della complessiva somma di €. 7597,80 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
10 -condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio in CP_1 favore della società attrice che liquida, in misura già ridotta, in €. 545,00 per spese ed €.
3.553,900 per compensi del presente giudizio ed €. 1635,90 per compensi della fase dell'A.T.P., oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ai difensori della parte attrice, anticipatari.
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, sia del presente CP_1 giudizio, che della fase del procedimento per A.T.P., nelle misure liquidate con decreti in atti;
- compensa le spese di lite tra la società attrice ed il convenuto . CP_3
Napoli, 20/10/2025
Il Giudice onorario
(dott. Maria Esposito)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito all'esito dell'udienza del
20/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, con contestuale deposito di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19732/2021 R.G.
TRA
P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Toledo n° 413, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Marobbio e dall'Avv. Mario Angelo Gialanella, come da procura in atti. ricorrente
E
c.f. , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_2
p.t., dott. , rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Rubino, come da procura in atti Controparte_2 resistente
, nato a [...] il [...], residente in [...]
107, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv, Roberto Stanislao Crispino C.F._1
e dall'avv. Marcello Caputo come da procura in atti,
resistente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa.
1 Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti costituiti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 29.07.2021 la società ricorrente assumeva di condurre in locazione l'unità immobiliare, di proprietà , sita in Napoli alla Via Verrotti n° 16/18 (già CP_3
Via Blundo), composta da due locali (uno fronte strada e l'altro seminterrato) aventi accesso dalla detta via F. Verrotti n° 16, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale del
27.02.2013, regolarmente registrato, per il canone annuo di € 27.600,00, da corrispondere in n. 12 rate mensili anticipate ciascuna di € 2.300,00, che aggiornato all'Istat era pari ad
€.2.455,20. Deduceva essa società conduttrice che l'unità immobiliare locata faceva parte del e che sin dalla data di stipula del contratto di locazione, il Parte_2 locale fronte strada era stato adibito alla vendita al dettaglio di fumetti, carte da gioco, action figures, gadgets e giocattoli in genere, mentre il locale seminterrato era stato destinato alla ricettività di clientela, intrattenuta attraverso lo svolgimento di attività ludiche, con dotazione di televisori LCD, consolle di gioco, postazioni multimediali e semplici tavoli da gioco.
La società ricorrente, dopo aver precisato che al di sotto dei locali oggetto del contratto di locazione insistevano una serie di locali adibiti alla sosta delle autovetture dei condomini e conduttori delle unità immobiliari del fabbricato tra cui, proprio in corrispondenza del locale seminterrato per cui è causa, anche un locale di proprietà del sig. , CP_3 rappresentava che quantomeno a partire dal gennaio 2014, quest'ultimo era oggetto di continue e copiose esondazioni di acque nere e luride che, fuoriuscendo dalla parete verticale, comportavano la risalita di fetide esalazioni nei locali oggetto di locazione, rendendoli di fatto infrequentabili. Segnalava la ricorrente che tali infiltrazioni erano dovute al cattivo funzionamento dell'impianto fognario asservito al resistente, non adeguatamente CP_1 manutenuto ad eccezione di sporadici e non risolutivi interventi di spurgo.
La ricorrente evidenziava di avere più volte richiesto sia al locatore che all'amministrazione condominiale di intervenire radicalmente sul sistema fognario al fine di CP_4 eliminare la causa delle infiltrazioni e la conseguente risalita delle esalazioni maleodoranti, ma che erano stati eseguiti interventi parziali e non risolutivi, che oltre alla permanenza delle esalazioni maleodoranti causavano la presenza di ratti e blatte, tanto che in data 24.09.2018 aveva dovuto effettuare a proprie spese un intervento di derattizzazione ed aveva dovuto eseguire la riparazione dell'impianto elettrico e la riparazione della controsoffittatura
2 danneggiata. Tali fenomeni non cessavano e la continua risalita di maleodoranti esalazioni nell'immobile locato, cagionate oltre che dai continui sversamenti dovuti al cattivo funzionamento della rete fognaria asservita al , anche dalla presenza di animali CP_1 morti e di escrementi all'interno del box auto di proprietà , nonché la presenza stessa di CP_3 animali e insetti, rendeva impossibile, come sostenuto dalla ricorrente, la frequentazione dell'unità immobiliare condotta in locazione istante, con gravi danni alla attività commerciale ivi esercitata dalla in termini di ingente perdita di fatturato e contrazione di Parte_1 clientela.
