Versione
14 gennaio 2017
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12 aprile 2025
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Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))
Commentari • 55
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 novembre 2025 · 11.725228
[…] comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale.” Cannabis light: come cambiano gli artt. 1 e 2 della l. n. 242/2016 Le due norme su cui interviene il disegno di legge sono gli articoli 1 e 2 della legge n. 242/2016. […] prestando attenzione soprattutto ai termini in grassetto. Articolo 1 Legge n. 242/2016 1.“La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa.)” 3.Il sostegno e la promozione riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; […]
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Giurisprudenza • 56
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2020, n. 17838Provvedimento: […] Se la p.g. si fosse limitata a denunciare a piede libero D'LE, sequestrando le piante in crescita e i prodotti raccolti ed espletando nelle more un'analisi laboratoristica, all'esito della quale accertare se fosse eventualmente applicabile la disciplina di 3-fe( cui all'art. 1 della legge 242/2016 o se, viceversa, il fatto dovesse essere ricondotto al d.P.R. 309/90, il risultato sarebbe stato raggiunto in maniera più coerente e adeguata, non essendovi alcun pericolo (atteso il sequestro di tutta la sostanza) di dispersione o di destinazione a terzi dello stupefacente. […]Leggi di più...
- ragionevolezza operato p.g.·
- art. 73 d.P.R. 309/90·
- giurisdizione di legittimità·
- convalida arresto·
- misura cautelare reale·
- coltivazione illecita·
- detenzione sostanza stupefacente·
- art. 380 c.p.p.·
- indagini di laboratorio·
- art. 381 c.p.p.