Per tali motivi la ricorrente introduceva un procedimento per A.T.P. innanzi a questo
Tribunale al fine di accertare la presenza degli inconvenienti di cui sopra e di indicare gli interventi necessari per eliminarli in uno ai danni causati alla attività della conduttrice. In tale giudizio si costituivano entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
Tale procedimento veniva accolto con la nomina del CTU ing. e si concludeva Persona_1 con il deposito di relazione peritale d'ufficio i cui esiti venivano contestati dalla ricorrente perché l'ausiliare incaricato da un lato avrebbe svolto rilievi e considerazioni extra mandato e dall'altro avrebbe omesso di procedere alle indagini del caso con l'utilizzo di apposite strumentazioni, non essendo possibile accertare la presenza o meno delle denunciate fetide esalazioni, utilizzando i propri sensi ed in particolare il proprio olfatto. Evidenziava essa ricorrente, in ogni caso, che il CTU aveva dato atto del “cattivo funzionamento dell'impianto fognario , limitandolo ai soli casi di eventi meteorici eccezionali. Dava altresì CP_4 atto che erano state eseguite ispezioni volte a verificare l'andamento del tracciato della fogna condominiale solo attraverso l'ispezione di un pozzetto sito nel locale adiacente a quello locato, posto al primo piano interrato, senza fare ricorso ad una video ispezione, pervenendo tuttavia alla conclusione che la fogna era funzionante e non ostruita e che l'acqua scorreva regolarmente, in contrasto con l'accertamento di presenza di infiltrazioni provenienti dal collettore fecale principale e di fenomeni di chiara umidità e presenza di animali infestanti morti. La ricorrente contestava altresì che il CTU si era limitato a prospettare il rifacimento dell'impianto fognario, senza quantificare i costi in quanto opera troppo invasiva che avrebbe coinvolto l'intero Condominio, limitandosi a quantificare nella misura del 70% la ridotta utilizzazione dell'immobile locato solo però in occasione di eventi meteorici eccezionali.
Per tali motivi la ricorrente nel giudizio di merito che ci occupa chiedeva la rinnovazione della CTU tecnica e la condanna del locatore alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento ed al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza a far data dal deposito
3 dell'ATP e in via subordinata alla riduzione del canone locativo nella misura del 70% dal mese di ottobre 2019 e fino alla risoluzione delle cause delle infiltrazioni, con restituzione delle relative somme corrisposte in eccedenza ,oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi €. 50237,08, di cui €. 37810,08 per canoni corrisposti in eccedenza da ottobre 2019 a luglio 2021, €. 2427,00 per spese di riparazione ed interventi di deblattizzazione e derattizzazione, €. 10000,00 per perdita di clientela. Chiedeva altresì la condanna solidale del convenuto al risarcimento di detti danni, in quanto CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c. per il cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice, CP_1 evidenziando la assoluta carenza di legittimazione passiva per mancanza di responsabilità a proprio carico, stante la costante manutenzione dell'impianto fognario comune, come documentalmente provata, evidenziando sia l'uso improprio dell'immobile locato, sia la mancanza di prova dei danni lamentati.
Si costituiva in giudizio anche il locatore il quale contestava le richieste di parte ricorrente, evidenziando da un lato l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico e dall'altro la circostanza che nessuna esondazione o miasma era stato accertato dal CTU in sede di ATP e in ogni caso che l'immobile locato era destinato ad attività commerciale e non a ludoteca, essendo a tal fine necessarie idonee autorizzazioni amministrative, nella fattispecie mancanti, rilevando, altresì, che alcuna prova era stata fornita dal ricorrente in merito ad una riduzione di clientela, risultando il locale ininterrottamente utilizzato come da documentazione in atti.
In subordine ed in caso di condanna chiedeva di essere manlevato e/o garantito dal convenuto da qualsivoglia danno e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma a CP_1 qualunque titolo accertata e dichiarata a favore della parte ricorrente, ivi compresa per la richiesta di diminuzione del canone e in subordine, che venisse riconosciuto il proprio diritto di rivalsa nei confronti del per tutte le somme che fosse condannato a versare nei CP_1 confronti di parte ricorrente.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale adito rilevava preliminarmente il mancato esperimento della mediazione, obbligatoria nella fattispecie in esame, e concedeva termine alle parti a tal fine.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo, il Tribunale adito riteneva opportuno, visto il lungo lasso di tempo intercorso dall'espletamento dell'ATP, nominare nuovo CTU tecnico per verificare lo stato dei luoghi e la sussistenza degli inconvenienti lamentati dalla
4 ricorrente, pur tenendo conto ed esaminando gli esiti della relazione tecnica resa in sede di
ATP, conferendo a tal fine incarico all'ing. . Persona_2
Fallito ogni tentativo di conciliazione e definizione bonaria della lite promosso dal CTU incaricato, all'esito del deposito della ulteriore perizia d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione e definita con la presente decisione.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda attorea, stante il rituale svolgimento della procedura di mediazione sia pure con esito negativo.
Nel merito la domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà di seguito.
Sempre in via preliminare va rilevato che entrambe le relazioni d'ufficio, eseguite da due consulenti diversi, quella in sede di ATP e quella svolta nel presente giudizio, hanno entrambe evidenziato la presenza di problematiche connesse all'impianto fognario CP_4 all'origine sia di fenomeni di infiltrazione nei locali sottostanti quello concesso in locazione, sia di fenomeni di esalazioni maleodoranti.
In particolare, il CTU ing. , nel corso delle operazioni peritali svoltesi nella Per_3 presente fase giudiziale, riteneva necessario fare ricorso alla videoispezione del condotto fognario accertando in tal modo la presenza di una ostruzione che veniva CP_4 parzialmente rimossa attraverso il pozzetto fognario posto all'interno del locale interrato gestito da un parrucchiere. Veniva tuttavia precisato che la parte di materiale solido che non si riusciva a rimuovere, di fatto non ostacolava il deflusso dell'acqua fognaria ma rappresentava
“comunque una riduzione della sezione idraulica che, nel tempo, può dare origine a nuove ostruzioni del corsetto in parola”.
Il Ctu asseriva che “all'atto degli accessi non sono stati rilevati fenomeni infiltrativi nelle pareti e nei pavimenti;
mentre è stato rilevato un forte odore di liquami fognari che, per quanto verbalizzato, trova giustificazione nella ostruzione di un corsetto fognario condominiale che attraversa proprio il suddetto locale interrato”. All'esito della videoispezione e della disostruzione parziale del corsetto fognario il CTU ha precisato che
“…..in occasione degli accessi non è stata rilevata la presenza di muffa né tantomeno di infiltrazioni in atto. Per quanto attiene la pluviale che un tempo confluiva le acque piovane nel corsetto fognario, è stato accertato che la stessa è stata deviata dal ed ha CP_1 attualmente un percorso differente;
pertanto, il corsetto è interessato soltanto da scarichi di acque nere, sino a prova contraria. In occasione del primo accesso è stata rilevata la presenza di odore tipico di liquami fognari;
mentre non è stata più rilevata dopo l'intervento di espurgo del 15.01.24”.
5 Il CTU quindi concludeva che “per quanto accertato in occasione degli accessi e Per_3 documentato ai punti precedenti, la risalita di odori fognari è causata dalla ostruzione del corsetto fognario che attraversa i locali interrati sia dell'immobile oggetto di lite CP_4 sia del parrucchiere confinante. Ebbene, durante gli accertamenti si è provveduto ad una consistente liberazione del corsetto da materiali che ne riducevano in modo significativo la sezione idraulica.”.
Il CTU precisava altresì che “l'assenza di un ulteriore punto di accesso al corsetto Per_3
(pozzetto presumibilmente già presente al piede della pluviale che un tempo si immetteva nel corsetto – ma oggi non più visibile per la presenza della pavimentazione) non ha consentito di completare la liberazione del condotto fognario. Pertanto, la soluzione può senz'altro essere la realizzazione di un pozzetto di ispezione proprio nell'area di confine tra i due negozi al piano interrato che consentirà nell'immediato di completare la liberazione del corsetto e garantire per il futuro interventi di manutenzione più agevoli e meno dispendiosi”.
Escludeva l'indispensabilità del rifacimento del corsetto, sebbene segnalasse che “la sua sostituzione con una tubazione in pvc garantirebbe un migliore deflusso delle acque. Detto intervento certamente avrebbe dei costi maggiori rispetto alla sola realizzazione del pozzetto;
inoltre, sulla nuova tubazione andrebbero resi ispezionabili tutti i punti di innesto dei singoli scarichi. In merito ai costi di realizzazione del pozzetto (50x50 cm) trattandosi di intervento per il quale la quota di mano d'opera prevale significativamente sul costo dei materiali, può considerarsi il costo di una giornata di due operai (qualificato e comune) che, arrotondato per eccesso per tener conto di eventuali imprevisti e materiali, assomma a 700 €. La corretta sigillatura del coperchio del pozzetto garantirà la mancata risalita di odori fognari nel locale”.
Il Ctu incaricato condivideva le determinazioni alle quali era in precedenza giunto il CTU ing. nell'ATP e cioè che “le ostruzioni presenti all'interno del condotto fognario, Per_1 provocavano la fuoriuscita di odori soprattutto in presenza di un forte afflusso di acqua piovana che facilmente poteva mandare in pressione la condotta in parola”. Ha quindi segnalato che successivamente è stato eliminato l'ingresso di acqua piovana nel condotto e buona parte delle ostruzioni sono state rimosse, pur permanendo la necessità di completare il lavoro di disostruzione che può avvenire solo con la creazione di un punto di accesso fisico lungo il condotto stesso come descritto sopra”.
Il Ctu precisava altresì che “Per quanto verificato con le videoispezioni eseguite Per_3 durante gli accessi nonché le ulteriori verifiche eseguite su tutta la condotta fognaria condominiale, il condotto che attraversa il locale oggetto di lite è interessato da un minore
6 numero di scarichi fognari (10 c.a) e le dimensioni del corsetto (30x30) sono sufficienti per garantire un regolare convogliamento delle acque nere”.
Con riferimento ai danni il Ctu dichiarava di condividere i criteri adottati dal Per_3
CTU Spina in sede di ATP, “in quanto coerenti con quanto documentato in atti e riscontrato in sito”. Al riguardo il CTU aveva rilevato che “….si stima che il 70% della superficie del Per_1 locale commerciale (intero piano sottoterra), ha subito una limitazione del godimento, per l'utilizzo dello stesso in condizioni normali di vivibilità. …omissis… Il ricorrente non ha specificato e documentato chiaramente i giorni di chiusura della sua attività, a causa dell'esondazione di acque nere dalla fogna in occasione di eventi eccezionali di pioggia. Lo scrivente pertanto ha stimato in circa 30 giorni complessivi il tempo di chiusura dell'attività del locale al piano interrato…”
“Quindi, ha concluso l'ing. , il danno per il minor godimento dell'immobile, può Per_3 assumersi pari al 70% di una mensilità del canone di locazione”.
Il Ctu della fase dell'ATP, ing. non aveva accertato tali immissioni maleodoranti al Per_1 momento dell'accesso, pur rilevando un odore di muffa e di umido, ritenendo quindi che “la sorgente dei miasmi principale è da far risalire al cattivo funzionamento dell' impianto fognario condominiale in occasione di eventi meteorici eccezionali”, avendo altresì accertato al momento dell'ispezione il regolare funzionamento della la fogna condominiale, dopo la pulizia fatta al condotto fecale presente nel sottostante box auto e la circostanza che nell'anno in corso ( 2020) non si erano avute precipitazioni eccezionali come nel 2019.
L'ing. aveva anche rilevato l'impossibilità di usare come ludoteca il piano seminterrato Per_1 del locale commerciale condotto in affitto, per mancanza di aereazione diretta, perché privo di sufficienti finestre e per mancanza di luce naturale, peraltro non sostituita da un impianto di trattamento aria sufficiente a garantire la necessaria areazione degli ambienti. Aveva rilevato anche l'assenza di adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità ai portatori di handicap.
Quello che è emerso quindi, all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nelle due fasi del giudizio è che le immissioni maleodoranti si sono verificate periodicamente in occasione dell'ostruzione del condotto fognario che corre al di sotto dei locali oggetto di locazione, ma che le stesse non hanno determinato uno stop alle attività commerciali svolte nell'immobile locato, che ha continuato ad operare senza periodi di chiusura, non risultando agli atti una prova diversa, incombente sulla parte attrice.
7 Quest'ultima si è limitata a dedurre l'impossibilità di utilizzare come ludoteca la parte seminterrata dell'immobile locato, senza fornire un adeguato riscontro probatorio in tal senso, quanto meno in termini di contrazione dei ricavi commerciali nel tempo.
Per contro il locatore convenuto ha fornito elementi probatori, quali screen shot dal 2019 al
2022 e relazione investigativa in atti, dai quali è emerso che l'attività commerciale svolta all'interno dell'intero immobile locato, compreso il seminterrato, non è stata mai sospesa, neppure nel periodo della pandemia “Covid 19”.
Siffatto rilievo esclude un inadempimento del locatore tale da determinare la risoluzione del contratto di locazione, invocata dalla società conduttrice, od anche in via gradata una riduzione del canone di locazione.
Ed infatti le mancanze imputate alla parte locatrice non possono considerarsi, neppure in astratto, tali da avere pregiudicato, in misura preponderante, l'equilibrio tra prestazione e controprestazione in cui consiste il sinallagma del contratto di locazione.
Anche all'esito delle due consulenze d'ufficio l'attrice non ha dimostrato di essere stata privata dell'uso della cosa locata, per via delle criticità dedotte, nè di avere offerto alla parte locatrice la restituzione dell'immobile.
Non siamo nella fattispecie in esame in presenza di vizi della cosa locata di cui all'art. 1578
c.c., giacchè questi devono incidere sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrita' in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.), alterando così l'equilibrio delle prestazioni corrispettive e incidendo sull'idoneita' all'uso della cosa locata.
Nell'ambito del rapporto contrattuale, in ipotesi di esistenza di vizi, i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, cui puo' accompagnarsi, non in via autonoma e ricorrendone i presupposti, la domanda di risarcimento dei danni.
Nel caso che ci occupa è stato comunque accertato che si sono verificate immissioni maleodoranti, tali da superare la soglia della normale tollerabilità, solo in occasione del cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale, vuoi per il verificarsi di eventi di pioggia eccezionali (come rilevato dal Ctu nel corso dell'ATP); vuoi per l'ostruzione Per_1 delle condutture (come accertato dal Ctu nel presente giudizio). Per_3
Tali immissioni sono in ogni caso da ricollegare all'inadeguatezza e/o al cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale, peraltro esterno all'immobile locato in quanto attraversa i locali interrati dell'edificio condominiale.
8 Le predette immissioni maleodoranti hanno avuto altresì carattere discontinuo, come è emerso dalle due relazioni tecniche d'ufficio espletate, e soprattutto non hanno compromesso l'utilizzabilità totale e permanente neppure del solo locale seminterrato che ha continuato a funzionare anche come ludoteca, sebbene tale destinazione d'uso non fosse compatibile con quella propria del locale seminterrato stesso.
La responsabilità delle immissioni di cui si discute deve quindi essere ascritta, alla luce di quanto accertato all'esito di ben due consulenze d'ufficio, esclusivamente alla mancata manutenzione dell'impianto fognario ed al riguardo nessuna rilevanza può CP_4 avere che l'accesso ai pozzetti sia stato descritto come difficoltoso dai Ctu, che hanno suggerito la creazione di pozzetti di ispezione aggiuntivi o in estremo il rifacimento delle condotte con tubature in PVC, attenendo tali soluzioni a scelte interne del convenuto cui compete in ogni caso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fogne CP_1 condominiali ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Può essere quindi accolta solamente la domanda attrice di condanna del CP_1 convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale allegato in termini di compressione e limitazione del diritto di godimento dell'immobile locato, facendo applicazione non tanto dei principi mutuati dall'art. 844 c.c., previsti a tutela più precisamente del diritto di proprietà, quanto piuttosto dei generali principi che regolano la responsabilità civile da fatto illecito. Nel caso che ci occupa, pur non essendo stato provato uno specifico danno, ad eccezione dei danni all'impianto elettrico connessi alla presenza di topi e quelli relativi alla deblattizzazione, entrambe collegate al cattivo funzionamento dell'impianto fognario è indubbio CP_4 che le esalazioni maleodoranti, sia pure a carattere intermittente, come rilevato dai CTU e come innanzi precisato, hanno determinato un evidente danno, specie in termini di disagio, alla società conduttrice ed allo svolgimento della sua attività, danno che può essere quantificato solo in via equitativa. Ed infatti non può essere condivisa la quantificazione prospettata dai CTU, calcolata proporzionalmente in base alla superficie dell'immobile locato che si assume non utilizzata in occasione di dette esalazioni, pari al 70% dell'intero locale, atteso che gli stessi CTU affermano che non vi è prova del periodo di inutilizzo della porzione seminterrata del locale. Tale quantificazione poteva essere presa in considerazione solo per l'ipotesi in cui fosse risultato provato il mancato utilizzo del bene per vizio proprio di quest'ultimo ai fini dell'azione contrattuale di risoluzione o di riduzione del canone di locazione.
9 Il risarcimento dei danni che viene liquidato nella fattispecie in esame è invece limitato all'azione extracontrattuale, promossa in via gradata nei confronti del convenuto CP_1 per l'incidenza evidentemente dannosa che tali immissioni, sia pure non continue, hanno avuto sull'esercizio dell'attività commerciale svolta, danni che si ritiene equo liquidare in
€.7000,00 (settemila/00), tenuto conto del periodo di riferimento di dette discontinue immissioni che va dal 2019 al 2024, cui corrispondono fatture di intervento di espurgo da parte del ( fattura n. 16/2021) o fatture e ricevute della società attrice ( ricevuta CP_1 per la deblattizzazione del 06/06/2019 e fattura n. 45 del 01710/2018 ) e da ultimo l'intervento di disostruzione nel corso della CTU.
A tale somma vanno aggiunti i danni subiti dall'attrice in conseguenza della riparazione dell'impianto elettrico danneggiato dai topi, di cui alla fattura n.45 del 01/10/2018 per €.
597,80, trattandosi di eventi sicuramente da ricollegare agli inconvenienti igienico sanitari connessi al cattivo funzionamento dell'impianto fognario Nulla per la CP_4 deblattizzazione di cui alla ricevuta del 06/06/2019 in atti in quanto non risultano documentati i relativi costi.
Sulla somma così liquidata all'attualità decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione.
Restano assorbite dalla presente pronuncia tutte le altre istanze ed eccezioni sollevate dalle parti.
La spese di lite, comprese quelle del procedimento per A.T.P., ad eccezione di quelle vive non documentate, e quelle per le CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo presente i parametri di cui al D.M. 147/2022, in misura ridotta del 30% per assenza di particolari specifiche questioni di fatto e di diritto.
Si ritiene invece opportuno compensare integralmente le spese di lite tra la società attrice ed il convenuto , anche per la fase dell'ATP, tenuto conto della particolare vicenda CP_3 fattuale a base della presente azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attrice promossa nei confronti di;
CP_3
- accoglie parzialmente la domanda nei confronti del convenuto Condominio e lo condanna a titolo di risarcimento danni al pagamento a favore della società attrice della complessiva somma di €. 7597,80 all'attualità, oltre interessi legali come in motivazione;
10 -condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio in CP_1 favore della società attrice che liquida, in misura già ridotta, in €. 545,00 per spese ed €.
3.553,900 per compensi del presente giudizio ed €. 1635,90 per compensi della fase dell'A.T.P., oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ai difensori della parte attrice, anticipatari.
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, sia del presente CP_1 giudizio, che della fase del procedimento per A.T.P., nelle misure liquidate con decreti in atti;
- compensa le spese di lite tra la società attrice ed il convenuto . CP_3
Napoli, 20/10/2025
Il Giudice onorario
(dott. Maria Esposito)
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